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ProsaGiuridica ,
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Visto l ' art . 3 , n . 2 , della legge 31 gennaio 1926 , n . 100; Udito il Consiglio dei Ministri ; Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere l ' ordinamento podestarile a tutti i Comuni del Regno ; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell ' interno di concerto con quello per le finanze ; Abbiamo decretato e decretiamo : Art . 1 La legge 4 febbraio 1926 , n . 237 , ed il R . decreto ­ legge 9 maggio 1926 , n . 818 , convertito nella legge del 25 giugno 1926 , n . 1262 , sono estesi a tutti i Comuni del Regno , con le modificazioni ed aggiunte risultanti dagli articoli seguenti . Art . 2 Ai podestà dei Comuni che abbiano popolazione superiore ai 20,000 abitanti o che , pur avendo popolazione inferiore , siano capoluoghi di Provincia , non si applica il disposto dell ' art . 2 , comma 3° , della legge 4 febbraio 1926 , n . 237 , per quanto concerne il trasferimento . Art . 3 Nei Comuni indicati all ' articolo precedente , il Ministro per l ' interno può nominare un vice ­ podestà se la popolazione non sia superiore ai 100.000 abitanti , e due vice ­ podestà se il Comune abbia una popolazione superiore . I vice ­ podestà durano in carica 5 anni ; possono sempre essere confermati e possono essere revocati con provvedimento del Ministro per l ' interno , contro il quale non è ammesso alcun gravame né amministrativo , né giudiziario . Nel Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti , un vice ­ podestà può essere scelto anche fra i funzionari ed impiegati governativi indicati al 4° comma , 2° capoverso , dell ' art . 26 del testo unico della legge comunale e provinciale , approvato con R . decreto 4 febbraio 1915 , n . 148 . Ai vice ­ podestà è applicabile il disposto dell ' art . 12 della legge 4 febbraio 1926 , n . 237 . Art . 4 I vice ­ podestà coadiuvano il podestà , che può anche affidar loro speciali incombenze nell ' amministrazione del Comune e l ' incarico di sostituirlo nelle sue funzioni in caso di assenza , od impedimento . Art . 5 Nei Comuni indicati all ' art . 2 , il podestà è assistito da una Consulta , formata di un numero di componenti non inferiore a 10 e non superiore a 24 nei Comuni con popolazione sino a 100.000 abitanti ; non inferiore a 24 e non superiore a 40 negli altri . Art . 6 Il numero dei consultori , entro i limiti stabiliti dall ' articolo precedente , è fissato , per ciascun Comune , dal Prefetto . La scelta dei consultori viene effettuata su terne designate dalle Associazioni sindacali comunali legalmente riconosciute agli effetti della legge 3 aprile 1926 , n . 563 . Quando la popolazione dei Comuni superi i 100,000 abitanti , la nomina dei consultori spetta al Ministro per l ' interno ; negli altri casi , al Prefetto . Le norme ed i termini per le designazioni di cui al 2° comma , saranno stabiliti con decreto Reale , su proposta del Ministro per l ' interno , di concerto col Ministro per le corporazioni . Art . 7 Per gravi ragioni di ordine pubblico o di carattere amministrativo , il Ministro per l ' interno può disporre lo scioglimento della Consulta o sospenderne la nomina . Il termine entro il quale avrà luogo la ricostituzione della Consulta sarà indicato nello stesso decreto del Ministro , ma non potrà superare la durata di un anno . Quando la Consulta sia sciolta o ne sia sospesa la nomina , provvede , senz ' altro , il podestà , anche nei casi previsti dall ' art . 9 . Art . 8 I consultori i quali , senza giustificato motivo , non intervengano a tre adunanze consecutive , sono dichiarati decaduti . La decadenza è pronunciata dal Ministro per l ' interno o dal Prefetto , a seconda della rispettiva competenza di nomina , su proposta del podestà o anche d ' ufficio , previa contestazione dei motivi all ' interessato . Il provvedimento con cui viene pronunziata la decadenza del consultore è definitivo . Art . 9 Il parere della Consulta è obbligatorio per i Comuni indicati nell ' art . 2 , quando la popolazione non superi i 100,000 abitanti , in tutti i casi nei quali , a termini delle leggi finora in vigore , il provvedimento sarebbe stato riservato alla esclusiva competenza del Consiglio comunale ; nei Comuni con popolazione superiore , nei casi previsti dall ' art . 217 della legge comunale e provinciale , testo unico 4 febbraio 1915 , n . 148 , sui bilanci , sui conti e sull ' assunzione diretta dei pubblici servizi . Qualora il provvedimento del podestà non sia conforme al parere della Consulta , deve farsene constare nel verbale relativo , e la deliberazione sarà sottoposta all ' approvazione del Prefetto , anche nei casi previsti dai commi 2° e 3° dell ' art . 11 . Art . 10 Le adunanze della Consulta non sono valide qualora non intervenga almeno la metà dei suoi componenti ; i pareri della Consulta vengono emessi a maggioranza assoluta di voti . Quando in due successive convocazioni a distanza non minore di 5 giorni , la Consulta non possa pronunciarsi per mancanza di numero legale , il podestà è autorizzato a provvedere anche nei casi di cui all ' articolo precedente , pur senza il parere della Consulta . Art . 11 Le deliberazioni dei podestà dei Comuni indicati all ' articolo 2 con popolazione non superiore ai 100.000 abitanti , le quali non siano soggette all ' approvazione della Giunta provinciale amministrativa a termini del 1° comma dell ' articolo 13 della legge 4 febbraio 1926 , n . 237 , sono sottoposte all ' approvazione del Prefetto soltanto quando , a termini delle leggi finora in vigore , sarebbero state riservate alla esclusiva competenza del Consiglio comunale . Negli altri casi , sono soggette soltanto al visto di legittimità del Prefetto o del Sottoprefetto . Per i Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti , le deliberazioni del podestà , che non siano sottoposte all ' approvazione della Giunta provinciale amministrativa a termini del citato comma 1° dell ' art . 13 della legge 4 febbraio 1926 , n . 237 , sono soggette soltanto al visto di legittimità del Prefetto . Disposizioni finali e transitorie Art . 12 Nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 , di cui alla tabella n . 1 allegata al testo unico 19 agosto 1917 , n . 1393 , e dal terremoto del 13 gennaio 1915 , compresi negli elenchi approvati con i Regi decreti 7 febbraio 1915 , nn . 71 e 72 , 14 febbraio 1915 , n . 118 , e 22 aprile 1915 , n . 543 , l ' ufficio di podestà può essere , in via eccezionale , conferito , per non oltre un triennio dalla entrata in vigore del presente decreto , anche ai funzionari ed impiegati governativi indicati nel 4° comma , 2° capoverso , dell ' art . 26 del testo unico della legge comunale e provinciale , approvato con R . decreto 4 febbraio 1915 , n . 148 . Se i Comuni contemplati dal comma precedente sono finitimi , l ' amministrazione può essere affidata ad un solo podestà quando anche la popolazione complessiva di essi superi i 5000 abitanti . Resta fermo il disposto del 3° capoverso dell ' art . 2 del R . decreto ­ legge 15 aprile 1926 , n . 765 , convertito nella legge 1° luglio 1926 , n . 1380 , per i Comuni che siano dichiarati luoghi di cura , di soggiorno o di turismo . Art . 13 Finché non siano emanate le norme di cui al 4° comma dell ' art . 6 ed effettuata la nomina della Consulta per ogni singolo Comune , resta sospesa l ' applicazione delle disposizioni del presente decreto relative alla Consulta stessa . La nomina della Consulta dovrà , per altro , essere effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione delle norme di cui al 4° comma dell ' art . 6 . Art . 14 L ' applicazione delle norme del presente decreto resta sospesa nei riguardi del comune di Napoli sino a che rimanga in vigore il R . decreto ­ legge 15 agosto 1925 , n . 1636 . Nulla è innovato , nei riguardi del comune di Roma , alle disposizioni dei Regi decreti ­ legge 28 ottobre 1925 , n . 1949 e 10 giugno 1926 , n . 1025 . Art . 15 Il Governo del Re è autorizzato a coordinare le disposizioni del presente decreto con quelle della legge 4 febbraio 1926 , n . 237 , e del R . decreto ­ legge 9 maggio 1926 , n . 818 , convertito nella legge 25 giugno 1926 , n . 1262 , nonché a formare il nuovo testo unico della legge comunale e provinciale modificandone le disposizioni per porle in armonia con i principî informatori delle leggi succitate e del presente decreto . Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge . Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge . Ordiniamo che il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare . Dato a Racconigi , addì 3 settembre 1926 . VITTORIO EMANUELE . MUSSOLINI - - FEDERZONI - - VOLPI . Visto , il Guardasigilli : ROCCO . Registrato alla Corte dei conti , addì 19 novembre 1926 . Atti del Governo , registro 254 , foglio 108 . - - COOP