ProsaGiuridica ,
Vittorio
Emanuele
III
per
Grazia
di
Dio
e
per
la
Volontà
della
Nazione
Re
d
'
Italia
Imperatore
d
'
Etiopia
Visto
l
'
art
.
3
,
n
.
2
,
della
legge
31
gennaio
1926-IV
,
n
.
100;
Ritenuta
la
necessità
assoluta
ed
urgente
di
dettare
disposizioni
per
la
difesa
della
razza
nella
scuola
italiana
;
Udito
il
Consiglio
dei
Ministri
;
Sulla
proposta
del
Nostro
Ministro
Segretario
di
Stato
per
l
'
educazione
nazionale
,
di
concerto
con
quello
per
le
finanze
;
Abbiamo
decretato
e
decretiamo
;
Art
.
1
.
All
'
ufficio
di
insegnante
nelle
scuole
statali
o
parastatali
di
qualsiasi
ordine
e
grado
e
nelle
scuole
non
governative
,
ai
cui
studi
sia
riconosciuto
effetto
legale
,
non
potranno
essere
ammesse
persone
di
razza
ebraica
,
anche
se
siano
state
comprese
in
graduatorie
di
concorso
anteriormente
al
presente
decreto
;
nè
potranno
essere
ammesse
all
'
assistentato
universitario
,
nè
al
conseguimento
dell
'
abilitazione
alla
libera
docenza
.
Art
.
2
.
Alle
scuole
di
qualsiasi
ordine
e
grado
,
ai
cui
studi
sia
riconosciuto
effetto
legale
,
non
potranno
essere
iscritti
alunni
di
razza
ebraica
.
Art
.
3
.
A
datare
dal
16
ottobre
1938-XVI
tutti
gli
insegnanti
di
razza
ebraica
che
appartengano
ai
ruoli
per
le
scuole
di
cui
al
precedente
art
.
1
,
saranno
sospesi
dal
servizio
;
sono
a
tal
fine
equiparati
al
personale
insegnante
i
presidi
e
direttori
delle
scuole
anzidette
,
gli
aiuti
e
assistenti
universitari
,
il
personale
di
vigilanza
delle
scuole
elementari
.
Analogamente
i
liberi
docenti
di
razza
ebraica
saranno
sospesi
dall
'
esercizio
della
libera
docenza
.
Art
.
4
.
I
membri
di
razza
ebraica
delle
Accademie
,
degli
Istituti
e
delle
Associazioni
di
scienze
,
lettere
ed
arti
,
cesseranno
di
far
parte
delle
dette
istituzioni
a
datare
dal
16
ottobre
1938-XVI
.
Art
.
5
.
In
deroga
al
precedente
art
.
2
potranno
in
via
transitoria
essere
ammessi
a
proseguire
gli
studi
universitari
studenti
di
razza
ebraica
,
già
iscritti
a
istituti
di
istruzione
superiore
nei
passati
anni
accademici
.
Art
.
6
.
Agli
effetti
del
presente
decreto
-
legge
è
considerato
di
razza
ebraica
colui
che
è
nato
da
genitori
entrambi
di
razza
ebraica
,
anche
se
egli
professi
religione
diversa
da
quella
ebraica
.
Art
.
7
.
Il
presente
decreto
-
legge
,
che
entrerà
in
vigore
alla
data
della
sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
,
sarà
presentato
al
Parlamento
per
la
sua
conversione
in
legge
.
Il
Ministro
per
l
'
educazione
nazionale
è
autorizzato
a
presentare
il
relativo
disegno
di
legge
.
Ordiniamo
che
il
presente
decreto
,
munito
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserto
nella
raccolta
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarlo
e
di
farlo
osservare
.
Dato
a
San
Rossore
,
addì
5
settembre
1938
-
Anno
XVI
Vittorio
Emanuele
Mussolini
,
Bottai
,
Di
Revel
Visto
il
Guardasigilli
:
Solmi