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Vittorio Emanuele III per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione Re d ' Italia Imperatore d ' Etiopia Visto l ' art . 3 , n . 2 , della legge 31 gennaio 1926-IV , n . 100; Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di dettare disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana ; Udito il Consiglio dei Ministri ; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l ' educazione nazionale , di concerto con quello per le finanze ; Abbiamo decretato e decretiamo ; Art . 1 . All ' ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative , ai cui studi sia riconosciuto effetto legale , non potranno essere ammesse persone di razza ebraica , anche se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto ; nè potranno essere ammesse all ' assistentato universitario , nè al conseguimento dell ' abilitazione alla libera docenza . Art . 2 . Alle scuole di qualsiasi ordine e grado , ai cui studi sia riconosciuto effetto legale , non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica . Art . 3 . A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art . 1 , saranno sospesi dal servizio ; sono a tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette , gli aiuti e assistenti universitari , il personale di vigilanza delle scuole elementari . Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dall ' esercizio della libera docenza . Art . 4 . I membri di razza ebraica delle Accademie , degli Istituti e delle Associazioni di scienze , lettere ed arti , cesseranno di far parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938-XVI . Art . 5 . In deroga al precedente art . 2 potranno in via transitoria essere ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica , già iscritti a istituti di istruzione superiore nei passati anni accademici . Art . 6 . Agli effetti del presente decreto - legge è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica , anche se egli professi religione diversa da quella ebraica . Art . 7 . Il presente decreto - legge , che entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno , sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge . Il Ministro per l ' educazione nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge . Ordiniamo che il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sia inserto nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare . Dato a San Rossore , addì 5 settembre 1938 - Anno XVI Vittorio Emanuele Mussolini , Bottai , Di Revel Visto il Guardasigilli : Solmi