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ProsaGiuridica ,
TITOLO I Disposizioni preliminari 1 . Per le attribuzioni stabilite dal testo unico della legge 22 marzo 1900 , n . 195 , della legge 7 luglio 1902 , n . 333 , e dal presente regolamento , il prefetto , l ’ ispettore compartimentale e l ’ Ufficio del Genio civile competenti sono quelli della Provincia nella quale si trova il territorio interessato alla bonifica , o la maggior parte di esso . 2 . Le pubblicazioni prescritte dalle leggi e dal presente regolamento sono fatte d ’ ufficio , od a richiesta di interessati . Il prefetto indica sommariamente l ’ oggetto delle pubblicazioni in un manifesto , nel quale siano richiamati gli articoli di legge e regolamento , ai cui effetti le pubblicazioni hanno luogo . Tale manifesto , da inserirsi nel bollettino degli annunzi legali della Provincia , è inviato in diversi esemplari a tutti i sindaci dei Comuni nei quali trovansi beni comunque interessati , perchè sia affisso all ’ albo pretorio , restandovi quindici giorni consecutivi , durante i quali gli enti e proprietari interessati possono presentare osservazioni o reclami . Quando vi sono anche atti da pubblicare , il prefetto ordina che siano depositati nell ’ ufficio comunale , per la parte relativa a ciascun Comune , durante il termine di quindici giorni , e che per uguale termine restino esposti nell ’ ufficio di Prefettura gli atti completi , dandone avviso col manifesto . Della eseguita affissione e dell ’ avvenuto deposito degli atti i sindaci debbono entro tre giorni spedire un certificato al prefetto . Quando le pubblicazioni siano fatte a richiesta degli interessati , questi ne anticipano la spesa nella somma approssimativamente indicata dal prefetto . 3 . Se il territorio della bonifica si estende a diverse Provincie , il prefetto competente comunica , anche successivamente , ai prefetti delle altre Provincie le copie degli atti necessari , perché ciascuno provveda alla pubblicazione nel modo stabilito dal precedente articolo e gli trasmetta quindi in originale le osservazioni ed i reclami presentati . 4 . Quando non sia altrimenti disposto , la maggioranza d ’ interessi o d ’ interessati deve rappresentare più della metà della estensione , ed insieme più della metà dell ’ imposta erariale dei beni compresi nel perimetro della bonifica . 5 . Quando non sia altrimenti disposto , i progetti per le opere di bonifica di prima categoria sono approvati con decreto del Ministero , sentiti l ’ ispettore compartimentale o il Consiglio superiore dei lavori pubblici , ed il Consiglio di Stato , ai termini delle leggi 17 febbraio 1884 , n . 2016 , e 15 giugno 1893 , n . 294 . 6 . Agli effetti della legge 25 giugno 1865 , n . 2359 , sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità , debbono essere pubblicati il piano particolareggiato approvato delle opere di bonifica di prima o di seconda categoria e l ’ elenco delle ditte espropriate . 7 . Una Commissione tecnica centrale per le bonifiche , con sede presso il Ministero dei lavori pubblici , e da istituirsi con decreto reale , designa in via provvisoria : a ) il perimetro di ciascuna bonifica di prima categoria , delimitando il territorio da risanare nei riguardi igienici , ovvero nei riguardi dell ’ agricoltura e dell ’ igiene insieme , ai termini dell ’ art . 3 del testo unico della legge 22 marzo 1900 , n . 195; b ) la divisione della bonifica in bacini , se possibile ed opportuna . Alla Commissione può essere aggregato , caso per caso , l ’ ispettore compartimentale del Genio civile . 8 . Con la divisione in bacini , salva l ’ approvazione definitiva ai termini dell ’ articolo 16 , ogni bacino è considerato come bonifica separata e indipendente dalle altre parti , agli effetti delle leggi e del presente regolamento . TITOLO II Bonifiche di prima categoria Capo I : Bonifica da eseguirsi a cura dello Stato 9 . Designato provvisoriamente il perimetro d ’ una bonifica , la Commissione tecnica centrale , di cui all ’ art . 7 , determina : a ) l ’ ordine dei criteri coi quali si debbono studiare i progetti e svolgere i lavori ; b ) le norme atte ad impedire una maggior diffusione delle infezioni malariche e a difendere da queste i lavoratori durante l ’ esecuzione delle opere ; c ) la possibilità e convenienza di percepire i redditi di cui all ’ art . 14 del testo unico della legge 22 marzo 1900 , n . 195 , per non ritardare il progresso della bonifica ed evitare controversie con gli appaltatori delle opere . La Commissione fa anche al Ministero le proposte relative al personale necessario nei singoli Uffici del Genio civile per la compilazione dei progetti o per la loro esecuzione . 10 . Quando si ritenga necessario un progetto di massima , questo deve farsi secondo le norme del regolamento 29 maggio 1895 , per la compilazione dei progetti di opere dello Stato . 11 . Quando l ’ importo dell ’ intera opera di bonifica superi le lire 200.000 , la Commissione tecnica centrale accerta se i progetti siano conformi alle istruzioni date ed alle prescrizioni di legge , riconoscendole meritevoli d ’ approvazione , li trasmette col proprio voto al Ministero . L ’ accertamento e la trasmissione dei progetti sono fatti dall ’ ispettore compartimentale , quando l ’ importo dell ’ intera opera di bonifica non superi le lire 200.000 . 12 . Ai progetti di esecuzione debbono essere uniti : a ) il piano particolareggiato e l ’ elenco delle ditte espropriande , ai termini degli articoli 16 e 24 della legge 25 giugno 1865 , numero 2359 , sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità ; b ) l ’ elenco delle rendite di cui all ’ art . 14 del testo unico della legge 22 marzo 1900 , numero 195 , quando se ne voglia affidare la riscossione all ’ appaltatore delle opere per una somma fissa da dedursi senza ribasso dall ’ importo netto dei lavori ; c ) una relazione corredata di dati statistici sulle condizioni igeniche , agricole ed industriali della zona da bonificarsi e sui risultati che si possono sperare dai lavori progettati ; d ) il piano del territorio da bonificare , con le designazioni provvisorie del perimetro e della divisione in bacini . 13 . Per l ’ esecuzione di ciascuna bonifica deve essere compilato un progetto economico da cui risultino : 1 ) l ’ elenco dei consorzi idrauilici che siano compresi per intero nel perimetro provvisorio e definitivo della bonifica , e che abbiano deliberato di funzionare quali consorzi di bonifica , ai termini ed agli effetti dell ’ art . 18 , con l ’ indicazione delle rispettive superfici ed imposte ; 2 ) l ’ elenco delle proprietà interessate , non comprese nei consorzi di che al precedente capoverso , distinte per Provincie e Comuni coi nomi e cognomi dei proprietari iscritti nei ruoli catastali e , in mancanza , in quelli della imposta fondiaria , con la indicazione delle rispettive superfici ed imposte e con tutti quegli altri possibili dati che valgono a meglio individuarle ; 3 ) l ’ elenco delle rendite specificate nell ’ art . 14 testo unico della legge 22 marzo 1900 , n , 195 , con la determinazione del loro presuntivo ammontare ; 4 ) i contributi nelle spese di esecuzione e la proposta delle relative annualità determinati : a ) in linea provvisoria , per metà in ragione di superficie e per metà in ragione d ’ imposta per i consorzi e le proprietà interessate ; b ) in ragione di estensione dei terreni da bonificare , posti nei rispettivi territori , per le Provincie e per i Comuni compresi nel perimetro della bonifica ( direttamente interessati ) : c ) in ragione dei vantaggi agricoli od igienici conseguibili per la Provincie e per i Comuni fuori perimetro ( indettamente interessati ) . 14 . Nel progetto economico la determinazione dei contributi ha luogo in base all ’ ammontare presuntivo delle spese di esecuzione dei lavori , comprendendo in esse le indennità per le occupazioni temporanee o permanenti di beni dello Stato , anche se effettivamente non pagate , e detraendo i proventi delle rendite di cui al n . 3 dell ’ articolo precedente . Alle quote così stabilite si aggiungono con ruoli suppletivi i contributi nelle spese per i lavori addizionali o complementari , per varianti , riparazioni di danni e provvisoria manutenzione delle opere di bonifica eseguite . 15 . Il prefetto pubblica , anche separatamente ed in tempi diversi : a ) il piano particolareggiato approvato e l ’ elenco di cui alla lettera a ) dell ’ art . 11 , ai termini ed agli effetti della legge 25 giugno 1865 , n . 2359 , sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità ; b ) il piano del territorio da bonificare , con le designazioni provvisorie del perimetro e della divisione in bacini ; c ) il progetto economico per l ’ esecuzione dell ’ opera . 16 . Con uno o più decreti il Ministero dei lavori pubblici statuisce definitivamente sui reclami e , sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato , approva il perimetro , l ’ eventuale divisione della bonifica in bacini ed il progetto economico per l ’ intera opera o per una delle sue parti , determinando anche , di concerto col Ministero del tesoro , il numero delle rate annuali pei contributi degli enti e proprietari interessati . CAPO II : Consorzi per le opere di bonifica di 1ª categoria 17 . Per le opere di bonifica di la categoria si costituiscono speciali consorzi con uno o più dei seguenti scopi : a ) corrispondere le quote di contributo ; b ) assumere la concessione dei lavori ; c ) mantenere le opere eseguite . Pei consorzi di manutenzione valgono le norme stabilite nel capo IV . 18 . I consorzi idraulici compresi nel perimetro della bonifica possono , con deliberazione dell ’ assemblea generale , assumersi l ’ obbligo di versare al Tesoro le quote di contributo complessivamente attribuite alle proprietà consorziate restandone a loro cura il riparto e l ’ esazione dagli interessati . Divenuta esecutiva la deliberazione , essi funzionano come consorzi di bonifica e conservano i propri statuti in quanto non siano contrari alla leggi in vigore ed al presente regolamento . I proprietari non consorziati hanno facoltà di chiedere di essere aggregati ad uno o ad altro di tali consorzi , secondo la ubicazione dei loro fondi ; l ’ aggregazione è definitiva con l ’ annuenza del consorzio secondo le forme del proprio statuto . 19 . Se il territorio da bonificare è compreso per intero nel perimetro di un consorzio legalmente costituito , questo può con deliberazione dell ’ assemblea generale assumere anche le funzioni di consorzio speciale di bonifica . Se invece è compreso nel perimetro di più consorzi idraulici esistenti , è data loro facoltà di riunirsi in consorzio speciale di bonifica . In tale caso il consorzio che assume l ’ iniziativa trasmette agli altri la sua proposta corredata ; a ) di una corografia del territorio da bonificarsi , distinto con tinte diverse per Provincie , Comuni e comprensori ; b ) dell ’ elenco dei consorzi idraulici compresi per intero nel perimetro della bonifica , con l ’ indicazione delle rispettive superfici ed imposte erariali ; c ) di una relazione sommaria sulla bonifica da eseguire , sulla presunta spesa e sui vantaggi conseguibili con il consorzio speciale secondo lo scopo che si prefigge ai termini dell ’ art 177 lett . a ) b ) ; d ) del disegno di statuto compilato in conformità dell ’ art . 29 , ove lo ritenga opportuno . Il consorzio proponente invita contemporaneamente gli altri a promuovere entro un congruo termine le deliberazioni delle assemblee generali . Approvata la proposta , ai termini dei rispettivi statuti da tanti consorzi quanti rappresentano la maggioranza d ’ interessi e divenute esecutive le deliberazioni , la costituzione del consorzio , l ’ approvazione dello statuto e del perimetro definitivo della bonifica , se occorra , hanno luogo in conformità dell ’ art . 28 . Quando non sia altrimenti provveduto , i presidenti dei vari consorzi costituiscono la depurazione provvisoria del nuovo consorzio . 20 . Non esistendo consorzi idraulici nel perimetro della bonifica , od esistendo consorzi e proprietari che non siano aggregati ad essi secondo l ’ art . 18 , qualunque interessato può promuovere la costituzione del consorzio speciale , presentando al prefetto la relativa proposta corredata in conformità del precedente articolo , con la aggiunta dell ’ elenco delle proprietà interessate non consorziate , compilato ai termini dell ’ art . 13 n . 2 . 21 . Il prefetto . verificata preliminarmente la legalità degli atti presentati , pubblica un manifesto col quale : a ) ordina la pubblicazione della domanda e dei documenti ; b ) determina l ’ estensione della superficie e l ’ ammontare della imposta erariale necessari a stabilire la maggioranza di interessi secondo l ’ art . 4; c ) invita i presidenti dei consorzi interessati , compresi per intero nel perimetro della bonifica a riunire in un congruo termine , posteriormente alla pubblicazione , le assemblee generali per deliberare sulla costituzione del consorzio speciale , sul disegno di statuto se presentato , e sulla nomina dei propri delegati scelti fra i consorziati per concorrere a formare la deputazione provvisoria del nuovo ente ; d ) convoca nello stesso termine , e per un giorno festivo i proprietari non consorziati , ed appartenenti a consorti non compresi per intero nel perimetro della bonifica tutti unitamente o per sezioni , nel luogo o nei luoghi più opportuni , perché deliberino sulla costituzione del consorzio di bonifica e sulla nomina dei delegati scelti fra loro per la formazione della deputazione provvisoria . Il numero dei delegati è fissato nel manifesto prefettizio in modo che consorzi e proprietari siano egualmente rappresentanti in ragione di estensione e d ’ imposta erariale dei beni compresi nel perimetro della bonifica . Quando non esistano consorzi debbono essere almeno tre i delegati dei proprie tari . In ogni caso i delegati dei proprietari non consorziati , od appartenenti a consorzi non compresi per intero nel perimetro della bonifica , vengono , ai termini dell ’ art 24 , nominati pei un terzo del loro numero da coloro che sono contrari alla costituzione del nuovo consorzio e per due terzi dai favorevoli . Quando i proprietari sono convocati tutti unitamente il prefetto li invita a deliberare nella stessa seduta o in sedute successive , anche sul disegno di statuto , se presentato . 22 . L ’ assemblea è presieduta da persona scelta dal prefetto , ed , ove sia divisa in sezioni , ciascuna di queste e presiduta da un delegato del prefetto della Provincia , nel cui territorio trovasi il luogo della riunione . Il presidente dell ’ assemblea invita i due più anziani e i due più giovani degli intervenuti ad assisterlo come scrutatoli ed un altro , che ritenga idoneo fra gli intervenuti a fare da segretario . Non sono valide le deliberazioni se nell ’ adunanza di prima convocazione , sia unica che divisi in sezioni non intervengono complessivamente tanti proprietari interessati quanti rappresentino la maggioranza su quelli indicati nell ’ elenco che deve trovarsi nella sala . In tal caso la seconda convocazione ha luogo nella domenica successiva senza ulteriore avviso , ed è valida qualunque sia il numero degli intervenuti , se il consorzio speciale è da istituirsi fra i proprietari e consorzi esistenti ; se fra soli proprietari , è richiesto invece l ’ intervento di tanti interessati quanti rappresentano la maggioranza . 23 . Ciascun interessato può farsi rappresentare nell ’ assemblea da persona anche estranea , purché maggiore di età e munita di delegazione vidimata nella firma dal sindato o da un notaio . Per i corpi morali e per le società industriali e commerciali che abbiano la proprietà di beni compresi nel perimetro del territorio da bonificarsi possono intervenire solo i legittimi rappresentanti . La donna maritata può essere rappresentata dal marito : i minori , gli interdetti e gli inabilitati sono rappresentati dai rispettivi tutori o curatori . La rappresentanza dei beni concessi in enfiteusi è dei domini utili , non dei domini diretti . Pei terreni , nei quali l ’ usufrutto sia diviso dalla proprietà , interviene il proprietario o l ’ usufruttuario , secondo che l ’ uno o l ’ altro debba sostenere le spese derivanti dalla bonificazione . I proprietari inscritti pro - indiviso nei ruoli delle imposte dirette , debbono designare uno di loro per l ’ intervento nell ’ assemblea . 24 . Il presidente , aperta la seduta , espone lo scopo dell ’ adunanza ed invita gli interessati a presentare le loro osservazioni sulla proposta costituzione del consorzio e sui numero del delegati . Chiusa la discussione , propone all ’ assemblea di deliberare : a ) per appello nominale , sulla costituzione del consorzio ; b ) per scheda segreta , sulla nomina del delegati ; Deposte sul tavole due urne di vetro , l ’ una per i delegati dei proprietari favorevoli alla costituzione del consorzio e l ’ altra per quelli dei contrari , avverte che le votazioni hanno luogo contemporaneamente . Distribuite quindi le schede , numerate e vidimate dalla Prefettura , fa cominciare l ’ appello nominale . Secondo l ’ ordine di questo , ciascun votante dichiara ad alta voce il suo voto sulla costituzione del consorzio ed a seconda di esso depone nell ’ una e nell ’ altra urna la propria scheda con tanti nomi quanti debbono essere i delegati dei favorevoli e dei contrari al consorzio . Terminato l ’ appello , sono ammessi a votare gl ’ interessati sopraggiunti . Trascorsa un ’ ora dal compiuto appello , se non si trovino nella sala interessati che non abbiano votato , il presidente dichiara chiusa la votazione , ed insieme agli scrutatori fa il computo dei voti . Con l ’ esito della votazione proclama eletti nel numero rispettivamente stabilito i delegati che ottennero maggior numero di voti dai proprietari favorevoli alla costituzione del consorzio , e quelli che li ottennero dai contrari . Il computo dei voti per la nomina dei delegati non può in alcun modo influire su quello dei voti per la costituzione del consorzio . Nel caso di cui all ’ ultimo capoverso dell ’ articolo 21 , quando la votazione è riuscita favorevole alla costituzione del consorzio speciale , ovvero quando nel perimetro della bonifica non esistono consorzi i cui voti possono modificare il risultato della votazione dei proprietario non consorziati , questi procedono , con le stesse norme , alla discussione del disegno di statuto , ed alla sua deliberazione per appello nominale , proseguendo , ove occorra , la discussione in sedute successive stabilite dal presidente dell ’ assemblea . 25 . Quando l ’ assemblea è divisa in sezioni ciascun presidente annunzia i risultati della votazione , i nomi di coloro che ottennero voti per la nomina a delegato ed il numero dei voti riportati da ciascuno , avvertendo che le proclamazioni saranno fatte dopo che siano conosciuti i risultati delle altre sezioni : indi toglie la seduta . Nel giorno successivo tutti i presidenti si riuniscono nella sala della prima sezione , dove possono intervenire anche gli interessati . Letti i verbali dell ’ adunanza delle varie sezioni , è fatto il computo generale dei voti . Il presidente della prima sezione proclama i risultati finali delle votazioni e dichiara eletti i delegati dei proprietari favorevoli alla costituzione del consorzio e quelli dei contrari , salvo il caso di cui nell ’ ultimo capoverso del precedente articolo . 26 . Il presidente dell ’ assemblea o della prima sezione invia immediatamente al prefetto i verbali dell ’ adunanza , insieme alle schede in pacchi suggellati , restituendo quelle che non furono distribuite . I presidenti dei consorzi idraulici compresi nel perimetro della bonifica trasmettono anch ’ essi al prefetto i verbali delle assemblee . 27 . Il prefetto verifica se la proposta per la costituzione del consorzio speciale abbia riportata l ’ adesione di tanti consorzi e di tanti proprietari da rappresentare la maggioranza d ’ interessi . In tal caso la proposta s ’ intende approvata , ed il prefetto con manifesto dà notizia della seguita approvazione . Con lo stesso manifesto il prefetto : a ) dà notizia dell ’ approvazione del disegno di statuto , se intervenuta nei casi di cui all ’ ultimo capoverso dell ’ art . 21; b ) negli altri casi in cui il disegno di statuto sia stato presentato , promuove su di esso la deliberazione dei proprietari non appartenenti ai consorzi idraulici , convocandoli per un giorno di domenica con le norme degli articoli precedenti . La notizia dell ’ approvazione del disegno di statuto dei casi indicati alla lettera b ) è pubblicata dal prefetto . Gli atti relativi alla costituzione del consorzio , all ’ approvazione dello statuto , se intervenuta , i certificati delle pubblicazioni , ed i reclami eventualmente presentati sono dal prefetto trasmessi al Ministero dei lavori pubblici , con un rapporto sulla regolarità della procedura eseguita e sul merito delle opposizioni . 28 . Il Ministero , udito , quando vi siano opposizioni di ordine tecnico , il Consiglio superiore dei lavori pubblici promuove il decreto reale per la costituzione del consorzio speciale , e , ove occorra , provvede con suo decreto all ’ approvazione definitiva del perimetro di bonifica e dello statuto con le necessarie modifiche , statuendo sui reclami . I consorzi entrati a far parte del nuovo consorzio non perdono la personalità loro e sono considerati come altrettanti elementi di esso . 29 . Se lo statuto non fu promosso dal promotore del consorzio , ovvero se la proposta non fu accolta , la deputazione provvisoria , presieduta dal più anziano dei componenti , formula il disegno di statuto , col quale si deve provvedere : a ) alla designazione della sede del consorzio , scegliendo il luogo più opportuno nella provincia in cui è compreso il territorio da bonificare o la maggior parte di esso ; b ) alle rappresentanze dei consorzi entrati a far parte del consorzio speciale , proporzionate alla somma degl ’ interessi che hanno per la bonifica i relativi comprensori ; c ) al modo dì costituzione , alla rinnovazione ed alle attribuzioni del Consiglio e dei delegati , ove si creda opportuno di trasferire in tutto od in parte a tale Consiglio i poteri dell ’ assemblea . La durata in carica dei delegati non può essere maggiore di cinque anni ; d ) al modo di costituzione , alla durata in carica ed alle attribuzioni d ’ una deputazione amministrativa , che curi gli affari del consorzio e che , direttamente o per mezzo del suo presidente ne abbia la rappresentanza . La durata in carica degli amministratori non può essere maggiore di cinque anni ; e ) alle norme per la validità delle adunanze e delle deliberazioni dell ’ assemblea generale , della deputazione amministrativa e del Consiglio dei delegati , e per le condizioni e proporzionalità del diritto di voto nelle assemblee generali ; f ) alle norme per la compilazione dei bilanci annuali , preventivi e consuntivi , e per l ’ approvazione di essi da parte dell ’ assemblea generale o dei Consigli dei delegati ; l ’ approvazione di essi da parte dell ’ assemblea generale e o dei Consigli dei delegati ; g ) alle norme pel servizio di cassa , per la relativa vigilanza e per la misura della cauzione da prestarsi dall ’ incaricato del servizio di tesoreria ; h ) alle norme pel riparto dei contributi consorziali nelle spese dell ’ opera e per la definizione delle eventuali opposizioni ; i ) al servizio tecnico necessario per l ’ esecuzione della bonifica , quando il consorzio ha lo scopo di assumere la concessione ; k ) ad ogni altra norma necessaria per il regolare andamento del consorzio . Nello stesso disegno di statuto si può disporre per la futura manutenzione dell ’ opera , aggiungendovi le norme di cui all ’ articolo 46 . 30 . La deputazione provvisoria richiede al prefetto la pubblicazione del disegno di statuto e la convocazione delle assemblee generali dei consorzi e dei proprietari interessati . La convocazione deve avvenire in un giorno festivo posteriore al termine delle pubblicazioni , con le norme stabilite negli artt . 22 a 26 . La deputazione provvisoria provvede per la presidenza dell ’ assemblea generale dei proprietari interessati , anche se distinti in sezioni . 31 . Accettato lo statuto dalla maggioranza degli interessati , la deputazione provvisoria la trasmette al prefetto insieme ai verbali delle assemblee generali , riferendo sulle modificazioni ed osservazioni presentate . Il prefetto invia gli atti col proprio avviso al Ministero dei lavori pubblici che , ai termini dell ’ art . 28 , provvede all ’ approvazione definitiva dello statuto con le necessarie modifiche . 32 . Tranne il caso di cui all ’ ultimo capoverso dell ’ art . 29 , lo statuto così approvato regola , per la sola durata dell ’ esecuzione dell ’ opera , il consorzio speciale istituito ai termini degli artt . 19 e 28 . Tale consorzio è tuttavia continuativo per la manutenzione della bonifica , salvo a modificare il proprio statuto in conformità dell ’ art . 46 . 33 . Approvato lo statuto , la deputazione provvisoria promuove immediatamente la nomina della rappresentanza definitiva del consorzio , e quindi cessa da ogni funzione . CAPO III : Bonifiche da eseguirsi per concessione 34 . La concessione delle opere di bonifica di 1a categoria può essere accordata : a ) ad una delle Provincie o ad uno del Comuni interessati ; b ) all ’ associazione volontaria di Provincie , Comuni , o di questi e quelle insieme ; c ) al consorzio speciale di bonifica esistente , od istituito a termini degli artt . 18 a 28; d ) ad uno dei consorzi che , secondo l ’ art . 19 , funzioni come consorzio speciale di bonifica ; ma in tal caso gli altri consorzi e proprietari interessati non possono essere costretti a pagare il loro contributo con decorrenza anteriore a quella stabilita dalle tabelle allegate al testo unico della L . 22 marzo 1900 , n . 195 . 35 . Le associazioni volontarie fra Provincie e comuni , di cui al capoverso b ) del precedente articolo si costituiscono in base a deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali , approvate dalle rispettive Giunte provinciali amministrative . Ottenuta la concessione , non possono sciogliersi finché le opere non sieno compiute e consegnate al consorzio di manutenzione . Per il funzionamento di tali associazioni , per la costituzione e i poteri della rappresentanza di esse , e pei reciproci rapporti fra gli enti associati si provvederà con regolamento speciale da approvarsi dal ministero dei lavori pubblici , quando si tratti di associazioni interprovinciali , e negli altri casi dalla Giunta provinciale amministrativa . 36 . Alla domanda di concessione , da presentarsi al prefetto debbono essere uniti : 1 ) la corografia del territorio da bonificarsi , distinta con tinte diverse per Provincie , Comuni e comprensori ; 2 ) la deliberazione o le deliberazioni del Consiglio della Provincia o del Comune richiedente , ovvero dei Consigli delle Provincie e dei Comuni associati , approvate dalla Giunta provinciale amministrativa nei riguardi della tutela , o dell ’ assemblea generale del consorzio , secondo i casi dell ’ articolo precedente , da cui risultino la decisione di chiedere la concessione , le modalità principali specie in ordine alla spesa ed ai mezzi di farvi fronte , ed i poteri all ’ uopo accordati alle rispettive rappresentanze quando non constino altrimenti ; 3 ) la dimostrazione di avere disponibili , appena ottenuta la concessione , i mezzi finanziari occorrenti per anticipare tutta la spesa ; 4 ) il progetto tecnico esecutivo della bonifica , e quello economico compilati ai termini degli artt . 12 e 13 . I documenti di cui al n . 2 non occorrono , quando la domanda è presentata da un ’ associazione volontaria di Provincie o Comuni interessati o dal consorzio speciale , e dalle deliberazioni stesse costitutive risultino gli elementi richiesti . 37 . Prima di fare la domanda ai termini del precedente articolo , il richiedente può presentare , per una istruttoria preliminare , un progetto di sola massima , corredato del piano di esecuzione dei lavori in ragione di ordine e di tempo . Il prefetto , sentito l ’ Ufficio del Genio civile , trasmette il progetto alla Commissione tecnica centrale , che ne riferisce al Ministero dei lavori pubblici . Il Ministero , promosso il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici , comunica al richiedente le proprie osservazioni sul progetto di massima , salva e riservata ogni ulteriore decisione in merito alla concessione . 38 . Il prefetto , accertata la regolarità degli atti presentati con la domanda di concessione di cui all ’ art . 36 , li trasmette all ’ Ufficio del Genio civile , che , verificato il progetto tecnico esecutivo al termini dell ’ art . 10 del testo unico della L . 22 marzo 1900 , n . 195 , 1i invia alla Commissione tecnica centrale per le bonifiche , la quale ne riferisce al Ministero del lavori pubblici . Il Ministero , esaminato preliminarmente se nulla osti all ’ accoglimento della domanda , dispone la pubblicazione degli atti per mezzo del prefetto . La pubblicazione non occorre per gli effetti della concessione , quando sugli stessi atti si siano pronunciati favorevolmente tutti gli interessati . 39 . Il Ministero , qualora , in seguito al risultato della pubblicazione , ritenga di poter accogliere la domanda , promuove , l ’ avviso del Ministero del tesoro , del Consiglio superiore dei lavori pubblici , del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato , e provvede definitivamente con uno o più decreti motivati : a ) sulle opposizioni e sul reclami presentati ; b ) all ’ approvazione del perimetro della bonifica nei casi di cui ai capoversi a ) , d ) dell ’ art . 34 , quando già non abbia avuto luogo a ’ termini dell ’ art . 16; c ) all ’ approvazione del progetto tecnico ; d ) all ’ approvazione del progetto economico ; e ) alla concessione delle opere , giusta l ’ art . 11 del testo unico della legge 22 maggio 1900 , n . 195 , determinando i casi di decadenza e fissando i termini per l ’ incominciamento e la ultimazione dei lavori ; f ) alla determinazione della quota di concorso dello Stato , in conformità dell ’ art . 10 della citata legge , deducendo la spesa di progetti che lo Stato abbia ceduti al richiedente . Nei casi di cui al capoverso b ) , se l ’ accoglimento delle opposizioni porti a restringere od allargare il perimetro provvisorio della bonifica oltre i due decimi della superficie totale la concessione non può aver luogo senza una nuova deliberazione del richiedente , ai termini dell ’ art . 36 , n . 2 , e senza che sia convenientemente modificato il progetto economico . 40 . Qualora necessità tecniche sopravvenute mutino sostanzialmente , a giudizio del Ministero , la natura e l ’ economia dell ’ opera non ancora intrapresa , la concessione è dichiarata priva di effetto . Il concessionario , con nuove deliberazioni ai termini dell ’ art . 36 , n . 2 , può chiedere che sia ripetuta l ’ istruttoria prescritta . 41 . Il prefetto dispone la pubblicazione : a ) del piano particolareggiato di esecuzione con l ’ elenco delle ditte espropriande ; b ) del ruolo dei contributi , avvertendo gli interessati che sono ammesse opposizioni per soli errori di fatto verificati nell ’ applicazione delle misure e dei criteri stabiliti nel progetto economico , già definitivamente approvato . Sulle opposizioni provvede il Ministero dei lavori pubblici . 42 . Salvo il caso di cui all ’ art . 34 , lettera d ) , l ’ obbligo degli altri interessati di corrispondere al concessionario i contributi nelle spese decorre dal 1° luglio successivo al giorno in cui il contratto di appalto è divenuto esecutivo . 43 . Per la gestione dei lavori il concessionario deve osservare le norme e forme prescritte pei lavori per conto dello Stato , le condizioni dell ’ atto di concessione , il progetto approvato e il relativo capitolato . Per il controllo e la vigilanza tecnica ed amministrativa si applicano gli artt . 56 , 57 e 58 . Ultimati i lavori , il collaudo è eseguito da uno o più funzionari del Genio civile nominati dal Ministero . Possono nello stesso modo essere eseguiti collaudi parziali , quando sia compiuta la notifica di uno dei bacini , in cui fu divisa , o quando , a giudizio dei funzionari incaricati del collaudo , un ’ opera di costo non inferiore al quarto della spesa prevista per la concessione possa funzionare regolarmente da sola per lo scopo pei quale fu eseguita , assicurando in parte i vantaggi della bonifica . CAPO IV : Consorzi di manutenzione 44 . Quando una bonifica è presso ad essere ultimata il Ministero provvede a far pubblicare un progetto economico per la manutenzione delle opere , da cui risultino : a ) l ’ indicazione del consorzio speciale istituito ai termini degli artt . 19 e 28 , od in mancanza l ’ elenco dei consorzi compresi per intero nel perimetro della bonifica e delle proprietà direttamente interessate , compilato in conformità dell ’ art . 13 , nn . 1 e 2; b ) l ’ elenco delle proprietà indirettamente interessate , con le indicazioni prescritte dall ’ art . 13 , n . 2 , per quelle direttamente interessate ; col loro riparto in zone o classi in ragione di beneficio , ai termini dell ’ art . 53 del testo unico della L . 22 marzo 1900 , n . 195 , e con la determinazione della quota percentuale nelle spese di manutenzione per ciascuna classe e per ogni ettaro in esso compreso ; c ) l ’ elenco delle rendite specificate nell ’ art . 14 della citata legge col loro ammontare . Con il manifesto di pubblicazione il prefetto , quando non esiste il consorzio speciale istituito ai termini degli artt . 19 e 28 : 1 ) invita i presidenti dei consorzi ed i proprietari interessati a deliberare entro congruo termine sulla costituzione volontaria del consorzio e sulla nomina della deputazione provvisoria , secondo gli artt . 21 a 27; 2 ) designa i presidenti dei consorzi interessati ed i proprietari che in caso di costituzione obbligatoria del consorzio di manutenzione debbono formare la deputazione provvisoria , prescelti in modo che consorzi e proprietari direttamente interessati siano egualmente rappresentati in ragione d ’ estensione e d ’ imposta erariale dei rispettivi beni compresi nel perimetro della bonifica . 45 . Scaduto il termine delle pubblicazioni , il Ministero statuisce sui reclami e provvede : a ) all ’ approvazione dell ’ elenco delle proprietà indirettamente interessate col riparto in zone o classi , e alla determinazione dell ’ aliquota di contributo nelle spese di manutenzione per ciascuna zona o classe ; b ) alla costituzione , anche coattiva , del consorzio di manutenzione e alla nomina della relativa deputazione provvisoria , se non esiste consorzio speciale . Nel caso di cui al capoverso b ) le funzioni di presidente sono assunte dal più anziano dei componenti la deputazione provvisoria . 46 . Entro due mesi dalla comunicazione del decreto di cui al precedente articolo , la rappresentanza del consorzio formula le modificazioni allo statuto esistente o il disegno del nuovo statuto con le norme indicate nell ’ art . 29 lett . a ) , b ) , c ) , d ) , e ) , f ) , k ) , e con l ’ aggiunta di quelle : 1 ) per la divisione dei terreni bonificati in classi , secondo l ’ utile che avranno risentito o risentiranno dalle opere di bonifica ; 2 ) per la liquidazione definitiva della quota di contributo dovuta in ragione di beneficio , da ciascun proprietario direttamente interessato ; 3 ) per la rappresentanza dei proprietari indirettamente interessati nel caso di loro partecipazione al consorzio ; 4 ) pel riparto dei contributi nelle spese di manutenzione ; 5 ) per presentare e risolvere le opposizioni degli interessati contro la classifica , la liquidazione e il riparto ; 6 ) per assicurare stabilmente il servizio tecnico ed amministrativo necessario alla regolare manutenzione ed al funzionamento delle opere di bonifica . Nel mese successivo il disegno delle modificazioni o quello del nuovo statuto è sottoposto all ’ approvazione del consorzio , osservandosi pei Consorzi nuovamente istituiti le norme dell ’ art . 31 . 47 . Lo statuto , anche se non deliberato o modificato dal consorzio nel termine stabilito , è approvato definitivamente dal Ministero dei lavori pubblici nella forma e con le modificazioni ritenute opportune . Nel caso di nuovo consorzio è applicabile l ’ art . 33 . 48 . I proprietari indirettamente interessati hanno sempre diritto di essere ammessi a far parte del consorzio di manutenzione , rivolgendone domanda al presidente . In caso di rifiuto provvede il Ministero dei lavori pubblici . 49 . La Commissione governativa , di cui all ’ art . 50 del testo unico della L . 22 marzo 1900 , n . 195 , invita la rappresentanza provvisoria o definitiva del consorzio di manutenzione a voler intervenire , direttamente o per mezzo di delegato , alla visita locale stabilita per accertare se la bonifica sia compiuta agli effetti di legge . Qualora la rappresentanza del consorzio non intervenga , la Commissione può procedere egualmente ai suoi lavori . Per accertare il compimento della bonifica , la Commissione deve esaminare se con le opere ultimate siasi raggiunto pei terreni quel grado di prosciugamento che era stato previsto nel progetto . La Commissione si astiene da ogni indagine od apprezzamento , di competenza del collaudatore , sul modo con cui le opere sono state eseguite dagli appaltatori in relazione ai rispettivi contratti . Occorrendo altri lavori , la Commissione ne riferisce al Ministero e procede a nuova visita appena ultimati . In caso contrario , o completate le opere , la Commissione ne forma lo stato di consistenza ed insieme al processo verbale di visita lo comunica al presidente del consorzio , assegnando un congruo termine per le osservazioni ed opposizioni . 50 . Trascorso il termine di cui nel precedente articolo , il Ministero , sentita sulle opposizioni la Commissione permanente , dichiara con decreto definitivamente compiuta la bonifica ed approva lo stato di consistenza delle opere . Tale decreto è notificato al presidente provvisorio o definitivo del consorzio e inserito nel bollettino degli annunzi legali della Provincia . Decorsi quindici giorni dalla notifica , il consorzio è costituito responsabile della manutenzione e della buona conservazione delle opere descritte nello stato di consistenza , anche se nel frattempo abbia rifiutato o non siasi curato di riceverne la materiale consegna dall ’ Ufficio del Genio civile . CAPO V : Funzionamento dei consorzi 51 . I consorzi di bonifica , qualunque sia lo scopo , onde furono istituiti , funzionano con le norme dei rispettivi statuti . Ai consorzi sono applicabili : a ) gli artt . 188 a 193 , 195 a 197 e 292 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898 , n . 164; b ) l ’ art . 194 , nn . 1 , 2 , 3 e 4 della stessa legge , salvo che si tratti di operazione odi spesa autorizzata od approvata dal Ministero ; c ) le altre prescrizioni di legge relative alle deliberazioni dei Consigli e delle Giunte comunali , in quanto gli statuti non dispongano altrimenti per le deliberazioni dell ’ assemblea generale e delle rappresentanze consorziali . 52 . I delegati ed amministratori dei consorzi durano in carica per il tempo stabilito negli statuti consorziali , che regolano altresì i casi di nuove elezioni . Essi prestano gratuitamente l ’ opera loro , salvo rimborso delle spese necessarie ed effettivamente sostenute . 53 . Se un consorzio funziona per scopi diversi , si debbono fare per la gestione della bonifica un bilancio distinto , sia preventivo che consuntivo , ed un distinto ruolo di contribuenza . In ogni caso i bilanci preventivi e consuntivi ed i ruoli di contribuenza sono sottoposti all ’ approvazione del prefetto . 54 . Nella parte ordinaria dei bilanci preventivi e consuntivi dei consorzi di esecuzione e di manutenzione di opere di bonifica qualora si voglia provvedere alla riscossione delle rendite specificate nell ’ art . 14 , del testo unico della legge 22 marzo 1900 , numero 195 , è obbligatoria la loro iscrizione in titolo speciale , dando conto degli aumenti e delle diminuzioni che annualmente si verificano . 55 . I progetti relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica , sono approvati dall ’ ingegnere capo del Genio civile sino all ’ importo di L . 12.000 e dal Ministero dei lavori pubblici , sentito l ’ ingegnere capo negli altri casi . Con le stesse norme sono approvati i collaudi dei lavori eseguiti . Per motivi di urgenza il consorzio può ordinare anche in base a progetto sommario non regolarmente approvato , l ’ esecuzione delle opere strettamente indispensabili , informandone telegraficamente l ’ Ufficio del Genio civile . 56 . I lavori di bonifica si eseguono dai Consorzi sotto la vigilanza tecnica dell ’ Ufficio del Genio civile , che la esercita nei modi e nelle forme determinati dai regolamenti e dal Ministero . Non osservandosi i progetti approvati e le altre norme stabilite , l ’ ingegnere capo può con ordine di servizio , sospendere i lavori , riferendo in ogni caso al Ministero cui spetta provvedere . 57 . Almeno una volta per ogni biennio il Ministero fa esaminare per mezzo dei propri funzionari , la gestione amministrativa del consorzio , e controllare la regolarità delle spese e delle entrate , in relazione agli impegni assunti , ai bilanci approvati ed agli interessi degli enti che contribuiscono nelle spese . 58 . Le spese per la vigilanza tecnica ed amministrativa , ai termini degli artt . 56 e 57 , sono comprese fra quelle dell ’ andamento ordinario dell ’ amministrazione consortile e vengono anticipate o rimborsate a richiesta del Ministero dei lavori pubblici . Tali spese sono per una metà a carico dello Stato durante l ’ esecuzione di opere concesse al consorzio . 59 . Omettendosi dalla rappresentanza del consorzio l ’ adempimento di una disposizione del presente regolamento o dello statuto , può il prefetto provvedervi d ’ ufficio per mezzo di un suo delegato ed a spese del consorzio . 60 . Procedendosi allo scioglimento dell ’ amministrazione consorziale , il r . commissario esercita i poteri della rappresentanza del consorzio ed in caso di urgenza anche quelli dell ’ assemblea generale . Il r . commissario è scelto fra i funzionari dello Stato che per l ’ esercizio delle loro attribuzioni siano maggiormente idonei a tale incarico , ed ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e ad una indennità giornaliera . Tale indennità , da fissarsi nel decreto di nomina , non può superare lire dieci o lire quindici al giorno , secondoché il funzionario prescelto appartenga o no ad un ufficio stabilito nel Comune , ove ha sede il consorzio . Le spese di viaggio o le diarie sono liquidate dal Ministero dei lavori pubblici , che può anche anticiparle , curandone poi il rimborso dal consorzio . TITOLO III Bonifiche di seconda categoria 61 . Gli atti costitutivi che i consorzi volontari debbono trasmettere ai prefetti , ai termini e per gli effetti dell ’ art . 19 del testo unico della legge 22 marzo 1900 , n . 195 debbono comprendere : a ) i documenti comprovanti il consenso di tutti gli interessati alla costituzione del consorzio : tale consenso deve risultare da deliberazione presa a voti unanimi dagli intervenuti ad una adunanza , convocata e presieduta da qualcuno dei maggiori interessati , e da dichiarazione scritta dei non intervenuti ; b ) un elenco dei proprietari o possessori dei beni compresi nei consorzi , con le indicazioni stabilite dall ’ art . 13 , n . 2 del presente regolamento ; c ) lo statuto consorziale . Il prefetto , assunte le informazioni che ritiene opportune , provvede alla pubblicazione di tali atti nel bollettino degli annunzi legali della Provincia . Questa pubblicazione contiene il sunto degli atti stessi e la indicazione della sede e dello scopo del consorzio , e del modo di costituzione della sua rappresentanza ; ed è fatta a spese del consorzio . Qualsiasi ulteriore modificazione agli atti costitutivi del consorzio è trasmessa al prefetto insieme agli atti e alle deliberazioni con cui è stata approvata , ed è parimenti pubblicata nel bollettino degli annunzi legali della Provincia . A richiesta del consorzio , il prefetto gli rilascia una dichiarazione intesa ad attestare l ’ adempimento delle prescrizioni sopra indicate , tenendone nota in apposito registro . I prefetti curano la conservazione degli atti loro trasmessi dai consorzi volontari . 62 . La domanda che , ai termini dell ’ articolo 20 del testo unico della legge 22 marzo 1900 , n . 195 , i consorzi volontari possono presentare al prefetto per essere dichiarati obbligatori , deve avere a corredo : a ) l ’ atto costitutivo del consorzio ; b ) lo statuto compilato secondo gli articoli 29 e 46 ed accettato dall ’ assemblea ; c ) una relazione sommaria sui lavori da eseguire , sulle spese e sui mezzi di farvi fronte . Fatte le pubblicazioni della domanda , l ’ obbligatorietà , se ne sia il caso , è dichiarata per decreto reale , promosso dal ministro dei lavori pubblici d ’ accordo con quello di agricoltura , industria e commercio , previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato . Quando il consorzio si propone di eseguire una bonifica a scopo igienico o che può Influire su opere di bonifica di categoria già compiute , in corso di esecuzione o da eseguire , deve prima sentirsi anche la Commissione permanente per le bonificazioni . 63 . Eccetto il caso di cui all ’ articolo precedente , i consorzi obbligatori s ’ istituiscono ad iniziativa : a ) o degli interessati che rappresentano la maggioranza per estensione di terreno da bonificare ; b ) o degli interessati che rappresentano la minoranza per estensione di terreno da bonificare ; c ) o di una Giunta municipale o di una Deputazione provinciale interessata ; d ) o dello Stato . In tutti i casi la proposta dev ’ essere corredata : 1 ) dei documenti prescritti dall ’ art . 19 lett . a ) , b ) ; 2 ) dell ’ elenco dei proprietari direttamente o indirettamente interessati ; 3 ) della designazione di cinque proprietari , tre dei quali scelti fra i direttamente interessati e due fra gli indirettamente interessati , per costituire la deputazione provinciale del consorzio . 64 . Il prefetto , pubblicata la proposta coi relativi documenti promuove su di essi e sulle opposizioni i voti : 1 ) del Consiglio della Provincia unicamente o maggiormente interessata alla bonifica , nel caso di cui alla lettera al del precedente articolo . 2 ) di tutti i Consigli comunali e provinciali interessati , negli altri casi , osservando i termini stabiliti nell ’ articolo 22 del testo unico della legge 22 marzo 1900 , n . 195 . 65 . Eccetto i casi di cui al penultimo capoverso del citato articolo 22 della legge , gli atti sono dal prefetto trasmessi al Ministero dei lavori pubblici insieme al parere dell ’ Ufficio del Genio civile . Il Ministro dei lavori pubblici d ’ accordo con quelli dell ’ agricoltura , industria e commercio promuove ai termini dell ’ art . 62 , ultimo capoverso , il decreto Reale col quale , statuendo definitivamente sui reclami , provvede : a ) alla costituzione del consorzio e alla nomina della deputazione provvisoria ; b ) alla determinazione dell ’ aliquota di contributo a carico di Provincie e Comuni , a norma e nei casi dell ’ art . 25 della legge . 66 . I consorzi obbligatori comunque istituiti , sono soggetti alle prescrizioni degli articoli 56 , 58 , 59 , 60 e , quando lo Stato concorre nelle spese , anche a quella dell ’ articolo 57 . 67.- 75 . ( ) . TITOLO V Disposizioni finanziarie CAPO I : Contributo degli enti e proprietari interessati 76 . Nel caso di bonifica da farsi direttamente a cura dello Stato , approvati i progetti esecutivo ed economico , e disposto l ’ appalto dei lavori , il Ministero dei lavori pubblici , provvede , con le norme di legge , anche d ’ ufficio , se ne è il caso , perchè entro breve termine siano rilasciate dalle Provincie e dai Comuni tante delegazioni sulle sovrimposte o su altri cespiti , quante occorrano per il pagamento del contributo posto rispettivamente a loro carico , e siano allo stesso fine resi esecutivi i ruoli della maggiore rata di imposta da mettersi a carico dei proprietari per la quota rispettiva di contributo da valere per il periodo necessario fino al saldo . 77 . Le delegazioni su cespiti diretti , diversi dalle sovrimposte fondiarie , non possono essere accettate , se essi non siano riscossi per mezzo di un appaltatore che abbia prestato la cauzione e sia tenuto al vincolo del non riscosso per riscosso , e non sia prodotta una deliberazione dell ’ ente debitore , regolarmente approvata e divenuta definitiva , per la quale esso stasi irrevocabilmente vincolato a mantenere in vigore il cespite , sul quale debbano rilasciarsi le delegazioni , per tutto il periodo in cui queste siano distribuite , e inoltre a non variarne nello stesso periodo il metodo di riscossione . In qualunque tempo però le delegazioni su cespiti diretti , diversi dalle soprimposte fondiarie , possono essere surrogate da altre rilasciate su queste ultime . 78 . La decorrenza delle delegazioni e dei ruoli della sovrimposta fondiaria sui terreni avvantaggiati dalla bonifica , o dagli altri cespiti delegati , sempre quando la bonifica si esegua direttamente dallo Stato , è fissata dal 1° luglio successivo alla data dell ’ appalto dei lavori . 79 . Per la determinazione del numero delle annualità , nelle quali deve essere distribuito il pagamento del contributo dovuto allo Stato dalle Provincie e dai Comuni in caso di bonifica da essi direttamente eseguita , si tiene conto della quantità del contributo , delle condizioni finanziarie degli enti debitori , della capacità economica della regione in cui la bonifica deve eseguirsi , della importanza dei vantaggi presunti , ed anche degli oneri , ai quali , per gli altri scopi , gli enti debitori debbono presumibilmente sottostare nel periodo stabilito per il pagamento delle annualità . Non può tenersi in alcuna considerazione il fatto dei disavanzi di bilancio risultanti dalle loro gestioni , se sono eguagliati e superati dalla somma delle spese facoltative o riducibili . Sulle somme da pagarsi ratealmente per contributo non sono dovuti interessi , qualunque sia il numero delle delegazioni concordate . 80 . Il numero degli anni , nei quali la Provincia , i Comuni ed i proprietari interessati ad una bonifica sono ammessi a soddisfare i contributi , rispettivamente dovuti allo Stato , mediante delegazioni o mediante la tassa speciale sui terreni bonificandi , deve essere uguale , in modo che il contributo complessivo dei quattro decimi sia versato , fino al saldo , con un numero di rate annuali eguali e di pari importo totale . Tuttavia in circostanze speciali riconosciute dall ’ amministrazione , possono le annualità . sia degli enti locali , che dei proprietari , ovvero degli uni e degli altri , essere ripartite in un periodo di tempo diverso . 81 . Compiuti i lavori di una bonifica eseguita direttamente dallo Stato e reso definitivo il riparto della spesa in base ai risultati finali debitamente accertati , l ’ importo delle delegazioni e della tassa annuale speciale , dovuto dagli enti debitori e dai proprietari a cominciare dal 1° luglio successivo , è accresciuto o diminuito in proporzione , secondo il caso , senza che il periodo dei pagamenti annuali , stabilito rispettivamente possa essere variato . 82 . Il decimo di contributo dello Stato per le opere di bonifica di seconda categoria è pagato in ragione delle somme effettivamente erogate nella esecuzione dei lavori , sia in acconto , sia a saldo . Tale erogazione deve essere comprovata con la produzione degli atti di collaudo generale o parziale che servirono di base ai pagamenti e con la produzione di un certificato dell ’ Ufficio del Genio civile nella Provincia , attestante i pagamenti fatti all ’ appaltatore . 83 . Nel caso in cui lo Stato si avvalga della facoltà concessagli dall ’ art . 25 del testo unico della legge 22 marzo 1900 , n . 195 , per il rimborso della sua quota di contributo nelle opere di bonifica di seconda categoria , tale rimborso è imposto ai proprietari avvantaggiati , in ragione dei benefici che questi possono ricavarne . Il riparto della somma dovuta è stabilito di concerto fra il Ministero dei lavori pubblici e quello del tesoro in un numero di anni non inferiore a 10 né superiore a 20 , tenuto conto della importanza e del graduale svolgimento presumibile dei detti benefici . 84 . Il debito dei proprietari , dipendente dalla restituzione del decimo di contributo anticipato dallo Stato per le opere di bonifica di seconda categoria , fra essi ripartito come nell ’ articolo precedente , è riscuotibile sui terreni nelle forme e coi privilegi dell ’ imposta fondiaria . 85-102 . ( ) . CAPO IV : Contribuzioni e riscossioni 103 . Nel caso di un ’ opera di bonifica da eseguirsi per concessione , il piano finanziario da allegarsi alla domanda deve indicare anche i modi ed i termini , nei quali debbono essere corrisposti i decimi rispettivamente dovuti dalle amministrazioni provinciali , da quelle comunali o dai proprietari interessati . 104 . L ’ interesse del quattro per cento da corrispondersi dallo Stato in caso di concessione ed anticipazione sulla somma di bonifica , si intende al netto , e viene corrisposto sulla somma dei sei decimi dell ’ importo dei lavori , posti a carico , a decorrere dal collaudo generale o parziale dei lavori stessi e dei pagamenti effettivamente fatti . La somma erogata dev ’ essere comprovata con la produzione degli atti di collaudo generale o parziale , in base ai quali sono stati fatti i pagamenti , e con la produzione di una dichiarazione dell ’ appaltatore circa le somme effettivamente ricevute . Le somme pagate per questo titolo sono rimborsate al tesoro dalla Cassa dei depositi e prestiti sul conto corrente speciale , e con le modalità di cui agli articoli precedenti . 105 . Il Ministero dei lavori pubblici raccoglie gli elementi necessari per determinare le quote provvisorie dovute dai proprietari per contributi in base all ’ art . 39 del testo unico della legge 22 marzo 1900 , n . 195 , e ne stabilisce il riparto di concerto col Ministero del tesoro , al quale spetta di provvedere alla riscossione delle quote medesime . 106 . Qualora , durante il periodo di riscossione delle quote provvisorie di cui all ’ articolo precedente , andasse in vigore nelle singole Provincie interessate il nuovo catasto stabilito dalle leggi lo marzo 1886 , n . 3682 , e 21 gennaio 1897 , n . 23 , sarà rinnovata , con effetto dalla decorernza del nuovo catasto , la ripartizione provvisoria con le stesse norme della prima ripartizione . 107 . Accertato il compimento di una bonificazione o di uno dei bacini nei quali , a sensi degli artt . 8 e 50 del testo unico della legge 22 marzo 1900 , n . 195 , sia diviso l ’ intero perimetro di essa , il Ministero dei lavori pubblici notifica , per mezzo dei prefetti , alle Provincie ed ai Comuni interessati nella bonificazione , nonché al consorzio costituito per la manutenzione della medesima le variazioni in aumento o in diminuzione , che , in seguito alla finale liquidazione della spesa effettivamente occorsa , siano venute a verificarsi nell ’ ammontare del contributo che , ai termini del primo comma dell ’ art . 6 della legge surriferita , le Provincie , i Comuni e i possessori dei fondi compresi nel perimetro della bonificazione , sono tenuti a versare allo Stato , o , in sua vece , al concessionario che l ’ abbia eseguita . Uguale comunicazione è fatta contemporaneamente al Ministero del tesoro per le conseguenti variazioni circa le riscossioni , fermo il periodo prestabilito per il saldo . 108 . Sono soggetti alle disposizioni del presente titolo i consorzi per le bonificazioni di prima categoria , quelli obbligatori per le bonificazioni di seconda categoria , e quelli fra i consorzi volontari che abbiano adempiuto al disposto dell ’ art . 19 del testo unico della legge 22 marzo 1900 , n . 195 , e presentino al Ministero delle finanze , per mezzo del prefetto , la dichiarazione di voler riscuotere le loro contribuzioni con le forme e coi privilegi dell ’ imposta fondiaria , ai termini dell ’ art . 55 della legge medesima . In seguito a questa dichiarazione , e previo accertamento della loro regolare costituzione , viene riconosciuta , sopra proposta del Ministero delle finanze e mediante r . decreto ai consorzi volontari anzidetti , la facoltà di riscuotere le loro contribuzioni con le forme e coi privilegi dell ’ imposta fondiaria . Le disposizioni del presente titolo , concernenti la deputazione amministrativa , s ’ intendono applicabili a quegli organi dei consorzi volontari che , sotto qualunque denominazione , abbiano l ’ incarico dell ’ ordinaria amministrazione . 109 . La Deputazione amministrativa ha l ’ obbligo di tenere un registi o delle proprietà soggette a contribuzione diviso in tante sezioni quanti sono i Comuni in cui le proprietà sono situate e con ciascuna sezione suddivisa in due parti l ’ una riguardante i terreni l ’ altra i fabbricati . Ciascuna proprietà dev ’ essere registrata col nome cognome e paternità del rispettivo possessore con l ’ indicazione della sua superficie dei suoi numeri censuari e di ogni altro dato necessario per una perfetta indicazione . Devono pure essere registrati per ciascun numero censuario dei terreni e così pure di ciascun fabbricato , l ’ estimo o rendita imponibile giusta i catasti governativi . La Deputazione amministrativa deve annotare nel suddetto registro catastale tutte le mutazioni che le vengono denunziate . Essa deve inoltre , prima di addivenire alla formazione annuale dei ruoli per le contribuzioni consorziali esaminare i libri catastali tenuti dagli uffici del censo ed anno tare nel registro anzidetto tutte le mutazioni di proprietà che da essi risultino . Nei consorzi per le bonificazioni di seconda categoria la Deputazione amministrativa deve introdurre le mutazioni sopra indicate nell ’ elenco delle proprietà interessate che fa parte del progetto di massima se tuttasi di consorzi obbligatori od in quello indicato nell ’ art . 61 del presente regolamento , se si tratta di consorzi volontari . 110 . Gli uffici del catasto debbono fornire tutte le notizie e gli elementi da essi posseduti che siano necessari per la formazione e conservazione degli elenchi delle proprietà interessate e dei registri catastali dei consorzi e per la compilazione dei ruoli delle contribuzioni mediante il solo rimborso delle spese effettive per tale scopo incontrate . 111 . I ruoli annuali delle contribuzioni consorziali sono formati distintamente per ogni Comune e con la firma della Deputazione amministrativa o del suo presidente vengono trasmessi al prefetto che li rende esecutivi dopo averne riconosciute la regolarità e la corrispondenza col bilancio preventivo consorziale regolarmente approvato . Essi sono quindi pubblicati in tutti ì Comuni per la parte che a ciascun Comune si riferisce nei modi e nei termini stabiliti per ì ruoli delle imposte dirette e sono consegnati ali esattore del consorzio entro i primi quindici giorni del mese di gennaio di ciascun anno . 112 Entro tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli ogni interessato può ricorrere alla deputazione amministrativa per far rettificare gli errori materiali occorsi nella loro formazione se il ricorso non sospende la riscossione de contribuzioni , ma dà diritto al rimborso quanto sia stato indebitamente pagato , Contro le decisioni della deputazione amministrativa è ammesso il reclamo alla Giunta provinciale amministrativa . 113 . La riscossione delle contribuzioni consorziali è fatta da un esattore speciale del consorzio o dagli esattori delle imposte dirette , secondo che sia determinato dalla deputazione amministrativa . 114 . Quando si voglia affidare la riscossione agli esattori delle imposte dirette , deputazione amministrativa deve darne partecipazione ai prefetti delle provincie in cui sono situate le proprietà soggette a contribuzione , fornendo loro tutti i dati e gli elementi di cui deve essere tenuto conto nel procedimento relativo all ’ appalto delle esattorie . Tale partecipazione dev ’ essere data in tempo utile , perché nella nomina degli esattori delle imposte possa loro farsi obbligo di riscuotere anche le contribuzioni consorziali . L ’ incarico di questa riscossione , dura per tutto il tempo a cui si estende la nomina dei detti esattori , e l ’ aggio è nella misura stessa stabilita per l ’ esazione delle imposte dirette . 115 . L ’ esattore speciale è retribuito ad aggio , e risponde a suo rischio e pericolo del non riscosso per riscosso . 116 . Il modo di nomina dell ’ esattore speciale , quando non sia già stabilito dallo statuto , è determinato dalla deputazione amministrativa , la quale fissa pure la misura dell ’ aggio , la durata e le altre condizioni del contratto . 117 . La nomina dell ’ esattore speciale ed il relativo contratto sono sottoposti all ’ approvazione del prefetto . 118 . L ’ esattore speciale o uno degli esattori delle imposte dirette , ai quali sia affidata la riscossione delle contribuzioni consorziali , può essere pure incaricato dell ’ ufficio di cassiere del consorzio . 119 . La nomina dell ’ esattore speciale deve essere fatta non più tardi della fine di ottobre dell ’ anno antecedente a quello in cui deve incominciare la riscossione delle contribuzioni , o dell ’ anno in cui scadono dall ’ ufficio l ’ esattore o gli esattori in funzione . 120 . Se la deputazione amministrativa non provvede per la riscossione delle contribuzioni consorziali ai sensi dei precedenti articoli 113 e 114 , il prefetto nomina d ’ ufficio l ’ esattore speciale , ovvero affida , quando sia possibile , la riscossione delle contribuzioni consorziali all ’ esattore od agli esattori delle imposte dirette , provvedendo anche , ove ne sia il caso , al regolare andamento del servizio di cassa . 121 . L ’ esattore speciale , prima che la sua nomina sia sottoposta all ’ approvazione del prefetto , deve dichiarare se la accetta , e garantire la sua accettazione con un deposito in danaro o di rendita consolidata per la somma stabilita nel capitolato . Il consorzio non è obbligato verso l ’ esattore , se non quando la nomina sia divenuta definitiva mediante l ’ approvazione del prefetto . 122 . L ’ esattore speciale , prima di assumere l ’ ufficio , e al più tardi entro un mese dalla nomina , presta una cauzione mediante vincolo di rendita consolidata dello Stato , ovvero con deposito di rendita della stessa specie o di numerario presso la Cassa dei depositi e prestiti , per una somma corrispondente all ’ ammontare di una rata delle contribuzioni consorziali . Quando l ’ esattore speciale è anche incaricato del servizio di cassa , deve prestare un ’ altra cauzione nella misura determinata dallo statuto del consorzio . La rendita pubblica è valutata al corso del semestre anteriore a quello in cui la cauzione viene prestata , ed è computata solamente per nove decimi del detto valore . 123 . Se l ’ esattore speciale non presta la cauzione nella misura ed entro il termine stabilito , esso decade di pieno diritto dalla nomina , perde il deposito effettuato ai termini dell ’ art . 21 del presente regolamento e risponde di ogni danno e spesa . 124 . Nel caso che , durante il contratto per l ’ esattoria , la rendita data in cauzione diminuisca di valore o la cauzione venga per qualunque causa a mancare in tutto od in parte , ovvero l ’ ammontare delle contribuzioni annuali aumenti in modo che la cauzione più non corrisponda ad una rata di esse , l ’ esattore deve reintegrarla o completarla entro il termine indicato nell ’ invito che gli viene all ’ uopo indirizzato . Questo termine non può essere maggiore di un mese , a decorrere dal giorno in cui è stato notificato . Se l ’ esattore lascia trascorrere il termine senza reintegrare o completare la sua cauzione , la deputazione amministrativa promuove dal prefetto la dichiarazione di decadenza dell ’ esattore e la nomina , in via provvisoria , di un sorvegliante da retribuirsi a carico dell ’ esattore medesimo . Se la deputazione amministrativa indugia a promuovere questi provvedimenti , il prefetto può prenderli d ’ ufficio . 125 . Le contribuzioni consorziali sono pagate annualmente , in una o più rate , secondo che sia stabilito nello statuto del consorzio , nel quale deve essere pure determinata la scadenza di ciascuna rata . Può però lo statuto disporre che la determinazione delle rate e scadenze sia fatta dall ’ assemblea o dal Consiglio dei delegati . 126 . L ’ esattore del consorzio deve , entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata , tenere a disposizione del consorzio medesimo , o versare al cassiere consorziale , se egli non riveste anche tale qualità , l ’ intero ammontare della rata consorziale scaduta . In caso di ritardo del versamento anzidetto , ovvero nel pagamento dei mandati spediti dall ’ amministrazione consorziale , l ’ esattore incorre a favore del consorzio nella multa di centesimi quattro per ogni lira non versata o non pagata . 127 . Nel caso di esecuzione a carico dell ’ esattore , se la cauzione è costituita da deposito in numerario , il prefetto autorizza la Cassa depositaria a pagare al consorzio , o a chi per esso , la somma di cui sia creditore . 128 . Nel caso che si proceda contro l ’ esattore ad atti esecutivi per debiti , quando esso non esegua i versamenti alle scadenze fissate , o abbia commessi abusi nell ’ esercizio delle sue funzioni , la deputazione amministrativa del consorzio ne riferisce al prefetto per i provvedimenti di sua competenza , al termine dell ’ articolo 95 della legge 20 aprile 1871 , n . 192 . In tutto ciò che non sia altrimenti disciplinato dal presente regolamento , la formazione e la conservazione del registro catastale dell ’ imposizione , la ripartizione e la riscossione delle contribuzioni consorziali prendono norma dalle leggi e dai regolamenti in vigore sull ’ imposta fondiaria . 130 . Quando il consorzio domandi un mutuo o sia debitore verso la Cassa dei depositi e prestiti , le scadenze per il pagamento delle contribuzioni consorziali devono essere eguali a quelle delle imposte sui terreni e sui fabbricati , e , salvo il caso che il territorio consorziale sia compreso nei limiti di un sol Comune , è obbligatoria la nomina di un esattore speciale unico . Nel caso che la deputazione amministrativa ritardi a nominarlo , si provvede ai termini dell ’ art . 120 del presente regolamento . 131 . Avvenuta la consegna della bonificazione al consorzio di manutenzione , la ulteriore riscossione del contributo dovuto dai proprietari per la esecuzione della bonifica vien fatta , ove non sia altrimenti disposto , dall ’ esattore del consorzio stesso , con i modi , tempi e con l ’ aggio stabiliti per la riscossione della tassa di manutenzione . Salvo pattuizioni speciali , l ’ esattore versa , entro 12 giorni dalla scadenza di ciascuna rata , l ’ ammontare delle somme riscosse per detto titolo alla sezione di tesoreria provinciale , se creditore del contributo sia allo Stato per aver eseguito direttamente la bonifica , o altrimenti al concessionario . I prefetti non approvano i provvedimenti ed i contratti relativi alla nomina dell ’ esattore speciale , se non contengono l ’ obbligo per l ’ esattore di riscuotere , insieme alle tasse consorziali ed alle stesse condizioni le somme relative al detto contributo , e di eseguire il versamento alle epoche stabilite . 132.-160 . ( ) . TITOLO VII Disposizioni varie 161 . Quando si provvede all ’ esecuzione delle opere di bonifica mediante licitazione privata , giusta l ’ art . 62 del testo unico della L . 22 marzo 1900 , n . 195 , l ’ amministrazione appaltante stabilisce nel capitolato speciale , che l ’ aggiudicazione ha luogo in base ad una scheda segreta , nella quale oltre al minimo , deve essere indicato anche il massimo del ribasso che i concorrenti possono offrire . 162 . I contratti attualmente in corso per fitto d ’ erbe , di pesca o di altro nei comprensori delle bonificazioni da eseguire a norma del testo unico della L . 22 marzo 1900 , n . 195 , da chiunque stipulati , cessano , di diritto . alle loro scadenze naturali od alla scadenza delle proroghe convenute o tacite in corso al giorno in cui è entrato in vigore il presente regolamento . Nei nuovi contratti si deve sempre apporre , e s ’ intende in ogni caso apposta , la condizione che il contratto cessa di pieno diritto : a ) nel giorno in cui abbia luogo la consegna dei lavori all ’ appaltatore a cui sia stata affidata la riscossione delle rendite , a norma dell ’ art . 12 , lett . b ) , quando all ’ esecuzione della bonifica provvede lo Stato direttamente ; b ) nel giorno in cui venga emanato il decreto di concessione , quando all ’ esecuzione della bonifica si provvede per concessione ; da tale giorno le rendite spettano al concessionario agli effetti dell ’ articolo 14 del testo unico della L . 22 marzo 1900 , n . 195 . 164 . Le disposizioni del presente regolamento relative alla determinazione del perimetro , al progetto economico di esecuzione ed alla riscossione dei contributi valgono per il riparto di quelle spese che , ai termini del testo della L . 22 marzo 1900 , n . 195 , e della L . 7 luglio 1902 , n . 333 , debbono essere a carico complessivo dello Stato , della Provincia e del Comune di Roma e dei proprietari interessati per le bonifiche dell ’ agro romano . Per la manutenzione delle opere tutte nell ’ agro romano si applicano le norme del titolo II . capo IV , del presente regolamento . 166 . Delle cave di prestito lungo le ferrovie e le strade ordinarie nell ’ agro romano , il Ministero fa compilare gli elenchi dall ’ Ufficio del Genio civile . In base agli elenchi il prefetto emette le ordinanze e le notifica ai proprietari dei fondi , nei quali sono poste le cave , prefiggendo il termine necessario per l ’ esecuzione dei lavori di prosciugamento . Quando è stata presentata la domanda di sussidio giusta l ’ art . 3 , capoverso ultimo , della L . 7 luglio 1902 , il termine decorre dalla relativa decisione del Ministero , e il sussidio accordato viene corrisposto in base a certificato del Genio civile che attesta il completo prosciugamento della cave mediante colmata o canalizzazione . Decorso infruttuosamente il termine stabilito per l ’ esecuzione dei lavori , il prefetto può provvedere d ’ ufficio . 167 . Per la ripartizione delle spese di bonifica del territorio non demaniale delle Maremme toscane e di quelli adiacenti al lago Salpi a norma dell ’ art . 4 della legge 7 luglio 1902 , n . 333 , valgono le disposizioni del presente regolamento . I perimetri di bonifica determinati anteriormente al testo unico della L . 22 marzo 1900 , n . 195 , ed al presente regolamento sono mantenuti . 168 . I consorzi di bonifica esistenti sono conservati ; ma nel termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del decreto di approvazione del presente regolamento debbono uniformare il loro statuto alle disposizioni del regolamento stesso . Trascorso il termine , provvede il Ministero . In ogni caso , le modificazioni debbono essere approvate ai termini dell ’ art . 28 e seguenti . 170 . Nei casi di cui all ’ art . 93 del testo unico della L . 22 marzo 1900 , n . 195 , i consorzi di esecuzione debbono uniformarsi alle disposizioni del presente regolamento , a norma dell ’ articolo precedente , solo in quanto sieno compatibili con quelle delle L . 25 giugno 1882 , n . 869 , 6 agosto 1893 , n . 463 , e dei rispettivi atti di concessione .