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ProsaGiuridica ,
1 . Il Governo potrà concedere la esecuzione di opere di bonifica anche a società od imprenditori che ne presentino regolare domanda . sempre che l ’ esecuzione non venga chiesta in concessione dal Consorzio fra i proprietari interessati nel termine di tre mesi dalla pubblicazione di detta domanda nel Foglio degli annunzi legali della prefettura competente . I progetti di massima ed esecutivi delle opere saranno approvati dal Ministero dei lavori pubblici secondo le norme in vigore per simili concessioni . Rimanendo invariato il riparto della spesa stabilito dalle vigenti leggi , le quote a carico dello Stato , delle Provincie e dei Comuni interessati , saranno determinate invariabilmente nell ’ atto di concessione in proporzione all ’ importo dei progetti esecutivi , aumentato di una percentuale non superiore al venti per cento per spese generali ed impreviste , e saranno pagate in annualità costanti non eccedenti il numero di 50 proporzionate alle somme che risulteranno dovute per effetto dei successivi collaudi parziali e comprensive di una quota di capitale e di interessi in ragione del 5 per cento . Nel decreto di concessione saranno fissati il numero delle annualità , le modalità del pagamento ed il riparto delle opere agli effetti dei successivi collaudi parziali . Il decreto stabilirà pure la somma che dovrà essere versata dal concessionario nelle casse dello Stato a garanzia dell ’ adempimento dei patti convenuti . Col decreto di concessione o con provvedimento successivo , dovrà essere approvato il progetto di riparto della spesa fra gli enti e i proprietari interessati . 2 . La Società o l ’ imprenditore che avrà ottenuto una concessione a norma dell ’ articolo precedente , sarà parificato ai Consorzi di bonifica per gli effetti degli artt . 49 , 55 , 56 e 71 della L . 22 marzo 1900 . n . 195 , testo unico . 3 . Prima che siano intraprese le opere date in concessione , dovrà essere accertato il valore e il reddito dei terreni compresi nel perimetro . All ’ accertamento sarà provveduto inappellabilmente da un collegio di tre membri , nominato uno dal Ministero dei lavori pubblici con funzione di presidente , uno dalla Deputazione provinciale della Provincia in cui siano situati i terreni o la maggiore parte di essi , e l ’ altro dal presidente della Corte d ’ appello avente giurisdizione nella Provincia medesima . In rapporto al beneficio derivato ai terreni per effetto delle opere date in concessione , i proprietari saranno tenuti a corrispondere al concessionario , dalla data di ultimazione delle opere stesse , una quota supplementare di contributo , che verrà determinata caso per caso dal Ministero dei conseguito dai terreni ed alla spesa effettiva sostenuta dal concessionario . Tale quota complessiva , da pagarsi nel numero di annualità che sarà stabilito dal Ministero predetto , non potrà superare il 10 per cento dell ’ importo del progetto preso a base della concessione . Alla determinazione del plusvalore conseguito dai terreni , provvederà inappellabilmente un Collegio arbitrale composto di tre membri , nominato uno dal Ministero dei lavori pubblici , con funzioni di presidente , uno dal presidente della Corte di appello avente giurisdizione nel territorio interessato . e l ’ altro dal Consorzio costituito fra i proprietari per la manutenzione delle opere . Il presidente della Corte di appello nominerà anche l ’ arbitro o gli arbitri non nominati dalle parti . 5 . Compiuta la bonificazione idraulica di un determinato comprensorio classificato in prima categoria , saranno assegnati ai proprietari , con decreto dei ministri dei lavori pubblici e dell ’ agricoltura , i termini per iniziare e compiere la bonificazione agraria . Decorso il termine assegnato per l ’ inizio dell ’ opera , il concessionario delle eseguite opere di bonifica idraulica potrà chiedere di sostituirsi ai proprietari , i quali avranno in tal caso facoltà di partecipare alla intrapresa conferendo il valore dei propri fondi come apporto di capitale sociale , o dovranno altrimenti cedere in fitto al concessionario i fondi stessi per tutto il tempo occorrente alla bonifica agricola . In difetto di accordo sulla valutazione dei fondi o sulla misura della corrisposta , deciderà inappellabilmente un collegio di tre arbitri , nominati uno dal Ministero di agricoltura , con funzione di presidente , e gli altri due rispettivamente dal concessionario e dal proprietario . Il Ministero di agricoltura nominerà anche l ’ arbitro o gli arbitri non nominati dalle parti . Del maggior valore , che i terreni così dati in fitto avranno acquistato per effetto della bonifica agricola e che sarà determinato col procedimento di cui al precedente art . 4 , dovrà ciascun proprietario rivalere il concessionario nei termini e con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministero di agricoltura . 6 . Al concessionario , che ottenga di provvedere alla bonificazione agricola ai sensi del precedente articolo , non compete la quota supplementare di contributo di cui all ’ art . 4 . 7 . L ’ Amministrazione demaniale è auto - rizzata a vendere a trattativa privata senza limite di valore al concessionario della bonifica gli immobili di sua pertinenza inclusi nel perimetro Alla determinazione del prezzo di vendita sarà provveduto a norma del precedente art . 3 . 8 . Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno ( G . U . 13 settembre 1918 , n . 217 ) e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge .