ProsaGiuridica ,
1
.
Il
Governo
potrà
concedere
la
esecuzione
di
opere
di
bonifica
anche
a
società
od
imprenditori
che
ne
presentino
regolare
domanda
.
sempre
che
l
esecuzione
non
venga
chiesta
in
concessione
dal
Consorzio
fra
i
proprietari
interessati
nel
termine
di
tre
mesi
dalla
pubblicazione
di
detta
domanda
nel
Foglio
degli
annunzi
legali
della
prefettura
competente
.
I
progetti
di
massima
ed
esecutivi
delle
opere
saranno
approvati
dal
Ministero
dei
lavori
pubblici
secondo
le
norme
in
vigore
per
simili
concessioni
.
Rimanendo
invariato
il
riparto
della
spesa
stabilito
dalle
vigenti
leggi
,
le
quote
a
carico
dello
Stato
,
delle
Provincie
e
dei
Comuni
interessati
,
saranno
determinate
invariabilmente
nell
atto
di
concessione
in
proporzione
all
importo
dei
progetti
esecutivi
,
aumentato
di
una
percentuale
non
superiore
al
venti
per
cento
per
spese
generali
ed
impreviste
,
e
saranno
pagate
in
annualità
costanti
non
eccedenti
il
numero
di
50
proporzionate
alle
somme
che
risulteranno
dovute
per
effetto
dei
successivi
collaudi
parziali
e
comprensive
di
una
quota
di
capitale
e
di
interessi
in
ragione
del
5
per
cento
.
Nel
decreto
di
concessione
saranno
fissati
il
numero
delle
annualità
,
le
modalità
del
pagamento
ed
il
riparto
delle
opere
agli
effetti
dei
successivi
collaudi
parziali
.
Il
decreto
stabilirà
pure
la
somma
che
dovrà
essere
versata
dal
concessionario
nelle
casse
dello
Stato
a
garanzia
dell
adempimento
dei
patti
convenuti
.
Col
decreto
di
concessione
o
con
provvedimento
successivo
,
dovrà
essere
approvato
il
progetto
di
riparto
della
spesa
fra
gli
enti
e
i
proprietari
interessati
.
2
.
La
Società
o
l
imprenditore
che
avrà
ottenuto
una
concessione
a
norma
dell
articolo
precedente
,
sarà
parificato
ai
Consorzi
di
bonifica
per
gli
effetti
degli
artt
.
49
,
55
,
56
e
71
della
L
.
22
marzo
1900
.
n
.
195
,
testo
unico
.
3
.
Prima
che
siano
intraprese
le
opere
date
in
concessione
,
dovrà
essere
accertato
il
valore
e
il
reddito
dei
terreni
compresi
nel
perimetro
.
All
accertamento
sarà
provveduto
inappellabilmente
da
un
collegio
di
tre
membri
,
nominato
uno
dal
Ministero
dei
lavori
pubblici
con
funzione
di
presidente
,
uno
dalla
Deputazione
provinciale
della
Provincia
in
cui
siano
situati
i
terreni
o
la
maggiore
parte
di
essi
,
e
l
altro
dal
presidente
della
Corte
d
appello
avente
giurisdizione
nella
Provincia
medesima
.
In
rapporto
al
beneficio
derivato
ai
terreni
per
effetto
delle
opere
date
in
concessione
,
i
proprietari
saranno
tenuti
a
corrispondere
al
concessionario
,
dalla
data
di
ultimazione
delle
opere
stesse
,
una
quota
supplementare
di
contributo
,
che
verrà
determinata
caso
per
caso
dal
Ministero
dei
conseguito
dai
terreni
ed
alla
spesa
effettiva
sostenuta
dal
concessionario
.
Tale
quota
complessiva
,
da
pagarsi
nel
numero
di
annualità
che
sarà
stabilito
dal
Ministero
predetto
,
non
potrà
superare
il
10
per
cento
dell
importo
del
progetto
preso
a
base
della
concessione
.
Alla
determinazione
del
plusvalore
conseguito
dai
terreni
,
provvederà
inappellabilmente
un
Collegio
arbitrale
composto
di
tre
membri
,
nominato
uno
dal
Ministero
dei
lavori
pubblici
,
con
funzioni
di
presidente
,
uno
dal
presidente
della
Corte
di
appello
avente
giurisdizione
nel
territorio
interessato
.
e
l
altro
dal
Consorzio
costituito
fra
i
proprietari
per
la
manutenzione
delle
opere
.
Il
presidente
della
Corte
di
appello
nominerà
anche
l
arbitro
o
gli
arbitri
non
nominati
dalle
parti
.
5
.
Compiuta
la
bonificazione
idraulica
di
un
determinato
comprensorio
classificato
in
prima
categoria
,
saranno
assegnati
ai
proprietari
,
con
decreto
dei
ministri
dei
lavori
pubblici
e
dell
agricoltura
,
i
termini
per
iniziare
e
compiere
la
bonificazione
agraria
.
Decorso
il
termine
assegnato
per
l
inizio
dell
opera
,
il
concessionario
delle
eseguite
opere
di
bonifica
idraulica
potrà
chiedere
di
sostituirsi
ai
proprietari
,
i
quali
avranno
in
tal
caso
facoltà
di
partecipare
alla
intrapresa
conferendo
il
valore
dei
propri
fondi
come
apporto
di
capitale
sociale
,
o
dovranno
altrimenti
cedere
in
fitto
al
concessionario
i
fondi
stessi
per
tutto
il
tempo
occorrente
alla
bonifica
agricola
.
In
difetto
di
accordo
sulla
valutazione
dei
fondi
o
sulla
misura
della
corrisposta
,
deciderà
inappellabilmente
un
collegio
di
tre
arbitri
,
nominati
uno
dal
Ministero
di
agricoltura
,
con
funzione
di
presidente
,
e
gli
altri
due
rispettivamente
dal
concessionario
e
dal
proprietario
.
Il
Ministero
di
agricoltura
nominerà
anche
l
arbitro
o
gli
arbitri
non
nominati
dalle
parti
.
Del
maggior
valore
,
che
i
terreni
così
dati
in
fitto
avranno
acquistato
per
effetto
della
bonifica
agricola
e
che
sarà
determinato
col
procedimento
di
cui
al
precedente
art
.
4
,
dovrà
ciascun
proprietario
rivalere
il
concessionario
nei
termini
e
con
le
modalità
che
saranno
stabilite
con
decreto
del
Ministero
di
agricoltura
.
6
.
Al
concessionario
,
che
ottenga
di
provvedere
alla
bonificazione
agricola
ai
sensi
del
precedente
articolo
,
non
compete
la
quota
supplementare
di
contributo
di
cui
all
art
.
4
.
7
.
L
Amministrazione
demaniale
è
auto
-
rizzata
a
vendere
a
trattativa
privata
senza
limite
di
valore
al
concessionario
della
bonifica
gli
immobili
di
sua
pertinenza
inclusi
nel
perimetro
Alla
determinazione
del
prezzo
di
vendita
sarà
provveduto
a
norma
del
precedente
art
.
3
.
8
.
Il
presente
decreto
avrà
effetto
dalla
data
della
sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
ufficiale
del
Regno
(
G
.
U
.
13
settembre
1918
,
n
.
217
)
e
sarà
presentato
al
Parlamento
per
essere
convertito
in
legge
.