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CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI 1 . Lo Stato esercita direttamente , per mezzo di un ' amministrazione autonoma , le ferrovie da esso costruite o riscattate e quelle concesse all ' industria privata che , per effetto di leggi precedenti , esso deve esercitare o di cui avvenga a scadere la concessione ; nonché la navigazione attraverso lo Stretto di Messina . L ' amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata : a ) a continuare l ' esercizio delle linee Roma - Viterbo , Varese - Porto Ceresio , concesse alla società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo , e della linea Cerignola stazione - Cerignola città , concessa al comune di Cerignola ; b ) a continuare l ' esercizio delle linee concesse alla società delle ferrovie secondarie romane ; c ) ad assumere l ' esercizio delle linee Alessandria - Ovada , Desenzano - Lago di Garda e Livorno - Vada , ai sensi e per gli effetti delle rispettive convenzioni approvate con i RR.DD . 23 aprile 1903 , n . 186 , 23 aprile 1903 , n . 211 , e 8 settembre 1904 , n . 566; d ) a cedere l ' esercizio della linea Brescia - Iseo alla società concessionaria della ferrovia Iseo - Edolo . I relativi accordi e contratti , quando non formino oggetto di precedenti convenzioni autorizzate per legge , saranno approvati sentito il consiglio di Stato , con decreto reale , che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge . 2 . L ' assunzione dell ' esercizio di altre ferrovie da parte dello Stato , che avvenga per decadenza di una concessione o di una convenzione di esercizio a termini di legge o di contratto , è autorizzata con decreto reale . Il decreto reale è proposto dal ministro dei lavori pubblici d ' accordo col ministro del tesoro , previa deliberazione del consiglio dei ministri , e presentato al Parlamento per essere convertito in legge . Negli altri casi , l ' assunzione dell ' esercizio da parte dello Stato , o la proroga dell ' esercizio privato , se dipendente da concessione o convenzione , è autorizzata con legge speciale . Ove però il riscatto di una linea sia soggetto a diffida , il Governo presenterà in tempo utile al Parlamento le proposte pel riscatto stesso . In ogni caso l ' efficacia della diffida è subordinata , nell ' interesse dello Stato , all ' approvazione del Parlamento . Nel caso in cui il Governo non ritenesse conveniente il riscatto , dovrà darne in tempo utile comunicazione al Parlamento . 3 . L ' amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato , sotto l ' alta direzione e la responsabilità del ministro dei lavori pubblici , ha la diretta gestione dì tutti gli affari che si riferiscono all ' esercizio della rete ferroviaria e del servizio di navigazione indicati nei precedenti articoli . e , nello svolgimento di queste sue funzioni , impegna il bilancio dell ' azienda . Il ministro dei lavori pubblici e , per la parte che lo riguarda , il ministro del tesoro , mediante ispezioni , si accerteranno della regolarità dei servizi e della gestione . Le norme per tali ispezioni sono stabilite con regolamento da applicarsi per decreto reale su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro , sentiti il consiglio di Stato ed il consiglio dei ministri . CAPO II : ORGANI DELL ' AMMINISTRAZIONE 4-6 . ( Abrogati ) . 7 . La direzione generale , oltreché dai servizi dell ' esercizio , movimento , trazione , veicoli , lavori , è costituita da servizi centrali e da unità speciali , il cui numero è determinato per decreto reale , previo parere del Consiglio d ' amministrazione . I capi dei servizi dell ' esercizio e qualcuno dei capi dei servizi centrali aventi speciale importanza potranno avere il grado di capo servizio principale . La direzione generale ha sede in Roma . Però taluni servizi ed uffici dipendenti e talune unità possono risiedere in altre città del Regno . 8 . Il direttore generale , su conforme deliberazione del consiglio di amministrazione , propone al ministro dei lavori pubblici : a ) il progetto del bilancio di previsione dell ' azienda , le successive variazioni ed il conto consuntivo ; b ) la proposta di prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all ' art . 24; c ) i provvedimenti e le proposte concernenti modificazioni alle condizioni dei trasporti e alle tariffe ; d ) i progetti dei lavori per i quali occorre la dichiarazione di pubblica utilità a sensi dell ' art . 76 . 9-10 . ( Abrogati ) 11 . Le linee esercitate dall ' amministrazione delle ferrovie dello Stato sono ripartite in dodici circoscrizioni compartimentali . Gli uffici compartimentali alla dipendenza dei servizi dell ' esercizio hanno sede a Torino , Milano , Bologna , Venezia , Genova , Firenze , Roma , Ancona , Napoli , Bari , Reggio Calabria , Palermo . I limiti delle circoscrizioni compartimentali sono approvati con decreto reale , previo parere del Consiglio d ' amministrazione . È però in facoltà del Consigliere d ' amministrazione di stabilire , ove lo richiedano bisogni di servizio , che la giurisdizione di un ufficio compartimentale dell ' esercizio possa estendersi eccezionalmente a linee e tratti di linee appartenenti ad un compartimento vicino ; e pel servizio veicoli anche ad interi compartimenti vicini . Il numero delle circoscrizioni compartimentali e le sedi degli uffici compartimentali di cui al primo comma del presente articolo , possono essere modificati con decreto reale da presentarsi al Parlamento per essere convertito in legge . Alla dipendenza dei rispettivi uffici compartimentali di esercizio possono essere istituite sezioni staccate pel servizio lavori . Il numero , la sede e la circoscrizione delle sezioni saranno stabiliti dal Consiglio d ' amministrazione . Il Consiglio provvederà pure a determinare il numero e la dipendenza degli uffici preposti alle officine . 12 . Gli uffici compartimentali dell ' esercizio costituiscono il compartimento . I capi degli uffici compartimentali dell ' esercizio formano il Comitato di esercizio , presieduto dal capo compartimento . Il capo compartimento è all ' immediata dipendenza del direttore generale . I capi compartimento saranno di primo e di secondo grado , iscritti rispettivamente ai nn . 1 e 2 della tabella organica approvata con R.D. 22 luglio 1906 , n . 417 . Il capo compartimento rappresenta il direttore generale , vigila sull ' andamento del servizio , coordina le iniziative e l ' azione degli uffici compartimentali , ed esercita personalmente , od a mezzo del Comitato , determinate facoltà . Egli esercita anche funzioni di consulenza sui progetti dei lavori più importanti e disimpegna altri incarichi che gli siano affidati dal direttore generale . Le attribuzioni e facoltà del capo compartimento e del Comitato di esercizio sono approvate con decreto reale , previo parere del Consiglio di amministrazione . In casi eccezionali il direttore generale può temporaneamente porre gli uffici compartimentali alla diretta dipendenza del capo compartimento . Il capo compartimento , salvo il disposto della lettera c ) dell ' art . 10 della presente legge e dell ' art . 872 del Codice di commercio , rappresenta l ' Amministrazione nelle cause di competenza delle magistrature giudiziarie ed amministrative residenti nel territorio a tal fine assegnato a ciascun compartimento dal decreto reale di cui all ' art . 11 , e conserva la rappresentanza anche se in corso di lite la causa sia portata a cognizione di magistratura residente in altro compartimento ; fermo peraltro il disposto della lettera c ) dell ' art . 10 per le cause ivi contemplate ( 5 ) . 13 . Salvo quanto è stabilito nell ' art . 57 , il ministro dei lavori pubblici può , o di ufficio o su ricorso , con decreto motivato , dichiarare l ' illegittimità di ogni atto o provvedimento della amministrazione , che sia contrario alle leggi e ai regolamenti . Per gravi motivi il ministro dei lavori pubblici può , inoltre , sospendere momentaneamente e quindi , con decreto motivato e in seguito a deliberazione del consiglio dei ministri , negare l ' esecutorietà alle deliberazioni del consiglio dì amministrazione o ai provvedimenti della direzione generale . Il ministro , prima di emanare anche il provvedimento di sospensione , se la urgenza assoluta non glielo impedisca , e in ogni caso prima della deliberazione del consiglio dei ministri , deve sentire le osservazioni della amministrazione . Il decreto del ministro dovrà essere , senza ritardo , comunicato all ' amministrazione . 14 . Senza pregiudizio delle responsabilità sancite dalle leggi vigenti i consiglieri di amministrazione e il direttore generale sono responsabili verso lo Stato delle perdite e dei danni recati allo Stato , o ai terzi , verso i quali lo Stato debba rispondere , per il fatto di violazione di legge o di decreti , o di negligenza grave , o di abuso dei quali si siano resi colpevoli nell ' esercizio delle loro rispettive attribuzioni . Sono esenti da responsabilità quei componenti del consiglio di amministrazione che , per legittimi motivi , non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto nel verbale constare in tempo del loro motivato dissenso , o dei richiami e proposte fatte per evitare il danno . Tutti gli anzidetti funzionari sono soggetti alla giurisdizione della corte dei conti , a termini degli artt . 66 e 69 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato , per l ’ accertamento e la liquidazione delle responsabilità in cui fossero incorsi . CAPO III : BILANCI E CONTROLLI 15 . Il bilancio preventivo delle entrate e delle spese è presentato all ' approvazione del Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici . Il conto consuntivo , con la relativa deliberazione della corte dei conti , è allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato e conterrà ogni triennio , anche la dimostrazione sintetica dei prodotti lordi per linea . 16 . L ' amministrazione delle ferrovie dello Stato provvede alle spese , prelevando le occorrenti somme dai prodotti . 17 . È assegnato alla amministrazione delle ferrovie dello Stato un fondo di dotazione di magazzino , in scorte di materiali e di oggetti di consumo , da determinarsi ogni anno con la legge di bilancio . Tale fondo ha gestione propria e il suo rendiconto va allegato al consuntivo di cui all ' art . 15 con le norme che verranno stabilite dal regolamento . 18 . Le entrate si dividono in ordinarie e straordinarie . Si inscrivono fra le entrate ordinarie : i prodotti del traffico ; i proventi dell ' uso delle proprietà immobiliari , e quelli dell ' uso e della vendita di materiali provenienti dall ' armamento , dai rotabili e dai lavori in conto esercizio ; i rimborsi e concorsi di società concessionarie di ferrovie , di altre amministrazioni pubbliche e di terzi nelle spese per lavori di riparazione e ripristino , o per altre prestazioni ; i noli attivi di materiale rotabile e qualunque altro introito riguardante lo esercizio . Si inscrivono fra le entrate straordinarie : le somme fornite dal tesoro per spese straordinarie contemplate nell ' art . 22; i rimborsi e concorsi di società concessionarie di ferrovie , di altre amministrazioni pubbliche e di terzi per lavori e provviste in aumento del patrimonio ferroviario ; il ricavo della vendita di beni immobili e di materiali di disfacimento pertinenti al patrimonio ferroviario ed a servizi di navigazione . 19 . Le spese si dividono in ordinarie di esercizio , complementari , accessorie e straordinarie . Si inscrivono nella parte ordinarie del bilancio le spese ordinarie , complementari , accessorie . Si inscrivono nella parte straordinarie le spese straordinarie . 20 . Sono spese ordinarie di esercizio quelle di personale , combustibili , manutenzione ordinaria della ferrovia e sue dipendenze , manutenzione del materiale rotabile di esercizio ed in genere tutte le spese riguardanti l ' esercizio ferroviario propriamente detto . Per la manutenzione ordinaria della ferrovia e sue dipendenze verrà stanziata in bilancio una somma in misura non minore di lire 1000 per ogni chilometro di strada esercitata . Per la manutenzione e le riparazioni del materiale rotabile verrà stanziata in bilancio una somma in misura non inferiore al 9 per cento dei prodotti del traffico . Sono spese complementari di esercizio quelle : a ) di manutenzione straordinaria , occorrenti per riparare e prevenire danni di forza maggiore alle linee e loro dipendenze , per le quali verrà stanziata in bilancio una somma non minore di lire 270 per ogni chilometro di strada esercitata ; b ) pel rinnovamento e rifacimento in acciaio della parte metallica dell ' armamento , per cui verrà stanziata in bilancio una somma non minore di lire 2-10 per ogni chilometro di strada esercitata , oltre ad una somma non minore dello 0,80% dei prodotti del traffico ; c ) pel rinnovamento del materiale rotabile , per cui verrà stanziata in bilancio una somma non inferiore al 2,50 per cento dei prodotti del traffico ; d ) per migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee e loro dipendenze e al materiale rotabile , per cui verrà stanziata nella parte ordinaria del bilancio una somma pari al 2 per cento dei prodotti del traffico , ed inscritta in entrata nella parte straordinaria del bilancio per essere erogata nelle spese di cui all ' art . 21 . Lo stanziamento della predetta somma verrà fatto solo quando il fabbisogno delle spese a carico della parte straordinaria del bilancio , di cui allo stesso art . 21 , in ragione del quintuplo dell ' aumento di prodotto che si prevede rispetto a quello verificatosi nell ' anno precedente , sia inferiore a lire 25 milioni . I ricavi dei materiali fuori uso e di demolizione , provenienti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee e del rinnovamento dell ' armamento e dei rotabili , formeranno oggetto di appositi capitoli e articoli dell ' entrata ed il loro importo sarà aggiunto agli stanziamenti di spesa corrispondenti ai suddetti titoli . La parte non erogata degli stanziamenti in bilancio per la manutenzione ordinaria delle linee e del materiale e di quelli per le spese complementari di cui alle lettere a ) , b ) , c ) e d ) , sarà , alla chiusura dell ' anno finanziario , mantenuta tra i residui passivi . Le spese accessorie comprendono : e ) interessi sull ' importo del materiale rotabile e di esercizio consegnato alla Amministrazione dal 1° luglio 1905 e di quello successivamente acquistato , in quanto abbia dato luogo a creazione di debiti dopo la L . 22 aprile 1905 , n . 137; f ) interessi sull ' importo degli approvvigionamenti consegnati all ' Amministrazione dal 1° luglio 1905 e sulle somme fornite dal tesoro pel completamento del fondo di dotazione di magazzino , di cui all ' art . 17 della presente legge , in quanto abbiano dato luogo a creazione di debiti dopo la L . 22 aprile 1905 , n . 137; g ) interessi e ammortamento delle somme erogate per gli aumenti patrimoniali di cui alte lettere b ) ed e ) dell ' art . 21; h ) la somma assegnata al fondo di riserva , a norma dell ' art . 24; i ) le quote di ammortamento delle somme pagate dal tesoro per liquidare la gestione 1885-1905 e le somme anticipate per le spese accessorie di cui ad e ) e f ) del presente articolo , le quali dovessero gravare sul bilancio delle ferrovie ; l ) interessi ed ammortamento delle somme fornite per la costruzione e l ' acquisto del materiale di navigazione , di cui all ' art . 20 della L . 5 aprile 1908 , n . 111; m ) le spese per noleggi temporanei di materiale rotabile ; n ) il contributo per le spese della Corte dei conti , di cui all ' art . 2 della L . 9 luglio 1905 , n . 361 . 21 . Le spese straordinarie comprendono : a ) quelle per lavori , forniture , trasporti , valutazioni , consegne , ed altre , occorrenti pel primo impianto della nuova amministrazione ; b ) quelle per la continuazione e il saldo dei lavori e delle forniture in corso al 1° luglio 1905 sulle linee assunte in esercizio dallo Stato a tale giorno , e quelle per la continuazione e il saldo dei lavori e delle forniture sulle linee ex meridionali , e sulle linee Vicenza - Schio , Vicenza - Treviso , e Padova - Bassano , assunte in esercizio dallo Stato col 1° luglio 1906 , in quanto competano allo Stato stesso in dipendenza delle rispettive convenzioni ; c ) quelle occorrenti per reintegrare l ' amministrazione delle ferrovie dello Stato della deficienza di manutenzione delle linee e del materiale rotabile al 30 giugno 1905; d ) quelle per forniture di nuovo materiale rotabile e di esercizio , anche per servizi di navigazione , sia per riparare alla deficiente dotazione , sia per sostituire il materiale noleggiato e per soddisfare ai maggiori bisogni dipendenti dagli aumenti di traffico , e quelle per miglioramenti al materiale che ne aumentino il valore , anche in occasione dei rinnovamenti di cui al secondo comma dell ' articolo 20; e ) quelle per provviste , in aumento del patrimonio , di materiale fisso e di materiale metallico di armamento , occorrenti per impianto di nuovi binari , nonché le spese per miglioramenti sulle linee e all ' armamento anche in occasione dei rinnovamenti di cui allo stesso secondo comma dell ' art . 20; per nuovi impianti , e per l ' ampliamento di quelli esistenti ; per nuovi impianti di trazione elettrica e simili , a cui non si provveda con la somma a carico della parte ordinaria del bilancio per le migliorie , a termini del detto comma dell ' art . 20 . 22 . Per ogni esercizio finanziario il ministro del tesoro , su proposta del ministro dei lavori pubblici , fornisce alla amministrazione delle ferrovie dello Stato , che le iscrive nelle entrate straordinarie del bilancio le somme occorrenti per le spese indicate allo art . 21 . Per le spese straordinarie di cui all ' articolo 21 e in aumento dei fondi stanziati con le LL . 22 aprile 1905 , n . 137 , 19 aprile 1906 , n . 127 , e 23 dicembre 1906 , n . 638 , l ' amministrazione stessa è autorizzata ad assumere impegni , nel sessennio 1909-1910 , 1914-1915 , fino al limite dei quintuplo dell ' eccedenza raggiunta col prodotto del traffico su quello di 410 milioni di lire preso per base , salvo il disposto del seguente capoverso . Il ministro del tesoro provvederà i fondi occorrenti per i pagamenti relativi ai detti impegni , entro il limite massimo annuale , di cui all ' art . 2 della L . 24 dicembre 1908 , n . 731 , nei modi indicati nell ' art . 3 della legge stessa . Con le stesse forme e in aumento ai fondi suddetti il ministro del tesoro , su proposta di quello dei lavori pubblici , sentito , secondo le rispettive competenze , il ministro delle poste e dei telegrafi o quello dell ' interno , è autorizzato a fornire nel sessennio , all ' Amministrazione delle ferrovie dello Stato , che la iscrive nelle entrate straordinarie del bilancio , la somma di lire 10 milioni , per l ' acquisto di nuovo materiale rotabile da destinarsi ai trasporti in servizio del Ministero delle poste e dei telegrafi e di quello dello interno , salvo , da parte di questi ultimi , la corresponsione all ' Amministrazione delle ferrovie dello Stato di canoni per l ' uso del detto materiale . 23 . Nel progetto di bilancio preventivo si inscrivono in una colonna gli stanziamenti proposti dal direttore generale e deliberati dal consiglio di amministrazione e in un ' altra colonna le eventuali variazioni che il ministro dei lavori pubblici ritenesse opportuno apportarvi , con le relative note giustificative dei corrispondenti capitoli . Nuovi stanziamenti o aumenti di quelli proposti al Parlamento non possono essere approvati che per legge speciale . 24 . È istituito un fondo di riserva per spese impreviste , dell ' importo di lire 100 milioni , destinato a somministrare le somme occorrenti per imprevisti bisogni di servizio , pei quali non siano sufficienti gli stanziamenti di bilancio e non possano proporsi in tempo le occorrenti variazioni . Sul fondo stesso possono farsi , eccezionalmente , prelevazioni anche per anticipare lo acquisto di approvvigionamenti in eccedenza all ' ordinaria rotazione , quando ne sia riconosciuta la convenienza . Le prelevazioni dal fondo e la inscrizione delle somme prelevate ai rispettivi capitoli di bilancio o ad un capitolo nuovo , sono fatte con decreti reali su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze . Tali decreti sono comunicati al Parlamento , insieme col conto consuntivo . Annualmente saranno stanziate in bilancio lire 20.000.000 per essere assegnate al detto fondo . Quando in un esercizio vengano eseguite prelevazioni per importo superiore a lire 20 milioni , il fondo di riserva deve essere reintegrato della eccedenza nello stesso esercizio o , al più tardi , in quello successivo . A tale reintegro si provvede con decreti reali , promossi e comunicati , come innanzi , sempre che vi si possa far luogo con aumento di entrate o diminuzione di spesa : in ogni altro caso mediante apposito stanziamento dl bilancio , da approvarsi nei modi di legge . Quando , invece , le prelevazioni non raggiungano l ' importo di lire 20.000.000 , in luogo dell ' intero stanziamento di cui al precedente comma 4° viene versato al fondo solo l ' importo corrispondente alle somme prelevate ; la differenza è destinata alle spese per il rinnovamento del materiale rotabile . Le somme di spettanza del fondo di riserva vengono versate in conto corrente infruttifero al tesoro . 25 . Al servizio di ragioneria dell ' Amministrazione delle ferrovie dello Stato è affidato il riscontro sulla regolarità dei documenti relativi alle spese e delle rispettive contabilità , il riscontro sulle entrate , sul servizio di Cassa , sulla gestione dei magazzini e depositi , sugli inventari , nonché la tenuta delle scritture delle entrate e delle spese . La revisione dei prodotti del traffico è affidata agli uffici di controllo con le norme che saranno stabilite dal regolamento e sotto la vigilanza della ragioneria . I funzionari di ragioneria e quelli di cui all ' art . 28 ordinatori delle spese sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti . I funzionari non compresi nel comma precedente e nell ' art . 14 e gli agenti non compresi nell ' art . 37 rispondono direttamente all ' Amministrazione dei danni ad essa arrecati per la loro colpa o negligenza e l ' Amministrazione è in facoltà di rivalersi , con le norme del regolamento , delle somme messe a loro carico mediante ritenute da praticare sui loro stipendi o paghe nei limiti consentiti dalle leggi vigenti . Quando però occorra provvedere alla esecuzione coattiva anche sugli altri beni dell ' agente ritenuto responsabile , questi è deferito al giudizio della Corte dei conti . Contro il provvedimento amministrativo di cui al quarto comma il funzionario od agente può ricorrere alla Corte dei conti nel termine di 30 giorni da quello in cui fu data comunicazione per iscritto del provvedimento stesso . 26 . La Corte dei conti vigila sulla riscossione delle entrate , fa il riscontro consuntivo delle spese delle ferrovie dello Stato , ed ha il diritto di richiedere e ricevere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese . Le attribuzioni della Corte dei conti si esercitano per mezzo di un ufficio speciale presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato . II regolamento per l ' esecuzione della presente legge stabilirà le norme per il funzionamento di detto ufficio . 27 . È applicabile all ' Amministrazione delle ferrovie la legge sulla contabilità generale dello Stato in quanto non sia modificata dalle disposizioni della presente legge . Mensilmente l ' Amministrazione informa i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro sull ' andamento degli introiti e delle spese e sulle conseguenti previsioni pei versamento dei residui prodotti al tesoro . 28 . Con norme da stabilirsi nel regolamento , sarà determinato a chi spetti la facoltà di firmare i ruoli di spese fisse , i mandati e buoni di pagamento , e saranno pure determinate le relative attribuzioni e responsabilità della ragioneria e regolate le verifiche di cassa . Il pagamento dei ruoli , dei mandati o dei buoni sarà fatto , ove occorra , dalla cassa delle sezioni , secondo i modi e le garanzie che saranno prescritte dal suddetto regolamento . Questo determinerà pure le norme necessarie per rendere facili e spedite , derogando , ove occorra , al precedente articolo , le operazioni comunque attinenti al contratto di trasporto ed i pagamenti che occorra far eseguire in via d ' urgenza . 29 . Il direttore generale , previa approvazione del Consiglio di amministrazione , può aprire crediti , mediante mandati a disposizione , ed emettere a favore dei funzionari dipendenti mandati di anticipazione per spese da farsi in economia per lavori e forniture . Tali mandati non possono eccedere la somma di lire 200.000 ed i relativi rendiconti prensili sono presentati alla ragioneria pel riscontro della Corte dei conti . 30 . Nei casi dalla legge permessi , qualunque atto che abbia per iscopo di impedire o trattenere un pagamento di somme a carico del bilancio delle ferrovie esercitate dallo Stato , deve essere notificato al direttore generale che ne dà corrispondente notizia anche all ' ufficiale incaricato del pagamento . Può peraltro il creditore fare notificazione all ' ufficiale , cassiere , o agente incaricato del pagamento , il quale ne informerà immediatamente il direttore generale . Tuttavia i vincoli d ' ogni specie sugli stipendi e sulle pensioni del personale delle ferrovie dello Stato , nei casi consentiti dalla L . 30 giugno 1908 , n . 335 , e dal presente articolo , debbono essere notificati al direttore generale , al quale altresì , in materia di cessioni , spettano le attribuzioni assegnate alla Direzione generale del tesoro dagli artt . 4 , 7 , 8 , 9 e 11 della legge medesima . La detta legge , inoltre , è applicabile al personale delle ferrovie dello Stato , con le seguenti norme e modificazioni : a ) gli agenti avventizi e quelli in prova , di cui agli artt . 2 e 15 del regolamento 22 luglio 1906 , n . 417 , e gli agenti stabili a paga giornaliera sono esonerati dalle ritenute fissate negli artt . 9 e 10 della legge , ed autorizzati alla cessione soltanto nel modo previsto dall ' art . 12 , ultimo comma ; b ) anche gli atti di cessione , fatti in conformità dell ' art . 12 , ultimo comma , debbono essere stesi per iscritto e comunicati , mediante piego raccomandato , al direttore generale delle ferrovie dello Stato ; essi hanno effetto presso l ' Amministrazione a cominciare dalla rata del mese successivo a quello dell ' avvenuta comunicazione ; c ) la determinazione della quota cedibile per tutti gli agenti indistintamente e quella delle ritenute di cui all ' art . 10 per gli agenti che vi sono soggetti , sono fatte computando insieme allo stipendio soltanto gli assegni che l ' Amministrazione abbia dichiarato formarne parte integrante . La quota cedibile degli agenti a paga giornaliera è computata sul prodotto della paga stessa , più l ' eventuale assegno giornaliero facente parte integrante della paga , moltiplicata per 360; d ) con i contributi del personale stabile ferroviario sarà costituito , come agli artt . 8 , 9 e 11 , un fondo separato di garanzia , del quale la Cassa depositi e prestiti terrà il conto corrente e la gestione , separati da quelli del fondo comune agli altri impiegati contemplati dalla legge . Le cessioni degli agenti ferroviari che , alla data di pubblicazione della presente legge , saranno state già effettuate ed approvate dalla Direzione generale del tesoro , saranno riconosciute ed osservate dall ' Amministrazione ferroviaria . Quelle in corso di attuazione saranno continuate direttamente dall ' Amministrazione ferroviaria , secondo le disposizioni del presente articolo ed in quanto possibile secondo il regolamento 24 settembre 1908 , n . 574 , finché al coordinamento ed all ' applicazione delle speciali norme riguardanti gli agenti ferroviari non sarà provveduto con altro apposito regolamento . Le ritenute di cui agli artt . 9 e 10 non ancora applicate , o applicate in misura diversa da quella che sarà definitivamente stabilita dall ' apposito regolamento , saranno effettuate o rettificate dopo la sua pubblicazione , ma con decorrenza dal 28 ottobre 1908 . Alle operazioni necessarie per lo stralcio ed il versamento nel fondo separato di garanzia delle ritenute già effettuate , ed a quanto altro occorra per la separazione ed il trapasso delle relative gestioni , sarà provveduto , subito dopo la pubblicazione della presente legge , mediante accordi da prendersi fra le Amministrazioni del tesoro , delle ferrovie dello Stato e della Cassa dei depositi e prestiti . 31 . Ai contratti da stipularsi coll ' Amministrazione delle ferrovie dello Stato , ed ai progetti da essa compilati , non sono applicabili le disposizioni degli artt . 322 , 337 e 362 della L . 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . F , e relative modificazioni di cui alla L . 15 giugno 1893 , n . 294 . Ai contratti stessi , dai quali derivino entrate o spese per l ' azienda delle ferrovie dello Stato , sono applicabili le disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato , salvo quelle degli artt . 9 , 10 , 12 , 14 , 15 e 16 della legge medesima . Il regolamento stabilirà quali contratti saranno da stipularsi in forma pubblica amministrativa . Tuttavia è ammessa per qualsiasi importo la licitazione privata , ogni qualvolta l ' interesse dell ' Amministrazione consigli di non applicare il sistema dell ' asta pubblica . È ammessa la trattativa privata : a ) con approvazione del direttore generale nei casi di contrattazione di importo non superiore a L . 200.000 , anche se ripartite in più anni ; b ) con deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione , nei casi di contrattazione d ' importo superiore a L . 200.000 . La deliberazione del Consiglio , quando si tratti di contrattazione di importo superiore a lire 500.000 , dovrà riportare l ' approvazione del ministero dei lavori pubblici . Tale approvazione non occorre per le forniture , i lavori e le relative provviste , quando , con deliberazione motivata , sia riconosciuto che l ' urgenza od il bisogno di garantire la sicurezza e regolarità dell ' esercizio , a giudizio del Consiglio d ' amministrazione , non permettano l ' indugio della gara . Gli approvvigionamenti possono essere fatti direttamente nei luoghi di produzione e nei principali mercati stranieri , col mezzo di funzionari a ciò delegati dall ' Amministrazione . I servizi , i lavori e le forniture da farsi in economia si eseguiranno con le norme prescritte dal regolamento . 32 . Alle associazioni cooperative di produzione e lavoro che abbiano adempiuto alle prescrizioni della L . 12 maggio 1904 , n . 178 , sono applicabili . pei lavori e per le forniture d ' interesse dell ' amministrazione delle ferrovie dello Stato , le disposizioni della legge medesima . 33 . Le provviste del materiale fisso e mobile e di quello metallico di armamento , sono di regola , appaltate all ' industria nazionale , col sistema delle pubbliche gare . La direzione generale delle ferrovie dello Stato , su conforme deliberazione del consiglio d ' amministrazione , può procedere per licitazione o trattativa privata . quando ciò sia consigliato dall ' interesse dell ' amministrazione o dal fine di assicurare un ' equa ripartizione delle forniture fra gli stabilimenti congeneri nelle diverse parti del Regno , fermo il disposto dell ' art . 16 della L . 8 luglio 1904 , n . 351 . Se il risultato delle pubbliche gare , delle licitazioni o delle trattative private dimostra che le condizioni dell ' industria nazionale non permettono di ottenere prezzi convenienti , la direzione generale delle ferrovie dello Stato , su conforme deliberazione del consiglio d ' amministrazione e in seguito ad autorizzazione del consiglio dei ministri , può procedere a gare internazionali , alle quali sono invitate anche ditte nazionali . Nella relazione annuale disposta all ' articolo 9 , il direttore generale darà un rendiconto analitico delle provviste suindicate . 34 . A parità di condizioni , nelle gare internazionali deve preferirsi l ' industria nazionale . Per le provviste di materiale di cui all ' articolo precedente , sarà accordata , con deliberazione del consiglio d ' amministrazione , una congrua protezione all ' industria nazionale , che però non potrà mai eccedere il cinque per cento sulla offerta dell ' industria estera , accresciuta delle spese di dogana e di trasporto al luogo di consegna . Per offerta dell ' industria estera si intende la media delle offerte più basse , che rappresentano la metà del numero delle offerte stesse riconosciute valide . Se queste sono in numero dispari , la metà è formata sul numero stesso aumentato di uno . Se l ' offerta estera sia stata una sola , la determinazione della parità delle condizioni sarà rimessa al giudizio del consiglio d ' amministrazione . Quando occorra provvedere sollecitamente alla dotazione normale del materiale per l ' esercizio delle ferrovie dì Stato , può essere eccezionalmente autorizzata , previa deliberazione del consiglio dei ministri , la licitazione o la trattativa privata con ditte estere . 35 . Tutti i contratti ed atti , stipulati dall ' amministrazione delle ferrovie dello Stato , relativi esclusivamente all ' esercizio delle ferrovie stesse , sono soggetti al diritto fisso di una lira ed esenti da ogni diritto proporzionale di registro . Ai reclami relativi al contratto di trasporto di persone e di cose presentati all ' amministrazione delle ferrovie dello Stato , non sono applicabili gli artt . 19 . n . 3 , e 20 , n . 34 , del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo , approvate con R.D. 4 luglio 1897 , numero 414 . 36 . Per provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese , l ' Amministrazione delle ferrovie dello Stato si avvale delle proprie casse ed , in quanto occorra , dei servizi dell ' Amministrazione postale . Con l ' osservanza dei limiti complessivi di giacenza che verranno determinati di concerto dal Ministri per i trasporti e per il tesoro , l ' Amministrazione ferroviaria può essere autorizzata , con decreti degli stessi Ministri e sentito il proprio Consiglio d ' amministrazione , ad avvalersi di aziende di credito che abbiano un patrimonio ( capitale e riserve ) non inferiore a quello che sarà stabilito dal Comitato interministeriale del credito e del risparmio , nonché ad avvalersi dell ' Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni . I rapporti con le aziende di credito saranno regolati da apposite convenzioni , da approvarsi con i decreti medesimi . Il pagamento delle spese viene effettuato in base a ruoli paga ed ordini di pagamento emessi dal Servizio ragioneria . Le somme eccedenti l ' ordinario fabbisogno ricorrente di cassa sono versate dall ' Amministrazione delle ferrovie dello Stato in apposito conto fruttifero , al tasso di interesse stabilito dal Ministro per il tesoro , presso la Tesoreria dello Stato . Le norme per il servizio di cassa e quelle per raccogliere , custodire e versare i fondi , sono stabilite dal regolamento . 37 . I cassieri e i sottocassieri sono tenuti a prestare cauzione nella misura e nelle forme stabilite dal regolamento e sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti ai termini dell ' art . 64 della L . 17 febbraio 1884 , n . 2016 . In occasione dei conti resi dai cassieri , la Corte pronunzia anche sulle eventuali responsabilità incontrate dai sotto - cassieri , salvo che questi ultimi , nella vacanza dei cassieri , ne abbiano assunte le funzioni e debbano quindi presentare il conto in proprio nome . Queste disposizioni si applicano alle gestioni a decorrere dal 1° luglio 1905 . CAPO IV : TARIFFE E ORARI 33 . Le condizioni dei trasporti e le tariffe attualmente in vigore sulle ferrovie esercitate dallo Stato sono mantenute . Entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge si provvederà alla revisione delle condizioni dei trasporti ed al coordinamento , delle medesime , per ciò che concerne le merci , alla convenzione di Berna e successive appendici e alla semplificazione delle tabelle , nonché a disciplinare l ' applicazione delle disposizioni contenute nel successivo articolo 41 . A questa revisione , al coordinamento e alla semplificazione si provvederà con decreto reale , su proposta del ministro dei lavori pubblici , di concerto coi ministri del tesoro e di agricoltura , industria e commercio , udito il consiglio generale del traffico e il consiglio dei ministri . Tale decreto sarà , senza ritardo , presentato al Parlamento per essere convertito in legge . Fino a che sia pubblicato tale decreto reale rimarranno in vigore le disposizioni dello art . 2 della L . 12 luglio 1906 , n . 332 . In attesa della revisione di cui sopra , gli indennizzi per ritardata consegna delle cose trasportate verranno corrisposti solamente quando il loro importo superi una lira per spedizione . 39 . ( Omissis ) . 40 . Ogni quinquennio si procederà ad una generale revisione della nomenclatura e della classificazione delle merci . Le modificazioni dipendenti da questa revisione saranno approvate con decreto reale , su proposta del ministro dei lavori pubblici , di concerto coi ministri del tesoro e di agricoltura , industria e commercio , uditi il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato , il Consiglio generale del traffico e in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri . Il decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge . 41 . L ' amministrazione delle ferrovie dello Stato può istradare le merci anche per via diversa dalla più breve quando , essendo in possesso delle spedizioni , sia in grado di farle giungere sulle linee sue e da essa esercitate , a destinazione o al vettore successivo , applicando però in ogni caso la tassazione corrispondente alla via più breve quando però questa sia costituita da una linea a scartamento uguale ed in servizio cumulativo colle ferrovie dello Stato , e fermi restando i termini di resa , esclusa ogni partecipazione dei concessionari delle linee più brevi al prodotto per i tratti non percorsi . Le riduzioni di tariffe derivanti dalla applicazione della base differenziale sono attuate anche nei servizi cumulativi con le ferrovie concesse all ' industria privata , purché i concessionari vi abbiano aderito , e sulle ferrovie stesse siano in vigore tariffe uguali a quelle delle ferrovie dello Stato . Nelle nuove concessioni di ferrovie all ' industria privata , si intenderà imposto al concessionario l ' obbligo del cumulo delle distanze . 42 . E obbligatoria , per le ferrovie allacciate tra di loro , un ' istituzione dei servizi cumulativi . Possono essere escluse da quest ' obbligo le spedizioni in transito diretto e quelle con rispedizioni da stazioni intermedie . Qualora non esista l ' allacciamento fra la ferrovia ed altri mezzi di trasporto , o , per altre circostanze , si riconosca non conveniente , previo parere del consiglio generale del traffico , l ' istituzione del servizio cumulativo , dovrà essere dall ' esercente istituito un servizio di corrispondenza . L ' obbligo dei servizi cumulativi o di corrispondenza , secondo i casi , sarà iscritto in qualunque concessione nuova o rinnovata con imprese di trasporto terrestri , o di navigazioni in qualunque modo sovvenute dallo Stato o da enti locali e investite di servizi pubblici rimunerati . 43 . Quando , per superare forti dislivelli , convenga ricorrere a sistemi speciali di impianto e di esercizio per il trasporto di persone o di cose , diversi dal sistema ad aderenza , i relativi tratti di linea , agli effetti della tassazione dei trasporti viaggiatori e merci , si computano su uno sviluppo che viene fissato , caso per caso , su proposta del direttore generale , e previa deliberazione del consiglio di amministrazione , con decreto del ministro dei lavori pubblici . 44 . Le condizioni e le norme dei servizi cumulativi e di corrispondenza , di cui agli articoli precedenti , e per l ' uso delle stazioni comuni , sono concordate dall ' amministrazione delle strade ferrate dello Stato con altre amministrazioni interessate . Se l ' accordo non sia intervenuto nel termine di tre mesi dalla richiesta della parte più diligente , od entro sei mesi dal ricorso diretto da un interessato al direttore generale delle ferrovie dello Stato e all ' altra amministrazione , le condizioni e le norme del servizio sono stabilite da tre arbitri nominati d ' accordo fra le amministrazioni , o , in difetto , uno dal consiglio di amministrazione , uno dall ' altra impresa di trasporti interessata e il terzo dal presidente della corte d ' appello di Roma . Nel caso che taluna delle amministrazioni non elegga il proprio arbitro , il presidente della corte d ' appello , sopra domanda della parte più diligente o di chi possa avervi interesse , nomina anche l ' arbitro o gli arbitri mancanti . Gli arbitri decidono come amichevoli compositori . 45 . Non può essere promossa azione giudiziaria contro l ' amministrazione delle ferrovie dello Stato , per inadempimento delle condizioni di trasporto o per la classificazione delle merci o per l ' applicazione delle tariffe , prima che siano trascorsi quaranta giorni dalla presentazione del reclamo amministrativo . Si può tuttavia procedere agli accertamenti di cui agli artt . 402 e 71 del codice di commercio , anche prima che sia presentato il reclamo amministrativo o in pendenza di esso . Quando le cause suddette , siano di competenza dei giudici conciliatori , le sentenze anche per valore non eccedente le lire 50 , sono appellabili in conformità degli artt . 17 della L . 16 giugno 1892 , n . 261 , e 3 della L . 28 luglio 1895 , n . 455 . 46 . Gli orari generali dei treni per viaggiatori sono deliberati dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale . 47 . ( Abrogato ) . 48 . Il Consiglio d ' amministrazione per speciali condizioni locali o per facilitare servizi subordinati postali e simili , può , per alcune linee o tratti di linea , autorizzare treni leggeri o con carrozze automotrici in sostituzione od in aumento dei treni viaggiatori ordinari ( 31 ) . 49-50 . ( Abrogati ) . 51 . Quando gravi ragioni lo esigano , il ministro dei lavori pubblici , previa deliberazione del consiglio dei ministri , può ordinare l ' attuazione di treni internazionali di lusso , ancorché il consiglio d ' amministrazione non abbia creduto opportuno di deliberarne l ' istituzione . 52 . Sono deliberate dal Consiglio di amministrazione , su proposta del direttore generale : a ) la concessione o la soppressione di stazioni e di fermate ; b ) la conversione di stazioni in fermate e di fermate in stazioni . CAPO V : PERSONALE 53 . Le assunzioni , le nomine , gli stipendi o paghe , gli avanzamenti , la disciplina , l ’ esonero , le condizioni di servizio in genere e le competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato , sono regolati in base a norme approvate con decreto reale , uditi il Consiglio d ' amministrazione delle ferrovie stesse ed il Consiglio dei ministri . Entro un anno dalla decorrenza che sarà stabilita col decreto di cui all ' art 85 , della presente legge saranno fissate per decreto reale , udito il Consiglio dei ministri , le piante organiche del personale dei primi sei gradi delle tabelle graduatorie esistenti , con determinazione del numero dei posti per ciascuna qualifica . Ogni modificazione alle dette piante sarà approvata con le medesime forme e garenzie . I crediti reali di cui al 2° e al 3° comma di questo articolo dovranno essere senza ritardo presentati al Parlamento per essere convertiti in legge . Pei rimanenti gradi la determinazione del numero dei posti per ciascuna qualifica sarà fatta con deliberazione del Consiglio d ' amministrazione , approvata dal ministro dei lavori pubblici . Al conto consuntivo di ciascun esercizio sarà allegata la situazione numerica di tutto il personale , distinto per gradi e qualifiche , a dimostrazione della spesa corrispondente . 54 . Sono soggette all ' approvazione del ministro le deliberazioni motivate del consiglio di amministrazione relative alle nomine , agli avanzamenti , ai collocamenti in disponibilità , all ' esonero ed alla destituzione di funzionari di grado uguale o superiore al primo delle tabelle graduatorie esistenti . Pei provvedimenti relativi al capo servizio della ragioneria , il ministro dei lavori pubblici procederà di concerto con quello del tesoro . 55 . Salvo i diritti riservati ai sottufficiali del regio esercito e della regia armata , le assunzioni di nuovo personale sono fatte per pubblico concorso , eccettuate quelle del personale di fatica e avventizio . 56 . Tutti gli addetti alle ferrovie esercitate dallo Stato , qualunque sia il loro grado ed ufficio , sono considerati pubblici ufficiali . Senza pregiudizio dell ' azione penale secondo le leggi vigenti , coloro che volontariamente abbandonano o non assumono l ' ufficio o prestano l ' opera propria in modo da interrompere o perturbare la continuità e regolarità del servizio sono considerati come dimissionari e sono surrogati . Può però il direttore generale , su parere favorevole del consiglio di amministrazione , considerate le condizioni individuali e le personali responsabilità , applicare invece la sospensione dal servizio , la proroga del termine per l ' aumento dello stipendio o della paga , o la degradazione . 57 . Contro gli atti e i provvedimenti definitivi riguardanti il personale è ammesso , da parte degli interessati , il ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato , a termini dell ' art . 24 della L . 2 giugno 1889 , n . 6166 ( s . 3a ) . In quanto ai provvedimenti di carattere disciplinare , tale ricorso è ammesso nei casi di proroga del termine per l ' aumento dello stipendio , o della paga , di degradazione e di destituzione . Il ricorso è proponibile entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell ' atto o del provvedimento negli ordini generali dell ' amministrazione . 58 . La imposta di ricchezza mobile sulle pensioni e sui sussidi continuativi liquidati a favore del personale ferroviario collocato in quiescenza avanti il 1° luglio 1905 , continuerà ad essere applicata , sino alla loro estinzione , con le norme allora vigenti . La imposta di ricchezza mobile sulle pensioni e sui sussidi continuativi liquidati o da liquidarsi , a partire dal 1° luglio 1905 , a favore degli agenti e loro famiglie , tanto a carico dei vecchi quanto a carico dei nuovi istituti di previdenza ferroviari , sarà applicata a partire dall ' attuazione della presente legge , ai sensi degli artt . 11 e 54 , lettera D , della L . 24 agosto 1877 . n . 4021 , e dell ' art . 2 della L . 22 luglio 1894 , n . 339 . Per gli agenti però pensionati o sussidiati in via continuativa collocati in quiescenza dal 1° luglio 1905 fino alla scadenza del termine di tre anni indicati nell ' art . 59 , l ' amministrazione delle ferrovie dello Stato assume a suo carico , conteggiandolo separatamente , il maggiore importo dell ' imposta che fosse conseguenza della tassazione in categoria D . Sono esenti dall ' imposta di ricchezza mobile gli assegni vitalizi ed i sussidi continuativi giornalieri liquidati , rispettivamente , dalla seconda sezione dell ' istituto di previdenza e dal consorzio di mutuo soccorso . 59 . Nel periodo di tre anni dalla decorrenza che sarà stabilita col decreto di cui nell ' art . 85 della presente legge , l ' amministrazione avrà facoltà di esonerare dal servizio gli agenti fino al nono grado , che abbiano compiuto 50 anni di età o 25 di servizio , della cui opera , a giudizio insindacabile del consiglio d ' amministrazione , essa non creda di potersi utilmente giovare . Rimane però ferma , per quanto riguarda i funzionari di grado pari o superiore a quello di capo servizio , la necessità dell ' approvazione del ministro a termini dell ' articolo 54 . Prima di deliberare formalmente sulla proposta di esonero , l ' amministrazione dovrà darne avviso all ' interessato , il quale avrà diritto di presentare ai consiglio per iscritto , le sue osservazioni nel termine di dieci giorni . 60 . Agli agenti di cui all ' articolo precedente sarà liquidato , a seconda delle rispettive provenienze , un assegno proporzionale agli anni di servizio , colle norme delle leggi sulle pensioni dello Stato , o proporzionale ai versamenti fatti , giusta le disposizioni vigenti per le casse pensioni ferroviarie . Tale assegno però non potrà mai essere minore dei due terzi dello stipendio attuale dell ' esonerando , né oltrepassare la misura della pensione che gli competerà quando avrà diritto al collocamento a riposo . Agli agenti , i quali a termine dell ' art . 7 , penultimo comma , della L . 12 luglio 1906 , n . 332 , hanno diritto soltanto ad una indennità in caso di collocamento a riposo , sarà liquidato un assegno nei limiti indicati nel precedente comma . La stessa disposizione si applica agli agenti stabili provenienti dalle Amministrazioni sociali ferroviarie , i quali non abbiano diritto ad alcun trattamento di pensione . Siffatti assegni graveranno il bilancio dell ' azienda fino a quando non si saranno verificate le condizioni di età volute dagli ordinamenti che , secondo le rispettive provenienze , regolano le pensioni dei predetti funzionari e agenti , e fino a quando non siano raggiunti i 65 anni di età , se si tratta degli agenti di cui al precedente alinea . Raggiunti i predetti limiti di età , si farà luogo al collocamento a riposo d ' ufficio . Agli agenti provenienti dalle Amministrazioni sociali , di cui all ' ultima parte del secondo comma del precedente articolo , sarà , all ' atto del collocamento a riposo , liquidata una indennità con le stesse norme stabilite dall ' art . 11 della L . 13 marzo 1904 , n . 66 , per i funzionari provenienti dal ruolo transitorio del personale aggiunto del Regio ispettorato generale delle strade ferrate . I versamenti alle casse pensioni o al tesoro per gli agenti di qualunque provenienza , verranno continuati sulla base dell ' ultimo stipendio integrale , restando a carico dell ' amministrazione la ritenuta sulla parte eccedente l ' assegno , finché raggiunti i limiti di età minimi rispettivamente prescritti per il diritto alla pensione di riposo , questa possa venire liquidata , pei funzionari provenienti dalle società , in base alle norme stabilite dallo statuto dell ' istituto di previdenza al quale appartiene L ' esonerando , e per quelli provenienti dallo Stato , su quella dell ' ultimo stipendio . Nel bilancio di ogni esercizio sarà stanziata , in apposito capitolo , la somma da erogarsi per la spesa derivante dagli esoneri deliberati a termini del precedente articolo . CAPO VI ( artt . 61-70 ) : CONSIGLIO GENERALE E COMMISSIONI COMPARTIMENTALI DEL TRAFFICO . ( Omissis ) . CAPO VII ( artt . 70-75 ) : COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA ( Omissis ) . CAPO VIII : DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE 76 . Per tutti i lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato , quando i beni da espropriare siano contenuti entro una zona di larghezza non superiore a m . 100 dal confine della ferrovia , la pubblica utilità viene dichiarata con decreto del Ministro pei lavori pubblici , previa approvazione dei relativi progetti da parte della competente autorità ferroviaria . Quando i beni da espropriare eccedono il detto limite , la pubblica utilità dei lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato viene dichiarata con decreto del Ministro pei Lavori pubblici , sentito il Consiglio di Stato , previa approvazione dei relativi progetti da parte della autorità ferroviaria competente come al precedente comma . I lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato , potranno con decreto del Ministro pei lavori pubblici , udita l ' autorità ferroviaria competente per l ' approvazione dei relativi progetti , essere dichiarati urgenti ed indifferibili agli effetti dell ' art . 71 della L . 25 giugno 1865 , n . 2359 , modificato dalla L . 18 dicembre 1879 , n . 5188 . 77 . Alle espropriazioni occorrenti così per lavori sulle linee esistenti , come per nuove costruzioni ferroviarie , si applicheranno le norme degli artt . 12 e 13 della L . 15 gennaio 1885 , n . 2892 , per il risanamento della città di Napoli . Nei luoghi però dove vigessero disposizioni legislative speciali più favorevoli alle amministrazioni esproprianti , tali disposizioni saranno applicate anche alle espropriazioni da eseguirsi nell ' interesse dell ' amministrazione ferroviaria dello Stato . Le suddette disposizioni sono applicabili anche alle espropriazioni per la costruzione di nuove ferrovie concesse all ' industria privata e sovvenzionate dallo Stato . 78 . All ' amministrazione stessa , sotto la diretta dipendenza del ministro dei lavori pubblici , sono affidati gli studi , la direzione e la sorveglianza dei lavori per nuove ferrovie da costruirsi per conto diretto dello Stato . Tale incarico è estraneo all ' esercizio autonomo delle ferrovie . Le spese all ' uopo occorrenti sono fatte coi fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici . Le spese di amministrazione per studi , dirigenza , sorveglianza e liquidazione delle costruzioni suddette e quelle per trasporti , per lavori in economia e per somministrazioni di materiali e oggetti di magazzino , sono per ciascuna linea anticipate sul bilancio delle ferrovie dello Stato e semestralmente rimborsate con mandati sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici . La Direzione generale delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad introdurre , durante la esecuzione dei lavori , le modificazioni al progetto approvato che , senza alterare le linee generali del tracciato , abbiano lo scopo di evitare frane ed altre difficoltà dei terreni , di conseguire economie e di meglio provvedere ad esigenze tecniche ed economiche delle quali non si fosse potuto tener conto nel progetto . All ' amministrazione delle ferrovie dello Stato è affidata la sorveglianza della costruzione di ferrovie concesse all ' industria privata quando lo Stato debba assumerne poi l ' esercizio . In tal caso sono deferite all ' Amministrazione stessa tutte le facoltà ed attribuzioni che spettano per le vigenti leggi all ' autorità governativa . 79 . Le azioni giudiziarie , che comunque si riferiscono alla gestione delle linee ferroviarie e di navigazione esercitate dall ' Amministrazione delle ferrovie dello Stato , alla costruzione di nuove linee ad essa affidata a termini dell ' articolo precedente , nonché ad ogni altra speciale gestione attribuitale , devono istituirsi in confronto della detta Amministrazione delle ferrovie dello Stato , osservate le norme per la sua rappresentanza . È fatta soltanto eccezione per le controversie dipendenti dalle espropriazioni e dai contratti di appalto o di fornitura rispettivamente compiute o stipulati per la costruzione , se questa non fu eseguita a cura dell ' Amministrazione delle ferrovie dello Stato , anche se si tratti di linee da essa esercitate . Spettano al Servizio legale dell ' Amministrazione delle ferrovie dello Stato la rappresentanza e la difesa in giudizio , nonché la consulenza , per tutte le controversie od affari contemplati nel primo comma del presente articolo . Nelle cause di competenza dei pretori e dei conciliatori , l ' Amministrazione può essere rappresentata dagli agenti in nome od in confronto dei quali fu istituito il giudizio , o da agenti amministrativi muniti di delega . Purché consti della loro qualità , i funzionari appartenenti agli uffici del servizio legale non hanno bisogno di mandato per assumere la rappresentanza e la difesa dell ' Amministrazione innanzi qualunque magistratura del Regno , o per sottoscrivere atti giudiziali anche nei casi nei quali , a termini delle leggi vigenti in materia civile , penale c amministrativa , occorra un mandato speciale . 80 . Nelle sedi degli uffici distaccati del servizio centrale legale la difesa dell ' Amministrazione è affidata di regola agli uffici stessi . Fuori le sedi di detti uffici il patrocinio delle liti che interessano le ferrovie dello Stato potrà essere affidato a delegati iscritti in albo speciale , che verrà redatto per ciascuna sede di tribunali , Corti d ' appello o Corti di cassazione . La trattazione delle cause potrà essere continuata negli altri stadi di giurisdizione dal delegato cui fu affidata in principio . Gli albi dei difensori delegati saranno , per effetto della presente legge , approvati dal Consiglio di amministrazione , su parere di una Commissione per ciascuna sede di compartimento . Detta Commissione è composta del primo presidente e del procuratore generale della Corte d ' appello , del regio avvocato erariale , del presidente del Consiglio dell ' ordine degli avvocati e del capo dell ' ufficio legale ferroviario , che risiedono nella città sede del compartimento , o che su di essa hanno giurisdizione . Saranno preferiti , per detta iscrizione , quegli attuali avvocati delegati ferroviari o delegati erariali che si reputeranno più idonei al patrocinio delle liti ferroviarie . Il numero degli iscritti nell ' albo sarà determinato in seguito a parere della Commissione suddetta ed in proporzione ai bisogni del servizio . In caso di vacanze , ne sarà data pubblica notizia . Le norme che regolano la difesa delegata di tutte le altre Amministrazioni dello Stato , sono estese anche all ' Amministrazione ferroviaria specialmente per quanto dispongono : pel divieto di assumere cause contro le altre Amministrazioni dello Stato ; pel vincolo di dipendenza verso l ' ufficio delegante , e per l ' obbligo di accettare le liquidazioni delle proprie competenze così come fatte dall ' ufficio delegante . Spetta ai capi degli uffici legali di scegliere , caso per caso , fra gli inscritti nell ' albo , il delegato a trattare ogni singola causa non ritenuta a difesa diretta , tenendo conto delle relative attitudini e di un ' equa distribuzione degli incarichi . Nelle liti di eccezionale gravità , e quando vi sia un rilevante interesse per l ' erario dello Stato , la difesa dell ' Amministrazione potrà , con disposizioni del ministro dei lavori pubblici , di concerto col ministro del tesoro , essere affidata anche all ' Avvocatura erariale e ad avvocati del libero foro . I membri del Parlamento sono incompatibili ad assumere tali incarichi , nonché ad essere inscritti nell ' albo dei delegati . 81 . L ' amministrazione ferroviaria , entro un anno dalla pubblicazione della presente legge , procederà al riordinamento degli uffici pel servizio legale , ed il relativo personale sarà reclutato tra i funzionari degli attuali uffici di consulenza legale ferroviaria , che , oltre la laurea di giurisprudenza , abbiano i requisiti rispettivamente richiesti dalla L . 8 giugno 1874 , n . 1938 , per l ' esercizio delle professioni di avvocato e procuratore , unitamente alla necessaria attitudine pel disimpegno delle funzioni forensi . Coloro i quali non avessero , ovvero non conseguissero , nel detto anno , tali requisiti saranno adibiti ad altri uffici . Ai posti vacanti per effetto del riordinamento suddetto si provvederà o mercé i pubblici concorsi di cui al successivo penultimo capoverso , ovvero scegliendo , secondo le norme che saranno dettate dal regolamento : tra i funzionari delle regie avvocature erariali ; e tra i funzionari del pubblico ministero , giudici di tribunali , pretori od aggiunti giudiziari . Ai detti funzionari e magistrati , che fossero prescelti saranno applicabili , per quanto riguarda il trattamento di pensione , le disposizioni dell ' art . 7 della L . 12 luglio 1906 , n . 332 , relative agli impiegati provenienti dal ruolo organico dell ' Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del regio ispettorato generale delle strade ferrate . Anche per effetto del riordinamento disposto dal presente articolo , il capo del servizio legale presso la direzione generale ed i capi del servizio legale risiedenti presso le sedi compartimentali , saranno nominati per scelta fra i funzionari di cui al precedente capoverso , e fra i funzionari degli attuali uffici , per merito riconosciuto dal consiglio di amministrazione , dietro comprovato esercizio dell ' avvocatura contenziosa e senz ' altro riguardo ad anzianità di servizio , ed , in difetto , per speciale concorso . Per l ' eventuale completamento del ruolo organico e per le future occorrenze di personale , si provvederà mediante concorso per titoli ed esami fra i laureati in giurisprudenza di età non superiore ai 35 anni , che siano rispettivamente inscritti , almeno da due anni , nell ' albo degli avvocati o dei procuratori esercenti presso le corti od i tribunali del Regno , ed abbiano effettivamente esercitata l ' avvocatura contenziosa , nonché fra i funzionari della magistratura i quali abbiano almeno due anni di servizio , escluso il tirocinio di uditore . Con regio decreto , udito il consiglio di amministrazione ed il consiglio di Stato , saranno stabilite le norme pel riordinamento e pel funzionamento del servizio legale ferroviario nonchè per la esazione e ripartizione , fra i funzionari , delle competenze poste a carico delle controparti , oppure corrisposta dall ' Amministrazione interessata in ragione della metà di quelle che sarebbero state liquidate contro il soccombente , nei casi di transazione favorevole all ' Amministrazione medesima o di pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali l ' Amministrazione non sia rimasta soccombente . 82 . Il personale medico alla dipendenza del relativo Ufficio centrale sanitario compie le funzioni di assistenza , di vigilanza igienica , di consulenza , di accertamento della idoneità fisica del personale e di ispezione , secondo le norme stabilite in apposito regolamento . I medici di riparto , i consulenti , gli specialisti ed i medici aiuti non hanno qualità di impiegati . La designazione dei medici di riparto sarà fatta da una speciale Commissione , costituita con le norme stabilite dal regolamento . La nomina , le condizioni , i casi di revoca e di dispensa , le attribuzioni e gli eventuali compensi dei detti medici , nonché dei consulenti e specialisti , sono disciplinati dal regolamento di cui al primo comma , che verrà approvato con decreto del Ministro per le comunicazioni , udito il Consiglio d ' amministrazione delle Ferrovie dello Stato e la Direzione generale della sanità pubblica . Le concessioni delle carte di libera circolazione e dei biglietti di viaggio ai medici di riparto , ai consulenti , agli specialisti ed ai medici aiuti sia in attività di servizio che dispensati dal servizio . saranno accordate nei limiti stabiliti dalle speciali disposizioni vigenti all ' uopo e secondo le norme fissate dall ' anzidetto regolamento . È data facoltà al direttore generale delle Ferrovie dello Stato di procedere , in caso di circostanze eccezionali , a nomine provvisorie di medici di riparto secondo le norme del regolamento . 8384 . ( Abrogati ) ( 46 ) . 85-86 . ( Omissis ) ( 47 ) . 87 . In quanto siano contrarie alla presente legge , sono abrogate le leggi del 22 aprile 1905 , n . 137 , e del 12 luglio 1906 , n . 332 , e tutte le altre leggi e disposizioni relative all ' esercizio di Stato delle ferrovie . 88 . Con decreto reale , uditi il consiglio di Stato e il consiglio dei ministri , sarà provveduto a coordinare in testo unico con la presente legge le disposizioni delle precedenti leggi non abrogate .