ProsaGiuridica ,
CAPO
I
:
DISPOSIZIONI
GENERALI
1
.
Lo
Stato
esercita
direttamente
,
per
mezzo
di
un
'
amministrazione
autonoma
,
le
ferrovie
da
esso
costruite
o
riscattate
e
quelle
concesse
all
'
industria
privata
che
,
per
effetto
di
leggi
precedenti
,
esso
deve
esercitare
o
di
cui
avvenga
a
scadere
la
concessione
;
nonché
la
navigazione
attraverso
lo
Stretto
di
Messina
.
L
'
amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
è
autorizzata
:
a
)
a
continuare
l
'
esercizio
delle
linee
Roma
-
Viterbo
,
Varese
-
Porto
Ceresio
,
concesse
alla
società
italiana
per
le
strade
ferrate
del
Mediterraneo
,
e
della
linea
Cerignola
stazione
-
Cerignola
città
,
concessa
al
comune
di
Cerignola
;
b
)
a
continuare
l
'
esercizio
delle
linee
concesse
alla
società
delle
ferrovie
secondarie
romane
;
c
)
ad
assumere
l
'
esercizio
delle
linee
Alessandria
-
Ovada
,
Desenzano
-
Lago
di
Garda
e
Livorno
-
Vada
,
ai
sensi
e
per
gli
effetti
delle
rispettive
convenzioni
approvate
con
i
RR.DD
.
23
aprile
1903
,
n
.
186
,
23
aprile
1903
,
n
.
211
,
e
8
settembre
1904
,
n
.
566;
d
)
a
cedere
l
'
esercizio
della
linea
Brescia
-
Iseo
alla
società
concessionaria
della
ferrovia
Iseo
-
Edolo
.
I
relativi
accordi
e
contratti
,
quando
non
formino
oggetto
di
precedenti
convenzioni
autorizzate
per
legge
,
saranno
approvati
sentito
il
consiglio
di
Stato
,
con
decreto
reale
,
che
sarà
presentato
al
Parlamento
per
essere
convertito
in
legge
.
2
.
L
'
assunzione
dell
'
esercizio
di
altre
ferrovie
da
parte
dello
Stato
,
che
avvenga
per
decadenza
di
una
concessione
o
di
una
convenzione
di
esercizio
a
termini
di
legge
o
di
contratto
,
è
autorizzata
con
decreto
reale
.
Il
decreto
reale
è
proposto
dal
ministro
dei
lavori
pubblici
d
'
accordo
col
ministro
del
tesoro
,
previa
deliberazione
del
consiglio
dei
ministri
,
e
presentato
al
Parlamento
per
essere
convertito
in
legge
.
Negli
altri
casi
,
l
'
assunzione
dell
'
esercizio
da
parte
dello
Stato
,
o
la
proroga
dell
'
esercizio
privato
,
se
dipendente
da
concessione
o
convenzione
,
è
autorizzata
con
legge
speciale
.
Ove
però
il
riscatto
di
una
linea
sia
soggetto
a
diffida
,
il
Governo
presenterà
in
tempo
utile
al
Parlamento
le
proposte
pel
riscatto
stesso
.
In
ogni
caso
l
'
efficacia
della
diffida
è
subordinata
,
nell
'
interesse
dello
Stato
,
all
'
approvazione
del
Parlamento
.
Nel
caso
in
cui
il
Governo
non
ritenesse
conveniente
il
riscatto
,
dovrà
darne
in
tempo
utile
comunicazione
al
Parlamento
.
3
.
L
'
amministrazione
autonoma
delle
ferrovie
dello
Stato
,
sotto
l
'
alta
direzione
e
la
responsabilità
del
ministro
dei
lavori
pubblici
,
ha
la
diretta
gestione
dì
tutti
gli
affari
che
si
riferiscono
all
'
esercizio
della
rete
ferroviaria
e
del
servizio
di
navigazione
indicati
nei
precedenti
articoli
.
e
,
nello
svolgimento
di
queste
sue
funzioni
,
impegna
il
bilancio
dell
'
azienda
.
Il
ministro
dei
lavori
pubblici
e
,
per
la
parte
che
lo
riguarda
,
il
ministro
del
tesoro
,
mediante
ispezioni
,
si
accerteranno
della
regolarità
dei
servizi
e
della
gestione
.
Le
norme
per
tali
ispezioni
sono
stabilite
con
regolamento
da
applicarsi
per
decreto
reale
su
proposta
dei
ministri
dei
lavori
pubblici
e
del
tesoro
,
sentiti
il
consiglio
di
Stato
ed
il
consiglio
dei
ministri
.
CAPO
II
:
ORGANI
DELL
'
AMMINISTRAZIONE
4-6
.
(
Abrogati
)
.
7
.
La
direzione
generale
,
oltreché
dai
servizi
dell
'
esercizio
,
movimento
,
trazione
,
veicoli
,
lavori
,
è
costituita
da
servizi
centrali
e
da
unità
speciali
,
il
cui
numero
è
determinato
per
decreto
reale
,
previo
parere
del
Consiglio
d
'
amministrazione
.
I
capi
dei
servizi
dell
'
esercizio
e
qualcuno
dei
capi
dei
servizi
centrali
aventi
speciale
importanza
potranno
avere
il
grado
di
capo
servizio
principale
.
La
direzione
generale
ha
sede
in
Roma
.
Però
taluni
servizi
ed
uffici
dipendenti
e
talune
unità
possono
risiedere
in
altre
città
del
Regno
.
8
.
Il
direttore
generale
,
su
conforme
deliberazione
del
consiglio
di
amministrazione
,
propone
al
ministro
dei
lavori
pubblici
:
a
)
il
progetto
del
bilancio
di
previsione
dell
'
azienda
,
le
successive
variazioni
ed
il
conto
consuntivo
;
b
)
la
proposta
di
prelevamento
di
somme
dal
fondo
di
riserva
per
spese
impreviste
di
cui
all
'
art
.
24;
c
)
i
provvedimenti
e
le
proposte
concernenti
modificazioni
alle
condizioni
dei
trasporti
e
alle
tariffe
;
d
)
i
progetti
dei
lavori
per
i
quali
occorre
la
dichiarazione
di
pubblica
utilità
a
sensi
dell
'
art
.
76
.
9-10
.
(
Abrogati
)
11
.
Le
linee
esercitate
dall
'
amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
sono
ripartite
in
dodici
circoscrizioni
compartimentali
.
Gli
uffici
compartimentali
alla
dipendenza
dei
servizi
dell
'
esercizio
hanno
sede
a
Torino
,
Milano
,
Bologna
,
Venezia
,
Genova
,
Firenze
,
Roma
,
Ancona
,
Napoli
,
Bari
,
Reggio
Calabria
,
Palermo
.
I
limiti
delle
circoscrizioni
compartimentali
sono
approvati
con
decreto
reale
,
previo
parere
del
Consiglio
d
'
amministrazione
.
È
però
in
facoltà
del
Consigliere
d
'
amministrazione
di
stabilire
,
ove
lo
richiedano
bisogni
di
servizio
,
che
la
giurisdizione
di
un
ufficio
compartimentale
dell
'
esercizio
possa
estendersi
eccezionalmente
a
linee
e
tratti
di
linee
appartenenti
ad
un
compartimento
vicino
;
e
pel
servizio
veicoli
anche
ad
interi
compartimenti
vicini
.
Il
numero
delle
circoscrizioni
compartimentali
e
le
sedi
degli
uffici
compartimentali
di
cui
al
primo
comma
del
presente
articolo
,
possono
essere
modificati
con
decreto
reale
da
presentarsi
al
Parlamento
per
essere
convertito
in
legge
.
Alla
dipendenza
dei
rispettivi
uffici
compartimentali
di
esercizio
possono
essere
istituite
sezioni
staccate
pel
servizio
lavori
.
Il
numero
,
la
sede
e
la
circoscrizione
delle
sezioni
saranno
stabiliti
dal
Consiglio
d
'
amministrazione
.
Il
Consiglio
provvederà
pure
a
determinare
il
numero
e
la
dipendenza
degli
uffici
preposti
alle
officine
.
12
.
Gli
uffici
compartimentali
dell
'
esercizio
costituiscono
il
compartimento
.
I
capi
degli
uffici
compartimentali
dell
'
esercizio
formano
il
Comitato
di
esercizio
,
presieduto
dal
capo
compartimento
.
Il
capo
compartimento
è
all
'
immediata
dipendenza
del
direttore
generale
.
I
capi
compartimento
saranno
di
primo
e
di
secondo
grado
,
iscritti
rispettivamente
ai
nn
.
1
e
2
della
tabella
organica
approvata
con
R.D.
22
luglio
1906
,
n
.
417
.
Il
capo
compartimento
rappresenta
il
direttore
generale
,
vigila
sull
'
andamento
del
servizio
,
coordina
le
iniziative
e
l
'
azione
degli
uffici
compartimentali
,
ed
esercita
personalmente
,
od
a
mezzo
del
Comitato
,
determinate
facoltà
.
Egli
esercita
anche
funzioni
di
consulenza
sui
progetti
dei
lavori
più
importanti
e
disimpegna
altri
incarichi
che
gli
siano
affidati
dal
direttore
generale
.
Le
attribuzioni
e
facoltà
del
capo
compartimento
e
del
Comitato
di
esercizio
sono
approvate
con
decreto
reale
,
previo
parere
del
Consiglio
di
amministrazione
.
In
casi
eccezionali
il
direttore
generale
può
temporaneamente
porre
gli
uffici
compartimentali
alla
diretta
dipendenza
del
capo
compartimento
.
Il
capo
compartimento
,
salvo
il
disposto
della
lettera
c
)
dell
'
art
.
10
della
presente
legge
e
dell
'
art
.
872
del
Codice
di
commercio
,
rappresenta
l
'
Amministrazione
nelle
cause
di
competenza
delle
magistrature
giudiziarie
ed
amministrative
residenti
nel
territorio
a
tal
fine
assegnato
a
ciascun
compartimento
dal
decreto
reale
di
cui
all
'
art
.
11
,
e
conserva
la
rappresentanza
anche
se
in
corso
di
lite
la
causa
sia
portata
a
cognizione
di
magistratura
residente
in
altro
compartimento
;
fermo
peraltro
il
disposto
della
lettera
c
)
dell
'
art
.
10
per
le
cause
ivi
contemplate
(
5
)
.
13
.
Salvo
quanto
è
stabilito
nell
'
art
.
57
,
il
ministro
dei
lavori
pubblici
può
,
o
di
ufficio
o
su
ricorso
,
con
decreto
motivato
,
dichiarare
l
'
illegittimità
di
ogni
atto
o
provvedimento
della
amministrazione
,
che
sia
contrario
alle
leggi
e
ai
regolamenti
.
Per
gravi
motivi
il
ministro
dei
lavori
pubblici
può
,
inoltre
,
sospendere
momentaneamente
e
quindi
,
con
decreto
motivato
e
in
seguito
a
deliberazione
del
consiglio
dei
ministri
,
negare
l
'
esecutorietà
alle
deliberazioni
del
consiglio
dì
amministrazione
o
ai
provvedimenti
della
direzione
generale
.
Il
ministro
,
prima
di
emanare
anche
il
provvedimento
di
sospensione
,
se
la
urgenza
assoluta
non
glielo
impedisca
,
e
in
ogni
caso
prima
della
deliberazione
del
consiglio
dei
ministri
,
deve
sentire
le
osservazioni
della
amministrazione
.
Il
decreto
del
ministro
dovrà
essere
,
senza
ritardo
,
comunicato
all
'
amministrazione
.
14
.
Senza
pregiudizio
delle
responsabilità
sancite
dalle
leggi
vigenti
i
consiglieri
di
amministrazione
e
il
direttore
generale
sono
responsabili
verso
lo
Stato
delle
perdite
e
dei
danni
recati
allo
Stato
,
o
ai
terzi
,
verso
i
quali
lo
Stato
debba
rispondere
,
per
il
fatto
di
violazione
di
legge
o
di
decreti
,
o
di
negligenza
grave
,
o
di
abuso
dei
quali
si
siano
resi
colpevoli
nell
'
esercizio
delle
loro
rispettive
attribuzioni
.
Sono
esenti
da
responsabilità
quei
componenti
del
consiglio
di
amministrazione
che
,
per
legittimi
motivi
,
non
abbiano
preso
parte
alle
deliberazioni
o
abbiano
fatto
nel
verbale
constare
in
tempo
del
loro
motivato
dissenso
,
o
dei
richiami
e
proposte
fatte
per
evitare
il
danno
.
Tutti
gli
anzidetti
funzionari
sono
soggetti
alla
giurisdizione
della
corte
dei
conti
,
a
termini
degli
artt
.
66
e
69
della
vigente
legge
sulla
contabilità
generale
dello
Stato
,
per
l
accertamento
e
la
liquidazione
delle
responsabilità
in
cui
fossero
incorsi
.
CAPO
III
:
BILANCI
E
CONTROLLI
15
.
Il
bilancio
preventivo
delle
entrate
e
delle
spese
è
presentato
all
'
approvazione
del
Parlamento
in
allegato
allo
stato
di
previsione
della
spesa
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
.
Il
conto
consuntivo
,
con
la
relativa
deliberazione
della
corte
dei
conti
,
è
allegato
in
appendice
al
rendiconto
generale
dello
Stato
e
conterrà
ogni
triennio
,
anche
la
dimostrazione
sintetica
dei
prodotti
lordi
per
linea
.
16
.
L
'
amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
provvede
alle
spese
,
prelevando
le
occorrenti
somme
dai
prodotti
.
17
.
È
assegnato
alla
amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
un
fondo
di
dotazione
di
magazzino
,
in
scorte
di
materiali
e
di
oggetti
di
consumo
,
da
determinarsi
ogni
anno
con
la
legge
di
bilancio
.
Tale
fondo
ha
gestione
propria
e
il
suo
rendiconto
va
allegato
al
consuntivo
di
cui
all
'
art
.
15
con
le
norme
che
verranno
stabilite
dal
regolamento
.
18
.
Le
entrate
si
dividono
in
ordinarie
e
straordinarie
.
Si
inscrivono
fra
le
entrate
ordinarie
:
i
prodotti
del
traffico
;
i
proventi
dell
'
uso
delle
proprietà
immobiliari
,
e
quelli
dell
'
uso
e
della
vendita
di
materiali
provenienti
dall
'
armamento
,
dai
rotabili
e
dai
lavori
in
conto
esercizio
;
i
rimborsi
e
concorsi
di
società
concessionarie
di
ferrovie
,
di
altre
amministrazioni
pubbliche
e
di
terzi
nelle
spese
per
lavori
di
riparazione
e
ripristino
,
o
per
altre
prestazioni
;
i
noli
attivi
di
materiale
rotabile
e
qualunque
altro
introito
riguardante
lo
esercizio
.
Si
inscrivono
fra
le
entrate
straordinarie
:
le
somme
fornite
dal
tesoro
per
spese
straordinarie
contemplate
nell
'
art
.
22;
i
rimborsi
e
concorsi
di
società
concessionarie
di
ferrovie
,
di
altre
amministrazioni
pubbliche
e
di
terzi
per
lavori
e
provviste
in
aumento
del
patrimonio
ferroviario
;
il
ricavo
della
vendita
di
beni
immobili
e
di
materiali
di
disfacimento
pertinenti
al
patrimonio
ferroviario
ed
a
servizi
di
navigazione
.
19
.
Le
spese
si
dividono
in
ordinarie
di
esercizio
,
complementari
,
accessorie
e
straordinarie
.
Si
inscrivono
nella
parte
ordinarie
del
bilancio
le
spese
ordinarie
,
complementari
,
accessorie
.
Si
inscrivono
nella
parte
straordinarie
le
spese
straordinarie
.
20
.
Sono
spese
ordinarie
di
esercizio
quelle
di
personale
,
combustibili
,
manutenzione
ordinaria
della
ferrovia
e
sue
dipendenze
,
manutenzione
del
materiale
rotabile
di
esercizio
ed
in
genere
tutte
le
spese
riguardanti
l
'
esercizio
ferroviario
propriamente
detto
.
Per
la
manutenzione
ordinaria
della
ferrovia
e
sue
dipendenze
verrà
stanziata
in
bilancio
una
somma
in
misura
non
minore
di
lire
1000
per
ogni
chilometro
di
strada
esercitata
.
Per
la
manutenzione
e
le
riparazioni
del
materiale
rotabile
verrà
stanziata
in
bilancio
una
somma
in
misura
non
inferiore
al
9
per
cento
dei
prodotti
del
traffico
.
Sono
spese
complementari
di
esercizio
quelle
:
a
)
di
manutenzione
straordinaria
,
occorrenti
per
riparare
e
prevenire
danni
di
forza
maggiore
alle
linee
e
loro
dipendenze
,
per
le
quali
verrà
stanziata
in
bilancio
una
somma
non
minore
di
lire
270
per
ogni
chilometro
di
strada
esercitata
;
b
)
pel
rinnovamento
e
rifacimento
in
acciaio
della
parte
metallica
dell
'
armamento
,
per
cui
verrà
stanziata
in
bilancio
una
somma
non
minore
di
lire
2-10
per
ogni
chilometro
di
strada
esercitata
,
oltre
ad
una
somma
non
minore
dello
0,80%
dei
prodotti
del
traffico
;
c
)
pel
rinnovamento
del
materiale
rotabile
,
per
cui
verrà
stanziata
in
bilancio
una
somma
non
inferiore
al
2,50
per
cento
dei
prodotti
del
traffico
;
d
)
per
migliorie
ed
aumenti
di
carattere
patrimoniale
alle
linee
e
loro
dipendenze
e
al
materiale
rotabile
,
per
cui
verrà
stanziata
nella
parte
ordinaria
del
bilancio
una
somma
pari
al
2
per
cento
dei
prodotti
del
traffico
,
ed
inscritta
in
entrata
nella
parte
straordinaria
del
bilancio
per
essere
erogata
nelle
spese
di
cui
all
'
art
.
21
.
Lo
stanziamento
della
predetta
somma
verrà
fatto
solo
quando
il
fabbisogno
delle
spese
a
carico
della
parte
straordinaria
del
bilancio
,
di
cui
allo
stesso
art
.
21
,
in
ragione
del
quintuplo
dell
'
aumento
di
prodotto
che
si
prevede
rispetto
a
quello
verificatosi
nell
'
anno
precedente
,
sia
inferiore
a
lire
25
milioni
.
I
ricavi
dei
materiali
fuori
uso
e
di
demolizione
,
provenienti
dalla
manutenzione
ordinaria
e
straordinaria
delle
linee
e
del
rinnovamento
dell
'
armamento
e
dei
rotabili
,
formeranno
oggetto
di
appositi
capitoli
e
articoli
dell
'
entrata
ed
il
loro
importo
sarà
aggiunto
agli
stanziamenti
di
spesa
corrispondenti
ai
suddetti
titoli
.
La
parte
non
erogata
degli
stanziamenti
in
bilancio
per
la
manutenzione
ordinaria
delle
linee
e
del
materiale
e
di
quelli
per
le
spese
complementari
di
cui
alle
lettere
a
)
,
b
)
,
c
)
e
d
)
,
sarà
,
alla
chiusura
dell
'
anno
finanziario
,
mantenuta
tra
i
residui
passivi
.
Le
spese
accessorie
comprendono
:
e
)
interessi
sull
'
importo
del
materiale
rotabile
e
di
esercizio
consegnato
alla
Amministrazione
dal
1°
luglio
1905
e
di
quello
successivamente
acquistato
,
in
quanto
abbia
dato
luogo
a
creazione
di
debiti
dopo
la
L
.
22
aprile
1905
,
n
.
137;
f
)
interessi
sull
'
importo
degli
approvvigionamenti
consegnati
all
'
Amministrazione
dal
1°
luglio
1905
e
sulle
somme
fornite
dal
tesoro
pel
completamento
del
fondo
di
dotazione
di
magazzino
,
di
cui
all
'
art
.
17
della
presente
legge
,
in
quanto
abbiano
dato
luogo
a
creazione
di
debiti
dopo
la
L
.
22
aprile
1905
,
n
.
137;
g
)
interessi
e
ammortamento
delle
somme
erogate
per
gli
aumenti
patrimoniali
di
cui
alte
lettere
b
)
ed
e
)
dell
'
art
.
21;
h
)
la
somma
assegnata
al
fondo
di
riserva
,
a
norma
dell
'
art
.
24;
i
)
le
quote
di
ammortamento
delle
somme
pagate
dal
tesoro
per
liquidare
la
gestione
1885-1905
e
le
somme
anticipate
per
le
spese
accessorie
di
cui
ad
e
)
e
f
)
del
presente
articolo
,
le
quali
dovessero
gravare
sul
bilancio
delle
ferrovie
;
l
)
interessi
ed
ammortamento
delle
somme
fornite
per
la
costruzione
e
l
'
acquisto
del
materiale
di
navigazione
,
di
cui
all
'
art
.
20
della
L
.
5
aprile
1908
,
n
.
111;
m
)
le
spese
per
noleggi
temporanei
di
materiale
rotabile
;
n
)
il
contributo
per
le
spese
della
Corte
dei
conti
,
di
cui
all
'
art
.
2
della
L
.
9
luglio
1905
,
n
.
361
.
21
.
Le
spese
straordinarie
comprendono
:
a
)
quelle
per
lavori
,
forniture
,
trasporti
,
valutazioni
,
consegne
,
ed
altre
,
occorrenti
pel
primo
impianto
della
nuova
amministrazione
;
b
)
quelle
per
la
continuazione
e
il
saldo
dei
lavori
e
delle
forniture
in
corso
al
1°
luglio
1905
sulle
linee
assunte
in
esercizio
dallo
Stato
a
tale
giorno
,
e
quelle
per
la
continuazione
e
il
saldo
dei
lavori
e
delle
forniture
sulle
linee
ex
meridionali
,
e
sulle
linee
Vicenza
-
Schio
,
Vicenza
-
Treviso
,
e
Padova
-
Bassano
,
assunte
in
esercizio
dallo
Stato
col
1°
luglio
1906
,
in
quanto
competano
allo
Stato
stesso
in
dipendenza
delle
rispettive
convenzioni
;
c
)
quelle
occorrenti
per
reintegrare
l
'
amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
della
deficienza
di
manutenzione
delle
linee
e
del
materiale
rotabile
al
30
giugno
1905;
d
)
quelle
per
forniture
di
nuovo
materiale
rotabile
e
di
esercizio
,
anche
per
servizi
di
navigazione
,
sia
per
riparare
alla
deficiente
dotazione
,
sia
per
sostituire
il
materiale
noleggiato
e
per
soddisfare
ai
maggiori
bisogni
dipendenti
dagli
aumenti
di
traffico
,
e
quelle
per
miglioramenti
al
materiale
che
ne
aumentino
il
valore
,
anche
in
occasione
dei
rinnovamenti
di
cui
al
secondo
comma
dell
'
articolo
20;
e
)
quelle
per
provviste
,
in
aumento
del
patrimonio
,
di
materiale
fisso
e
di
materiale
metallico
di
armamento
,
occorrenti
per
impianto
di
nuovi
binari
,
nonché
le
spese
per
miglioramenti
sulle
linee
e
all
'
armamento
anche
in
occasione
dei
rinnovamenti
di
cui
allo
stesso
secondo
comma
dell
'
art
.
20;
per
nuovi
impianti
,
e
per
l
'
ampliamento
di
quelli
esistenti
;
per
nuovi
impianti
di
trazione
elettrica
e
simili
,
a
cui
non
si
provveda
con
la
somma
a
carico
della
parte
ordinaria
del
bilancio
per
le
migliorie
,
a
termini
del
detto
comma
dell
'
art
.
20
.
22
.
Per
ogni
esercizio
finanziario
il
ministro
del
tesoro
,
su
proposta
del
ministro
dei
lavori
pubblici
,
fornisce
alla
amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
,
che
le
iscrive
nelle
entrate
straordinarie
del
bilancio
le
somme
occorrenti
per
le
spese
indicate
allo
art
.
21
.
Per
le
spese
straordinarie
di
cui
all
'
articolo
21
e
in
aumento
dei
fondi
stanziati
con
le
LL
.
22
aprile
1905
,
n
.
137
,
19
aprile
1906
,
n
.
127
,
e
23
dicembre
1906
,
n
.
638
,
l
'
amministrazione
stessa
è
autorizzata
ad
assumere
impegni
,
nel
sessennio
1909-1910
,
1914-1915
,
fino
al
limite
dei
quintuplo
dell
'
eccedenza
raggiunta
col
prodotto
del
traffico
su
quello
di
410
milioni
di
lire
preso
per
base
,
salvo
il
disposto
del
seguente
capoverso
.
Il
ministro
del
tesoro
provvederà
i
fondi
occorrenti
per
i
pagamenti
relativi
ai
detti
impegni
,
entro
il
limite
massimo
annuale
,
di
cui
all
'
art
.
2
della
L
.
24
dicembre
1908
,
n
.
731
,
nei
modi
indicati
nell
'
art
.
3
della
legge
stessa
.
Con
le
stesse
forme
e
in
aumento
ai
fondi
suddetti
il
ministro
del
tesoro
,
su
proposta
di
quello
dei
lavori
pubblici
,
sentito
,
secondo
le
rispettive
competenze
,
il
ministro
delle
poste
e
dei
telegrafi
o
quello
dell
'
interno
,
è
autorizzato
a
fornire
nel
sessennio
,
all
'
Amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
,
che
la
iscrive
nelle
entrate
straordinarie
del
bilancio
,
la
somma
di
lire
10
milioni
,
per
l
'
acquisto
di
nuovo
materiale
rotabile
da
destinarsi
ai
trasporti
in
servizio
del
Ministero
delle
poste
e
dei
telegrafi
e
di
quello
dello
interno
,
salvo
,
da
parte
di
questi
ultimi
,
la
corresponsione
all
'
Amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
di
canoni
per
l
'
uso
del
detto
materiale
.
23
.
Nel
progetto
di
bilancio
preventivo
si
inscrivono
in
una
colonna
gli
stanziamenti
proposti
dal
direttore
generale
e
deliberati
dal
consiglio
di
amministrazione
e
in
un
'
altra
colonna
le
eventuali
variazioni
che
il
ministro
dei
lavori
pubblici
ritenesse
opportuno
apportarvi
,
con
le
relative
note
giustificative
dei
corrispondenti
capitoli
.
Nuovi
stanziamenti
o
aumenti
di
quelli
proposti
al
Parlamento
non
possono
essere
approvati
che
per
legge
speciale
.
24
.
È
istituito
un
fondo
di
riserva
per
spese
impreviste
,
dell
'
importo
di
lire
100
milioni
,
destinato
a
somministrare
le
somme
occorrenti
per
imprevisti
bisogni
di
servizio
,
pei
quali
non
siano
sufficienti
gli
stanziamenti
di
bilancio
e
non
possano
proporsi
in
tempo
le
occorrenti
variazioni
.
Sul
fondo
stesso
possono
farsi
,
eccezionalmente
,
prelevazioni
anche
per
anticipare
lo
acquisto
di
approvvigionamenti
in
eccedenza
all
'
ordinaria
rotazione
,
quando
ne
sia
riconosciuta
la
convenienza
.
Le
prelevazioni
dal
fondo
e
la
inscrizione
delle
somme
prelevate
ai
rispettivi
capitoli
di
bilancio
o
ad
un
capitolo
nuovo
,
sono
fatte
con
decreti
reali
su
proposta
del
Ministro
per
le
comunicazioni
di
concerto
con
quello
per
le
finanze
.
Tali
decreti
sono
comunicati
al
Parlamento
,
insieme
col
conto
consuntivo
.
Annualmente
saranno
stanziate
in
bilancio
lire
20.000.000
per
essere
assegnate
al
detto
fondo
.
Quando
in
un
esercizio
vengano
eseguite
prelevazioni
per
importo
superiore
a
lire
20
milioni
,
il
fondo
di
riserva
deve
essere
reintegrato
della
eccedenza
nello
stesso
esercizio
o
,
al
più
tardi
,
in
quello
successivo
.
A
tale
reintegro
si
provvede
con
decreti
reali
,
promossi
e
comunicati
,
come
innanzi
,
sempre
che
vi
si
possa
far
luogo
con
aumento
di
entrate
o
diminuzione
di
spesa
:
in
ogni
altro
caso
mediante
apposito
stanziamento
dl
bilancio
,
da
approvarsi
nei
modi
di
legge
.
Quando
,
invece
,
le
prelevazioni
non
raggiungano
l
'
importo
di
lire
20.000.000
,
in
luogo
dell
'
intero
stanziamento
di
cui
al
precedente
comma
4°
viene
versato
al
fondo
solo
l
'
importo
corrispondente
alle
somme
prelevate
;
la
differenza
è
destinata
alle
spese
per
il
rinnovamento
del
materiale
rotabile
.
Le
somme
di
spettanza
del
fondo
di
riserva
vengono
versate
in
conto
corrente
infruttifero
al
tesoro
.
25
.
Al
servizio
di
ragioneria
dell
'
Amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
è
affidato
il
riscontro
sulla
regolarità
dei
documenti
relativi
alle
spese
e
delle
rispettive
contabilità
,
il
riscontro
sulle
entrate
,
sul
servizio
di
Cassa
,
sulla
gestione
dei
magazzini
e
depositi
,
sugli
inventari
,
nonché
la
tenuta
delle
scritture
delle
entrate
e
delle
spese
.
La
revisione
dei
prodotti
del
traffico
è
affidata
agli
uffici
di
controllo
con
le
norme
che
saranno
stabilite
dal
regolamento
e
sotto
la
vigilanza
della
ragioneria
.
I
funzionari
di
ragioneria
e
quelli
di
cui
all
'
art
.
28
ordinatori
delle
spese
sono
sottoposti
alla
giurisdizione
della
Corte
dei
conti
.
I
funzionari
non
compresi
nel
comma
precedente
e
nell
'
art
.
14
e
gli
agenti
non
compresi
nell
'
art
.
37
rispondono
direttamente
all
'
Amministrazione
dei
danni
ad
essa
arrecati
per
la
loro
colpa
o
negligenza
e
l
'
Amministrazione
è
in
facoltà
di
rivalersi
,
con
le
norme
del
regolamento
,
delle
somme
messe
a
loro
carico
mediante
ritenute
da
praticare
sui
loro
stipendi
o
paghe
nei
limiti
consentiti
dalle
leggi
vigenti
.
Quando
però
occorra
provvedere
alla
esecuzione
coattiva
anche
sugli
altri
beni
dell
'
agente
ritenuto
responsabile
,
questi
è
deferito
al
giudizio
della
Corte
dei
conti
.
Contro
il
provvedimento
amministrativo
di
cui
al
quarto
comma
il
funzionario
od
agente
può
ricorrere
alla
Corte
dei
conti
nel
termine
di
30
giorni
da
quello
in
cui
fu
data
comunicazione
per
iscritto
del
provvedimento
stesso
.
26
.
La
Corte
dei
conti
vigila
sulla
riscossione
delle
entrate
,
fa
il
riscontro
consuntivo
delle
spese
delle
ferrovie
dello
Stato
,
ed
ha
il
diritto
di
richiedere
e
ricevere
tutti
i
documenti
dai
quali
traggono
origine
le
spese
.
Le
attribuzioni
della
Corte
dei
conti
si
esercitano
per
mezzo
di
un
ufficio
speciale
presso
la
Direzione
generale
delle
ferrovie
dello
Stato
.
II
regolamento
per
l
'
esecuzione
della
presente
legge
stabilirà
le
norme
per
il
funzionamento
di
detto
ufficio
.
27
.
È
applicabile
all
'
Amministrazione
delle
ferrovie
la
legge
sulla
contabilità
generale
dello
Stato
in
quanto
non
sia
modificata
dalle
disposizioni
della
presente
legge
.
Mensilmente
l
'
Amministrazione
informa
i
Ministri
dei
lavori
pubblici
e
del
tesoro
sull
'
andamento
degli
introiti
e
delle
spese
e
sulle
conseguenti
previsioni
pei
versamento
dei
residui
prodotti
al
tesoro
.
28
.
Con
norme
da
stabilirsi
nel
regolamento
,
sarà
determinato
a
chi
spetti
la
facoltà
di
firmare
i
ruoli
di
spese
fisse
,
i
mandati
e
buoni
di
pagamento
,
e
saranno
pure
determinate
le
relative
attribuzioni
e
responsabilità
della
ragioneria
e
regolate
le
verifiche
di
cassa
.
Il
pagamento
dei
ruoli
,
dei
mandati
o
dei
buoni
sarà
fatto
,
ove
occorra
,
dalla
cassa
delle
sezioni
,
secondo
i
modi
e
le
garanzie
che
saranno
prescritte
dal
suddetto
regolamento
.
Questo
determinerà
pure
le
norme
necessarie
per
rendere
facili
e
spedite
,
derogando
,
ove
occorra
,
al
precedente
articolo
,
le
operazioni
comunque
attinenti
al
contratto
di
trasporto
ed
i
pagamenti
che
occorra
far
eseguire
in
via
d
'
urgenza
.
29
.
Il
direttore
generale
,
previa
approvazione
del
Consiglio
di
amministrazione
,
può
aprire
crediti
,
mediante
mandati
a
disposizione
,
ed
emettere
a
favore
dei
funzionari
dipendenti
mandati
di
anticipazione
per
spese
da
farsi
in
economia
per
lavori
e
forniture
.
Tali
mandati
non
possono
eccedere
la
somma
di
lire
200.000
ed
i
relativi
rendiconti
prensili
sono
presentati
alla
ragioneria
pel
riscontro
della
Corte
dei
conti
.
30
.
Nei
casi
dalla
legge
permessi
,
qualunque
atto
che
abbia
per
iscopo
di
impedire
o
trattenere
un
pagamento
di
somme
a
carico
del
bilancio
delle
ferrovie
esercitate
dallo
Stato
,
deve
essere
notificato
al
direttore
generale
che
ne
dà
corrispondente
notizia
anche
all
'
ufficiale
incaricato
del
pagamento
.
Può
peraltro
il
creditore
fare
notificazione
all
'
ufficiale
,
cassiere
,
o
agente
incaricato
del
pagamento
,
il
quale
ne
informerà
immediatamente
il
direttore
generale
.
Tuttavia
i
vincoli
d
'
ogni
specie
sugli
stipendi
e
sulle
pensioni
del
personale
delle
ferrovie
dello
Stato
,
nei
casi
consentiti
dalla
L
.
30
giugno
1908
,
n
.
335
,
e
dal
presente
articolo
,
debbono
essere
notificati
al
direttore
generale
,
al
quale
altresì
,
in
materia
di
cessioni
,
spettano
le
attribuzioni
assegnate
alla
Direzione
generale
del
tesoro
dagli
artt
.
4
,
7
,
8
,
9
e
11
della
legge
medesima
.
La
detta
legge
,
inoltre
,
è
applicabile
al
personale
delle
ferrovie
dello
Stato
,
con
le
seguenti
norme
e
modificazioni
:
a
)
gli
agenti
avventizi
e
quelli
in
prova
,
di
cui
agli
artt
.
2
e
15
del
regolamento
22
luglio
1906
,
n
.
417
,
e
gli
agenti
stabili
a
paga
giornaliera
sono
esonerati
dalle
ritenute
fissate
negli
artt
.
9
e
10
della
legge
,
ed
autorizzati
alla
cessione
soltanto
nel
modo
previsto
dall
'
art
.
12
,
ultimo
comma
;
b
)
anche
gli
atti
di
cessione
,
fatti
in
conformità
dell
'
art
.
12
,
ultimo
comma
,
debbono
essere
stesi
per
iscritto
e
comunicati
,
mediante
piego
raccomandato
,
al
direttore
generale
delle
ferrovie
dello
Stato
;
essi
hanno
effetto
presso
l
'
Amministrazione
a
cominciare
dalla
rata
del
mese
successivo
a
quello
dell
'
avvenuta
comunicazione
;
c
)
la
determinazione
della
quota
cedibile
per
tutti
gli
agenti
indistintamente
e
quella
delle
ritenute
di
cui
all
'
art
.
10
per
gli
agenti
che
vi
sono
soggetti
,
sono
fatte
computando
insieme
allo
stipendio
soltanto
gli
assegni
che
l
'
Amministrazione
abbia
dichiarato
formarne
parte
integrante
.
La
quota
cedibile
degli
agenti
a
paga
giornaliera
è
computata
sul
prodotto
della
paga
stessa
,
più
l
'
eventuale
assegno
giornaliero
facente
parte
integrante
della
paga
,
moltiplicata
per
360;
d
)
con
i
contributi
del
personale
stabile
ferroviario
sarà
costituito
,
come
agli
artt
.
8
,
9
e
11
,
un
fondo
separato
di
garanzia
,
del
quale
la
Cassa
depositi
e
prestiti
terrà
il
conto
corrente
e
la
gestione
,
separati
da
quelli
del
fondo
comune
agli
altri
impiegati
contemplati
dalla
legge
.
Le
cessioni
degli
agenti
ferroviari
che
,
alla
data
di
pubblicazione
della
presente
legge
,
saranno
state
già
effettuate
ed
approvate
dalla
Direzione
generale
del
tesoro
,
saranno
riconosciute
ed
osservate
dall
'
Amministrazione
ferroviaria
.
Quelle
in
corso
di
attuazione
saranno
continuate
direttamente
dall
'
Amministrazione
ferroviaria
,
secondo
le
disposizioni
del
presente
articolo
ed
in
quanto
possibile
secondo
il
regolamento
24
settembre
1908
,
n
.
574
,
finché
al
coordinamento
ed
all
'
applicazione
delle
speciali
norme
riguardanti
gli
agenti
ferroviari
non
sarà
provveduto
con
altro
apposito
regolamento
.
Le
ritenute
di
cui
agli
artt
.
9
e
10
non
ancora
applicate
,
o
applicate
in
misura
diversa
da
quella
che
sarà
definitivamente
stabilita
dall
'
apposito
regolamento
,
saranno
effettuate
o
rettificate
dopo
la
sua
pubblicazione
,
ma
con
decorrenza
dal
28
ottobre
1908
.
Alle
operazioni
necessarie
per
lo
stralcio
ed
il
versamento
nel
fondo
separato
di
garanzia
delle
ritenute
già
effettuate
,
ed
a
quanto
altro
occorra
per
la
separazione
ed
il
trapasso
delle
relative
gestioni
,
sarà
provveduto
,
subito
dopo
la
pubblicazione
della
presente
legge
,
mediante
accordi
da
prendersi
fra
le
Amministrazioni
del
tesoro
,
delle
ferrovie
dello
Stato
e
della
Cassa
dei
depositi
e
prestiti
.
31
.
Ai
contratti
da
stipularsi
coll
'
Amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
,
ed
ai
progetti
da
essa
compilati
,
non
sono
applicabili
le
disposizioni
degli
artt
.
322
,
337
e
362
della
L
.
20
marzo
1865
,
n
.
2248
,
all
.
F
,
e
relative
modificazioni
di
cui
alla
L
.
15
giugno
1893
,
n
.
294
.
Ai
contratti
stessi
,
dai
quali
derivino
entrate
o
spese
per
l
'
azienda
delle
ferrovie
dello
Stato
,
sono
applicabili
le
disposizioni
della
legge
di
contabilità
generale
dello
Stato
,
salvo
quelle
degli
artt
.
9
,
10
,
12
,
14
,
15
e
16
della
legge
medesima
.
Il
regolamento
stabilirà
quali
contratti
saranno
da
stipularsi
in
forma
pubblica
amministrativa
.
Tuttavia
è
ammessa
per
qualsiasi
importo
la
licitazione
privata
,
ogni
qualvolta
l
'
interesse
dell
'
Amministrazione
consigli
di
non
applicare
il
sistema
dell
'
asta
pubblica
.
È
ammessa
la
trattativa
privata
:
a
)
con
approvazione
del
direttore
generale
nei
casi
di
contrattazione
di
importo
non
superiore
a
L
.
200.000
,
anche
se
ripartite
in
più
anni
;
b
)
con
deliberazione
motivata
del
Consiglio
di
amministrazione
,
nei
casi
di
contrattazione
d
'
importo
superiore
a
L
.
200.000
.
La
deliberazione
del
Consiglio
,
quando
si
tratti
di
contrattazione
di
importo
superiore
a
lire
500.000
,
dovrà
riportare
l
'
approvazione
del
ministero
dei
lavori
pubblici
.
Tale
approvazione
non
occorre
per
le
forniture
,
i
lavori
e
le
relative
provviste
,
quando
,
con
deliberazione
motivata
,
sia
riconosciuto
che
l
'
urgenza
od
il
bisogno
di
garantire
la
sicurezza
e
regolarità
dell
'
esercizio
,
a
giudizio
del
Consiglio
d
'
amministrazione
,
non
permettano
l
'
indugio
della
gara
.
Gli
approvvigionamenti
possono
essere
fatti
direttamente
nei
luoghi
di
produzione
e
nei
principali
mercati
stranieri
,
col
mezzo
di
funzionari
a
ciò
delegati
dall
'
Amministrazione
.
I
servizi
,
i
lavori
e
le
forniture
da
farsi
in
economia
si
eseguiranno
con
le
norme
prescritte
dal
regolamento
.
32
.
Alle
associazioni
cooperative
di
produzione
e
lavoro
che
abbiano
adempiuto
alle
prescrizioni
della
L
.
12
maggio
1904
,
n
.
178
,
sono
applicabili
.
pei
lavori
e
per
le
forniture
d
'
interesse
dell
'
amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
,
le
disposizioni
della
legge
medesima
.
33
.
Le
provviste
del
materiale
fisso
e
mobile
e
di
quello
metallico
di
armamento
,
sono
di
regola
,
appaltate
all
'
industria
nazionale
,
col
sistema
delle
pubbliche
gare
.
La
direzione
generale
delle
ferrovie
dello
Stato
,
su
conforme
deliberazione
del
consiglio
d
'
amministrazione
,
può
procedere
per
licitazione
o
trattativa
privata
.
quando
ciò
sia
consigliato
dall
'
interesse
dell
'
amministrazione
o
dal
fine
di
assicurare
un
'
equa
ripartizione
delle
forniture
fra
gli
stabilimenti
congeneri
nelle
diverse
parti
del
Regno
,
fermo
il
disposto
dell
'
art
.
16
della
L
.
8
luglio
1904
,
n
.
351
.
Se
il
risultato
delle
pubbliche
gare
,
delle
licitazioni
o
delle
trattative
private
dimostra
che
le
condizioni
dell
'
industria
nazionale
non
permettono
di
ottenere
prezzi
convenienti
,
la
direzione
generale
delle
ferrovie
dello
Stato
,
su
conforme
deliberazione
del
consiglio
d
'
amministrazione
e
in
seguito
ad
autorizzazione
del
consiglio
dei
ministri
,
può
procedere
a
gare
internazionali
,
alle
quali
sono
invitate
anche
ditte
nazionali
.
Nella
relazione
annuale
disposta
all
'
articolo
9
,
il
direttore
generale
darà
un
rendiconto
analitico
delle
provviste
suindicate
.
34
.
A
parità
di
condizioni
,
nelle
gare
internazionali
deve
preferirsi
l
'
industria
nazionale
.
Per
le
provviste
di
materiale
di
cui
all
'
articolo
precedente
,
sarà
accordata
,
con
deliberazione
del
consiglio
d
'
amministrazione
,
una
congrua
protezione
all
'
industria
nazionale
,
che
però
non
potrà
mai
eccedere
il
cinque
per
cento
sulla
offerta
dell
'
industria
estera
,
accresciuta
delle
spese
di
dogana
e
di
trasporto
al
luogo
di
consegna
.
Per
offerta
dell
'
industria
estera
si
intende
la
media
delle
offerte
più
basse
,
che
rappresentano
la
metà
del
numero
delle
offerte
stesse
riconosciute
valide
.
Se
queste
sono
in
numero
dispari
,
la
metà
è
formata
sul
numero
stesso
aumentato
di
uno
.
Se
l
'
offerta
estera
sia
stata
una
sola
,
la
determinazione
della
parità
delle
condizioni
sarà
rimessa
al
giudizio
del
consiglio
d
'
amministrazione
.
Quando
occorra
provvedere
sollecitamente
alla
dotazione
normale
del
materiale
per
l
'
esercizio
delle
ferrovie
dì
Stato
,
può
essere
eccezionalmente
autorizzata
,
previa
deliberazione
del
consiglio
dei
ministri
,
la
licitazione
o
la
trattativa
privata
con
ditte
estere
.
35
.
Tutti
i
contratti
ed
atti
,
stipulati
dall
'
amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
,
relativi
esclusivamente
all
'
esercizio
delle
ferrovie
stesse
,
sono
soggetti
al
diritto
fisso
di
una
lira
ed
esenti
da
ogni
diritto
proporzionale
di
registro
.
Ai
reclami
relativi
al
contratto
di
trasporto
di
persone
e
di
cose
presentati
all
'
amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
,
non
sono
applicabili
gli
artt
.
19
.
n
.
3
,
e
20
,
n
.
34
,
del
testo
unico
delle
leggi
sulle
tasse
di
bollo
,
approvate
con
R.D.
4
luglio
1897
,
numero
414
.
36
.
Per
provvedere
alla
riscossione
delle
entrate
ed
al
pagamento
delle
spese
,
l
'
Amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
si
avvale
delle
proprie
casse
ed
,
in
quanto
occorra
,
dei
servizi
dell
'
Amministrazione
postale
.
Con
l
'
osservanza
dei
limiti
complessivi
di
giacenza
che
verranno
determinati
di
concerto
dal
Ministri
per
i
trasporti
e
per
il
tesoro
,
l
'
Amministrazione
ferroviaria
può
essere
autorizzata
,
con
decreti
degli
stessi
Ministri
e
sentito
il
proprio
Consiglio
d
'
amministrazione
,
ad
avvalersi
di
aziende
di
credito
che
abbiano
un
patrimonio
(
capitale
e
riserve
)
non
inferiore
a
quello
che
sarà
stabilito
dal
Comitato
interministeriale
del
credito
e
del
risparmio
,
nonché
ad
avvalersi
dell
'
Istituto
nazionale
di
previdenza
e
credito
delle
comunicazioni
.
I
rapporti
con
le
aziende
di
credito
saranno
regolati
da
apposite
convenzioni
,
da
approvarsi
con
i
decreti
medesimi
.
Il
pagamento
delle
spese
viene
effettuato
in
base
a
ruoli
paga
ed
ordini
di
pagamento
emessi
dal
Servizio
ragioneria
.
Le
somme
eccedenti
l
'
ordinario
fabbisogno
ricorrente
di
cassa
sono
versate
dall
'
Amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
in
apposito
conto
fruttifero
,
al
tasso
di
interesse
stabilito
dal
Ministro
per
il
tesoro
,
presso
la
Tesoreria
dello
Stato
.
Le
norme
per
il
servizio
di
cassa
e
quelle
per
raccogliere
,
custodire
e
versare
i
fondi
,
sono
stabilite
dal
regolamento
.
37
.
I
cassieri
e
i
sottocassieri
sono
tenuti
a
prestare
cauzione
nella
misura
e
nelle
forme
stabilite
dal
regolamento
e
sono
sottoposti
alla
giurisdizione
della
Corte
dei
conti
ai
termini
dell
'
art
.
64
della
L
.
17
febbraio
1884
,
n
.
2016
.
In
occasione
dei
conti
resi
dai
cassieri
,
la
Corte
pronunzia
anche
sulle
eventuali
responsabilità
incontrate
dai
sotto
-
cassieri
,
salvo
che
questi
ultimi
,
nella
vacanza
dei
cassieri
,
ne
abbiano
assunte
le
funzioni
e
debbano
quindi
presentare
il
conto
in
proprio
nome
.
Queste
disposizioni
si
applicano
alle
gestioni
a
decorrere
dal
1°
luglio
1905
.
CAPO
IV
:
TARIFFE
E
ORARI
33
.
Le
condizioni
dei
trasporti
e
le
tariffe
attualmente
in
vigore
sulle
ferrovie
esercitate
dallo
Stato
sono
mantenute
.
Entro
tre
anni
dalla
pubblicazione
della
presente
legge
si
provvederà
alla
revisione
delle
condizioni
dei
trasporti
ed
al
coordinamento
,
delle
medesime
,
per
ciò
che
concerne
le
merci
,
alla
convenzione
di
Berna
e
successive
appendici
e
alla
semplificazione
delle
tabelle
,
nonché
a
disciplinare
l
'
applicazione
delle
disposizioni
contenute
nel
successivo
articolo
41
.
A
questa
revisione
,
al
coordinamento
e
alla
semplificazione
si
provvederà
con
decreto
reale
,
su
proposta
del
ministro
dei
lavori
pubblici
,
di
concerto
coi
ministri
del
tesoro
e
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
udito
il
consiglio
generale
del
traffico
e
il
consiglio
dei
ministri
.
Tale
decreto
sarà
,
senza
ritardo
,
presentato
al
Parlamento
per
essere
convertito
in
legge
.
Fino
a
che
sia
pubblicato
tale
decreto
reale
rimarranno
in
vigore
le
disposizioni
dello
art
.
2
della
L
.
12
luglio
1906
,
n
.
332
.
In
attesa
della
revisione
di
cui
sopra
,
gli
indennizzi
per
ritardata
consegna
delle
cose
trasportate
verranno
corrisposti
solamente
quando
il
loro
importo
superi
una
lira
per
spedizione
.
39
.
(
Omissis
)
.
40
.
Ogni
quinquennio
si
procederà
ad
una
generale
revisione
della
nomenclatura
e
della
classificazione
delle
merci
.
Le
modificazioni
dipendenti
da
questa
revisione
saranno
approvate
con
decreto
reale
,
su
proposta
del
ministro
dei
lavori
pubblici
,
di
concerto
coi
ministri
del
tesoro
e
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
uditi
il
Consiglio
di
amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
,
il
Consiglio
generale
del
traffico
e
in
seguito
a
deliberazione
del
Consiglio
dei
ministri
.
Il
decreto
sarà
presentato
al
Parlamento
per
essere
convertito
in
legge
.
41
.
L
'
amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
può
istradare
le
merci
anche
per
via
diversa
dalla
più
breve
quando
,
essendo
in
possesso
delle
spedizioni
,
sia
in
grado
di
farle
giungere
sulle
linee
sue
e
da
essa
esercitate
,
a
destinazione
o
al
vettore
successivo
,
applicando
però
in
ogni
caso
la
tassazione
corrispondente
alla
via
più
breve
quando
però
questa
sia
costituita
da
una
linea
a
scartamento
uguale
ed
in
servizio
cumulativo
colle
ferrovie
dello
Stato
,
e
fermi
restando
i
termini
di
resa
,
esclusa
ogni
partecipazione
dei
concessionari
delle
linee
più
brevi
al
prodotto
per
i
tratti
non
percorsi
.
Le
riduzioni
di
tariffe
derivanti
dalla
applicazione
della
base
differenziale
sono
attuate
anche
nei
servizi
cumulativi
con
le
ferrovie
concesse
all
'
industria
privata
,
purché
i
concessionari
vi
abbiano
aderito
,
e
sulle
ferrovie
stesse
siano
in
vigore
tariffe
uguali
a
quelle
delle
ferrovie
dello
Stato
.
Nelle
nuove
concessioni
di
ferrovie
all
'
industria
privata
,
si
intenderà
imposto
al
concessionario
l
'
obbligo
del
cumulo
delle
distanze
.
42
.
E
obbligatoria
,
per
le
ferrovie
allacciate
tra
di
loro
,
un
'
istituzione
dei
servizi
cumulativi
.
Possono
essere
escluse
da
quest
'
obbligo
le
spedizioni
in
transito
diretto
e
quelle
con
rispedizioni
da
stazioni
intermedie
.
Qualora
non
esista
l
'
allacciamento
fra
la
ferrovia
ed
altri
mezzi
di
trasporto
,
o
,
per
altre
circostanze
,
si
riconosca
non
conveniente
,
previo
parere
del
consiglio
generale
del
traffico
,
l
'
istituzione
del
servizio
cumulativo
,
dovrà
essere
dall
'
esercente
istituito
un
servizio
di
corrispondenza
.
L
'
obbligo
dei
servizi
cumulativi
o
di
corrispondenza
,
secondo
i
casi
,
sarà
iscritto
in
qualunque
concessione
nuova
o
rinnovata
con
imprese
di
trasporto
terrestri
,
o
di
navigazioni
in
qualunque
modo
sovvenute
dallo
Stato
o
da
enti
locali
e
investite
di
servizi
pubblici
rimunerati
.
43
.
Quando
,
per
superare
forti
dislivelli
,
convenga
ricorrere
a
sistemi
speciali
di
impianto
e
di
esercizio
per
il
trasporto
di
persone
o
di
cose
,
diversi
dal
sistema
ad
aderenza
,
i
relativi
tratti
di
linea
,
agli
effetti
della
tassazione
dei
trasporti
viaggiatori
e
merci
,
si
computano
su
uno
sviluppo
che
viene
fissato
,
caso
per
caso
,
su
proposta
del
direttore
generale
,
e
previa
deliberazione
del
consiglio
di
amministrazione
,
con
decreto
del
ministro
dei
lavori
pubblici
.
44
.
Le
condizioni
e
le
norme
dei
servizi
cumulativi
e
di
corrispondenza
,
di
cui
agli
articoli
precedenti
,
e
per
l
'
uso
delle
stazioni
comuni
,
sono
concordate
dall
'
amministrazione
delle
strade
ferrate
dello
Stato
con
altre
amministrazioni
interessate
.
Se
l
'
accordo
non
sia
intervenuto
nel
termine
di
tre
mesi
dalla
richiesta
della
parte
più
diligente
,
od
entro
sei
mesi
dal
ricorso
diretto
da
un
interessato
al
direttore
generale
delle
ferrovie
dello
Stato
e
all
'
altra
amministrazione
,
le
condizioni
e
le
norme
del
servizio
sono
stabilite
da
tre
arbitri
nominati
d
'
accordo
fra
le
amministrazioni
,
o
,
in
difetto
,
uno
dal
consiglio
di
amministrazione
,
uno
dall
'
altra
impresa
di
trasporti
interessata
e
il
terzo
dal
presidente
della
corte
d
'
appello
di
Roma
.
Nel
caso
che
taluna
delle
amministrazioni
non
elegga
il
proprio
arbitro
,
il
presidente
della
corte
d
'
appello
,
sopra
domanda
della
parte
più
diligente
o
di
chi
possa
avervi
interesse
,
nomina
anche
l
'
arbitro
o
gli
arbitri
mancanti
.
Gli
arbitri
decidono
come
amichevoli
compositori
.
45
.
Non
può
essere
promossa
azione
giudiziaria
contro
l
'
amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
,
per
inadempimento
delle
condizioni
di
trasporto
o
per
la
classificazione
delle
merci
o
per
l
'
applicazione
delle
tariffe
,
prima
che
siano
trascorsi
quaranta
giorni
dalla
presentazione
del
reclamo
amministrativo
.
Si
può
tuttavia
procedere
agli
accertamenti
di
cui
agli
artt
.
402
e
71
del
codice
di
commercio
,
anche
prima
che
sia
presentato
il
reclamo
amministrativo
o
in
pendenza
di
esso
.
Quando
le
cause
suddette
,
siano
di
competenza
dei
giudici
conciliatori
,
le
sentenze
anche
per
valore
non
eccedente
le
lire
50
,
sono
appellabili
in
conformità
degli
artt
.
17
della
L
.
16
giugno
1892
,
n
.
261
,
e
3
della
L
.
28
luglio
1895
,
n
.
455
.
46
.
Gli
orari
generali
dei
treni
per
viaggiatori
sono
deliberati
dal
consiglio
di
amministrazione
su
proposta
del
direttore
generale
.
47
.
(
Abrogato
)
.
48
.
Il
Consiglio
d
'
amministrazione
per
speciali
condizioni
locali
o
per
facilitare
servizi
subordinati
postali
e
simili
,
può
,
per
alcune
linee
o
tratti
di
linea
,
autorizzare
treni
leggeri
o
con
carrozze
automotrici
in
sostituzione
od
in
aumento
dei
treni
viaggiatori
ordinari
(
31
)
.
49-50
.
(
Abrogati
)
.
51
.
Quando
gravi
ragioni
lo
esigano
,
il
ministro
dei
lavori
pubblici
,
previa
deliberazione
del
consiglio
dei
ministri
,
può
ordinare
l
'
attuazione
di
treni
internazionali
di
lusso
,
ancorché
il
consiglio
d
'
amministrazione
non
abbia
creduto
opportuno
di
deliberarne
l
'
istituzione
.
52
.
Sono
deliberate
dal
Consiglio
di
amministrazione
,
su
proposta
del
direttore
generale
:
a
)
la
concessione
o
la
soppressione
di
stazioni
e
di
fermate
;
b
)
la
conversione
di
stazioni
in
fermate
e
di
fermate
in
stazioni
.
CAPO
V
:
PERSONALE
53
.
Le
assunzioni
,
le
nomine
,
gli
stipendi
o
paghe
,
gli
avanzamenti
,
la
disciplina
,
l
esonero
,
le
condizioni
di
servizio
in
genere
e
le
competenze
accessorie
del
personale
delle
ferrovie
dello
Stato
,
sono
regolati
in
base
a
norme
approvate
con
decreto
reale
,
uditi
il
Consiglio
d
'
amministrazione
delle
ferrovie
stesse
ed
il
Consiglio
dei
ministri
.
Entro
un
anno
dalla
decorrenza
che
sarà
stabilita
col
decreto
di
cui
all
'
art
85
,
della
presente
legge
saranno
fissate
per
decreto
reale
,
udito
il
Consiglio
dei
ministri
,
le
piante
organiche
del
personale
dei
primi
sei
gradi
delle
tabelle
graduatorie
esistenti
,
con
determinazione
del
numero
dei
posti
per
ciascuna
qualifica
.
Ogni
modificazione
alle
dette
piante
sarà
approvata
con
le
medesime
forme
e
garenzie
.
I
crediti
reali
di
cui
al
2°
e
al
3°
comma
di
questo
articolo
dovranno
essere
senza
ritardo
presentati
al
Parlamento
per
essere
convertiti
in
legge
.
Pei
rimanenti
gradi
la
determinazione
del
numero
dei
posti
per
ciascuna
qualifica
sarà
fatta
con
deliberazione
del
Consiglio
d
'
amministrazione
,
approvata
dal
ministro
dei
lavori
pubblici
.
Al
conto
consuntivo
di
ciascun
esercizio
sarà
allegata
la
situazione
numerica
di
tutto
il
personale
,
distinto
per
gradi
e
qualifiche
,
a
dimostrazione
della
spesa
corrispondente
.
54
.
Sono
soggette
all
'
approvazione
del
ministro
le
deliberazioni
motivate
del
consiglio
di
amministrazione
relative
alle
nomine
,
agli
avanzamenti
,
ai
collocamenti
in
disponibilità
,
all
'
esonero
ed
alla
destituzione
di
funzionari
di
grado
uguale
o
superiore
al
primo
delle
tabelle
graduatorie
esistenti
.
Pei
provvedimenti
relativi
al
capo
servizio
della
ragioneria
,
il
ministro
dei
lavori
pubblici
procederà
di
concerto
con
quello
del
tesoro
.
55
.
Salvo
i
diritti
riservati
ai
sottufficiali
del
regio
esercito
e
della
regia
armata
,
le
assunzioni
di
nuovo
personale
sono
fatte
per
pubblico
concorso
,
eccettuate
quelle
del
personale
di
fatica
e
avventizio
.
56
.
Tutti
gli
addetti
alle
ferrovie
esercitate
dallo
Stato
,
qualunque
sia
il
loro
grado
ed
ufficio
,
sono
considerati
pubblici
ufficiali
.
Senza
pregiudizio
dell
'
azione
penale
secondo
le
leggi
vigenti
,
coloro
che
volontariamente
abbandonano
o
non
assumono
l
'
ufficio
o
prestano
l
'
opera
propria
in
modo
da
interrompere
o
perturbare
la
continuità
e
regolarità
del
servizio
sono
considerati
come
dimissionari
e
sono
surrogati
.
Può
però
il
direttore
generale
,
su
parere
favorevole
del
consiglio
di
amministrazione
,
considerate
le
condizioni
individuali
e
le
personali
responsabilità
,
applicare
invece
la
sospensione
dal
servizio
,
la
proroga
del
termine
per
l
'
aumento
dello
stipendio
o
della
paga
,
o
la
degradazione
.
57
.
Contro
gli
atti
e
i
provvedimenti
definitivi
riguardanti
il
personale
è
ammesso
,
da
parte
degli
interessati
,
il
ricorso
alla
IV
sezione
del
Consiglio
di
Stato
,
a
termini
dell
'
art
.
24
della
L
.
2
giugno
1889
,
n
.
6166
(
s
.
3a
)
.
In
quanto
ai
provvedimenti
di
carattere
disciplinare
,
tale
ricorso
è
ammesso
nei
casi
di
proroga
del
termine
per
l
'
aumento
dello
stipendio
,
o
della
paga
,
di
degradazione
e
di
destituzione
.
Il
ricorso
è
proponibile
entro
sessanta
giorni
dalla
pubblicazione
dell
'
atto
o
del
provvedimento
negli
ordini
generali
dell
'
amministrazione
.
58
.
La
imposta
di
ricchezza
mobile
sulle
pensioni
e
sui
sussidi
continuativi
liquidati
a
favore
del
personale
ferroviario
collocato
in
quiescenza
avanti
il
1°
luglio
1905
,
continuerà
ad
essere
applicata
,
sino
alla
loro
estinzione
,
con
le
norme
allora
vigenti
.
La
imposta
di
ricchezza
mobile
sulle
pensioni
e
sui
sussidi
continuativi
liquidati
o
da
liquidarsi
,
a
partire
dal
1°
luglio
1905
,
a
favore
degli
agenti
e
loro
famiglie
,
tanto
a
carico
dei
vecchi
quanto
a
carico
dei
nuovi
istituti
di
previdenza
ferroviari
,
sarà
applicata
a
partire
dall
'
attuazione
della
presente
legge
,
ai
sensi
degli
artt
.
11
e
54
,
lettera
D
,
della
L
.
24
agosto
1877
.
n
.
4021
,
e
dell
'
art
.
2
della
L
.
22
luglio
1894
,
n
.
339
.
Per
gli
agenti
però
pensionati
o
sussidiati
in
via
continuativa
collocati
in
quiescenza
dal
1°
luglio
1905
fino
alla
scadenza
del
termine
di
tre
anni
indicati
nell
'
art
.
59
,
l
'
amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
assume
a
suo
carico
,
conteggiandolo
separatamente
,
il
maggiore
importo
dell
'
imposta
che
fosse
conseguenza
della
tassazione
in
categoria
D
.
Sono
esenti
dall
'
imposta
di
ricchezza
mobile
gli
assegni
vitalizi
ed
i
sussidi
continuativi
giornalieri
liquidati
,
rispettivamente
,
dalla
seconda
sezione
dell
'
istituto
di
previdenza
e
dal
consorzio
di
mutuo
soccorso
.
59
.
Nel
periodo
di
tre
anni
dalla
decorrenza
che
sarà
stabilita
col
decreto
di
cui
nell
'
art
.
85
della
presente
legge
,
l
'
amministrazione
avrà
facoltà
di
esonerare
dal
servizio
gli
agenti
fino
al
nono
grado
,
che
abbiano
compiuto
50
anni
di
età
o
25
di
servizio
,
della
cui
opera
,
a
giudizio
insindacabile
del
consiglio
d
'
amministrazione
,
essa
non
creda
di
potersi
utilmente
giovare
.
Rimane
però
ferma
,
per
quanto
riguarda
i
funzionari
di
grado
pari
o
superiore
a
quello
di
capo
servizio
,
la
necessità
dell
'
approvazione
del
ministro
a
termini
dell
'
articolo
54
.
Prima
di
deliberare
formalmente
sulla
proposta
di
esonero
,
l
'
amministrazione
dovrà
darne
avviso
all
'
interessato
,
il
quale
avrà
diritto
di
presentare
ai
consiglio
per
iscritto
,
le
sue
osservazioni
nel
termine
di
dieci
giorni
.
60
.
Agli
agenti
di
cui
all
'
articolo
precedente
sarà
liquidato
,
a
seconda
delle
rispettive
provenienze
,
un
assegno
proporzionale
agli
anni
di
servizio
,
colle
norme
delle
leggi
sulle
pensioni
dello
Stato
,
o
proporzionale
ai
versamenti
fatti
,
giusta
le
disposizioni
vigenti
per
le
casse
pensioni
ferroviarie
.
Tale
assegno
però
non
potrà
mai
essere
minore
dei
due
terzi
dello
stipendio
attuale
dell
'
esonerando
,
né
oltrepassare
la
misura
della
pensione
che
gli
competerà
quando
avrà
diritto
al
collocamento
a
riposo
.
Agli
agenti
,
i
quali
a
termine
dell
'
art
.
7
,
penultimo
comma
,
della
L
.
12
luglio
1906
,
n
.
332
,
hanno
diritto
soltanto
ad
una
indennità
in
caso
di
collocamento
a
riposo
,
sarà
liquidato
un
assegno
nei
limiti
indicati
nel
precedente
comma
.
La
stessa
disposizione
si
applica
agli
agenti
stabili
provenienti
dalle
Amministrazioni
sociali
ferroviarie
,
i
quali
non
abbiano
diritto
ad
alcun
trattamento
di
pensione
.
Siffatti
assegni
graveranno
il
bilancio
dell
'
azienda
fino
a
quando
non
si
saranno
verificate
le
condizioni
di
età
volute
dagli
ordinamenti
che
,
secondo
le
rispettive
provenienze
,
regolano
le
pensioni
dei
predetti
funzionari
e
agenti
,
e
fino
a
quando
non
siano
raggiunti
i
65
anni
di
età
,
se
si
tratta
degli
agenti
di
cui
al
precedente
alinea
.
Raggiunti
i
predetti
limiti
di
età
,
si
farà
luogo
al
collocamento
a
riposo
d
'
ufficio
.
Agli
agenti
provenienti
dalle
Amministrazioni
sociali
,
di
cui
all
'
ultima
parte
del
secondo
comma
del
precedente
articolo
,
sarà
,
all
'
atto
del
collocamento
a
riposo
,
liquidata
una
indennità
con
le
stesse
norme
stabilite
dall
'
art
.
11
della
L
.
13
marzo
1904
,
n
.
66
,
per
i
funzionari
provenienti
dal
ruolo
transitorio
del
personale
aggiunto
del
Regio
ispettorato
generale
delle
strade
ferrate
.
I
versamenti
alle
casse
pensioni
o
al
tesoro
per
gli
agenti
di
qualunque
provenienza
,
verranno
continuati
sulla
base
dell
'
ultimo
stipendio
integrale
,
restando
a
carico
dell
'
amministrazione
la
ritenuta
sulla
parte
eccedente
l
'
assegno
,
finché
raggiunti
i
limiti
di
età
minimi
rispettivamente
prescritti
per
il
diritto
alla
pensione
di
riposo
,
questa
possa
venire
liquidata
,
pei
funzionari
provenienti
dalle
società
,
in
base
alle
norme
stabilite
dallo
statuto
dell
'
istituto
di
previdenza
al
quale
appartiene
L
'
esonerando
,
e
per
quelli
provenienti
dallo
Stato
,
su
quella
dell
'
ultimo
stipendio
.
Nel
bilancio
di
ogni
esercizio
sarà
stanziata
,
in
apposito
capitolo
,
la
somma
da
erogarsi
per
la
spesa
derivante
dagli
esoneri
deliberati
a
termini
del
precedente
articolo
.
CAPO
VI
(
artt
.
61-70
)
:
CONSIGLIO
GENERALE
E
COMMISSIONI
COMPARTIMENTALI
DEL
TRAFFICO
.
(
Omissis
)
.
CAPO
VII
(
artt
.
70-75
)
:
COMMISSIONE
PARLAMENTARE
DI
VIGILANZA
(
Omissis
)
.
CAPO
VIII
:
DISPOSIZIONI
DIVERSE
E
TRANSITORIE
76
.
Per
tutti
i
lavori
occorrenti
sulle
ferrovie
esercitate
dallo
Stato
,
quando
i
beni
da
espropriare
siano
contenuti
entro
una
zona
di
larghezza
non
superiore
a
m
.
100
dal
confine
della
ferrovia
,
la
pubblica
utilità
viene
dichiarata
con
decreto
del
Ministro
pei
lavori
pubblici
,
previa
approvazione
dei
relativi
progetti
da
parte
della
competente
autorità
ferroviaria
.
Quando
i
beni
da
espropriare
eccedono
il
detto
limite
,
la
pubblica
utilità
dei
lavori
occorrenti
sulle
ferrovie
esercitate
dallo
Stato
viene
dichiarata
con
decreto
del
Ministro
pei
Lavori
pubblici
,
sentito
il
Consiglio
di
Stato
,
previa
approvazione
dei
relativi
progetti
da
parte
della
autorità
ferroviaria
competente
come
al
precedente
comma
.
I
lavori
occorrenti
sulle
ferrovie
esercitate
dallo
Stato
,
potranno
con
decreto
del
Ministro
pei
lavori
pubblici
,
udita
l
'
autorità
ferroviaria
competente
per
l
'
approvazione
dei
relativi
progetti
,
essere
dichiarati
urgenti
ed
indifferibili
agli
effetti
dell
'
art
.
71
della
L
.
25
giugno
1865
,
n
.
2359
,
modificato
dalla
L
.
18
dicembre
1879
,
n
.
5188
.
77
.
Alle
espropriazioni
occorrenti
così
per
lavori
sulle
linee
esistenti
,
come
per
nuove
costruzioni
ferroviarie
,
si
applicheranno
le
norme
degli
artt
.
12
e
13
della
L
.
15
gennaio
1885
,
n
.
2892
,
per
il
risanamento
della
città
di
Napoli
.
Nei
luoghi
però
dove
vigessero
disposizioni
legislative
speciali
più
favorevoli
alle
amministrazioni
esproprianti
,
tali
disposizioni
saranno
applicate
anche
alle
espropriazioni
da
eseguirsi
nell
'
interesse
dell
'
amministrazione
ferroviaria
dello
Stato
.
Le
suddette
disposizioni
sono
applicabili
anche
alle
espropriazioni
per
la
costruzione
di
nuove
ferrovie
concesse
all
'
industria
privata
e
sovvenzionate
dallo
Stato
.
78
.
All
'
amministrazione
stessa
,
sotto
la
diretta
dipendenza
del
ministro
dei
lavori
pubblici
,
sono
affidati
gli
studi
,
la
direzione
e
la
sorveglianza
dei
lavori
per
nuove
ferrovie
da
costruirsi
per
conto
diretto
dello
Stato
.
Tale
incarico
è
estraneo
all
'
esercizio
autonomo
delle
ferrovie
.
Le
spese
all
'
uopo
occorrenti
sono
fatte
coi
fondi
stanziati
nel
bilancio
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
.
Le
spese
di
amministrazione
per
studi
,
dirigenza
,
sorveglianza
e
liquidazione
delle
costruzioni
suddette
e
quelle
per
trasporti
,
per
lavori
in
economia
e
per
somministrazioni
di
materiali
e
oggetti
di
magazzino
,
sono
per
ciascuna
linea
anticipate
sul
bilancio
delle
ferrovie
dello
Stato
e
semestralmente
rimborsate
con
mandati
sul
bilancio
del
Ministero
dei
lavori
pubblici
.
La
Direzione
generale
delle
ferrovie
dello
Stato
è
autorizzata
ad
introdurre
,
durante
la
esecuzione
dei
lavori
,
le
modificazioni
al
progetto
approvato
che
,
senza
alterare
le
linee
generali
del
tracciato
,
abbiano
lo
scopo
di
evitare
frane
ed
altre
difficoltà
dei
terreni
,
di
conseguire
economie
e
di
meglio
provvedere
ad
esigenze
tecniche
ed
economiche
delle
quali
non
si
fosse
potuto
tener
conto
nel
progetto
.
All
'
amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
è
affidata
la
sorveglianza
della
costruzione
di
ferrovie
concesse
all
'
industria
privata
quando
lo
Stato
debba
assumerne
poi
l
'
esercizio
.
In
tal
caso
sono
deferite
all
'
Amministrazione
stessa
tutte
le
facoltà
ed
attribuzioni
che
spettano
per
le
vigenti
leggi
all
'
autorità
governativa
.
79
.
Le
azioni
giudiziarie
,
che
comunque
si
riferiscono
alla
gestione
delle
linee
ferroviarie
e
di
navigazione
esercitate
dall
'
Amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
,
alla
costruzione
di
nuove
linee
ad
essa
affidata
a
termini
dell
'
articolo
precedente
,
nonché
ad
ogni
altra
speciale
gestione
attribuitale
,
devono
istituirsi
in
confronto
della
detta
Amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
,
osservate
le
norme
per
la
sua
rappresentanza
.
È
fatta
soltanto
eccezione
per
le
controversie
dipendenti
dalle
espropriazioni
e
dai
contratti
di
appalto
o
di
fornitura
rispettivamente
compiute
o
stipulati
per
la
costruzione
,
se
questa
non
fu
eseguita
a
cura
dell
'
Amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
,
anche
se
si
tratti
di
linee
da
essa
esercitate
.
Spettano
al
Servizio
legale
dell
'
Amministrazione
delle
ferrovie
dello
Stato
la
rappresentanza
e
la
difesa
in
giudizio
,
nonché
la
consulenza
,
per
tutte
le
controversie
od
affari
contemplati
nel
primo
comma
del
presente
articolo
.
Nelle
cause
di
competenza
dei
pretori
e
dei
conciliatori
,
l
'
Amministrazione
può
essere
rappresentata
dagli
agenti
in
nome
od
in
confronto
dei
quali
fu
istituito
il
giudizio
,
o
da
agenti
amministrativi
muniti
di
delega
.
Purché
consti
della
loro
qualità
,
i
funzionari
appartenenti
agli
uffici
del
servizio
legale
non
hanno
bisogno
di
mandato
per
assumere
la
rappresentanza
e
la
difesa
dell
'
Amministrazione
innanzi
qualunque
magistratura
del
Regno
,
o
per
sottoscrivere
atti
giudiziali
anche
nei
casi
nei
quali
,
a
termini
delle
leggi
vigenti
in
materia
civile
,
penale
c
amministrativa
,
occorra
un
mandato
speciale
.
80
.
Nelle
sedi
degli
uffici
distaccati
del
servizio
centrale
legale
la
difesa
dell
'
Amministrazione
è
affidata
di
regola
agli
uffici
stessi
.
Fuori
le
sedi
di
detti
uffici
il
patrocinio
delle
liti
che
interessano
le
ferrovie
dello
Stato
potrà
essere
affidato
a
delegati
iscritti
in
albo
speciale
,
che
verrà
redatto
per
ciascuna
sede
di
tribunali
,
Corti
d
'
appello
o
Corti
di
cassazione
.
La
trattazione
delle
cause
potrà
essere
continuata
negli
altri
stadi
di
giurisdizione
dal
delegato
cui
fu
affidata
in
principio
.
Gli
albi
dei
difensori
delegati
saranno
,
per
effetto
della
presente
legge
,
approvati
dal
Consiglio
di
amministrazione
,
su
parere
di
una
Commissione
per
ciascuna
sede
di
compartimento
.
Detta
Commissione
è
composta
del
primo
presidente
e
del
procuratore
generale
della
Corte
d
'
appello
,
del
regio
avvocato
erariale
,
del
presidente
del
Consiglio
dell
'
ordine
degli
avvocati
e
del
capo
dell
'
ufficio
legale
ferroviario
,
che
risiedono
nella
città
sede
del
compartimento
,
o
che
su
di
essa
hanno
giurisdizione
.
Saranno
preferiti
,
per
detta
iscrizione
,
quegli
attuali
avvocati
delegati
ferroviari
o
delegati
erariali
che
si
reputeranno
più
idonei
al
patrocinio
delle
liti
ferroviarie
.
Il
numero
degli
iscritti
nell
'
albo
sarà
determinato
in
seguito
a
parere
della
Commissione
suddetta
ed
in
proporzione
ai
bisogni
del
servizio
.
In
caso
di
vacanze
,
ne
sarà
data
pubblica
notizia
.
Le
norme
che
regolano
la
difesa
delegata
di
tutte
le
altre
Amministrazioni
dello
Stato
,
sono
estese
anche
all
'
Amministrazione
ferroviaria
specialmente
per
quanto
dispongono
:
pel
divieto
di
assumere
cause
contro
le
altre
Amministrazioni
dello
Stato
;
pel
vincolo
di
dipendenza
verso
l
'
ufficio
delegante
,
e
per
l
'
obbligo
di
accettare
le
liquidazioni
delle
proprie
competenze
così
come
fatte
dall
'
ufficio
delegante
.
Spetta
ai
capi
degli
uffici
legali
di
scegliere
,
caso
per
caso
,
fra
gli
inscritti
nell
'
albo
,
il
delegato
a
trattare
ogni
singola
causa
non
ritenuta
a
difesa
diretta
,
tenendo
conto
delle
relative
attitudini
e
di
un
'
equa
distribuzione
degli
incarichi
.
Nelle
liti
di
eccezionale
gravità
,
e
quando
vi
sia
un
rilevante
interesse
per
l
'
erario
dello
Stato
,
la
difesa
dell
'
Amministrazione
potrà
,
con
disposizioni
del
ministro
dei
lavori
pubblici
,
di
concerto
col
ministro
del
tesoro
,
essere
affidata
anche
all
'
Avvocatura
erariale
e
ad
avvocati
del
libero
foro
.
I
membri
del
Parlamento
sono
incompatibili
ad
assumere
tali
incarichi
,
nonché
ad
essere
inscritti
nell
'
albo
dei
delegati
.
81
.
L
'
amministrazione
ferroviaria
,
entro
un
anno
dalla
pubblicazione
della
presente
legge
,
procederà
al
riordinamento
degli
uffici
pel
servizio
legale
,
ed
il
relativo
personale
sarà
reclutato
tra
i
funzionari
degli
attuali
uffici
di
consulenza
legale
ferroviaria
,
che
,
oltre
la
laurea
di
giurisprudenza
,
abbiano
i
requisiti
rispettivamente
richiesti
dalla
L
.
8
giugno
1874
,
n
.
1938
,
per
l
'
esercizio
delle
professioni
di
avvocato
e
procuratore
,
unitamente
alla
necessaria
attitudine
pel
disimpegno
delle
funzioni
forensi
.
Coloro
i
quali
non
avessero
,
ovvero
non
conseguissero
,
nel
detto
anno
,
tali
requisiti
saranno
adibiti
ad
altri
uffici
.
Ai
posti
vacanti
per
effetto
del
riordinamento
suddetto
si
provvederà
o
mercé
i
pubblici
concorsi
di
cui
al
successivo
penultimo
capoverso
,
ovvero
scegliendo
,
secondo
le
norme
che
saranno
dettate
dal
regolamento
:
tra
i
funzionari
delle
regie
avvocature
erariali
;
e
tra
i
funzionari
del
pubblico
ministero
,
giudici
di
tribunali
,
pretori
od
aggiunti
giudiziari
.
Ai
detti
funzionari
e
magistrati
,
che
fossero
prescelti
saranno
applicabili
,
per
quanto
riguarda
il
trattamento
di
pensione
,
le
disposizioni
dell
'
art
.
7
della
L
.
12
luglio
1906
,
n
.
332
,
relative
agli
impiegati
provenienti
dal
ruolo
organico
dell
'
Amministrazione
centrale
dei
lavori
pubblici
e
del
regio
ispettorato
generale
delle
strade
ferrate
.
Anche
per
effetto
del
riordinamento
disposto
dal
presente
articolo
,
il
capo
del
servizio
legale
presso
la
direzione
generale
ed
i
capi
del
servizio
legale
risiedenti
presso
le
sedi
compartimentali
,
saranno
nominati
per
scelta
fra
i
funzionari
di
cui
al
precedente
capoverso
,
e
fra
i
funzionari
degli
attuali
uffici
,
per
merito
riconosciuto
dal
consiglio
di
amministrazione
,
dietro
comprovato
esercizio
dell
'
avvocatura
contenziosa
e
senz
'
altro
riguardo
ad
anzianità
di
servizio
,
ed
,
in
difetto
,
per
speciale
concorso
.
Per
l
'
eventuale
completamento
del
ruolo
organico
e
per
le
future
occorrenze
di
personale
,
si
provvederà
mediante
concorso
per
titoli
ed
esami
fra
i
laureati
in
giurisprudenza
di
età
non
superiore
ai
35
anni
,
che
siano
rispettivamente
inscritti
,
almeno
da
due
anni
,
nell
'
albo
degli
avvocati
o
dei
procuratori
esercenti
presso
le
corti
od
i
tribunali
del
Regno
,
ed
abbiano
effettivamente
esercitata
l
'
avvocatura
contenziosa
,
nonché
fra
i
funzionari
della
magistratura
i
quali
abbiano
almeno
due
anni
di
servizio
,
escluso
il
tirocinio
di
uditore
.
Con
regio
decreto
,
udito
il
consiglio
di
amministrazione
ed
il
consiglio
di
Stato
,
saranno
stabilite
le
norme
pel
riordinamento
e
pel
funzionamento
del
servizio
legale
ferroviario
nonchè
per
la
esazione
e
ripartizione
,
fra
i
funzionari
,
delle
competenze
poste
a
carico
delle
controparti
,
oppure
corrisposta
dall
'
Amministrazione
interessata
in
ragione
della
metà
di
quelle
che
sarebbero
state
liquidate
contro
il
soccombente
,
nei
casi
di
transazione
favorevole
all
'
Amministrazione
medesima
o
di
pronunciata
compensazione
di
spese
in
cause
nelle
quali
l
'
Amministrazione
non
sia
rimasta
soccombente
.
82
.
Il
personale
medico
alla
dipendenza
del
relativo
Ufficio
centrale
sanitario
compie
le
funzioni
di
assistenza
,
di
vigilanza
igienica
,
di
consulenza
,
di
accertamento
della
idoneità
fisica
del
personale
e
di
ispezione
,
secondo
le
norme
stabilite
in
apposito
regolamento
.
I
medici
di
riparto
,
i
consulenti
,
gli
specialisti
ed
i
medici
aiuti
non
hanno
qualità
di
impiegati
.
La
designazione
dei
medici
di
riparto
sarà
fatta
da
una
speciale
Commissione
,
costituita
con
le
norme
stabilite
dal
regolamento
.
La
nomina
,
le
condizioni
,
i
casi
di
revoca
e
di
dispensa
,
le
attribuzioni
e
gli
eventuali
compensi
dei
detti
medici
,
nonché
dei
consulenti
e
specialisti
,
sono
disciplinati
dal
regolamento
di
cui
al
primo
comma
,
che
verrà
approvato
con
decreto
del
Ministro
per
le
comunicazioni
,
udito
il
Consiglio
d
'
amministrazione
delle
Ferrovie
dello
Stato
e
la
Direzione
generale
della
sanità
pubblica
.
Le
concessioni
delle
carte
di
libera
circolazione
e
dei
biglietti
di
viaggio
ai
medici
di
riparto
,
ai
consulenti
,
agli
specialisti
ed
ai
medici
aiuti
sia
in
attività
di
servizio
che
dispensati
dal
servizio
.
saranno
accordate
nei
limiti
stabiliti
dalle
speciali
disposizioni
vigenti
all
'
uopo
e
secondo
le
norme
fissate
dall
'
anzidetto
regolamento
.
È
data
facoltà
al
direttore
generale
delle
Ferrovie
dello
Stato
di
procedere
,
in
caso
di
circostanze
eccezionali
,
a
nomine
provvisorie
di
medici
di
riparto
secondo
le
norme
del
regolamento
.
8384
.
(
Abrogati
)
(
46
)
.
85-86
.
(
Omissis
)
(
47
)
.
87
.
In
quanto
siano
contrarie
alla
presente
legge
,
sono
abrogate
le
leggi
del
22
aprile
1905
,
n
.
137
,
e
del
12
luglio
1906
,
n
.
332
,
e
tutte
le
altre
leggi
e
disposizioni
relative
all
'
esercizio
di
Stato
delle
ferrovie
.
88
.
Con
decreto
reale
,
uditi
il
consiglio
di
Stato
e
il
consiglio
dei
ministri
,
sarà
provveduto
a
coordinare
in
testo
unico
con
la
presente
legge
le
disposizioni
delle
precedenti
leggi
non
abrogate
.