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ProsaGiuridica ,
Art . 1 . Il Ministro degli affari esteri , sentiti il Commissario generale ed il Comitato dell ' emigrazione , può nominare e destinare temporaneamente addetti presso i regi Consolati , laddove lo richieda il bisogno per l ' assistenza agli emigranti italiani . Art . 2 . Sono condizioni per tale nomina : a ) essere cittadino italiano ; b ) aver compiuto ventotto e non aver oltrepassato quaranta anni di età ; c ) aver sempre tenuto ottima condotta ; d ) essere di sana e robusta costituzione fisica ; e ) aver adempiuto agli obblighi della leva militare od esserne stato regolarmente esentato ; f ) conoscere perfettamente la lingua del paese o dei paesi , dove il Ministro degli affari esteri intenda destinarlo ; g ) avere , a giudizio del Ministro degli affari esteri , le cognizioni e le speciali attitudini necessarie per il disimpegno delle funzioni di cui all ' articolo 5 . Art . 3 . L ' addetto può essere licenziato in qualsiasi tempo con decreto del Ministro degli affari esteri senz ' obbligo di motivazione : ed , in tal caso , gli sarà versata un ' indennità rappresentata da tre mesi di assegno , se il licenziamento avviene entro il primo anno , e da sei mesi di assegno , se avviene dopo ; salvo che il decreto escluda l ' indennità , in seguito a parere emesso dal Consiglio del Ministero , del quale farà parte , per la circostanza , il Commissario generale dell ' emigrazione con voto deliberativo . Se l ' addetto fu mandato all ' estero dal Regno , gli sarà accordato , in tutti i casi , il viaggio di rimpatrio . Art . 4 . Gli addetti percepiranno un assegno annuo che potrà giungere fino a lire 5000 , e , qualora ne sia il caso , anche un ' indennità di residenza da determinarsi su proposta del Commissario generale , sentito il Comitato dell ' emigrazione . Art . 5 . Oltre all ' assegno ed , eventualmente , all ' indennità di residenza di cui al precedente articolo , gli addetti percepiranno una indennità di vitto e di alloggio , da determinarsi nel modo indicato nell ' articolo medesimo , per ogni giorno passato , per ragioni di servizio , fuori della residenza ; ed avranno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio , posta , telegrafo e cancelleria , comprese quelle previste nell ' articolo 8 . Art . 6 . L ' addetto terrà la sua residenza nella città che gli sarà designata . Esso dipenderà dal Commissariato dell ' emigrazione e dai regi rappresentanti diplomatici e consolari nei cui distretti debba esplicare la propria azione . I detti uffiziali avranno facoltà di dare istruzioni all ' addetto , e di ricorrere all ' opera sua nei limiti delle funzioni ad esso attribuite , con esclusione d ' ogni incarico che non abbia attinenza colle funzioni medesime . Art . 7 . L ' addetto terrà il proprio ufficio nella cancelleria del regio Consolato nella città di sua residenza , quando sia possibile ed opportuno ; altrimenti verrà autorizzato dal regio Commissario dell ' emigrazione a prendere in affitto un locale ad uso di propria cancelleria , e ad assumere in servizio il personale necessario . Art . 8 . Funzioni principali dell ' addetto sono : a ) tenersi costantemente informato delle condizioni del lavoro ( richiesta di mano d ' opera , mercedi , disoccupazione , scioperi , ecc . ) nella circoscrizione assegnatagli e darne avviso al Commissariato dell ' emigrazione ; b ) visitare centri coloniali ed agricoli , fabbriche , opifici , miniere , ferrovie , opere pubbliche e private d ' ogni specie , laddove la mano d ' opera italiana sia impiegata o ricercata , per accertare la situazione materiale e morale degli operai che già si trovano , e per determinare se altri possano accettarvi impiego ed a quali condizioni ; c ) mantenersi in rapporto coi lavoratori italiani , ed assisterli , fornendo loro le informazioni di cui abbisognano , consigliandoli e dirigendoli nelle questioni concernenti i patti agricoli , le assicurazioni , gli infortuni e i dissidi economici con i padroni ; d ) compiere indagini , in casi d ' infortunio , per stabilire la verità dei fatti e raccogliere testimonianze e documenti nell ' interesse dei lavoratori o delle loro famiglie ; e ) tenere informato il Commissariato dell ' emigrazione di quanto si riferisce all ' esecuzione del mandato affidatogli , riferirgli ogni fatto che interessi l ' emigrazione italiana , e presentargli relazioni periodiche sull ' opera spiegata e sui risultati ottenuti . Art . 9 . Per il disbrigo delle proprie funzioni l ' addetto potrà corrispondere direttamente coi regi uffici diplomatici e consolari , colle autorità del Regno , e con privati . Egli potrà altresì corrispondere colle autorità locali , accordandosi . però , previamente col regio rappresentante diplomatico o col regio Console competente , allorché trattisi di questioni , o di provvedimenti che possano implicare una qualsiasi responsabilità di fronte alle autorità medesime . Art . 10 . L ' addetto terrà un diario , nel quale annoterà succintamente l ' opera compiuta per l ' esercizio delle proprie funzioni , e lo sottoporrà al visto del Regio Console del luogo di sua residenza tutte le volte che dovrà assentarsi dalla città per ragioni di servizio , e ad ogni ritorno in essa . Art . 11 . L ' addetto invierà mensilmente al Commissariato della emigrazione i conti delle indennità e dei rimborsi cui abbia diritto . I conti dovranno essere muniti della vidimazione consolare e debitamente documentati . Art . 12 . L ' addetto non potrà assentarsi dalla sua residenza , per ragioni non inerenti al servizio , senza autorizzazione del Commissariato dell ' emigrazione . Art . 13 . È vietato agli addetti , sia in patria , sia all ' estero , di esercitare il commercio per sé o per gli altri , di accettare commissioni per fini industriali o direzione di giornali o periodici , d ' impegnare , insomma , la propria attività a scopo di lucro a favore di chicchessia e per qualsiasi motivo . Art . 14 . È vietato agli addetti , sia in patria , sia all ' estero , di fornire alla stampa notizie concernenti la missione loro affidata , i progetti in corso o i risultati ottenuti . Per la pubblicazione di libri , di monografie o di articoli sulla emigrazione , sulla colonizzazione o su quanto riguarda le colonie italiane all ' estero , essi dovranno ottenere il previo consenso del Commissariato dell ' emigrazione .