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DISPOSIZIONI GENERALI . ART . 1 . Il servizio della raccolta , tutela , impiego e trasmissione nel Regno dei risparmi degli emigranti italiani si esplica dal Banco di Napoli principalmente a mezzo di case bancarie corrispondenti . ART . 2 . Nel caso in cui se ne manifesti il bisogno , il Banco dovrà istituire all ' estero agenzie proprie a servizio delle rimesse e dei risparmi degli emigranti , e , a tale uopo , dovrà ottenere la preventiva autorizzazione del ministero del tesoro , e determinare , d ' accordo con esso , le norme per il funzionamento delle agenzie da istituirsi . ART . 3 . In conto del fondo di dotazione pel servizio dei risparmi degli emigranti , il Banco di Napoli è facoltato a prelevare dalla propria massa di rispetto una prima somma non inferiore alle lire cinquecentomila , inscrivendola in apposito articolo della sua situazione . Tale fondo sarà aumentato , a seconda dello sviluppo delle operazioni , fino a raggiungere i due milioni di lire indicati dal comma terzo dell ' articolo l ° della legge l ° febbraio , n . 24 . La metà degli utili netti annuali , di cui all ' articolo 2 , comma secondo , della cennata legge . sarà destinata a compiere il fondo di dotazione fino alla somma di due milioni , e a reintegrare la massa di rispetto o il patrimonio della somma prelevata . ART . 4 . ( Modificato coi regi decreti 26 maggio 1904 , n . 323 , e 22 febbraio 1906 , n . 46 ) Le operazioni , le spese e gli utili derivanti dal servizio per gli emigranti , sono dal Banco registrati in conti speciali , separati e distinti da quelli dell ' esercizio bancario e delle altre gestioni del Banco . La spesa per la fabbricazione dei vaglia cambiari speciali sarà ammortizzata annualmente con addebiti al conto delle spese pel servizio degli emigrati . Il Banco potrà avere all ' estero propri delegati , da nominarsi sempre di concerto col Ministro del tesoro , che dovrà autorizzare , di volta in volta , la spesa relativa . Fra le spese del servizio è pure compresa quella per una efficace propaganda , spesa che sarà , nel suo complesso , determinata preventivamente ogni anno dal Ministero del tesoro , Direzione generale del tesoro , sopra proposta del Banco di Napoli . Di essa l ' Istituto dovrà , annualmente , rendere conto particolareggiato nella relazione prescritta dall ' articolo 4 della legge 1° febbraio 1901 , n . 24 . ART . 5 . Il Banco di Napoli , al principio di ogni mese , trasmetterà al Ministero del tesoro la situazione delle operazioni compiute nel mese precedente . Alla fine di ciascun esercizio il Banco , con la relazione di cui all ' articolo 4 della legge 10 febbraio 1901 , n . 24 , rassegnerà al ministro dei tesoro un dettagliato conto della gestione relativa al servizio degli emigrati , dal quale risulti l ' utile netto ricavato da tale servizio durante l ' anno . L ' utile netto sarà , per la parte prescritta dall ' articolo 2 della legge predetta , versato al « Fondo per l ' emigrazione » , ai sensi del regolamento generale sulla emigrazione . DEI CORRISPONDENTI . ART . 6 . La nomina dei corrispondenti speciali è fatta dal Consiglio di amministrazione del Banco , salvo approvazione del Ministro del tesoro . Nella scelta dei corrispondenti sarà , possibilmente , tenuto conto di quelle case bancarie che già esercitassero all ' estero lodevolmente il servizio della rimessa del denaro degli emigrati . ART . 7 . ( Modificato col Regio Decreto 26 maggio 1904 , n . 323 ) . Alle case bancarie che assumono la qualità di corrispondenti del Banco per il servizio all ' estero della raccolta e trasmissione dei risparmi degli emigrati italiani è fatto obbligo di far disimpegnare tale servizio da personale di nazionalità italiana , o che abbia perfetta conoscenza dell ' idioma italiano , o di istituire , a semplice richiesta del Banco , agenzie proprie , o nominare propri agenti in quei paesi in cui esistano a vadano a formarsi importanti centri d ' emigrazione italiana . Esse , inoltre , debbono prender impegno di dare la maggiore pubblicità alle disposizioni che regolano il servizio , dimostrandone i vantaggi e la sicurezza ; di usare tutte le facilitazioni possibili ai nostri connazionali , e di essere loro larghe di consigli e di guida in tutto ciò che abbia rapporto alla trasmissione ed al collocamento dei loro risparmi . In appositi tabellari esposti al pubblico i corrispondenti debbono indicare il prezzo giornaliero del cambio sull ' Italia , secondo le quotazioni correnti della Borsa del luogo , o di quella più vicina , e le provvigioni fissate dal Banco , d ' accordo coi Ministeri del tesoro e delle poste e telegrafi , per ciascuna operazione . ART . 8 . ( Modificato coi Regi Decreti 26 maggio 1904 , n . 323 , e 22 febbraio 1906 , n . 46 ) . Per essere nominato corrispondente speciale del Banco di Napoli occorre depositare apposita cauzione nelle casse del Banco stesso , o presso i corrispondenti del tesoro italiano , o anche presso istituti di emissione esteri , o altre banche estere , previa autorizzazione del Ministro del tesoro . La misura della cauzione , da determinarsi dalla Direzione generale del Banco , non potrà essere inferiore all ' ammontare massimo dei vaglia somministrati ai corrispondenti . I corrispondenti del tesoro , come anche le banche la cui firma può dare alle cambiali valore di riserva aurea ai sensi degli articoli 1 e 2 del R . Decreto 10 ottobre 1895 , n . 627 , e 12 del testo unico di legge sugli istituti di emissione per garantire la circolazione bancaria , potranno essere , caso per caso , e previa autorizzazione del Ministero del tesoro , Direzione generale del tesoro , esonerati dall ' obbligo della cauzione quando assumono il servizio delle rimesse degli emigrati . ART . 9 . ( Modificato coi Regi Decreti 26 maggio 1904 , n . 323 , 22 febbraio 1906 , n . 46 e 15 luglio 1909 , n . 553 ) . Le cauzioni debbono essere costituite in contanti , o in titoli italiani di Stato o dallo Stato garantiti , o in titoli del debito pubblico di Francia , Inghilterra , Germania , Belgio , Olanda , pagabili in oro , o in valuta equiparata . Agli effetti utili della cauzione , i titoli saranno svalutati di un ventesimo sul prezzo corrente alla data del deposito . Quando tale prezzo avesse superato la pari , agli effetti della svalutazione sarà considerato alla pari . La cauzione potrà anche essere costituita da tratte accettate da case di primo ordine , riconosciute tali dal Ministero del tesoro . D ' accordo tra il detto Ministero , Direzione generale del tesoro , e il Banco , potranno ammettersi a far parte della cauzione titoli di specie diversa da quelli suindicati , ma sempre di indiscutibile e pronta esigibilità . Agli effetti utili della cauzione , questi titoli saranno sempre svalutati in una misura da determinarsi caso per caso , dalla Direzione generale del Banco di Napoli , d ' accordo con la Direzione generale del tesoro . ART . 10 . ( Modificato col Regio Decreto 26 maggio 1904 , n . 323 ) . Le ragioni di debito e credito dipendenti dal servizio della raccolta e trasmissione dei risparmi degli emigranti , espresse in valuta legale italiana , sono dai corrispondenti , iscritte in un conto corrente fruttifero intestato al Banco di Napoli . Il conto corrente è liquidabile ad epoche determinate , non superiori ad un trimestre . Sulle riscossioni fatte per conto del Banco , purché coperte nei termini e modi indicati negli articoli 11 e 12 , il Banco corrisponderà una provvigione da fissarsi d ' accordo col corrispondente , salvo l ' approvazione del Ministero del tesoro . ART . 11 . A periodi da convenirsi , il corrispondente deve inviare al Banco un estratto del conto , insieme ai documenti comprovanti gli introiti e gli esiti fatti nello interesse del Banco stesso . Dall ' estratto debbono distintamente risultare : l ' importo dei vaglia cambiari giornalmente emessi , i diritti percepiti per provvigioni ed accessori eventuali , il cambio riscosso , la natura dei pagamenti eseguiti e le specie delle valute incassato o pagate , indicando se di oro o di moneta cartacea . ART . 12 . ( Modificato col Regio Decreto 26 maggio 1904 , n . 323 ) . Col periodico invio della situazione del conto , di cui all ' articolo precedente , il corrispondente è tenuto a saldare la differenza risultante a proprio debito con tratte a vista sull ' Italia , a favore del Banco o anche , previ accordi , con tratte su Parigi , Londra , Berlino , Francoforte , Amburgo , Vienna , Trieste ed altre piazze da stabilirsi . In tale caso le rimesse saranno realizzate in Italia per conto e a rischio del corrispondente . Il Banco , inoltre , si riserba la facoltà di trarre sul corrispondente , nei limiti delle disponibilità a suo credito . ART . 13 . Qualora il corrispondente risulti in credito verso il Banco , riporterà il saldo a conto nuovo , con valuta dal giorno in cui lo sbilancio a suo favore si è verificato , per rimborsarsi dagli introiti posteriori . ART . 14 . In corrispettivo dei versamenti eseguiti , il corrispondente ha facoltà di chiedere al Banco il rifornimento di altri vaglia in bianco . ART . 15 . È obbligo del corrispondente d ' integrare la cauzione tutte le volte che avvengano ribassi nel valore dei titoli depositati , ed anche di sostituirli , a semplice richiesta del Banco , quando sieno esposti ad oscillazioni di prezzo gravi e frequenti . Non ottemperandovi , o non eseguendo , nel tempo e nei modi prescritti dall ' articolo 12 , il versamento delle somme risultate a debito del conto corrente , il Banco può chiudere anche immediatamente il conto e liquidarlo , compensandosi del proprio credito con la vendita della cauzione . ART . 16 . Per tutte le operazioni attinenti al servizio della raccolta , tutela , impiego e trasmissione dei risparmi degli emigrati italiani , i corrispondenti del Banco debbono tenere appositi libri , concordati col Banco stesso , che le regie Autorità italiane all ' estero , o speciali incaricati del Banco , hanno facoltà d ' ispezionare e controllare in ogni tempo , a semplice richiesta . DEI VAGLIA CAMBIARI . ART . 17 . Il Banco di Napoli è autorizzato a fabbricare un tipo di vaglia cambiario estero , speciale , del cui pagamento assume intera responsabilità . ART . 18 . ( Modificato coi Regi Decreti 26 maggio 1904 , n . 323 , e 22 febbraio 1906 , n . 46 ) . Il nuovo tipo di vaglia cambiario estero del Banco si suddivide in serie diverse , da determinarsi dal Banco , previa autorizzazione del Ministero del tesoro . Sono considerati di nessun valore i vaglia emessi per una somma che stia al di fuori dei limiti indicati dalla serie , salvo nel possessore del vaglia il diritto di farsi rimborsare dall ' Ufficio emittente la somma depositata . ART . 19 . ( Modificato coi Regi Decreti 26 maggio 1904 , n . 323 , e 22 febbraio 1906 , n . 46 ) . I vaglia cambiari esteri devono indicare il limite della somma per la quale possono essere emessi , e portano , sul recto , la formula di obbligazione : « Il Banco di Napoli per questo vaglia cambiario , pagherà a N . N . lire italiane .... .... » . Possono emettersi al nome del richiedente , o d ' altra persona da lui designata , e debbono indicare : a ) il numero progressivo di emissione ; b ) il luogo e la data di emissione ; e ) il luogo di pagamento ; d ) la somma , espressa in cifre e in lettere , da pagarsi in Italia , in moneta legale italiana , oppure in oro , se così è chiesto dal mittente , nel qual caso però , dovrà poi essere fatta , a cura della Direzione generale del Banco , prima di trasmettere le disposizioni di pagamento di cui all ' articolo 22 , la parità dei cambi tra il giorno in cui si ordina il pagamento e quello del versamento ; e ) la valuta precisa ricevuta dal corrispondente ; f ) la firma del corrispondente o del suo agente . ART . 20 . ( Modificato col Regio Decreto 26 maggio 1904 , n . 323 ) . I vaglia cambiari sono , inoltre , provvisti di una matrice e di uno scontrino , nei quali il corrispondente deve scrivere tutti i dati che vi sono richiesti . La matrice è trattenuta dal corrispondente . Il vaglia insieme allo scontrino , si consegna al richiedente , il quale conserva quest ' ultimo presso di sé . ART . 21 . ( Modificato col Regio Decreto 26 maggio 1904 , n . 323 ) . I vaglia cambiari esteri non sono trasmissibili per girata . Possono girarsi soltanto a favore del Banco di Napoli , con incarico di versare la valuta a Casse di risparmio , o di eseguirne il pagamento ad una o più persone , o enti , in determinate località . In tal caso il Banco resta autorizzato a prelevare dalla valuta del vaglia le spese postali occorrenti ad effettuare il pagamento . ART . 22 . ( Modificato col Regio Decreto 26 maggio 1904 , n . 323 ) . I vaglia cambiari emessi sono dal corrispondente elencati , giorno per giorno , su apposita distinta su modello prescritto dal Banco . Tale distinta deve spedirsi alla Direzione generale del Banco in fine di giornata , tutte le volte che abbia avuto luogo una emissione di titoli . Il Banco in base alle indicazioni contenute nella cennata distinta , provvederà a trasmettere le disposizioni di pagamento alle piazze designate . ART . 23 . ( Modificato col Regio Decreto 26 maggio 1904 , n . 323 . ) . La materiale estinzione dei vaglia cambiari esteri non può aver luogo in una piazza diversa da quella indicata sul titolo , salvo contraria disposizione della Direzione generale del Banco . Di regola i vaglia cambiari esteri sono pagabili presso il locale stabilimento , o il locale rappresentante o corrispondente del Banco . Nelle piazze in cui non vi sia una propria filiale o un proprio rappresentante o corrispondente , sono pagabili dalle filiali della Banca d ' Italia , sul continente , e da quelle del Banco di Sicilia , in Sicilia , e dove manchino le une e le altre dall ' Ufficio postale del luogo . ART . 24 . Nei rapporti tra il Banco di Napoli e gli altri due istituti di emissione resta stabilito che i vaglia esteri , pagati dai detti istituti , saranno presentati e conteggiati nelle operazioni di riscontrata tra gli istituti medesimi , con le norme vigenti . ART . 25 . ( Modificato col Regio Decreto 26 maggio 1904 , n . 323 ) . Nel caso di smarrimento o distruzione dichiarata , i vaglia possono essere duplicati per opera della Direzione generale del Banco di Napoli , a richiesta degli intestatari o dei mittenti , e i nuovi vaglia avranno la stessa intestazione di quelli smarriti o distrutti . Il pagamento del duplicato annulla l ' originale e viceversa . ART . 26 . La Direzione generale del Banco , basandosi sulle distinte di cui all ' articolo 22 , trasmetterà agli Uffici postali un avviso per ogni vaglia che debba dai medesimi essere pagato . Tali avvisi avranno corso in franchigia . ART . 27 . ( Modificato col Regio Decreto 26 maggio 1904 , n . 323 ) . Gli Uffici postali , dopo esatto confronto dei vaglia coi rispettivi avvisi , e dopo accertata l ' identità personale dei destinatari , nei modi prescritti dalle istruzioni , eseguiranno i singoli pagamenti . Sull ' importo dei titoli sarà corrisposto dal Banco un diritto uguale alla metà delle tasse stabilite per i vaglia ordinari interni , e cioè : centesimi 5 fino a lire 10 » l0 » » 25 » 20 » » 50 » 30 » » 75 » 40 » » 100 aggiungendo , successivamente , centesimi 10 ogni 100 lire o frazione di 100 lire . Tale diritto sarà conteggiato direttamente tra il Ministero delle poste e telegrafi e il Banco di Napoli . ART . 28 . I titoli pagati saranno descritti dagli Uffici sulle note di pagamento dei vaglia interni , e trasmessi , con questi , al Ministero nei modi e termini consueti . ART . 29 . I vaglia , il cui importo debba a richiesta degli emigranti essere convertito in deposito nelle Casse postali di risparmio , siano tali vaglia trasmessi con la mediazione del Banco di Napoli o direttamente dagli stessi emigrati , debbono essere sempre spediti al Ministero delle poste e dei telegrafi , Servizio dei risparmi con la relativa domanda , contenente le necessarie indicazioni . Nessuna ingerenza dovranno per ciò avere gli Uffici postali nell ' accettazione di siffatti depositi , che è riservata esclusivamente al Ministero . ART . 30 . Abrogato col Regio Decreto 26 maggio 1904 , n . 323 . ART . 31 . Mensilmente , od anche , occorrendo , a periodi minori , il Ministero delle poste e dei telegrafi comunicherà alla Direzione generale del Banco l ' elenco documentato dei vaglia pagati dagli Uffici postali , nonché di quelli convertiti in libretti postali di risparmio , e la Direzione stessa ne rimborserà l ' ammontare alla Cassa centrale del Ministero .