ProsaGiuridica ,
DISPOSIZIONI
GENERALI
.
ART
.
1
.
Il
servizio
della
raccolta
,
tutela
,
impiego
e
trasmissione
nel
Regno
dei
risparmi
degli
emigranti
italiani
si
esplica
dal
Banco
di
Napoli
principalmente
a
mezzo
di
case
bancarie
corrispondenti
.
ART
.
2
.
Nel
caso
in
cui
se
ne
manifesti
il
bisogno
,
il
Banco
dovrà
istituire
all
'
estero
agenzie
proprie
a
servizio
delle
rimesse
e
dei
risparmi
degli
emigranti
,
e
,
a
tale
uopo
,
dovrà
ottenere
la
preventiva
autorizzazione
del
ministero
del
tesoro
,
e
determinare
,
d
'
accordo
con
esso
,
le
norme
per
il
funzionamento
delle
agenzie
da
istituirsi
.
ART
.
3
.
In
conto
del
fondo
di
dotazione
pel
servizio
dei
risparmi
degli
emigranti
,
il
Banco
di
Napoli
è
facoltato
a
prelevare
dalla
propria
massa
di
rispetto
una
prima
somma
non
inferiore
alle
lire
cinquecentomila
,
inscrivendola
in
apposito
articolo
della
sua
situazione
.
Tale
fondo
sarà
aumentato
,
a
seconda
dello
sviluppo
delle
operazioni
,
fino
a
raggiungere
i
due
milioni
di
lire
indicati
dal
comma
terzo
dell
'
articolo
l
°
della
legge
l
°
febbraio
,
n
.
24
.
La
metà
degli
utili
netti
annuali
,
di
cui
all
'
articolo
2
,
comma
secondo
,
della
cennata
legge
.
sarà
destinata
a
compiere
il
fondo
di
dotazione
fino
alla
somma
di
due
milioni
,
e
a
reintegrare
la
massa
di
rispetto
o
il
patrimonio
della
somma
prelevata
.
ART
.
4
.
(
Modificato
coi
regi
decreti
26
maggio
1904
,
n
.
323
,
e
22
febbraio
1906
,
n
.
46
)
Le
operazioni
,
le
spese
e
gli
utili
derivanti
dal
servizio
per
gli
emigranti
,
sono
dal
Banco
registrati
in
conti
speciali
,
separati
e
distinti
da
quelli
dell
'
esercizio
bancario
e
delle
altre
gestioni
del
Banco
.
La
spesa
per
la
fabbricazione
dei
vaglia
cambiari
speciali
sarà
ammortizzata
annualmente
con
addebiti
al
conto
delle
spese
pel
servizio
degli
emigrati
.
Il
Banco
potrà
avere
all
'
estero
propri
delegati
,
da
nominarsi
sempre
di
concerto
col
Ministro
del
tesoro
,
che
dovrà
autorizzare
,
di
volta
in
volta
,
la
spesa
relativa
.
Fra
le
spese
del
servizio
è
pure
compresa
quella
per
una
efficace
propaganda
,
spesa
che
sarà
,
nel
suo
complesso
,
determinata
preventivamente
ogni
anno
dal
Ministero
del
tesoro
,
Direzione
generale
del
tesoro
,
sopra
proposta
del
Banco
di
Napoli
.
Di
essa
l
'
Istituto
dovrà
,
annualmente
,
rendere
conto
particolareggiato
nella
relazione
prescritta
dall
'
articolo
4
della
legge
1°
febbraio
1901
,
n
.
24
.
ART
.
5
.
Il
Banco
di
Napoli
,
al
principio
di
ogni
mese
,
trasmetterà
al
Ministero
del
tesoro
la
situazione
delle
operazioni
compiute
nel
mese
precedente
.
Alla
fine
di
ciascun
esercizio
il
Banco
,
con
la
relazione
di
cui
all
'
articolo
4
della
legge
10
febbraio
1901
,
n
.
24
,
rassegnerà
al
ministro
dei
tesoro
un
dettagliato
conto
della
gestione
relativa
al
servizio
degli
emigrati
,
dal
quale
risulti
l
'
utile
netto
ricavato
da
tale
servizio
durante
l
'
anno
.
L
'
utile
netto
sarà
,
per
la
parte
prescritta
dall
'
articolo
2
della
legge
predetta
,
versato
al
«
Fondo
per
l
'
emigrazione
»
,
ai
sensi
del
regolamento
generale
sulla
emigrazione
.
DEI
CORRISPONDENTI
.
ART
.
6
.
La
nomina
dei
corrispondenti
speciali
è
fatta
dal
Consiglio
di
amministrazione
del
Banco
,
salvo
approvazione
del
Ministro
del
tesoro
.
Nella
scelta
dei
corrispondenti
sarà
,
possibilmente
,
tenuto
conto
di
quelle
case
bancarie
che
già
esercitassero
all
'
estero
lodevolmente
il
servizio
della
rimessa
del
denaro
degli
emigrati
.
ART
.
7
.
(
Modificato
col
Regio
Decreto
26
maggio
1904
,
n
.
323
)
.
Alle
case
bancarie
che
assumono
la
qualità
di
corrispondenti
del
Banco
per
il
servizio
all
'
estero
della
raccolta
e
trasmissione
dei
risparmi
degli
emigrati
italiani
è
fatto
obbligo
di
far
disimpegnare
tale
servizio
da
personale
di
nazionalità
italiana
,
o
che
abbia
perfetta
conoscenza
dell
'
idioma
italiano
,
o
di
istituire
,
a
semplice
richiesta
del
Banco
,
agenzie
proprie
,
o
nominare
propri
agenti
in
quei
paesi
in
cui
esistano
a
vadano
a
formarsi
importanti
centri
d
'
emigrazione
italiana
.
Esse
,
inoltre
,
debbono
prender
impegno
di
dare
la
maggiore
pubblicità
alle
disposizioni
che
regolano
il
servizio
,
dimostrandone
i
vantaggi
e
la
sicurezza
;
di
usare
tutte
le
facilitazioni
possibili
ai
nostri
connazionali
,
e
di
essere
loro
larghe
di
consigli
e
di
guida
in
tutto
ciò
che
abbia
rapporto
alla
trasmissione
ed
al
collocamento
dei
loro
risparmi
.
In
appositi
tabellari
esposti
al
pubblico
i
corrispondenti
debbono
indicare
il
prezzo
giornaliero
del
cambio
sull
'
Italia
,
secondo
le
quotazioni
correnti
della
Borsa
del
luogo
,
o
di
quella
più
vicina
,
e
le
provvigioni
fissate
dal
Banco
,
d
'
accordo
coi
Ministeri
del
tesoro
e
delle
poste
e
telegrafi
,
per
ciascuna
operazione
.
ART
.
8
.
(
Modificato
coi
Regi
Decreti
26
maggio
1904
,
n
.
323
,
e
22
febbraio
1906
,
n
.
46
)
.
Per
essere
nominato
corrispondente
speciale
del
Banco
di
Napoli
occorre
depositare
apposita
cauzione
nelle
casse
del
Banco
stesso
,
o
presso
i
corrispondenti
del
tesoro
italiano
,
o
anche
presso
istituti
di
emissione
esteri
,
o
altre
banche
estere
,
previa
autorizzazione
del
Ministro
del
tesoro
.
La
misura
della
cauzione
,
da
determinarsi
dalla
Direzione
generale
del
Banco
,
non
potrà
essere
inferiore
all
'
ammontare
massimo
dei
vaglia
somministrati
ai
corrispondenti
.
I
corrispondenti
del
tesoro
,
come
anche
le
banche
la
cui
firma
può
dare
alle
cambiali
valore
di
riserva
aurea
ai
sensi
degli
articoli
1
e
2
del
R
.
Decreto
10
ottobre
1895
,
n
.
627
,
e
12
del
testo
unico
di
legge
sugli
istituti
di
emissione
per
garantire
la
circolazione
bancaria
,
potranno
essere
,
caso
per
caso
,
e
previa
autorizzazione
del
Ministero
del
tesoro
,
Direzione
generale
del
tesoro
,
esonerati
dall
'
obbligo
della
cauzione
quando
assumono
il
servizio
delle
rimesse
degli
emigrati
.
ART
.
9
.
(
Modificato
coi
Regi
Decreti
26
maggio
1904
,
n
.
323
,
22
febbraio
1906
,
n
.
46
e
15
luglio
1909
,
n
.
553
)
.
Le
cauzioni
debbono
essere
costituite
in
contanti
,
o
in
titoli
italiani
di
Stato
o
dallo
Stato
garantiti
,
o
in
titoli
del
debito
pubblico
di
Francia
,
Inghilterra
,
Germania
,
Belgio
,
Olanda
,
pagabili
in
oro
,
o
in
valuta
equiparata
.
Agli
effetti
utili
della
cauzione
,
i
titoli
saranno
svalutati
di
un
ventesimo
sul
prezzo
corrente
alla
data
del
deposito
.
Quando
tale
prezzo
avesse
superato
la
pari
,
agli
effetti
della
svalutazione
sarà
considerato
alla
pari
.
La
cauzione
potrà
anche
essere
costituita
da
tratte
accettate
da
case
di
primo
ordine
,
riconosciute
tali
dal
Ministero
del
tesoro
.
D
'
accordo
tra
il
detto
Ministero
,
Direzione
generale
del
tesoro
,
e
il
Banco
,
potranno
ammettersi
a
far
parte
della
cauzione
titoli
di
specie
diversa
da
quelli
suindicati
,
ma
sempre
di
indiscutibile
e
pronta
esigibilità
.
Agli
effetti
utili
della
cauzione
,
questi
titoli
saranno
sempre
svalutati
in
una
misura
da
determinarsi
caso
per
caso
,
dalla
Direzione
generale
del
Banco
di
Napoli
,
d
'
accordo
con
la
Direzione
generale
del
tesoro
.
ART
.
10
.
(
Modificato
col
Regio
Decreto
26
maggio
1904
,
n
.
323
)
.
Le
ragioni
di
debito
e
credito
dipendenti
dal
servizio
della
raccolta
e
trasmissione
dei
risparmi
degli
emigranti
,
espresse
in
valuta
legale
italiana
,
sono
dai
corrispondenti
,
iscritte
in
un
conto
corrente
fruttifero
intestato
al
Banco
di
Napoli
.
Il
conto
corrente
è
liquidabile
ad
epoche
determinate
,
non
superiori
ad
un
trimestre
.
Sulle
riscossioni
fatte
per
conto
del
Banco
,
purché
coperte
nei
termini
e
modi
indicati
negli
articoli
11
e
12
,
il
Banco
corrisponderà
una
provvigione
da
fissarsi
d
'
accordo
col
corrispondente
,
salvo
l
'
approvazione
del
Ministero
del
tesoro
.
ART
.
11
.
A
periodi
da
convenirsi
,
il
corrispondente
deve
inviare
al
Banco
un
estratto
del
conto
,
insieme
ai
documenti
comprovanti
gli
introiti
e
gli
esiti
fatti
nello
interesse
del
Banco
stesso
.
Dall
'
estratto
debbono
distintamente
risultare
:
l
'
importo
dei
vaglia
cambiari
giornalmente
emessi
,
i
diritti
percepiti
per
provvigioni
ed
accessori
eventuali
,
il
cambio
riscosso
,
la
natura
dei
pagamenti
eseguiti
e
le
specie
delle
valute
incassato
o
pagate
,
indicando
se
di
oro
o
di
moneta
cartacea
.
ART
.
12
.
(
Modificato
col
Regio
Decreto
26
maggio
1904
,
n
.
323
)
.
Col
periodico
invio
della
situazione
del
conto
,
di
cui
all
'
articolo
precedente
,
il
corrispondente
è
tenuto
a
saldare
la
differenza
risultante
a
proprio
debito
con
tratte
a
vista
sull
'
Italia
,
a
favore
del
Banco
o
anche
,
previ
accordi
,
con
tratte
su
Parigi
,
Londra
,
Berlino
,
Francoforte
,
Amburgo
,
Vienna
,
Trieste
ed
altre
piazze
da
stabilirsi
.
In
tale
caso
le
rimesse
saranno
realizzate
in
Italia
per
conto
e
a
rischio
del
corrispondente
.
Il
Banco
,
inoltre
,
si
riserba
la
facoltà
di
trarre
sul
corrispondente
,
nei
limiti
delle
disponibilità
a
suo
credito
.
ART
.
13
.
Qualora
il
corrispondente
risulti
in
credito
verso
il
Banco
,
riporterà
il
saldo
a
conto
nuovo
,
con
valuta
dal
giorno
in
cui
lo
sbilancio
a
suo
favore
si
è
verificato
,
per
rimborsarsi
dagli
introiti
posteriori
.
ART
.
14
.
In
corrispettivo
dei
versamenti
eseguiti
,
il
corrispondente
ha
facoltà
di
chiedere
al
Banco
il
rifornimento
di
altri
vaglia
in
bianco
.
ART
.
15
.
È
obbligo
del
corrispondente
d
'
integrare
la
cauzione
tutte
le
volte
che
avvengano
ribassi
nel
valore
dei
titoli
depositati
,
ed
anche
di
sostituirli
,
a
semplice
richiesta
del
Banco
,
quando
sieno
esposti
ad
oscillazioni
di
prezzo
gravi
e
frequenti
.
Non
ottemperandovi
,
o
non
eseguendo
,
nel
tempo
e
nei
modi
prescritti
dall
'
articolo
12
,
il
versamento
delle
somme
risultate
a
debito
del
conto
corrente
,
il
Banco
può
chiudere
anche
immediatamente
il
conto
e
liquidarlo
,
compensandosi
del
proprio
credito
con
la
vendita
della
cauzione
.
ART
.
16
.
Per
tutte
le
operazioni
attinenti
al
servizio
della
raccolta
,
tutela
,
impiego
e
trasmissione
dei
risparmi
degli
emigrati
italiani
,
i
corrispondenti
del
Banco
debbono
tenere
appositi
libri
,
concordati
col
Banco
stesso
,
che
le
regie
Autorità
italiane
all
'
estero
,
o
speciali
incaricati
del
Banco
,
hanno
facoltà
d
'
ispezionare
e
controllare
in
ogni
tempo
,
a
semplice
richiesta
.
DEI
VAGLIA
CAMBIARI
.
ART
.
17
.
Il
Banco
di
Napoli
è
autorizzato
a
fabbricare
un
tipo
di
vaglia
cambiario
estero
,
speciale
,
del
cui
pagamento
assume
intera
responsabilità
.
ART
.
18
.
(
Modificato
coi
Regi
Decreti
26
maggio
1904
,
n
.
323
,
e
22
febbraio
1906
,
n
.
46
)
.
Il
nuovo
tipo
di
vaglia
cambiario
estero
del
Banco
si
suddivide
in
serie
diverse
,
da
determinarsi
dal
Banco
,
previa
autorizzazione
del
Ministero
del
tesoro
.
Sono
considerati
di
nessun
valore
i
vaglia
emessi
per
una
somma
che
stia
al
di
fuori
dei
limiti
indicati
dalla
serie
,
salvo
nel
possessore
del
vaglia
il
diritto
di
farsi
rimborsare
dall
'
Ufficio
emittente
la
somma
depositata
.
ART
.
19
.
(
Modificato
coi
Regi
Decreti
26
maggio
1904
,
n
.
323
,
e
22
febbraio
1906
,
n
.
46
)
.
I
vaglia
cambiari
esteri
devono
indicare
il
limite
della
somma
per
la
quale
possono
essere
emessi
,
e
portano
,
sul
recto
,
la
formula
di
obbligazione
:
«
Il
Banco
di
Napoli
per
questo
vaglia
cambiario
,
pagherà
a
N
.
N
.
lire
italiane
....
....
»
.
Possono
emettersi
al
nome
del
richiedente
,
o
d
'
altra
persona
da
lui
designata
,
e
debbono
indicare
:
a
)
il
numero
progressivo
di
emissione
;
b
)
il
luogo
e
la
data
di
emissione
;
e
)
il
luogo
di
pagamento
;
d
)
la
somma
,
espressa
in
cifre
e
in
lettere
,
da
pagarsi
in
Italia
,
in
moneta
legale
italiana
,
oppure
in
oro
,
se
così
è
chiesto
dal
mittente
,
nel
qual
caso
però
,
dovrà
poi
essere
fatta
,
a
cura
della
Direzione
generale
del
Banco
,
prima
di
trasmettere
le
disposizioni
di
pagamento
di
cui
all
'
articolo
22
,
la
parità
dei
cambi
tra
il
giorno
in
cui
si
ordina
il
pagamento
e
quello
del
versamento
;
e
)
la
valuta
precisa
ricevuta
dal
corrispondente
;
f
)
la
firma
del
corrispondente
o
del
suo
agente
.
ART
.
20
.
(
Modificato
col
Regio
Decreto
26
maggio
1904
,
n
.
323
)
.
I
vaglia
cambiari
sono
,
inoltre
,
provvisti
di
una
matrice
e
di
uno
scontrino
,
nei
quali
il
corrispondente
deve
scrivere
tutti
i
dati
che
vi
sono
richiesti
.
La
matrice
è
trattenuta
dal
corrispondente
.
Il
vaglia
insieme
allo
scontrino
,
si
consegna
al
richiedente
,
il
quale
conserva
quest
'
ultimo
presso
di
sé
.
ART
.
21
.
(
Modificato
col
Regio
Decreto
26
maggio
1904
,
n
.
323
)
.
I
vaglia
cambiari
esteri
non
sono
trasmissibili
per
girata
.
Possono
girarsi
soltanto
a
favore
del
Banco
di
Napoli
,
con
incarico
di
versare
la
valuta
a
Casse
di
risparmio
,
o
di
eseguirne
il
pagamento
ad
una
o
più
persone
,
o
enti
,
in
determinate
località
.
In
tal
caso
il
Banco
resta
autorizzato
a
prelevare
dalla
valuta
del
vaglia
le
spese
postali
occorrenti
ad
effettuare
il
pagamento
.
ART
.
22
.
(
Modificato
col
Regio
Decreto
26
maggio
1904
,
n
.
323
)
.
I
vaglia
cambiari
emessi
sono
dal
corrispondente
elencati
,
giorno
per
giorno
,
su
apposita
distinta
su
modello
prescritto
dal
Banco
.
Tale
distinta
deve
spedirsi
alla
Direzione
generale
del
Banco
in
fine
di
giornata
,
tutte
le
volte
che
abbia
avuto
luogo
una
emissione
di
titoli
.
Il
Banco
in
base
alle
indicazioni
contenute
nella
cennata
distinta
,
provvederà
a
trasmettere
le
disposizioni
di
pagamento
alle
piazze
designate
.
ART
.
23
.
(
Modificato
col
Regio
Decreto
26
maggio
1904
,
n
.
323
.
)
.
La
materiale
estinzione
dei
vaglia
cambiari
esteri
non
può
aver
luogo
in
una
piazza
diversa
da
quella
indicata
sul
titolo
,
salvo
contraria
disposizione
della
Direzione
generale
del
Banco
.
Di
regola
i
vaglia
cambiari
esteri
sono
pagabili
presso
il
locale
stabilimento
,
o
il
locale
rappresentante
o
corrispondente
del
Banco
.
Nelle
piazze
in
cui
non
vi
sia
una
propria
filiale
o
un
proprio
rappresentante
o
corrispondente
,
sono
pagabili
dalle
filiali
della
Banca
d
'
Italia
,
sul
continente
,
e
da
quelle
del
Banco
di
Sicilia
,
in
Sicilia
,
e
dove
manchino
le
une
e
le
altre
dall
'
Ufficio
postale
del
luogo
.
ART
.
24
.
Nei
rapporti
tra
il
Banco
di
Napoli
e
gli
altri
due
istituti
di
emissione
resta
stabilito
che
i
vaglia
esteri
,
pagati
dai
detti
istituti
,
saranno
presentati
e
conteggiati
nelle
operazioni
di
riscontrata
tra
gli
istituti
medesimi
,
con
le
norme
vigenti
.
ART
.
25
.
(
Modificato
col
Regio
Decreto
26
maggio
1904
,
n
.
323
)
.
Nel
caso
di
smarrimento
o
distruzione
dichiarata
,
i
vaglia
possono
essere
duplicati
per
opera
della
Direzione
generale
del
Banco
di
Napoli
,
a
richiesta
degli
intestatari
o
dei
mittenti
,
e
i
nuovi
vaglia
avranno
la
stessa
intestazione
di
quelli
smarriti
o
distrutti
.
Il
pagamento
del
duplicato
annulla
l
'
originale
e
viceversa
.
ART
.
26
.
La
Direzione
generale
del
Banco
,
basandosi
sulle
distinte
di
cui
all
'
articolo
22
,
trasmetterà
agli
Uffici
postali
un
avviso
per
ogni
vaglia
che
debba
dai
medesimi
essere
pagato
.
Tali
avvisi
avranno
corso
in
franchigia
.
ART
.
27
.
(
Modificato
col
Regio
Decreto
26
maggio
1904
,
n
.
323
)
.
Gli
Uffici
postali
,
dopo
esatto
confronto
dei
vaglia
coi
rispettivi
avvisi
,
e
dopo
accertata
l
'
identità
personale
dei
destinatari
,
nei
modi
prescritti
dalle
istruzioni
,
eseguiranno
i
singoli
pagamenti
.
Sull
'
importo
dei
titoli
sarà
corrisposto
dal
Banco
un
diritto
uguale
alla
metà
delle
tasse
stabilite
per
i
vaglia
ordinari
interni
,
e
cioè
:
centesimi
5
fino
a
lire
10
»
l0
»
»
25
»
20
»
»
50
»
30
»
»
75
»
40
»
»
100
aggiungendo
,
successivamente
,
centesimi
10
ogni
100
lire
o
frazione
di
100
lire
.
Tale
diritto
sarà
conteggiato
direttamente
tra
il
Ministero
delle
poste
e
telegrafi
e
il
Banco
di
Napoli
.
ART
.
28
.
I
titoli
pagati
saranno
descritti
dagli
Uffici
sulle
note
di
pagamento
dei
vaglia
interni
,
e
trasmessi
,
con
questi
,
al
Ministero
nei
modi
e
termini
consueti
.
ART
.
29
.
I
vaglia
,
il
cui
importo
debba
a
richiesta
degli
emigranti
essere
convertito
in
deposito
nelle
Casse
postali
di
risparmio
,
siano
tali
vaglia
trasmessi
con
la
mediazione
del
Banco
di
Napoli
o
direttamente
dagli
stessi
emigrati
,
debbono
essere
sempre
spediti
al
Ministero
delle
poste
e
dei
telegrafi
,
Servizio
dei
risparmi
con
la
relativa
domanda
,
contenente
le
necessarie
indicazioni
.
Nessuna
ingerenza
dovranno
per
ciò
avere
gli
Uffici
postali
nell
'
accettazione
di
siffatti
depositi
,
che
è
riservata
esclusivamente
al
Ministero
.
ART
.
30
.
Abrogato
col
Regio
Decreto
26
maggio
1904
,
n
.
323
.
ART
.
31
.
Mensilmente
,
od
anche
,
occorrendo
,
a
periodi
minori
,
il
Ministero
delle
poste
e
dei
telegrafi
comunicherà
alla
Direzione
generale
del
Banco
l
'
elenco
documentato
dei
vaglia
pagati
dagli
Uffici
postali
,
nonché
di
quelli
convertiti
in
libretti
postali
di
risparmio
,
e
la
Direzione
stessa
ne
rimborserà
l
'
ammontare
alla
Cassa
centrale
del
Ministero
.