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ProsaGiuridica ,
Art . 1 . Gli stranieri che , trovandosi nelle condizioni prevedute dall ' art . 3 , n . 2 , della legge 13 giugno 1912 , n . 555 , non poterono , per effetto dell ' art . 1 del Decreto luogotenenziale 25 luglio 1915 , n . 1144 , dichiarare di eleggere la cittadinanza italiana , possono fare tale dichiarazione nel termine perentorio di un anno dalla data della entrata in vigore del presente decreto . Gli stranieri che , trovandosi nelle condizioni previste dall ' art . 3 , n . 3 , della legge 13 giugno 1912 , n . 555 , non hanno acquistata , per effetto della medesima disposizione , la cittadinanza italiana , sono ammessi a dichiarare di eleggere tale cittadinanza nel termine stabilito nel comma precedente . La dichiarazione di eleggere la cittadinanza italiana fa acquistare la medesima dopo novanta giorni dalla sua data , a meno che il Governo non inibisca , tale acquisto . 2 . Non possono dichiarare di eleggere la cittadinanza italiana a norma dell ' articolo precedente gli stranieri che avrebbero potuto acquistarla nei termini stabiliti dal decreto luogotenenziale 14 luglio 1918 , n . 1029 . 3 . L ' ufficiale di stato civile , che abbia ricevuto la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana al sensi dell ' art . 1 , deve immediatamente spedirne copia con lettera raccomandata , al prefetto della provincia , che la trasmette al Ministero dell ' interno con le occorrenti informazioni . Le contravvenzioni alle disposizioni contenute in questo articolo sono punite a norma dell ' art . 404 Codice civile . 4 . Quando la dichiarazione di elezione di cittadinanza agli effetti dell ' art . 1 sia fatta all ' estero dinanzi a regi agenti diplomatici e consolari , questi debbono trasmetterne copia , oltre che all ' ufficiale di stato civile a sensi dell ' art . 5 del Regio decreto 28 dicembre 1919 , n . 2560 , anche al Ministero dell ' interno . In tali casi è raddoppiato il termine stabilito dal secondo capoverso dell ' art . 1 per l ' esercizio da parte del Governo della facoltà di inibizione . 5 . La facoltà concessa al Governo dal secondo capoverso dell ' art . 1 è esercitata dal ministro dell ' interno con suo decreto non soggetto ad impugnazione né in via amministrativa né in sede giurisdizionale , che è pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno ed annotato in margine alla dichiarazione di elezione della cittadinanza fatta dall ' interessato . 6 . Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge .