ProsaGiuridica ,
Art
.
1
.
Gli
stranieri
che
,
trovandosi
nelle
condizioni
prevedute
dall
'
art
.
3
,
n
.
2
,
della
legge
13
giugno
1912
,
n
.
555
,
non
poterono
,
per
effetto
dell
'
art
.
1
del
Decreto
luogotenenziale
25
luglio
1915
,
n
.
1144
,
dichiarare
di
eleggere
la
cittadinanza
italiana
,
possono
fare
tale
dichiarazione
nel
termine
perentorio
di
un
anno
dalla
data
della
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
.
Gli
stranieri
che
,
trovandosi
nelle
condizioni
previste
dall
'
art
.
3
,
n
.
3
,
della
legge
13
giugno
1912
,
n
.
555
,
non
hanno
acquistata
,
per
effetto
della
medesima
disposizione
,
la
cittadinanza
italiana
,
sono
ammessi
a
dichiarare
di
eleggere
tale
cittadinanza
nel
termine
stabilito
nel
comma
precedente
.
La
dichiarazione
di
eleggere
la
cittadinanza
italiana
fa
acquistare
la
medesima
dopo
novanta
giorni
dalla
sua
data
,
a
meno
che
il
Governo
non
inibisca
,
tale
acquisto
.
2
.
Non
possono
dichiarare
di
eleggere
la
cittadinanza
italiana
a
norma
dell
'
articolo
precedente
gli
stranieri
che
avrebbero
potuto
acquistarla
nei
termini
stabiliti
dal
decreto
luogotenenziale
14
luglio
1918
,
n
.
1029
.
3
.
L
'
ufficiale
di
stato
civile
,
che
abbia
ricevuto
la
dichiarazione
di
elezione
della
cittadinanza
italiana
al
sensi
dell
'
art
.
1
,
deve
immediatamente
spedirne
copia
con
lettera
raccomandata
,
al
prefetto
della
provincia
,
che
la
trasmette
al
Ministero
dell
'
interno
con
le
occorrenti
informazioni
.
Le
contravvenzioni
alle
disposizioni
contenute
in
questo
articolo
sono
punite
a
norma
dell
'
art
.
404
Codice
civile
.
4
.
Quando
la
dichiarazione
di
elezione
di
cittadinanza
agli
effetti
dell
'
art
.
1
sia
fatta
all
'
estero
dinanzi
a
regi
agenti
diplomatici
e
consolari
,
questi
debbono
trasmetterne
copia
,
oltre
che
all
'
ufficiale
di
stato
civile
a
sensi
dell
'
art
.
5
del
Regio
decreto
28
dicembre
1919
,
n
.
2560
,
anche
al
Ministero
dell
'
interno
.
In
tali
casi
è
raddoppiato
il
termine
stabilito
dal
secondo
capoverso
dell
'
art
.
1
per
l
'
esercizio
da
parte
del
Governo
della
facoltà
di
inibizione
.
5
.
La
facoltà
concessa
al
Governo
dal
secondo
capoverso
dell
'
art
.
1
è
esercitata
dal
ministro
dell
'
interno
con
suo
decreto
non
soggetto
ad
impugnazione
né
in
via
amministrativa
né
in
sede
giurisdizionale
,
che
è
pubblicato
nella
Gazzetta
ufficiale
del
Regno
ed
annotato
in
margine
alla
dichiarazione
di
elezione
della
cittadinanza
fatta
dall
'
interessato
.
6
.
Il
presente
decreto
avrà
vigore
dal
giorno
della
sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
ufficiale
e
sarà
presentato
al
Parlamento
per
la
conversione
in
legge
.