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Art . 1 . I prigionieri di guerra sono ammessi a far testamento secondo le forme e le norme stabilite negli art . 790 , 800 , 801 , 802 e 803 del Codice civile . 2 . Per la formazione degli atti di morte dei prigionieri predetti si osservano le disposizioni del capo V , titolo XII , libro I del Codice civile .