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Art . 1 . Le attribuzioni in materia di stato civile per le truppe in campagna di cui al libro I , titolo 12 , capo 5 , del Codice civile , attribuzioni già trasferite temporaneamente al Ministero . per l ' assistenza militare e le pensioni di guerra , vengono restituite al Ministero della guerra , per effetto dell ' avvenuto ritorno del servizio dello stato civile al Ministero stesso . 2 . La facoltà di cui al Regio decreto - legge 4 settembre 1919 , n . 1763 , relativa alla redazione degli atti di morte non compilati tempestivamente per militari deceduti in guerra , cessata col 15 marzo 1922 per effetto . della smobilitazione generale del regio esercito , è ripristinata e conferita , nei casi e con le formalità di cui alla istruzione approvata col decreto luogotenenziale 30 gennaio 1916 , n . 109 , al Ministero della guerra a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 1924.2 3 . Per la durata medesima è ripristinata e conferita al Ministero della guerra la facoltà di procedere alla correzione degli atti di morte come all ' art . 1 del decreto luogotenenziale 27 gennaio 1916 , n . 10 e dall ' art . unico del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918 , n . 1784 . 4 . L ' autorizzazione ai centri di mobilitazione , di redigere atti di morte , potrà essere concessa anche nei casi in cui gli atti di decesso , pur essendo stati in tempo compilati , risultino smarriti .