ProsaGiuridica ,
Art
.
1
.
Le
attribuzioni
in
materia
di
stato
civile
per
le
truppe
in
campagna
di
cui
al
libro
I
,
titolo
12
,
capo
5
,
del
Codice
civile
,
attribuzioni
già
trasferite
temporaneamente
al
Ministero
.
per
l
'
assistenza
militare
e
le
pensioni
di
guerra
,
vengono
restituite
al
Ministero
della
guerra
,
per
effetto
dell
'
avvenuto
ritorno
del
servizio
dello
stato
civile
al
Ministero
stesso
.
2
.
La
facoltà
di
cui
al
Regio
decreto
-
legge
4
settembre
1919
,
n
.
1763
,
relativa
alla
redazione
degli
atti
di
morte
non
compilati
tempestivamente
per
militari
deceduti
in
guerra
,
cessata
col
15
marzo
1922
per
effetto
.
della
smobilitazione
generale
del
regio
esercito
,
è
ripristinata
e
conferita
,
nei
casi
e
con
le
formalità
di
cui
alla
istruzione
approvata
col
decreto
luogotenenziale
30
gennaio
1916
,
n
.
109
,
al
Ministero
della
guerra
a
decorrere
dalla
data
di
entrata
in
vigore
del
presente
decreto
sino
al
31
dicembre
1924.2
3
.
Per
la
durata
medesima
è
ripristinata
e
conferita
al
Ministero
della
guerra
la
facoltà
di
procedere
alla
correzione
degli
atti
di
morte
come
all
'
art
.
1
del
decreto
luogotenenziale
27
gennaio
1916
,
n
.
10
e
dall
'
art
.
unico
del
decreto
luogotenenziale
27
ottobre
1918
,
n
.
1784
.
4
.
L
'
autorizzazione
ai
centri
di
mobilitazione
,
di
redigere
atti
di
morte
,
potrà
essere
concessa
anche
nei
casi
in
cui
gli
atti
di
decesso
,
pur
essendo
stati
in
tempo
compilati
,
risultino
smarriti
.