ProsaGiuridica ,
DEL
CONCORDATO
PREVENTIVO
1
.
Fino
a
che
il
fallimento
non
sia
dichiarato
,
ogni
commerciante
può
chiedere
,
con
ricorso
al
tribunale
nella
cui
giurisdizione
ha
il
principale
stabilimento
commerciale
,
la
convocazione
dei
propri
creditori
per
proporre
un
concordato
preventivo
.
Le
società
commerciali
legalmente
costituite
possono
,
con
ricorso
al
tribunale
nella
cui
giurisdizione
la
società
ha
la
propria
sede
,
proporre
un
concordato
preventivo
a
mezzo
di
coloro
che
hanno
la
firma
sociale
.
I
patti
e
le
condizioni
del
concordato
devono
però
prima
della
adunanza
dei
creditori
essere
approvati
nel
modo
stabilito
dallo
statuto
sociale
o
dalla
legge
per
lo
scioglimento
anticipato
della
società
debitrice
.
2
.
Il
ricorrente
deve
presentare
insieme
con
la
domanda
:
i
suoi
libri
di
commercio
obbligatori
,
dei
quali
almeno
il
giornale
e
l
'
inventario
tenuti
regolarmente
da
un
triennio
almeno
o
dal
principio
dell
'
esercizio
,
se
questo
non
dura
da
tre
anni
;
uno
stato
particolareggiato
ed
estimativo
delle
sue
attività
:
l
'
elenco
nominativo
di
tutti
i
suoi
creditori
con
l
'
indicazione
dei
rispettivi
crediti
e
domicilii
:
e
,
se
si
tratta
di
società
,
i
documenti
che
comprovano
la
sua
legale
costituzione
.
Il
ricorrente
esporrà
le
ragioni
che
determinano
la
sua
domanda
e
indicherà
i
patti
e
le
condizioni
che
intende
proporre
ai
suoi
creditori
,
o
i
motivi
pei
quali
non
può
indicarli
immediatamente
.
3
.
Il
tribunale
,
sentito
il
pubblico
ministero
,
dichiara
,
con
decreto
deliberato
in
camera
di
consiglio
e
non
soggetto
a
reclamo
,
inammissibile
il
ricorso
:
1°
se
il
ricorrente
non
ha
presentato
i
libri
e
i
documenti
indicati
nel
precedente
articolo
;
2°
se
il
ricorrente
è
stato
condannato
per
uno
dei
reati
previsti
nell
'
articolo
816
secondo
alinea
del
codice
di
commercio
,
o
non
ha
soddisfatto
gli
obblighi
assunti
in
un
precedente
concordato
preventivo
,
oppure
se
,
altra
volta
dichiarato
fallito
,
non
ha
pagato
interamente
in
capitale
,
interessi
e
spese
tutti
i
crediti
ammessi
al
fallimento
,
o
non
ha
completamente
adempito
gli
obblighi
assunti
nel
concordato
;
3°
se
non
offre
serie
garanzie
,
reali
o
personali
,
di
poter
pagare
almeno
il
40
per
cento
del
capitale
dei
crediti
non
privilegiati
e
non
garantiti
da
ipoteca
o
da
pegno
;
4°
se
si
verifica
uno
dei
fatti
contemplati
dall
'
articolo
855
secondo
alinea
del
codice
di
commercio
.
In
tali
casi
,
ove
risulti
che
il
ricorrente
ha
cessato
di
fare
i
suoi
pagamenti
per
obbligazioni
commerciali
,
il
tribunale
ne
dichiara
d
'
ufficio
il
fallimento
.
4
.
Se
il
tribunale
riconosce
regolare
e
ammissibile
il
ricorso
,
ordina
,
con
decreto
non
soggetto
a
reclamo
,
la
convocazione
dei
creditori
innanzi
ad
un
giudice
delegato
per
discutere
e
deliberare
sulla
proposta
di
concordato
preventivo
:
prefigge
il
luogo
,
il
giorno
e
l
'
ora
dell
'
adunanza
.
non
oltre
trenta
giorni
dalla
data
del
provvedimento
,
nonché
il
termine
entro
cui
questo
dovrà
essere
pubblicato
e
comunicato
ai
creditori
;
nomina
un
commissario
che
non
sia
uno
dei
creditori
,
con
l
'
incarico
di
invigilare
nel
frattempo
l
'
amministrazione
dell
'
azienda
,
di
accettarne
le
attività
e
passività
,
di
indagare
sulla
condotta
del
debitore
e
di
riferirne
all
'
adunanza
dei
creditori
;
assegna
al
ricorrente
un
termine
non
maggiore
di
cinque
giorni
per
completare
l
'
elenco
nominativo
dei
creditori
,
qualora
per
la
natura
dei
debiti
o
per
la
qualità
ed
estensione
del
commercio
sia
stata
giustificata
nel
ricorso
l
'
impossibilità
di
presentarlo
completo
.
A
cura
e
con
la
sottoscrizione
del
giudice
delegato
e
del
cancelliere
si
fa
annotazione
del
decreto
immediatamente
sotto
l
'
ultima
scrittura
dei
libri
presentati
i
quali
sono
quindi
restituiti
al
ricorrente
.
5
.
Il
decreto
,
a
cura
del
cancelliere
e
previo
deposito
della
somma
dal
giudice
presunta
necessaria
per
l
'
intero
giudizio
,
è
pubblicato
mediante
affissione
alla
porta
esterna
del
tribunale
e
per
estratto
nel
foglio
degli
annunzi
legali
ed
è
trascritto
al
locale
ufficio
delle
ipoteche
:
tutto
questo
nel
termine
fissato
dal
decreto
stesso
.
Se
l
'
elenco
nominativo
dei
creditori
non
è
completo
o
sia
opportuna
una
maggiore
pubblicità
,
il
tribunale
designa
altri
giornali
,
anche
esteri
,
nei
quali
debba
farsi
l
'
inserzione
.
Il
cancelliere
comunica
a
ciascun
creditore
con
lettera
raccomandata
o
telegramma
.
a
seconda
delle
distanze
,
un
avviso
contenente
i
nomi
del
debitore
e
del
commissario
giudiziale
:
la
data
del
decreto
che
convoca
i
creditori
;
il
luogo
,
il
giorno
e
l
'
ora
dell
'
adunanza
,
con
la
sommaria
indicazione
delle
proposte
principali
del
debitore
.
Le
prove
delle
pubblicazioni
e
delle
comunicazioni
debbono
essere
unite
agli
atti
.
6
.
Se
si
tratta
di
società
che
ha
emesso
obbligazioni
,
il
decreto
o
provvedimento
posteriore
prefigge
i
modi
di
pubblicità
dello
avviso
di
convocazione
e
contiene
le
altre
indicazioni
prescritte
nell
'
articolo
28
.
L
'
avviso
deve
in
ogni
caso
essere
affisso
alla
porta
esterna
del
tribunale
e
nei
locali
delle
Borse
del
Regno
ed
inserito
per
estratto
nella
Gazzella
Ufficiale
e
nei
giornali
degli
annunzi
giudiziari
dei
luoghi
dove
la
società
ha
sede
,
succursali
,
agenzie
e
rappresentanze
.
7
.
Dalla
data
della
presentazione
del
ricorso
e
fino
a
che
la
sentenza
di
omologazione
del
concordato
sia
definitivamente
esecutiva
,
nessun
creditore
per
causa
a
titolo
anteriore
al
decreto
può
,
sotto
pena
di
nullità
,
intraprendere
o
proseguire
atti
di
esecuzione
forzata
,
acquistare
qualsiasi
diritto
di
prelazione
sopra
i
beni
mobili
del
debitore
,
né
iscrivere
ipoteche
.
Le
prescrizioni
,
perenzioni
e
decadenze
,
che
sarebbero
interrotte
dagli
atti
predetti
,
rimangono
sospese
.
I
debiti
pecuniari
che
non
hanno
diritti
di
prelazione
si
considerano
scaduti
ed
è
sospeso
soltanto
rispetto
agli
altri
creditori
il
corso
degl
'
interessi
sui
medesimi
.
I
crediti
per
tributi
diretti
o
indiretti
,
ancora
privilegiati
,
non
sono
sottoposti
agli
effetti
contemplati
nel
presente
articolo
.
8
.
Durante
la
procedura
di
concordato
preventivo
,
il
debitore
conserva
l
'
amministrazione
dei
suoi
beni
e
prosegue
tutte
le
operazioni
ordinarie
della
sua
industria
e
del
suo
commercio
con
la
vigilanza
del
commissario
giudiziale
e
sotto
la
direzione
del
giudice
delegato
.
Il
giudice
delegato
e
il
commissario
giudiziale
possono
sempre
prendere
visione
dei
libri
di
commercio
.
9
.
Sono
inefficaci
rispetto
ai
creditori
le
donazioni
e
gli
atti
a
titolo
gratuito
e
di
fideiussione
compiti
dal
debitore
nel
corso
della
procedura
di
concordato
preventivo
.
Sono
parimenti
inefficaci
rispetto
ai
creditori
gli
atti
coi
quali
il
debitore
contrae
mutui
,
anche
sotto
forma
cambiaria
,
transige
,
compromette
,
aliena
od
ipoteca
beni
immobili
,
costituisce
pegni
senza
autorizzazione
del
giudice
delegato
,
che
sarà
data
nei
soli
casi
di
necessità
od
utilità
evidente
.
10
.
Se
il
debitore
contravviene
alle
disposizioni
dei
due
articoli
precedenti
ovvero
risulta
che
ha
occultato
o
dissimulato
parte
dell
'
attivo
,
che
dolosamente
ha
omesso
uno
o
più
creditori
,
od
esposto
passività
insussistenti
,
o
che
ha
commesso
qualsiasi
frode
,
il
giudice
delegato
ne
riferisce
in
camera
di
consiglio
al
tribunale
,
il
quale
,
accertati
i
fatti
,
deve
dichiarare
il
fallimento
.
11
.
Il
commissario
giudiziale
,
con
la
scorta
dei
libri
e
delle
carte
del
debitore
e
delle
notizie
che
può
raccogliere
,
verifica
l
'
elenco
dei
creditori
e
dei
debitori
presentato
dal
medesimo
,
introducendovi
le
necessarie
aggiunte
e
modificazioni
ed
indicando
la
somma
dei
rispettivi
crediti
e
debiti
.
In
caso
di
bisogno
,
chiederà
agli
interessati
i
necessari
schiarimenti
.
Redigerà
quindi
un
rapporto
particolareggiato
sulla
situazione
economica
e
sulla
condotta
del
debitore
.
e
lo
depositerà
in
cancelleria
almeno
tre
giorni
prima
dell
'
adunanza
stabilita
per
il
concordato
.
12
.
L
'
adunanza
dei
creditori
è
presieduta
dal
giudice
delegato
.
Ogni
creditore
può
farsi
rappresentare
da
un
mandatario
speciale
con
procura
che
può
essere
scritta
senza
formalità
sulla
lettera
o
sul
telegramma
di
convocazione
.
Il
debitore
,
o
chi
ne
ha
la
legale
rappresentanza
,
deve
comparire
personalmente
.
Soltanto
in
caso
di
assoluto
impedimento
,
accertato
dal
giudice
delegato
,
potrà
farsi
rappresentare
da
un
mandatario
speciale
.
Dopo
la
lettura
del
rapporto
del
commissario
giudiziale
,
il
debitore
presenta
le
sue
proposte
concrete
e
definitive
.
Se
nel
giorno
stabilito
non
sia
possibile
compiere
tutte
le
operazioni
,
la
loro
continuazione
si
intende
rimessa
nel
prossimo
giorno
non
festivo
senza
bisogno
di
alcun
avviso
ai
comparsi
e
agli
assenti
,
e
così
di
seguito
fino
al
termine
delle
operazioni
.
13
.
Ogni
creditore
può
addurre
le
ragioni
per
le
quali
reputa
contestabile
qualche
credito
:
o
il
debitore
non
meritevole
del
beneficio
o
le
proposte
di
lui
non
accettabili
.
Il
debitore
ha
facoltà
di
rispondere
,
e
deve
fornire
tutti
gli
schiarimenti
che
dal
giudice
gli
sono
richiesti
anche
ad
istanza
dei
creditori
.
Di
tutto
si
fa
sommaria
menzione
nel
processo
verbale
,
con
l
'
indicazione
dei
documenti
presentati
che
saranno
uniti
al
medesimo
.
14
.
Il
concordato
preventivo
deve
essere
approvato
dalla
maggioranza
dei
creditori
votanti
.
la
quale
rappresenti
tre
quarti
della
totalità
dei
crediti
non
privilegiati
o
non
garantiti
da
ipoteca
o
pegno
.
I
creditori
che
hanno
ipoteca
,
privilegio
o
pegno
sui
beni
del
debitore
possono
però
concorrere
a
formare
questa
maggioranza
qualora
rinuncino
all
'
ipoteca
.
privilegio
o
pegno
.
La
rinuncia
può
riferirsi
anche
ad
una
parte
del
credito
e
degli
accessori
purché
sia
determinata
la
somma
tra
capitale
ed
accessori
per
la
quale
ha
luogo
e
non
sia
questa
inferiore
alla
terza
parte
dell
'
intero
credito
.
Il
voto
dato
senza
alcuna
dichiarazione
di
limitata
rinuncia
e
l
'
adesione
al
concordato
,
di
cui
è
parola
nel
successivo
articolo
16
,
importano
di
diritto
la
rinuncia
all
'
ipoteca
,
privilegio
o
pegno
per
l
'
intero
credito
.
Il
tribunale
,
nel
giudizio
di
omologazione
,
terrà
calcolo
dell
'
eventuale
aumento
dell
'
attività
patrimoniale
del
debitore
derivata
da
tali
voti
o
adesioni
.
Gli
effetti
della
rinuncia
totale
o
parziale
al
privilegio
,
ipoteca
o
pegno
cessano
di
diritto
qualora
il
concordato
preventivo
non
abbia
luogo
o
venga
posteriormente
annullato
.
15
.
Per
formare
le
maggioranze
indicate
nel
precedente
articolo
,
non
si
computano
i
crediti
del
coniuge
del
debitore
.
dei
suoi
parenti
ed
affini
sino
al
quarto
grado
inclusivo
.
Sono
parimenti
esclusi
dal
voto
coloro
che
sono
divenuti
cessionari
o
aggiudicatari
dei
detti
crediti
nell
'
anno
della
domanda
di
concordato
.
I
trasferimenti
di
crediti
,
posteriori
al
decreto
che
convoca
i
creditori
,
non
attribuiscono
il
diritto
di
votare
il
concordato
.
16
.
Il
giudice
delegato
fa
inserire
le
adesioni
nel
processo
verbale
che
è
sottoscritto
dagli
aderenti
.
Nella
maggioranza
di
somma
sono
valutate
le
adesioni
spedite
per
telegramma
,
del
quale
sia
accertato
il
mittente
,
o
per
lettera
al
giudice
delegato
o
al
cancelliere
anche
nei
venti
giorni
successivi
alla
chiusura
del
processo
verbale
dell
'
adunanza
.
Tali
adesioni
sono
annotate
dal
cancelliere
in
calce
al
verbale
,
a
misura
che
giungono
,
ed
allegate
al
medesimo
.
17
.
Con
provvedimento
inserito
nel
processo
verbale
prima
della
sua
sottoscrizione
il
giudice
delegato
rimette
le
parti
a
udienza
fissa
avanti
il
tribunale
per
la
omologazione
del
concordato
nel
termine
non
maggiore
di
trenta
giorni
.
18
.
Tre
giorni
prima
dell
'
udienza
stabilita
per
la
omologazione
,
il
commissario
giudiziale
deposita
in
cancelleria
il
suo
parere
motivato
sul
merito
del
concordato
.
Nell
'
udienza
suindicata
il
giudice
delegato
fa
la
relazione
della
causa
.
Il
debitore
e
i
creditori
hanno
diritto
d
'
intervenire
nel
giudizio
.
Il
tribunale
potrà
invitare
in
camera
di
consiglio
per
gli
opportuni
schiarimenti
il
commissario
giudiziale
,
previo
avviso
al
debitore
e
ai
creditori
intervenuti
.
19
.
Il
tribunale
,
nella
sentenza
di
omologazione
,
apprezzerà
in
via
provvisoria
e
presuntiva
la
sussistenza
e
l
'
ammontare
dei
crediti
contestati
al
solo
effetto
di
stabilire
se
concorrono
le
maggioranze
richieste
,
senza
pregiudizio
delle
pronunzie
definitive
.
20
.
Il
tribunale
,
ove
riconosca
che
il
debitore
è
meritevole
del
benefizio
del
concordato
;
che
le
opposizioni
di
cui
all
'
articolo
precedente
lasciano
sussistere
le
maggioranze
richieste
;
che
le
proposte
di
concordato
,
non
minore
del
10
per
cento
,
sono
legittime
e
presentano
sicurezza
di
esecuzione
,
omologa
il
concordato
.
Nella
stessa
sentenza
di
omologazione
il
tribunale
ordina
il
deposito
giudiziale
del
dividendo
che
potrà
spettare
ai
creditori
contestati
.
Se
invece
il
concordato
non
è
omologato
,
il
tribunale
dichiara
d
'
ufficio
il
fallimento
.
21
.
Salvo
patto
contrario
,
stabilito
nel
concordato
o
con
posteriore
deliberazione
piena
dalle
maggioranze
di
cui
sopra
ed
omologata
dal
tribunale
,
il
debitore
non
può
,
prima
del
completo
adempimento
degli
obblighi
assunti
nel
concordato
,
alienare
o
ipotecare
i
suoi
beni
immobili
,
costituire
pegni
e
,
in
genere
distrarre
le
attività
della
sua
azienda
in
modo
diverso
da
quello
richiesto
dalla
natura
dell
'
esercizio
industriale
o
commerciale
.
Ogni
atto
compiuto
in
opposizione
a
questo
divieto
è
inefficace
di
fronte
ai
creditori
anteriori
alla
omologazione
del
concordato
.
22
.
Le
sentenze
che
accordano
o
negano
l
'
omologazione
del
concordato
come
quelle
che
dichiarano
il
fallimento
ai
termini
dei
precedenti
articoli
3
,
10
e
20
debbono
essere
pubblicate
nei
modi
stabiliti
dall
'
articolo
912
del
codice
di
commercio
.
Quelle
che
dichiarano
il
fallimento
sono
provvisoriamente
esecutive
.
23
.
Ogni
sentenza
pronunziata
nella
procura
di
concordato
preventivo
è
appellabile
dal
debitore
e
dai
creditori
,
compresi
quelli
non
intervenuti
nella
fase
anteriore
della
procedura
,
entro
quindici
giorni
dalla
inserzione
dell
'
estratto
di
essa
nel
giornale
degli
annunzi
giudiziari
del
luogo
.
L
'
atto
di
appello
si
notifica
al
debitore
,
al
commissario
giudiziale
o
ai
procuratori
delle
parti
costituite
in
giudizio
che
hanno
interesse
contrario
alla
riforma
della
sentenza
,
o
alle
parti
stesse
,
ove
siano
comparse
senza
ministero
di
procuratore
,
con
citazione
a
comparire
davanti
alla
Corte
in
un
termine
non
maggiore
di
quindici
né
minore
di
cinque
giorni
,
a
pena
di
nullità
.
24
.
Tostoché
la
sentenza
di
omologazione
del
concordato
è
definitivamente
esecutiva
cessano
le
funzioni
del
commissario
giudiziale
.
Il
compenso
dovutogli
è
liquidato
dal
giudice
delegato
.
Ogni
patto
contrario
è
nullo
.
Al
provvedimento
del
giudice
delegato
si
applica
la
disposizione
dell
'
articolo
377
del
codice
di
procedura
civile
.
25
.
La
omologazione
rende
obbligatorio
il
concordato
preventivo
per
tutti
i
creditori
.
I
creditori
,
anche
se
hanno
volontariamente
consentito
al
concordato
,
conservano
impregiudicati
i
loro
diritti
contro
i
coobbligati
,
i
fideiussori
del
debitore
e
gli
obbligati
in
via
di
regresso
,
i
quali
hanno
però
diritto
d
'
intervenire
nel
giudizio
per
proporre
le
loro
osservazioni
sul
concordato
.
I
creditori
di
una
società
non
possono
pretendere
il
pagamento
del
residuo
dai
soci
illimitatamente
responsabili
se
non
dopo
la
omologazione
del
concordato
.
26
.
I
possessori
di
obbligazioni
di
una
società
commerciale
che
ha
chiesto
il
concordato
preventivo
sono
convocati
separatamente
dagli
altri
creditori
.
Il
termine
stabilito
dall
'
articolo
4
per
la
convocazione
dei
creditori
può
essere
protratto
fino
a
sessanta
giorni
.
27
.
Il
concordato
potrà
contenere
condizioni
speciali
per
le
obbligazioni
,
avuto
riguardo
ai
patti
della
loro
emissione
.
28
.
I
possessori
di
obbligazioni
al
portatore
devono
presentare
prima
un
elenco
specificato
delle
obbligazioni
da
essi
possedute
rilasciato
dalla
cancelleria
del
tribunale
,
o
dagli
istituti
di
emissione
del
Regno
,
o
dagli
istituti
di
credito
nazionali
o
stranieri
indicati
nel
decreto
o
nel
provvedimento
di
cui
all
'
articolo
6
.
Da
quest
'
elenco
deve
risultare
che
la
cancelleria
del
tribunale
o
gl
'
istituti
suaccennati
hanno
fatto
sopra
tutte
le
obbligazioni
elencate
la
menzione
che
queste
si
trovano
vincolate
ad
una
procedura
di
concordato
.
Tale
menzione
potrà
farsi
anche
a
mezzo
di
una
speciale
timbratura
.
Un
elenco
uguale
dovranno
presentare
quei
possessori
di
obbligazioni
,
anche
nominative
,
che
aderissero
al
concordato
a
termini
dell
'
articolo
16
.
29
.
Per
l
'
approvazione
della
proposta
di
concordato
deve
concorrere
l
'
adesione
di
tanti
possessori
di
obbligazioni
che
rappresentino
almeno
i
due
terzi
dell
'
ammontare
complessivo
delle
obbligazioni
emesse
e
non
estinte
.
Il
verbale
deve
essere
sottoscritto
dagli
aderenti
intervenuti
all
'
adunanza
.
Sono
inoltre
valutate
le
adesioni
spedite
per
lettera
,
accompagnate
dall
'
elenco
di
cui
al
precedente
articolo
,
anche
se
pervenute
nei
venti
giorni
dall
'
adunanza
,
o
entro
i
sessanta
nel
caso
contemplato
dal
capoverso
dell
'
articolo
26
.
30
.
I
dissidenti
e
gli
aderenti
possono
nominare
,
seduta
stante
,
chi
rappresenti
il
rispettivo
gruppo
nel
giudizio
di
omologazione
del
concordato
,
determinandone
le
facoltà
ed
eleggendo
un
domicilio
collettivo
per
ogni
comunicazione
.
Queste
deliberazioni
sono
prese
dalla
maggioranza
per
somma
di
ciascun
gruppo
,
e
,
per
avere
efficacia
,
devono
essere
inserite
nel
processo
verbale
.
31
.
Le
obbligazioni
,
rimborsabili
per
estrazione
a
sorte
con
somma
superiore
al
prezzo
di
emissione
,
sono
valutate
in
un
importo
equivalente
al
capitale
che
si
ottiene
riducendo
al
valore
attuale
,
sulla
base
dell
'
interesse
composto
del
cinque
per
cento
,
l
'
ammontare
complessivo
delle
obbligazioni
non
ancora
sorteggiate
.
Il
valore
di
ciascuna
obbligazione
è
dato
dal
quoziente
che
si
ottiene
dividendo
questo
capitale
per
il
numero
delle
obbligazioni
non
estinto
.
Non
si
potrà
in
alcun
caso
attribuire
alle
obbligazioni
un
valore
inferiore
al
prezzo
di
emissione
.
Tutte
le
altre
obbligazioni
saranno
regolate
dall
'
articolo
851
del
codice
di
commercio
.
32
.
Sulla
istanza
di
qualunque
creditore
,
proposta
mediante
citazione
entro
un
anno
dalla
pubblicazione
della
sentenza
che
omologa
il
concordato
,
potrà
il
tribunale
annullarlo
e
dichiarare
il
fallimento
del
debitore
se
sia
dimostrato
che
egli
esagerò
dolosamente
il
passivo
o
dissimulò
una
parte
rilevante
dell
'
attivo
.
Nessun
'
altra
azione
di
nullità
del
concordato
è
ammessa
dopo
la
sua
omologazione
;
33
.
Nel
caso
contemplato
dall
'
articolo
precedente
i
fideiussori
,
non
partecipi
della
frode
,
sono
liberati
dalle
obbligazioni
assunte
nel
concordato
,
e
cessano
le
ipoteche
e
le
altre
garanzie
con
esse
costituite
.
Tuttavia
,
né
il
debitore
,
né
i
fideiussori
possono
ripetere
quanto
abbiano
pagato
in
adempimento
del
concordato
.
I
creditori
insinueranno
,
nel
fallimento
i
loro
crediti
originari
indicando
le
somme
riscosse
.
Se
i
creditori
non
riscossero
una
eguale
quota
del
dividendo
,
oppure
concorrono
nuovi
creditori
,
il
trattamento
di
tutti
dovrà
essere
pareggiato
con
i
primi
pagamenti
o
con
le
prime
distribuzioni
,
salvo
le
cause
legittime
di
prelazione
.
In
nessun
caso
sarà
ammessa
la
ripetizione
delle
somme
riscosse
nel
precedente
concordato
.
34
.
Non
è
ammessa
domanda
di
risoluzione
del
concordato
pel
suo
inadempimento
.
Tuttavia
,
se
dopo
escussi
i
fideiussori
ed
esperimentate
le
altre
garanzie
costituite
,
il
concordato
non
sia
completamente
eseguito
,
ciascun
creditore
può
chiedere
la
dichiarazione
di
fallimento
del
debitore
inadempiente
.
Dichiarato
il
fallimento
,
si
applica
la
disposizione
dei
due
ultimi
alinea
dell
'
articolo
precedente
.
35
.
Le
disposizioni
degli
articoli
864
.
866
e
867
del
codice
di
commercio
,
per
quanto
siano
applicabili
,
sono
estese
rispettivamente
al
commissario
giudiziale
e
ai
creditori
nella
procedura
di
concordato
preventivo
.
PROCEDURA
DEI
PICCOLI
FALLIMENTI
36
.
Il
commerciante
i
cui
debiti
commerciali
e
civili
non
superano
nel
loro
complesso
le
lire
cinquemila
,
può
chiedere
al
presidente
del
tribunale
,
nella
cui
giurisdizione
ha
lo
stabilimento
commerciale
,
la
convocazione
dei
propri
creditori
.
La
presentazione
della
domanda
produce
gli
effetti
stabiliti
negli
articoli
7
,
8
e
9
.
Il
presieduto
nomina
d
'
ufficio
un
commissario
giudiziale
,
il
quale
compie
le
sue
funzioni
sotto
la
direzione
del
pretore
nel
cui
mandamento
,
il
ricorrente
esercita
il
suo
commercio
.
Il
decreto
presidenziale
è
comunicato
immediatamente
dal
cancelliere
al
pretore
ed
al
commissario
.
37
.
Il
pretore
convoca
i
creditori
e
il
commissario
giudiziale
per
un
'
adunanza
,
da
tenersi
in
pretura
ed
alla
sua
presenza
,
non
oltre
trenta
giorni
dalla
data
del
decreto
.
Nell
'
adunanza
il
commissario
giudiziale
riferisce
sulle
condizioni
economiche
e
sulla
condotta
del
debitore
.
Questi
presenta
le
sue
proposte
di
concordato
.
Sorgendo
contestazioni
,
il
pretore
procura
di
conciliarle
.
Non
riuscendo
,
le
risolve
quale
arbitro
,
amichevole
compositore
.
Tutte
le
deliberazioni
dei
creditori
sono
prese
a
maggioranza
di
voti
e
di
somma
come
all
'
articolo
14
e
osservato
il
disposto
dell
'
articolo
15
.
Sono
valide
e
si
computano
nella
maggioranza
le
adesioni
spedite
al
pretore
o
al
commissario
giudiziale
,
per
telegramma
,
del
quale
sia
accertato
il
mittente
,
o
per
lettera
.
38
.
Il
verbale
dell
'
adunanza
,
accompagnato
da
una
relazione
sulle
cause
e
condizioni
del
dissesto
economico
del
debitore
,
è
trasmesso
dal
commissario
giudiziale
al
procuratore
del
Re
.
L
'
azione
penale
per
bancarotta
può
essere
esercitata
soltanto
per
titolo
di
bancarotta
fraudolenta
.
39
.
Il
verbale
di
concordato
,
redatto
dal
cancelliere
della
pretura
e
pubblicato
nei
modi
stabiliti
dall
'
art
.
912
del
codice
di
commercio
,
è
senz
'
altro
esecutivo
in
confronto
del
debitore
,
dei
coobbligati
e
dei
fideiussori
.
Al
detto
concordato
si
applica
il
secondo
alinea
dell
'
articolo
25
.
Nel
caso
che
le
proposte
del
debitore
non
siano
accettate
,
la
liquidazione
e
distribuzione
dell
'
attivo
è
effettuata
dal
commissario
giudiziale
o
dalla
persona
delegate
dalle
maggioranze
dei
creditori
con
le
modalità
determinate
dalle
medesime
,
o
,
in
difetto
con
quelle
stabilite
per
la
vendita
volontaria
dei
beni
dei
minori
.
L
'
onorario
dovuto
al
commissario
giudiziale
è
liquidato
dal
pretore
e
vi
si
applicano
le
norme
dell
'
articolo
24
.
Se
le
proposte
di
concordato
sono
respinte
;
o
il
concordato
è
annullato
nel
termine
o
pei
motivi
stabiliti
all
'
art
.
32;
o
vi
è
condanna
per
taluno
dei
reati
previsti
nel
capoverso
dell
'
art
.
816
del
codice
di
commercio
,
il
debitore
è
considerato
fallito
.
40
.
Se
durante
la
procedura
e
prima
della
votazione
del
concordato
risulta
che
il
passivo
è
superiore
alle
lire
cinquemila
il
pretore
rimette
la
conoscenza
dell
'
affare
al
tribunale
.
Questo
,
sentito
il
debitore
in
camera
di
consiglio
,
provvede
in
conformità
degli
articoli
3
,
4
e
10
.
41
.
Sono
esenti
dalle
tasse
di
bollo
e
di
registro
tutti
gli
atti
e
documenti
di
questa
procedura
all
'
infuori
del
verbale
di
concordato
.
DISPOSIZIONI
COMUNI
42
.
Con
l
'
attuazione
della
presente
legge
restano
abrogate
le
disposizioni
del
codice
di
commercio
relative
alla
moratoria
e
non
saranno
più
soggetti
alla
procedura
del
fallimento
i
commercianti
i
cui
debiti
complessivi
non
superano
le
lire
cinquemila
.
Se
nondimeno
venga
domandata
la
dichiarazione
di
fallimento
del
commerciante
che
non
abbia
chiesta
la
convocazione
dei
propri
creditori
ai
sensi
dell
'
art
.
1
o
36
,
il
tribunale
,
ove
risulti
che
il
passivo
non
superi
le
lire
cinquemila
,
provvede
in
conformità
dell
'
art
.
36
.
Se
poi
il
fallimento
venga
dichiarato
od
in
seguito
risulti
che
le
passività
non
superano
le
lire
cinquemila
può
in
qualunque
momento
essere
revocato
sopra
ricorso
del
fallito
,
del
curatore
e
di
ogni
interessato
.
La
sentenza
di
revoca
è
pubblicata
nei
modi
prescritti
per
la
sentenza
dichiarativa
del
fallimento
.
In
essa
il
tribunale
nomina
il
commissario
giudiziale
e
ordina
siano
consegnate
a
questo
tutte
le
carte
riferibili
al
fallimento
esistenti
presso
la
cancelleria
od
il
curatore
.
La
sentenza
di
revoca
è
inappellabile
.
43
.
Chi
abbia
ottenuto
una
moratoria
anteriore
alla
dichiarazione
del
fallimento
ha
facoltà
di
adottare
il
procedimento
regolato
dalla
presente
legge
,
ove
ne
concorrano
gli
estremi
e
purché
all
'
applicazione
della
medesima
non
sia
scorso
il
termine
pel
quale
la
moratoria
è
stata
concessa
.
Ai
fallimenti
già
domandati
o
dichiarati
nel
giorno
in
cui
entrerà
in
vigore
la
presente
legge
,
le
cui
passività
non
superano
le
lire
cinquemila
,
si
applicano
le
disposizioni
del
secondo
e
terzo
alinea
dell
'
art
.
42
.
Nei
detti
fallimenti
l
'
azione
penale
per
bancarotta
semplice
non
può
essere
proseguita
e
le
condanne
inflitte
per
questo
reato
rimangono
prive
di
effetto
.