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DEL CONCORDATO PREVENTIVO 1 . Fino a che il fallimento non sia dichiarato , ogni commerciante può chiedere , con ricorso al tribunale nella cui giurisdizione ha il principale stabilimento commerciale , la convocazione dei propri creditori per proporre un concordato preventivo . Le società commerciali legalmente costituite possono , con ricorso al tribunale nella cui giurisdizione la società ha la propria sede , proporre un concordato preventivo a mezzo di coloro che hanno la firma sociale . I patti e le condizioni del concordato devono però prima della adunanza dei creditori essere approvati nel modo stabilito dallo statuto sociale o dalla legge per lo scioglimento anticipato della società debitrice . 2 . Il ricorrente deve presentare insieme con la domanda : i suoi libri di commercio obbligatori , dei quali almeno il giornale e l ' inventario tenuti regolarmente da un triennio almeno o dal principio dell ' esercizio , se questo non dura da tre anni ; uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività : l ' elenco nominativo di tutti i suoi creditori con l ' indicazione dei rispettivi crediti e domicilii : e , se si tratta di società , i documenti che comprovano la sua legale costituzione . Il ricorrente esporrà le ragioni che determinano la sua domanda e indicherà i patti e le condizioni che intende proporre ai suoi creditori , o i motivi pei quali non può indicarli immediatamente . 3 . Il tribunale , sentito il pubblico ministero , dichiara , con decreto deliberato in camera di consiglio e non soggetto a reclamo , inammissibile il ricorso : 1° se il ricorrente non ha presentato i libri e i documenti indicati nel precedente articolo ; 2° se il ricorrente è stato condannato per uno dei reati previsti nell ' articolo 816 secondo alinea del codice di commercio , o non ha soddisfatto gli obblighi assunti in un precedente concordato preventivo , oppure se , altra volta dichiarato fallito , non ha pagato interamente in capitale , interessi e spese tutti i crediti ammessi al fallimento , o non ha completamente adempito gli obblighi assunti nel concordato ; 3° se non offre serie garanzie , reali o personali , di poter pagare almeno il 40 per cento del capitale dei crediti non privilegiati e non garantiti da ipoteca o da pegno ; 4° se si verifica uno dei fatti contemplati dall ' articolo 855 secondo alinea del codice di commercio . In tali casi , ove risulti che il ricorrente ha cessato di fare i suoi pagamenti per obbligazioni commerciali , il tribunale ne dichiara d ' ufficio il fallimento . 4 . Se il tribunale riconosce regolare e ammissibile il ricorso , ordina , con decreto non soggetto a reclamo , la convocazione dei creditori innanzi ad un giudice delegato per discutere e deliberare sulla proposta di concordato preventivo : prefigge il luogo , il giorno e l ' ora dell ' adunanza . non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento , nonché il termine entro cui questo dovrà essere pubblicato e comunicato ai creditori ; nomina un commissario che non sia uno dei creditori , con l ' incarico di invigilare nel frattempo l ' amministrazione dell ' azienda , di accettarne le attività e passività , di indagare sulla condotta del debitore e di riferirne all ' adunanza dei creditori ; assegna al ricorrente un termine non maggiore di cinque giorni per completare l ' elenco nominativo dei creditori , qualora per la natura dei debiti o per la qualità ed estensione del commercio sia stata giustificata nel ricorso l ' impossibilità di presentarlo completo . A cura e con la sottoscrizione del giudice delegato e del cancelliere si fa annotazione del decreto immediatamente sotto l ' ultima scrittura dei libri presentati i quali sono quindi restituiti al ricorrente . 5 . Il decreto , a cura del cancelliere e previo deposito della somma dal giudice presunta necessaria per l ' intero giudizio , è pubblicato mediante affissione alla porta esterna del tribunale e per estratto nel foglio degli annunzi legali ed è trascritto al locale ufficio delle ipoteche : tutto questo nel termine fissato dal decreto stesso . Se l ' elenco nominativo dei creditori non è completo o sia opportuna una maggiore pubblicità , il tribunale designa altri giornali , anche esteri , nei quali debba farsi l ' inserzione . Il cancelliere comunica a ciascun creditore con lettera raccomandata o telegramma . a seconda delle distanze , un avviso contenente i nomi del debitore e del commissario giudiziale : la data del decreto che convoca i creditori ; il luogo , il giorno e l ' ora dell ' adunanza , con la sommaria indicazione delle proposte principali del debitore . Le prove delle pubblicazioni e delle comunicazioni debbono essere unite agli atti . 6 . Se si tratta di società che ha emesso obbligazioni , il decreto o provvedimento posteriore prefigge i modi di pubblicità dello avviso di convocazione e contiene le altre indicazioni prescritte nell ' articolo 28 . L ' avviso deve in ogni caso essere affisso alla porta esterna del tribunale e nei locali delle Borse del Regno ed inserito per estratto nella Gazzella Ufficiale e nei giornali degli annunzi giudiziari dei luoghi dove la società ha sede , succursali , agenzie e rappresentanze . 7 . Dalla data della presentazione del ricorso e fino a che la sentenza di omologazione del concordato sia definitivamente esecutiva , nessun creditore per causa a titolo anteriore al decreto può , sotto pena di nullità , intraprendere o proseguire atti di esecuzione forzata , acquistare qualsiasi diritto di prelazione sopra i beni mobili del debitore , né iscrivere ipoteche . Le prescrizioni , perenzioni e decadenze , che sarebbero interrotte dagli atti predetti , rimangono sospese . I debiti pecuniari che non hanno diritti di prelazione si considerano scaduti ed è sospeso soltanto rispetto agli altri creditori il corso degl ' interessi sui medesimi . I crediti per tributi diretti o indiretti , ancora privilegiati , non sono sottoposti agli effetti contemplati nel presente articolo . 8 . Durante la procedura di concordato preventivo , il debitore conserva l ' amministrazione dei suoi beni e prosegue tutte le operazioni ordinarie della sua industria e del suo commercio con la vigilanza del commissario giudiziale e sotto la direzione del giudice delegato . Il giudice delegato e il commissario giudiziale possono sempre prendere visione dei libri di commercio . 9 . Sono inefficaci rispetto ai creditori le donazioni e gli atti a titolo gratuito e di fideiussione compiti dal debitore nel corso della procedura di concordato preventivo . Sono parimenti inefficaci rispetto ai creditori gli atti coi quali il debitore contrae mutui , anche sotto forma cambiaria , transige , compromette , aliena od ipoteca beni immobili , costituisce pegni senza autorizzazione del giudice delegato , che sarà data nei soli casi di necessità od utilità evidente . 10 . Se il debitore contravviene alle disposizioni dei due articoli precedenti ovvero risulta che ha occultato o dissimulato parte dell ' attivo , che dolosamente ha omesso uno o più creditori , od esposto passività insussistenti , o che ha commesso qualsiasi frode , il giudice delegato ne riferisce in camera di consiglio al tribunale , il quale , accertati i fatti , deve dichiarare il fallimento . 11 . Il commissario giudiziale , con la scorta dei libri e delle carte del debitore e delle notizie che può raccogliere , verifica l ' elenco dei creditori e dei debitori presentato dal medesimo , introducendovi le necessarie aggiunte e modificazioni ed indicando la somma dei rispettivi crediti e debiti . In caso di bisogno , chiederà agli interessati i necessari schiarimenti . Redigerà quindi un rapporto particolareggiato sulla situazione economica e sulla condotta del debitore . e lo depositerà in cancelleria almeno tre giorni prima dell ' adunanza stabilita per il concordato . 12 . L ' adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato . Ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale con procura che può essere scritta senza formalità sulla lettera o sul telegramma di convocazione . Il debitore , o chi ne ha la legale rappresentanza , deve comparire personalmente . Soltanto in caso di assoluto impedimento , accertato dal giudice delegato , potrà farsi rappresentare da un mandatario speciale . Dopo la lettura del rapporto del commissario giudiziale , il debitore presenta le sue proposte concrete e definitive . Se nel giorno stabilito non sia possibile compiere tutte le operazioni , la loro continuazione si intende rimessa nel prossimo giorno non festivo senza bisogno di alcun avviso ai comparsi e agli assenti , e così di seguito fino al termine delle operazioni . 13 . Ogni creditore può addurre le ragioni per le quali reputa contestabile qualche credito : o il debitore non meritevole del beneficio o le proposte di lui non accettabili . Il debitore ha facoltà di rispondere , e deve fornire tutti gli schiarimenti che dal giudice gli sono richiesti anche ad istanza dei creditori . Di tutto si fa sommaria menzione nel processo verbale , con l ' indicazione dei documenti presentati che saranno uniti al medesimo . 14 . Il concordato preventivo deve essere approvato dalla maggioranza dei creditori votanti . la quale rappresenti tre quarti della totalità dei crediti non privilegiati o non garantiti da ipoteca o pegno . I creditori che hanno ipoteca , privilegio o pegno sui beni del debitore possono però concorrere a formare questa maggioranza qualora rinuncino all ' ipoteca . privilegio o pegno . La rinuncia può riferirsi anche ad una parte del credito e degli accessori purché sia determinata la somma tra capitale ed accessori per la quale ha luogo e non sia questa inferiore alla terza parte dell ' intero credito . Il voto dato senza alcuna dichiarazione di limitata rinuncia e l ' adesione al concordato , di cui è parola nel successivo articolo 16 , importano di diritto la rinuncia all ' ipoteca , privilegio o pegno per l ' intero credito . Il tribunale , nel giudizio di omologazione , terrà calcolo dell ' eventuale aumento dell ' attività patrimoniale del debitore derivata da tali voti o adesioni . Gli effetti della rinuncia totale o parziale al privilegio , ipoteca o pegno cessano di diritto qualora il concordato preventivo non abbia luogo o venga posteriormente annullato . 15 . Per formare le maggioranze indicate nel precedente articolo , non si computano i crediti del coniuge del debitore . dei suoi parenti ed affini sino al quarto grado inclusivo . Sono parimenti esclusi dal voto coloro che sono divenuti cessionari o aggiudicatari dei detti crediti nell ' anno della domanda di concordato . I trasferimenti di crediti , posteriori al decreto che convoca i creditori , non attribuiscono il diritto di votare il concordato . 16 . Il giudice delegato fa inserire le adesioni nel processo verbale che è sottoscritto dagli aderenti . Nella maggioranza di somma sono valutate le adesioni spedite per telegramma , del quale sia accertato il mittente , o per lettera al giudice delegato o al cancelliere anche nei venti giorni successivi alla chiusura del processo verbale dell ' adunanza . Tali adesioni sono annotate dal cancelliere in calce al verbale , a misura che giungono , ed allegate al medesimo . 17 . Con provvedimento inserito nel processo verbale prima della sua sottoscrizione il giudice delegato rimette le parti a udienza fissa avanti il tribunale per la omologazione del concordato nel termine non maggiore di trenta giorni . 18 . Tre giorni prima dell ' udienza stabilita per la omologazione , il commissario giudiziale deposita in cancelleria il suo parere motivato sul merito del concordato . Nell ' udienza suindicata il giudice delegato fa la relazione della causa . Il debitore e i creditori hanno diritto d ' intervenire nel giudizio . Il tribunale potrà invitare in camera di consiglio per gli opportuni schiarimenti il commissario giudiziale , previo avviso al debitore e ai creditori intervenuti . 19 . Il tribunale , nella sentenza di omologazione , apprezzerà in via provvisoria e presuntiva la sussistenza e l ' ammontare dei crediti contestati al solo effetto di stabilire se concorrono le maggioranze richieste , senza pregiudizio delle pronunzie definitive . 20 . Il tribunale , ove riconosca che il debitore è meritevole del benefizio del concordato ; che le opposizioni di cui all ' articolo precedente lasciano sussistere le maggioranze richieste ; che le proposte di concordato , non minore del 10 per cento , sono legittime e presentano sicurezza di esecuzione , omologa il concordato . Nella stessa sentenza di omologazione il tribunale ordina il deposito giudiziale del dividendo che potrà spettare ai creditori contestati . Se invece il concordato non è omologato , il tribunale dichiara d ' ufficio il fallimento . 21 . Salvo patto contrario , stabilito nel concordato o con posteriore deliberazione piena dalle maggioranze di cui sopra ed omologata dal tribunale , il debitore non può , prima del completo adempimento degli obblighi assunti nel concordato , alienare o ipotecare i suoi beni immobili , costituire pegni e , in genere distrarre le attività della sua azienda in modo diverso da quello richiesto dalla natura dell ' esercizio industriale o commerciale . Ogni atto compiuto in opposizione a questo divieto è inefficace di fronte ai creditori anteriori alla omologazione del concordato . 22 . Le sentenze che accordano o negano l ' omologazione del concordato come quelle che dichiarano il fallimento ai termini dei precedenti articoli 3 , 10 e 20 debbono essere pubblicate nei modi stabiliti dall ' articolo 912 del codice di commercio . Quelle che dichiarano il fallimento sono provvisoriamente esecutive . 23 . Ogni sentenza pronunziata nella procura di concordato preventivo è appellabile dal debitore e dai creditori , compresi quelli non intervenuti nella fase anteriore della procedura , entro quindici giorni dalla inserzione dell ' estratto di essa nel giornale degli annunzi giudiziari del luogo . L ' atto di appello si notifica al debitore , al commissario giudiziale o ai procuratori delle parti costituite in giudizio che hanno interesse contrario alla riforma della sentenza , o alle parti stesse , ove siano comparse senza ministero di procuratore , con citazione a comparire davanti alla Corte in un termine non maggiore di quindici né minore di cinque giorni , a pena di nullità . 24 . Tostoché la sentenza di omologazione del concordato è definitivamente esecutiva cessano le funzioni del commissario giudiziale . Il compenso dovutogli è liquidato dal giudice delegato . Ogni patto contrario è nullo . Al provvedimento del giudice delegato si applica la disposizione dell ' articolo 377 del codice di procedura civile . 25 . La omologazione rende obbligatorio il concordato preventivo per tutti i creditori . I creditori , anche se hanno volontariamente consentito al concordato , conservano impregiudicati i loro diritti contro i coobbligati , i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso , i quali hanno però diritto d ' intervenire nel giudizio per proporre le loro osservazioni sul concordato . I creditori di una società non possono pretendere il pagamento del residuo dai soci illimitatamente responsabili se non dopo la omologazione del concordato . 26 . I possessori di obbligazioni di una società commerciale che ha chiesto il concordato preventivo sono convocati separatamente dagli altri creditori . Il termine stabilito dall ' articolo 4 per la convocazione dei creditori può essere protratto fino a sessanta giorni . 27 . Il concordato potrà contenere condizioni speciali per le obbligazioni , avuto riguardo ai patti della loro emissione . 28 . I possessori di obbligazioni al portatore devono presentare prima un elenco specificato delle obbligazioni da essi possedute rilasciato dalla cancelleria del tribunale , o dagli istituti di emissione del Regno , o dagli istituti di credito nazionali o stranieri indicati nel decreto o nel provvedimento di cui all ' articolo 6 . Da quest ' elenco deve risultare che la cancelleria del tribunale o gl ' istituti suaccennati hanno fatto sopra tutte le obbligazioni elencate la menzione che queste si trovano vincolate ad una procedura di concordato . Tale menzione potrà farsi anche a mezzo di una speciale timbratura . Un elenco uguale dovranno presentare quei possessori di obbligazioni , anche nominative , che aderissero al concordato a termini dell ' articolo 16 . 29 . Per l ' approvazione della proposta di concordato deve concorrere l ' adesione di tanti possessori di obbligazioni che rappresentino almeno i due terzi dell ' ammontare complessivo delle obbligazioni emesse e non estinte . Il verbale deve essere sottoscritto dagli aderenti intervenuti all ' adunanza . Sono inoltre valutate le adesioni spedite per lettera , accompagnate dall ' elenco di cui al precedente articolo , anche se pervenute nei venti giorni dall ' adunanza , o entro i sessanta nel caso contemplato dal capoverso dell ' articolo 26 . 30 . I dissidenti e gli aderenti possono nominare , seduta stante , chi rappresenti il rispettivo gruppo nel giudizio di omologazione del concordato , determinandone le facoltà ed eleggendo un domicilio collettivo per ogni comunicazione . Queste deliberazioni sono prese dalla maggioranza per somma di ciascun gruppo , e , per avere efficacia , devono essere inserite nel processo verbale . 31 . Le obbligazioni , rimborsabili per estrazione a sorte con somma superiore al prezzo di emissione , sono valutate in un importo equivalente al capitale che si ottiene riducendo al valore attuale , sulla base dell ' interesse composto del cinque per cento , l ' ammontare complessivo delle obbligazioni non ancora sorteggiate . Il valore di ciascuna obbligazione è dato dal quoziente che si ottiene dividendo questo capitale per il numero delle obbligazioni non estinto . Non si potrà in alcun caso attribuire alle obbligazioni un valore inferiore al prezzo di emissione . Tutte le altre obbligazioni saranno regolate dall ' articolo 851 del codice di commercio . 32 . Sulla istanza di qualunque creditore , proposta mediante citazione entro un anno dalla pubblicazione della sentenza che omologa il concordato , potrà il tribunale annullarlo e dichiarare il fallimento del debitore se sia dimostrato che egli esagerò dolosamente il passivo o dissimulò una parte rilevante dell ' attivo . Nessun ' altra azione di nullità del concordato è ammessa dopo la sua omologazione ; 33 . Nel caso contemplato dall ' articolo precedente i fideiussori , non partecipi della frode , sono liberati dalle obbligazioni assunte nel concordato , e cessano le ipoteche e le altre garanzie con esse costituite . Tuttavia , né il debitore , né i fideiussori possono ripetere quanto abbiano pagato in adempimento del concordato . I creditori insinueranno , nel fallimento i loro crediti originari indicando le somme riscosse . Se i creditori non riscossero una eguale quota del dividendo , oppure concorrono nuovi creditori , il trattamento di tutti dovrà essere pareggiato con i primi pagamenti o con le prime distribuzioni , salvo le cause legittime di prelazione . In nessun caso sarà ammessa la ripetizione delle somme riscosse nel precedente concordato . 34 . Non è ammessa domanda di risoluzione del concordato pel suo inadempimento . Tuttavia , se dopo escussi i fideiussori ed esperimentate le altre garanzie costituite , il concordato non sia completamente eseguito , ciascun creditore può chiedere la dichiarazione di fallimento del debitore inadempiente . Dichiarato il fallimento , si applica la disposizione dei due ultimi alinea dell ' articolo precedente . 35 . Le disposizioni degli articoli 864 . 866 e 867 del codice di commercio , per quanto siano applicabili , sono estese rispettivamente al commissario giudiziale e ai creditori nella procedura di concordato preventivo . PROCEDURA DEI PICCOLI FALLIMENTI 36 . Il commerciante i cui debiti commerciali e civili non superano nel loro complesso le lire cinquemila , può chiedere al presidente del tribunale , nella cui giurisdizione ha lo stabilimento commerciale , la convocazione dei propri creditori . La presentazione della domanda produce gli effetti stabiliti negli articoli 7 , 8 e 9 . Il presieduto nomina d ' ufficio un commissario giudiziale , il quale compie le sue funzioni sotto la direzione del pretore nel cui mandamento , il ricorrente esercita il suo commercio . Il decreto presidenziale è comunicato immediatamente dal cancelliere al pretore ed al commissario . 37 . Il pretore convoca i creditori e il commissario giudiziale per un ' adunanza , da tenersi in pretura ed alla sua presenza , non oltre trenta giorni dalla data del decreto . Nell ' adunanza il commissario giudiziale riferisce sulle condizioni economiche e sulla condotta del debitore . Questi presenta le sue proposte di concordato . Sorgendo contestazioni , il pretore procura di conciliarle . Non riuscendo , le risolve quale arbitro , amichevole compositore . Tutte le deliberazioni dei creditori sono prese a maggioranza di voti e di somma come all ' articolo 14 e osservato il disposto dell ' articolo 15 . Sono valide e si computano nella maggioranza le adesioni spedite al pretore o al commissario giudiziale , per telegramma , del quale sia accertato il mittente , o per lettera . 38 . Il verbale dell ' adunanza , accompagnato da una relazione sulle cause e condizioni del dissesto economico del debitore , è trasmesso dal commissario giudiziale al procuratore del Re . L ' azione penale per bancarotta può essere esercitata soltanto per titolo di bancarotta fraudolenta . 39 . Il verbale di concordato , redatto dal cancelliere della pretura e pubblicato nei modi stabiliti dall ' art . 912 del codice di commercio , è senz ' altro esecutivo in confronto del debitore , dei coobbligati e dei fideiussori . Al detto concordato si applica il secondo alinea dell ' articolo 25 . Nel caso che le proposte del debitore non siano accettate , la liquidazione e distribuzione dell ' attivo è effettuata dal commissario giudiziale o dalla persona delegate dalle maggioranze dei creditori con le modalità determinate dalle medesime , o , in difetto con quelle stabilite per la vendita volontaria dei beni dei minori . L ' onorario dovuto al commissario giudiziale è liquidato dal pretore e vi si applicano le norme dell ' articolo 24 . Se le proposte di concordato sono respinte ; o il concordato è annullato nel termine o pei motivi stabiliti all ' art . 32; o vi è condanna per taluno dei reati previsti nel capoverso dell ' art . 816 del codice di commercio , il debitore è considerato fallito . 40 . Se durante la procedura e prima della votazione del concordato risulta che il passivo è superiore alle lire cinquemila il pretore rimette la conoscenza dell ' affare al tribunale . Questo , sentito il debitore in camera di consiglio , provvede in conformità degli articoli 3 , 4 e 10 . 41 . Sono esenti dalle tasse di bollo e di registro tutti gli atti e documenti di questa procedura all ' infuori del verbale di concordato . DISPOSIZIONI COMUNI 42 . Con l ' attuazione della presente legge restano abrogate le disposizioni del codice di commercio relative alla moratoria e non saranno più soggetti alla procedura del fallimento i commercianti i cui debiti complessivi non superano le lire cinquemila . Se nondimeno venga domandata la dichiarazione di fallimento del commerciante che non abbia chiesta la convocazione dei propri creditori ai sensi dell ' art . 1 o 36 , il tribunale , ove risulti che il passivo non superi le lire cinquemila , provvede in conformità dell ' art . 36 . Se poi il fallimento venga dichiarato od in seguito risulti che le passività non superano le lire cinquemila può in qualunque momento essere revocato sopra ricorso del fallito , del curatore e di ogni interessato . La sentenza di revoca è pubblicata nei modi prescritti per la sentenza dichiarativa del fallimento . In essa il tribunale nomina il commissario giudiziale e ordina siano consegnate a questo tutte le carte riferibili al fallimento esistenti presso la cancelleria od il curatore . La sentenza di revoca è inappellabile . 43 . Chi abbia ottenuto una moratoria anteriore alla dichiarazione del fallimento ha facoltà di adottare il procedimento regolato dalla presente legge , ove ne concorrano gli estremi e purché all ' applicazione della medesima non sia scorso il termine pel quale la moratoria è stata concessa . Ai fallimenti già domandati o dichiarati nel giorno in cui entrerà in vigore la presente legge , le cui passività non superano le lire cinquemila , si applicano le disposizioni del secondo e terzo alinea dell ' art . 42 . Nei detti fallimenti l ' azione penale per bancarotta semplice non può essere proseguita e le condanne inflitte per questo reato rimangono prive di effetto .