ProsaGiuridica ,
Art
.
1
.
I
fanciulli
dell
'
uno
e
dell
'
altro
sesso
per
essere
ammessi
al
lavoro
negli
opifici
industriali
,
nei
laboratori
,
nelle
arti
edilizie
e
nei
lavori
non
sotterranei
delle
cave
,
delle
miniere
e
delle
gallerie
,
devono
avere
almeno
l
'
età
di
12
anni
compiuti
.
Potranno
però
rimanere
quelli
di
10
anni
compiuti
,
che
vi
si
trovino
già
impiegati
alla
data
della
attuazione
della
presente
legge
.
Salvo
il
disposto
dell
'
art
.
4
,
nei
lavori
sotterranei
delle
cave
,
delle
miniere
e
delle
gallerie
non
possono
essere
impiegati
i
fanciulli
di
età
inferiore
ai
13
anni
compiuti
e
le
donne
di
qualsiasi
età
.
Dopo
tre
anni
dalla
promulgazione
della
presente
legge
nei
lavori
sotterranei
delle
cave
,
delle
miniere
e
delle
gallerie
,
ove
non
esista
trazione
meccanica
,
non
potranno
essere
impiegati
i
fanciulli
di
età
inferiore
ai
14
anni
compiuti
.
Potranno
però
rimanere
quelli
di
11
anni
compiuti
che
vi
si
trovino
già
impiegati
alla
data
della
presente
legge
.
Salvo
ugualmente
il
disposto
dell
'
art
.
4
,
nei
lavori
pericolosi
o
insalubri
,
ancorché
non
sieno
eseguiti
in
opifici
industriali
,
cave
,
miniere
o
gallerie
,
non
possono
essere
impiegati
i
fanciulli
di
età
minore
di
15
anni
compiuti
e
le
donne
minorenni
.
Art
.
2
.
Non
possono
essere
ammessi
ai
lavori
contemplati
in
questa
legge
e
nel
regolamento
,
di
cui
nell
'
art
.
15
,
le
donne
minorenni
ed
i
fanciulli
sino
a
15
anni
compiuti
,
che
non
sieno
forniti
d
'
un
libretto
e
d
'
un
certificato
medico
,
scritto
nel
libretto
,
da
cui
risulti
che
sono
sani
e
adatti
al
lavoro
,
cui
vengono
destinati
.
Il
libretto
sarà
conforme
al
modello
,
che
sarà
stabilito
nel
regolamento
,
verrà
somministrato
ai
comuni
dal
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
e
rilasciato
gratuitamente
all
'
operaio
dal
sindaco
del
comune
,
dove
questi
ha
la
sua
dimora
abituale
.
Il
libretto
deve
indicare
:
la
data
di
nascita
della
donna
minorenne
e
del
fanciullo
;
che
sono
stati
vaccinati
;
che
sono
riconosciuti
sani
e
adatti
al
lavoro
in
cui
vengono
impiegati
;
che
hanno
frequentato
il
corso
elementare
inferiore
,
ai
sensi
dell
'
art
.
2
della
legge
del
15
luglio
1877
,
n
.
3961
.
Ai
fanciulli
,
che
,
alla
data
della
promulgazione
di
questa
legge
,
manchino
di
questo
ultimo
requisito
,
è
concesso
un
termine
di
tre
anni
per
mettersi
in
regola
.
L
'
uffiziale
sanitario
del
comune
deve
eseguire
la
visita
medica
e
rilasciare
il
certificato
nel
libretto
,
senza
alcun
compenso
a
carico
dell
'
operaio
.
La
spesa
eventuale
,
tanto
della
prima
visita
medica
,
quanto
delle
successive
,
sarà
a
carico
dei
comuni
.
Nel
regolamento
sarà
stabilito
in
quali
casi
la
visita
medica
dovrà
essere
ripetuta
.
Il
libretto
,
il
certificato
medico
,
il
certificato
di
nascita
e
tutti
i
documenti
necessari
per
ottenerli
saranno
esenti
da
tassa
di
bollo
.
Art
.
3
.
Chiunque
impieghi
donne
di
qualsiasi
età
o
fanciulli
di
età
inferiore
ai
15
anni
compiuti
,
in
lavori
contemplati
dalla
presente
legge
e
dal
regolamento
,
deve
farne
in
ogni
anno
regolare
denunzia
nei
termini
e
nei
modi
che
saranno
stabiliti
dal
regolamento
.
Dovrà
pure
nel
corso
dell
'
anno
denunziarsi
qualsiasi
modificazione
per
cessazione
permanente
dei
lavori
,
per
cambiamento
di
ditta
,
per
adozione
di
motori
meccanici
,
o
per
altre
cause
,
che
saranno
stabilite
dal
regolamento
.
Le
denunzie
saranno
fatte
in
doppio
esemplare
alla
prefettura
della
provincia
dove
l
'
azienda
è
esercitata
,
che
le
trasmetterà
subito
al
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
e
dovrà
tenere
un
registro
colle
indicazioni
desunte
dalle
singole
denunzie
.
Tutti
gli
esercenti
di
aziende
soggette
a
questa
legge
devono
presentare
entro
sei
mesi
dall
'
applicazione
di
essa
una
nuova
denunzia
,
indipendentemente
da
quelle
presentate
in
base
alla
legge
11
febbraio
1886
,
n
.
3657
(
serie
3a
)
,
ed
al
regolamento
17
settembre
1886
,
n
.
4082
(
serie
3
a
)
.
Art
.
4
.
Con
decreto
reale
,
sentito
il
parere
del
consiglio
superiore
di
sanità
e
del
consiglio
delle
industrie
e
del
commercio
,
verranno
determinati
i
lavori
pericolosi
o
insalubri
vietati
ai
fanciulli
d
'
ambo
i
sessi
,
di
età
inferiore
ai
15
anni
compiuti
,
e
alle
donne
minorenni
.
Nello
stesso
modo
saranno
determinati
,
in
via
di
eccezione
,
i
lavori
pericolosi
e
insalubri
,
nei
quali
potranno
essere
impiegati
i
fanciulli
fino
ai
15
anni
compiuti
e
le
donne
minorenni
,
con
le
cautele
e
le
condizioni
che
saranno
reputate
necessarie
.
Art
.
5
.
Il
lavoro
notturno
è
vietato
ai
maschi
di
età
inferiore
ai
15
anni
compiuti
ed
alle
donne
minorenni
.
Potranno
però
rimanere
le
donne
di
età
superiore
ai
15
anni
compiuti
,
le
quali
,
alla
data
della
promulgazione
di
questa
legge
,
si
trovino
già
impiegate
in
opifici
industriali
,
cave
o
miniere
.
Trascorsi
cinque
anni
dalla
promulgazione
di
questa
legge
,
il
lavoro
notturno
sarà
vietato
alle
donne
di
qualsiasi
età
.
Durante
questi
cinque
anni
le
donne
di
qualsiasi
età
addette
al
lavoro
notturno
dovranno
essere
munite
di
libretto
ai
sensi
dell
'
art
.
2
.
Il
ministro
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
potrà
,
sul
parere
favorevole
del
consiglio
sanitario
provinciale
,
permettere
,
durante
il
triennio
dalla
promulgazione
di
questa
legge
,
che
alle
donne
minorenni
attualmente
impiegate
in
opifici
industriali
possano
essere
sostituite
altre
donne
minorenni
d
'
età
superiore
ai
15
anni
compiuti
.
Per
lavoro
notturno
s
'
intende
quello
che
si
compie
tra
le
ore
20
e
le
6
dal
1°
ottobre
al
31
marzo
;
e
dalle
21
alle
5
dal
1°
aprile
al
30
settembre
.
Dove
però
il
lavoro
sia
ripartito
in
due
mute
,
esso
potrà
cominciare
alle
ore
5
e
protrarsi
fino
alle
23
.
Il
ministro
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
potrà
,
sul
parere
favorevole
del
consiglio
sanitario
provinciale
,
variare
i
limiti
sopradetti
del
lavoro
notturno
nei
luoghi
ove
ciò
sia
richiesto
da
condizioni
speciali
di
clima
e
di
lavoro
.
Art
.
6
.
Le
puerpere
non
possono
essere
impiegate
al
lavoro
se
non
dopo
trascorso
un
mese
da
quello
del
parto
,
e
in
via
eccezionale
anche
prima
di
questo
termine
,
ma
in
ogni
caso
dopo
tre
settimane
almeno
,
quando
risulti
da
un
certificato
dell
'
ufficio
sanitario
del
comune
di
loro
dimora
abituale
,
che
le
condizioni
di
salute
permettono
loro
di
compiere
,
senza
pregiudizio
,
il
lavoro
nel
quale
intendono
occuparsi
.
Art
.
7
.
I
fanciulli
d
'
ambo
i
sessi
,
che
hanno
compiuto
il
decimo
anno
,
ma
non
ancora
il
dodicesimo
,
non
possono
essere
impiegati
nel
lavoro
per
più
di
8
nelle
24
ore
del
giorno
;
non
più
di
11
ore
i
fanciulli
di
ambo
i
sessi
dai
12
ai
15
anni
compiuti
,
e
non
più
di
12
ore
le
donne
di
qualsiasi
età
.
Il
ministro
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
potrà
temporaneamente
ed
eccezionalmente
autorizzare
,
sentito
il
parere
del
consiglio
sanitario
provinciale
,
che
l
'
orario
giornaliero
dei
fanciulli
dai
12
ai
15
anni
compiuti
venga
prolungato
al
massimo
fino
alle
12
ore
,
quando
ciò
sia
imposto
da
necessità
tecniche
ed
economiche
.
Art
.
8
.
Il
lavoro
dei
fanciulli
e
delle
donne
di
qualsiasi
età
deve
essere
interrotto
da
uno
o
più
riposi
intermedi
,
della
durata
complessiva
di
un
'
ora
almeno
,
quando
supera
le
sei
,
ma
non
le
8
ore
;
di
un
'
ora
e
mezzo
almeno
quando
supera
le
ore
8
,
ma
non
le
11;
di
due
ore
quando
supera
le
11
ore
.
In
nessun
caso
il
lavoro
per
i
fanciulli
e
le
donne
minorenni
può
durare
senza
interruzioni
per
più
di
6
ore
,
Art
.
9
.
Alle
donne
di
qualsiasi
età
e
ai
fanciulli
fino
ai
15
anni
compiuti
dev
'
essere
dato
ogni
settimana
un
intero
giorno
(
24
ore
)
di
riposo
.
Art
.
10
.
Salvo
le
prescrizioni
d
'
altre
leggi
e
regola
menti
,
i
proprietari
,
i
gerenti
,
i
direttori
,
gli
impresari
,
i
cottimisti
che
impieghino
fanciulli
o
donne
di
qualsiasi
età
,
devono
adottare
e
fare
eseguire
,
a
norma
del
regolamento
,
tanto
nei
locali
dei
lavori
e
nelle
relative
dipendenze
,
quanto
nei
dormitori
,
nelle
stanze
di
allattamento
e
nei
refettori
i
provvedimenti
necessari
a
tutela
dell
'
igiene
,
della
sicurezza
e
della
moralità
.
Nelle
fabbriche
dove
si
impiegano
donne
,
dovrà
permettersi
l
'
allattamento
sia
in
una
camera
speciale
annessa
allo
stabilimento
,
sia
permettendo
alle
operaie
nutrici
l
'
uscita
dalla
fabbrica
nei
modi
e
nelle
ore
che
stabilirà
il
regolamento
interno
,
oltre
i
riposi
prescritti
dall
'
art
.
8
.
La
camera
speciale
di
allattamento
dovrà
però
sempre
esistere
nelle
fabbriche
dove
lavorano
almeno
cinquanta
operaie
.
Art
.
11
.
I
regolamenti
interni
delle
aziende
contemplate
dalla
presente
legge
devono
uniformarsi
alle
disposizioni
di
essa
e
del
regolamento
,
di
cui
nell
'
art
.
15
,
e
devono
essere
muniti
del
visto
del
sindaco
,
come
attestazione
d
'
autenticità
,
ed
affissi
in
luogo
,
dove
ne
sia
agevole
la
lettura
agli
interessati
ed
ai
funzionari
,
di
cui
nell
'
articolo
seguente
.
Art
.
12
.
L
'
esecuzione
della
presente
legge
è
affidata
al
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
il
quale
esercita
la
necessaria
vigilanza
per
mezzo
degli
ispettori
delle
industrie
,
degli
ingegneri
e
aiutanti
ingegneri
delle
miniere
e
degli
ufficiali
di
polizia
giudiziaria
.
Le
persone
incaricate
del
servizio
di
sorveglianza
hanno
libero
accesso
negli
opifici
industriali
,
nelle
miniere
,
nelle
cave
e
nelle
gallerie
,
e
accerteranno
le
contravvenzioni
alle
disposizioni
della
presente
legge
e
del
regolamento
.
I
verbali
relativi
saranno
immediatamente
trasmessi
all
'
autorità
giudiziaria
competente
.
Copia
ne
sarà
pure
trasmessa
per
notizia
alla
prefettura
locale
.
Alle
persone
suddette
sono
applicabili
le
disposizioni
del
terzo
capoverso
dell
'
art
.
5
della
legge
17
marzo
1898
,
n
.
80
,
rispetto
alla
divulgazione
di
segreti
di
fabbrica
.
Art
.
13
.
Chiunque
,
essendo
tenuto
all
'
osservanza
delle
disposizioni
contenute
nei
primi
nove
articoli
della
presente
legge
,
vi
contravviene
,
è
punito
con
ammenda
sino
a
50
lire
,
per
ciascuna
delle
persone
impiegate
nel
lavoro
e
alle
quali
si
riferisce
la
contravvenzione
,
senza
che
mai
possa
sorpassarsi
la
somma
complessiva
di
lire
5.000
.
Per
le
contravvenzioni
alle
disposizioni
degli
articoli
10
e
11
,
la
pena
è
dell
'
ammenda
da
50
alle
500
lire
.
Per
le
contravvenzioni
alle
disposizioni
del
regolamento
preveduto
nell
'
art
.
15
si
potrà
comminare
l
'
ammenda
sino
a
50
lire
.
In
caso
di
recidiva
la
pena
è
aumentata
da
un
sesto
ad
un
terzo
.
Il
provento
delle
pene
pecuniarie
sarà
devoluto
alla
cassa
nazionale
di
previdenza
per
la
vecchiaia
e
l
'
invalidità
al
lavoro
,
istituita
con
la
legge
del
17
luglio
1898
,
n
.
350
.
Art
.
14
.
Nelle
contravvenzioni
,
per
le
quali
è
stabilita
la
sola
pena
dell
'
ammenda
,
l
'
imputato
può
far
cessare
il
corso
dell
'
azione
penale
pagando
,
prima
dell
'
apertura
del
dibattimento
,
una
somma
corrispondente
al
massimo
della
pena
stabilita
per
la
contravvenzione
commessa
,
oltre
alle
spese
del
procedimento
.
Art
.
15
.
Entro
sei
mesi
dalla
pubblicazione
della
presente
legge
nella
Gazzetta
Ufficiale
del
Regno
,
le
norme
per
l
'
attuazione
di
essa
saranno
stabilite
in
un
regolamento
da
approvarsi
con
decreto
reale
,
sentito
il
parere
del
consiglio
di
Stato
,
del
consiglio
superiore
di
sanità
e
del
consiglio
dell
'
industria
e
del
commercio
.
La
legge
entrerà
in
vigore
quattro
mesi
dopo
la
pubblicazione
del
regolamento
.
Le
successive
modificazioni
al
regolamento
entreranno
pure
in
vigore
quattro
mesi
dopo
la
loro
pubblicazione
.
Art
.
16
.
Sono
abrogate
tutte
le
disposizioni
contrarie
alla
presente
legge
.