Tipi di Ricerca: Ricerca per parole
Trova:
ProsaGiuridica ,
Art . 1 . I fanciulli dell ' uno e dell ' altro sesso per essere ammessi al lavoro negli opifici industriali , nei laboratori , nelle arti edilizie e nei lavori non sotterranei delle cave , delle miniere e delle gallerie , devono avere almeno l ' età di 12 anni compiuti . Potranno però rimanere quelli di 10 anni compiuti , che vi si trovino già impiegati alla data della attuazione della presente legge . Salvo il disposto dell ' art . 4 , nei lavori sotterranei delle cave , delle miniere e delle gallerie non possono essere impiegati i fanciulli di età inferiore ai 13 anni compiuti e le donne di qualsiasi età . Dopo tre anni dalla promulgazione della presente legge nei lavori sotterranei delle cave , delle miniere e delle gallerie , ove non esista trazione meccanica , non potranno essere impiegati i fanciulli di età inferiore ai 14 anni compiuti . Potranno però rimanere quelli di 11 anni compiuti che vi si trovino già impiegati alla data della presente legge . Salvo ugualmente il disposto dell ' art . 4 , nei lavori pericolosi o insalubri , ancorché non sieno eseguiti in opifici industriali , cave , miniere o gallerie , non possono essere impiegati i fanciulli di età minore di 15 anni compiuti e le donne minorenni . Art . 2 . Non possono essere ammessi ai lavori contemplati in questa legge e nel regolamento , di cui nell ' art . 15 , le donne minorenni ed i fanciulli sino a 15 anni compiuti , che non sieno forniti d ' un libretto e d ' un certificato medico , scritto nel libretto , da cui risulti che sono sani e adatti al lavoro , cui vengono destinati . Il libretto sarà conforme al modello , che sarà stabilito nel regolamento , verrà somministrato ai comuni dal Ministero di agricoltura , industria e commercio , e rilasciato gratuitamente all ' operaio dal sindaco del comune , dove questi ha la sua dimora abituale . Il libretto deve indicare : la data di nascita della donna minorenne e del fanciullo ; che sono stati vaccinati ; che sono riconosciuti sani e adatti al lavoro in cui vengono impiegati ; che hanno frequentato il corso elementare inferiore , ai sensi dell ' art . 2 della legge del 15 luglio 1877 , n . 3961 . Ai fanciulli , che , alla data della promulgazione di questa legge , manchino di questo ultimo requisito , è concesso un termine di tre anni per mettersi in regola . L ' uffiziale sanitario del comune deve eseguire la visita medica e rilasciare il certificato nel libretto , senza alcun compenso a carico dell ' operaio . La spesa eventuale , tanto della prima visita medica , quanto delle successive , sarà a carico dei comuni . Nel regolamento sarà stabilito in quali casi la visita medica dovrà essere ripetuta . Il libretto , il certificato medico , il certificato di nascita e tutti i documenti necessari per ottenerli saranno esenti da tassa di bollo . Art . 3 . Chiunque impieghi donne di qualsiasi età o fanciulli di età inferiore ai 15 anni compiuti , in lavori contemplati dalla presente legge e dal regolamento , deve farne in ogni anno regolare denunzia nei termini e nei modi che saranno stabiliti dal regolamento . Dovrà pure nel corso dell ' anno denunziarsi qualsiasi modificazione per cessazione permanente dei lavori , per cambiamento di ditta , per adozione di motori meccanici , o per altre cause , che saranno stabilite dal regolamento . Le denunzie saranno fatte in doppio esemplare alla prefettura della provincia dove l ' azienda è esercitata , che le trasmetterà subito al Ministero di agricoltura , industria e commercio e dovrà tenere un registro colle indicazioni desunte dalle singole denunzie . Tutti gli esercenti di aziende soggette a questa legge devono presentare entro sei mesi dall ' applicazione di essa una nuova denunzia , indipendentemente da quelle presentate in base alla legge 11 febbraio 1886 , n . 3657 ( serie 3a ) , ed al regolamento 17 settembre 1886 , n . 4082 ( serie 3 a ) . Art . 4 . Con decreto reale , sentito il parere del consiglio superiore di sanità e del consiglio delle industrie e del commercio , verranno determinati i lavori pericolosi o insalubri vietati ai fanciulli d ' ambo i sessi , di età inferiore ai 15 anni compiuti , e alle donne minorenni . Nello stesso modo saranno determinati , in via di eccezione , i lavori pericolosi e insalubri , nei quali potranno essere impiegati i fanciulli fino ai 15 anni compiuti e le donne minorenni , con le cautele e le condizioni che saranno reputate necessarie . Art . 5 . Il lavoro notturno è vietato ai maschi di età inferiore ai 15 anni compiuti ed alle donne minorenni . Potranno però rimanere le donne di età superiore ai 15 anni compiuti , le quali , alla data della promulgazione di questa legge , si trovino già impiegate in opifici industriali , cave o miniere . Trascorsi cinque anni dalla promulgazione di questa legge , il lavoro notturno sarà vietato alle donne di qualsiasi età . Durante questi cinque anni le donne di qualsiasi età addette al lavoro notturno dovranno essere munite di libretto ai sensi dell ' art . 2 . Il ministro di agricoltura , industria e commercio , potrà , sul parere favorevole del consiglio sanitario provinciale , permettere , durante il triennio dalla promulgazione di questa legge , che alle donne minorenni attualmente impiegate in opifici industriali possano essere sostituite altre donne minorenni d ' età superiore ai 15 anni compiuti . Per lavoro notturno s ' intende quello che si compie tra le ore 20 e le 6 dal 1° ottobre al 31 marzo ; e dalle 21 alle 5 dal 1° aprile al 30 settembre . Dove però il lavoro sia ripartito in due mute , esso potrà cominciare alle ore 5 e protrarsi fino alle 23 . Il ministro di agricoltura , industria e commercio potrà , sul parere favorevole del consiglio sanitario provinciale , variare i limiti sopradetti del lavoro notturno nei luoghi ove ciò sia richiesto da condizioni speciali di clima e di lavoro . Art . 6 . Le puerpere non possono essere impiegate al lavoro se non dopo trascorso un mese da quello del parto , e in via eccezionale anche prima di questo termine , ma in ogni caso dopo tre settimane almeno , quando risulti da un certificato dell ' ufficio sanitario del comune di loro dimora abituale , che le condizioni di salute permettono loro di compiere , senza pregiudizio , il lavoro nel quale intendono occuparsi . Art . 7 . I fanciulli d ' ambo i sessi , che hanno compiuto il decimo anno , ma non ancora il dodicesimo , non possono essere impiegati nel lavoro per più di 8 nelle 24 ore del giorno ; non più di 11 ore i fanciulli di ambo i sessi dai 12 ai 15 anni compiuti , e non più di 12 ore le donne di qualsiasi età . Il ministro di agricoltura , industria e commercio potrà temporaneamente ed eccezionalmente autorizzare , sentito il parere del consiglio sanitario provinciale , che l ' orario giornaliero dei fanciulli dai 12 ai 15 anni compiuti venga prolungato al massimo fino alle 12 ore , quando ciò sia imposto da necessità tecniche ed economiche . Art . 8 . Il lavoro dei fanciulli e delle donne di qualsiasi età deve essere interrotto da uno o più riposi intermedi , della durata complessiva di un ' ora almeno , quando supera le sei , ma non le 8 ore ; di un ' ora e mezzo almeno quando supera le ore 8 , ma non le 11; di due ore quando supera le 11 ore . In nessun caso il lavoro per i fanciulli e le donne minorenni può durare senza interruzioni per più di 6 ore , Art . 9 . Alle donne di qualsiasi età e ai fanciulli fino ai 15 anni compiuti dev ' essere dato ogni settimana un intero giorno ( 24 ore ) di riposo . Art . 10 . Salvo le prescrizioni d ' altre leggi e regola menti , i proprietari , i gerenti , i direttori , gli impresari , i cottimisti che impieghino fanciulli o donne di qualsiasi età , devono adottare e fare eseguire , a norma del regolamento , tanto nei locali dei lavori e nelle relative dipendenze , quanto nei dormitori , nelle stanze di allattamento e nei refettori i provvedimenti necessari a tutela dell ' igiene , della sicurezza e della moralità . Nelle fabbriche dove si impiegano donne , dovrà permettersi l ' allattamento sia in una camera speciale annessa allo stabilimento , sia permettendo alle operaie nutrici l ' uscita dalla fabbrica nei modi e nelle ore che stabilirà il regolamento interno , oltre i riposi prescritti dall ' art . 8 . La camera speciale di allattamento dovrà però sempre esistere nelle fabbriche dove lavorano almeno cinquanta operaie . Art . 11 . I regolamenti interni delle aziende contemplate dalla presente legge devono uniformarsi alle disposizioni di essa e del regolamento , di cui nell ' art . 15 , e devono essere muniti del visto del sindaco , come attestazione d ' autenticità , ed affissi in luogo , dove ne sia agevole la lettura agli interessati ed ai funzionari , di cui nell ' articolo seguente . Art . 12 . L ' esecuzione della presente legge è affidata al Ministero di agricoltura , industria e commercio , il quale esercita la necessaria vigilanza per mezzo degli ispettori delle industrie , degli ingegneri e aiutanti ingegneri delle miniere e degli ufficiali di polizia giudiziaria . Le persone incaricate del servizio di sorveglianza hanno libero accesso negli opifici industriali , nelle miniere , nelle cave e nelle gallerie , e accerteranno le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento . I verbali relativi saranno immediatamente trasmessi all ' autorità giudiziaria competente . Copia ne sarà pure trasmessa per notizia alla prefettura locale . Alle persone suddette sono applicabili le disposizioni del terzo capoverso dell ' art . 5 della legge 17 marzo 1898 , n . 80 , rispetto alla divulgazione di segreti di fabbrica . Art . 13 . Chiunque , essendo tenuto all ' osservanza delle disposizioni contenute nei primi nove articoli della presente legge , vi contravviene , è punito con ammenda sino a 50 lire , per ciascuna delle persone impiegate nel lavoro e alle quali si riferisce la contravvenzione , senza che mai possa sorpassarsi la somma complessiva di lire 5.000 . Per le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 10 e 11 , la pena è dell ' ammenda da 50 alle 500 lire . Per le contravvenzioni alle disposizioni del regolamento preveduto nell ' art . 15 si potrà comminare l ' ammenda sino a 50 lire . In caso di recidiva la pena è aumentata da un sesto ad un terzo . Il provento delle pene pecuniarie sarà devoluto alla cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e l ' invalidità al lavoro , istituita con la legge del 17 luglio 1898 , n . 350 . Art . 14 . Nelle contravvenzioni , per le quali è stabilita la sola pena dell ' ammenda , l ' imputato può far cessare il corso dell ' azione penale pagando , prima dell ' apertura del dibattimento , una somma corrispondente al massimo della pena stabilita per la contravvenzione commessa , oltre alle spese del procedimento . Art . 15 . Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale del Regno , le norme per l ' attuazione di essa saranno stabilite in un regolamento da approvarsi con decreto reale , sentito il parere del consiglio di Stato , del consiglio superiore di sanità e del consiglio dell ' industria e del commercio . La legge entrerà in vigore quattro mesi dopo la pubblicazione del regolamento . Le successive modificazioni al regolamento entreranno pure in vigore quattro mesi dopo la loro pubblicazione . Art . 16 . Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge .