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ProsaGiuridica ,
Art . 1 . All ' art . 1 della legge 19 giugno 1902 , n . 252 , è sostituito il seguente : All ' art . 1 . Non saranno ammessi al lavoro negli opifici industriali , nei laboratori , nelle costruzioni edilizie , e nei lavori non sotterranei delle cave , miniere e gallerie i fanciulli dell ' uno e dell ' altro sesso che non abbiano compiuta l ' età di anni 12 . Per l ' ammissione ai lavori sotterranei delle cave , miniere e gallerie , l ' età minima dovrà essere , di 13 anni compiuti dove esiste trazione meccanica , di 14 dove non esiste ; ne sono escluse le donne di qualsiasi età . Non saranno ammessi ai lavori pericolosi , troppo faticosi o insalubri ancorché non eseguiti nei luoghi indicati nel primo capoverso di questo articolo , salvo il disposto del capoverso dell ' art . 4 della legge 19 giugno 1902 , i fanciulli di età minore dei 15 anni compiuti e le donne fino a 21 anni compiuti . Nelle solfare di Sicilia potranno essere ammessi al lavoro di carico e scarico dei forni i fanciulli che abbiano compiuti i 14 anni . Art . 2 . Al 2° e 3° capoverso dell ' art . 2 della legge sono sostituiti i seguenti : Il libretto deve indicare la data di nascita della donna minorenne e del fanciullo ; che sono stati vaccinati ; che sono riconosciuti sani e adatti al lavoro in cui vengono impiegati ; che hanno frequentato il corso elementare inferiore , ai sensi dell ' art . 2 della legge del 15 luglio 1877 , n . 3961 , e superato l ' esame di compimento , salvo il caso d ' incapacità intellettuale certificato dall ' autorità scolastica e che abbiano frequentato le classi obbligatorie del corso elementare superiore ove esistono , ai sensi dell ' art . 1 della legge 8 luglio 1904 , n . 182 . È concesso un termine fino al 1° luglio 1910 affinché possano mettersi in regola gli industriali che impiegano fanciulli di ambo i sessi non forniti del certificato di aver frequentato il corso elementare inferiore ai sensi dell ' articolo 2 della legge 15 luglio 1877 , n . 3961 , e superato l ' esame di compimento , e di aver frequentato le classi obbligatorie del corso elementare superiore ove esistono , ai sensi dell ' art . 1 della legge 8 luglio 1904 , n . 182 . Art . 3 . Al 1° comma dell ' art . 4 della legge è sostituito il seguente : Con decreto reale e sentito il parere del consiglio superiore di sanità , del consiglio dell ' industria e del commercio , e del consiglio superiore del lavoro , verranno determinati i lavori pericolosi , troppo faticosi , o insalubri vietati ai fanciulli di età inferiore ai 15 anni compiuti e alle donne minorenni . Art . 4 . All ' art . 5 della legge 19 giugno 1902 , n . 242 , sono aggiunte le seguenti disposizioni . Il ministro di agricoltura , industria e commercio potrà pure concedere agli stabilimenti nei quali vige attualmente lavoro notturno delle donne , una proroga di tale lavoro sino al 31 dicembre 1907 , quando concorrano le seguenti condizioni : a ) che sia già iniziata con lavoro di adattamento dei locali o con ordinazione di macchinari e simili , la trasformazione degli impianti industriali necessari per l ' abolizione del lavoro notturno ; b ) che al lavoro notturno non prendano parte donne minori di anni 18; c ) che il lavoro notturno sia ridotto man mano che cessano le ragioni per le quali sarà concessa la proroga sopra indicata . Art . 5 . Dopo l ' art . 5 della legge del 19 giugno 1902 succitata è aggiunto il seguente art . 5 bis : Il divieto del lavoro notturno delle donne potrà essere tolto in quelle stazioni e in quei casi in cui il lavoro delle donne si applica sia a materie prime , sia a materie in lavorazione suscettibili di rapida alterazione , quando ciò sia necessario per salvare tali materie da una perdita inevitabile . Le norme per la concessione di tali eccezioni saranno determinate nel regolamento per la esecuzione della presente legge . Art . 6 . È soppresso il capoverso dell ' art . 7 della legge 19 giugno 1902 , n . 242 , e allo stesso articolo sono aggiunti i seguenti capoversi : Nel caso delle due mute , previste dal penultimo comma dell ' art . 5 , il lavoro di ciascuna muta non supererà le ore 8 e mezzo . La durata del lavoro si computa sempre dall ' atto dell ' entrata nell ' opificio , laboratorio , cantiere , galleria , cava o miniera , all ' atto dell ' uscita dai medesimi , esclusi solamente i riposi intermedi . Art . 7 . All ' art . 8 della legge 19 giugno 1902 , n . 242 è aggiunto il seguente capoverso : Quando concorra l ' assenso degli operai il riposo di un ' ora e mezzo potrà essere limitato ad un ' ora , se il lavoro non supera le 11 ore ; ed anche a mezz ' ora nel caso delle due mute previste dal penultimo comma dell ' art . 5 , Art . 8 . Il primo capoverso dell ' art . 12 è così modificato : Le persone incaricate del servizio di sorveglianza hanno libero accesso in tutti i locali delle aziende di cui all ' art . 1 , e accerteranno le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento . Art . 9 . Il Governo del Re è autorizzato a raccogliere in un testo unico le disposizioni della presente legge e della legge 19 giugno 1902 , n . 242 . Entro sei mesi le norme per l ' attuazione della presente legge saranno stabilite e verranno introdotte nel regolamento pubblicato con regio decreto 29 gennaio 1903 , n . 41 , in modo da formare un testo unico da approvarsi con reale decreto , sentito il parere del consiglio di Stato del consiglio superiore di sanità , del consiglio dell ' industria e del commercio , e del consiglio del lavoro . Art . 10 . La disposizione dell ' art . 5 della legge del 19 giugno 1902 , n . 242 , riguardante la durata del lavoro diurno in caso delle due mute , sarà limitata , a cominciare dal 1° gennaio 1911 , dalle ore 5 del 22 , secondo l ' art . 2 della convenzione di Berna del 29 settembre 1906 , e con l ' eccezione di cui all ' art . 8 , ultimo capoverso , della stessa convenzione , quando questa sia ratificata da tutte le potenze firmatarie .