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ProsaGiuridica ,
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Visto l ' art . 9 della legge 7 luglio 1907 , n . 416 , che autorizza il Nostro Governo a raccogliere in testo unico le disposizioni della legge stessa e quelle della legge 19 giugno 1902 , n . 242 , sul lavoro delle donne e dei fanciulli ; Sentito il Consiglio di Stato ; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l ' agricoltura , l ' industria ed il commercio ; Sentito il Consiglio dei ministri ; Abbiamo decretato e decretiamo : ARTICOLO UNICO È approvato l ' unito testo unico di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli , visto , d ' ordine Nostro , dal ministro proponente . TESTO UNICO di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli Art . 1 . Non saranno ammessi al lavoro negli opifici industriali , nei laboratori , nelle costruzioni edilizie e nei lavori non sotterranei delle cave , miniere e gallerie i fanciulli dell ' uno e dell ' altro sesso che non abbiano compiuto l ' età di 12 anni . Per l ' ammissione ai lavori sotterranei delle cave , miniere e gallerie , l ' età minima dovrà essere di 13 anni compiuti dove esiste trazione meccanica , di 14 anni dove non esiste ; ne sono escluse le donne di qualsiasi età . Non saranno ammessi ai lavori pericolosi , troppo faticosi e insalubri , ancorché non eseguiti nei luoghi indicati nel primo capoverso di questo articolo , salvo il disposto del capoverso dell ' art . 4 , i fanciulli di età minore dei 15 anni compiuti e le donne fino ai 21 anni compiuti . Nelle solfare di Sicilia potranno essere ammessi al lavoro di carico e scarico dei forni i fanciulli che abbiano compiuti i 14 anni . Art . 2 . Non possono essere ammessi ai lavori contemplati in questa legge e nel regolamento , di cui all ' art . 15 , le donne minorenni e i fanciulli sino a 15 anni compiuti , che non siano forniti di un libretto e di un certificato medico , scritto nel libretto , da cui risulti che sono sani e adatti al lavoro , cui vengono destinati . Il libretto sarà conforme al modello che sarà stabilito nel regolamento , verrà somministrato ai comuni dal Ministero di agricoltura , industria e commercio , e rilasciato gratuitamente all ' operaio dal sindaco del comune , dove questi ha la sua dimora abituale . Il libretto deve indicare : la data di nascita della donna minorenne e del fanciullo ; che sono stati vaccinati ; che sono riconosciuti sani e adatti al lavoro in cui vengono impiegati ; che hanno frequentato il corso elementare inferiore , ai sensi dell ' art . 2 della legge 15 luglio 1877 , n . 3961 , e superato l ' esame di compimento , salvo il caso di incapacità intellettuale certificato dall ' autorità scolastica ; e che abbiano frequentato le classi obbligatorie del corso elementare superiore ove esistono , ai sensi dell ' art . 1° della legge 8 luglio 1904 , n . 182 . È concesso un termine fino al 1° luglio 1910 affinché possano mettersi in regola gli industriali che impiegano fanciulli d ' ambo i sessi non forniti del certificato di aver frequentato il corso elementare inferiore ai sensi dell ' articolo 2 della legge 15 luglio 1877 , n . 3961 , e superato l ' esame di compimento , e di aver frequentato le classi obbligatorie del corso elementare superiore ove esistono , ai sensi dell ' art . 1 della legge 8 luglio 1904 , n . 182 . L ' ufficiale sanitario del comune deve eseguire la visita medica e rilasciare il certificato nel libretto senza alcun compenso a carico dell ' operaio . La spesa eventuale , tanto della prima visita medica , quanto delle successive , sarà a carico dei comuni . Nel regolamento sarà stabilito in quali casi la visita medica dovrà essere ripetuta . Il libretto , il certificato medico , il certificato di nascita e tutti i documenti necessari per ottenerli , saranno esenti da tassa di bollo . Art . 3 . Chiunque impieghi donne di qualsiasi età o fanciulli di età inferiore ai 15 anni , compiuti , in lavori contemplati dalla presente legge e dal regolamento , deve farne in ogni anno regolare denunzia nei termini e nei modi che saranno stabiliti dal regolamento . Dovrà pure nel corso dell ' anno denunziarsi qualsiasi modificazione per cessazione permanente dei lavori , per cambiamento di ditta , per adozione di motori meccanici , o per altre cause , che saranno stabilite dal regolamento . Le denunzie saranno fatte in doppio esemplare alla prefettura della provincia dove l ' azienda è esercitata , che le trasmetterà subito al Ministero di agricoltura , industria e commercio , e dovrà tenere un registro con le indicazioni desunte dalle singole denunzie . Art . 4 . Con decreto reale , sentito il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio dell ' industria e del commercio e del Consiglio superiore del lavoro , verranno determinati i lavori pericolosi , troppo faticosi o insalubri vietati ai fanciulli , di età inferiore ai 15 anni compiuti , e alle donne minorenni . Nello stesso modo saranno determinati , in via di eccezione , i lavori pericolosi e insalubri , nei quali potranno essere impiegati i fanciulli fino ai 15 anni compiuti e le donne minorenni , con le cautele e le condizioni che saranno reputate necessarie . Art . 5 . Il lavoro notturno è vietato ai maschi di età inferiore ai 15 anni compiuti ed alle donne di qualsiasi età . Il divieto del lavoro notturno delle donne potrà essere tolto in quelle stagioni e in quei casi in cui il lavoro delle donne si applica sia a materie prime , sia a materie in lavorazione suscettibili di rapida alterazione , quando ciò sia necessario per salvare tali materie da una perdita inevitabile . Le norme per la concessione di tali eccezioni saranno determinate nel regolamento per la esecuzione della presente legge . Per lavoro notturno si intende quello che si compie fra le ore 20 e le 6 dal 1° ottobre al 31 marzo ; e dalle 21 alle 5 dal 1° aprile al 30 settembre . Il ministro d ' agricoltura , industria e commercio potrà , sul parere favorevole del Consiglio sanitario provinciale , variare i limiti sopradetti del lavoro notturno nei luoghi ove ciò sia richiesto da condizioni speciali di clima e di lavoro . Il ministro d ' agricoltura , industria e commercio potrà pure concedere agli stabilimenti nei quali vige attualmente lavoro notturno delle donne , una proroga di tale lavoro sino al 31 dicembre 1907 , quando concorrano le seguenti condizioni : a ) che sia già iniziata , con lavoro di adattamento dei locali o con ordinazione di macchinario e simili , la trasformazione degli impianti industriali necessaria per l ' abolizione del lavoro notturno ; b ) che al lavoro notturno non prendano parte donne minori di anni 18; c ) che il lavoro notturno sia ridotto man mano che cessano le ragioni per le quali sarà concessa la proroga sopra indicata . Dove il lavoro sia ripartito in due mute , esso potrà cominciare alle ore 5 e protrarsi alle 23 . L ' anzidetta disposizione riguardante la durata del lavoro in caso delle due mute sarà limitata a cominciare dal l ° gennaio 1911 , dalle ore 5 alle 22 , secondo l ' art . 2 della convenzione di Berna del 26 settembre 1906 , e coll ' eccezione di cui all ' art . 8 , ultimo capoverso , della stessa convenzione , quando questa sia ratificata da tutte le potenze firmatarie . Art . 6 . Le puerpere non possono essere impiegate al lavoro se non dopo trascorso un mese da quello del parto , e in via eccezionale anche prima di questo termine , ma in ogni caso dopo tre settimane almeno , quando risulti da un certificato dell ' ufficio sanitario del comune di loro dimora abituale , che le condizioni di salute permettono loro di compiere , senza pregiudizio , il lavoro nel quale intendono occuparsi . Art . 7 . I fanciulli di ambo i sessi dai 12 ai 15 anni compiuti non possono essere impiegati nel lavoro per più di 11 ore nelle 24 ore del giorno , e le donne di qualsiasi età per più di 12 ore . Nel caso delle due mute , previsto dal penultimo comma dell ' art . 5 , il lavoro di ciascuna muta non supererà le ore 8 e mezzo . La durata del lavoro si computa sempre dall ' atto dell ' entrata nell ' opificio , laboratorio , cantiere , galleria , cava o miniera , all ' atto dell ' uscita dai medesimi , esclusi solamente i riposi intermedi . Art . 8 . Il lavoro dei fanciulli e delle donne di qual siasi età deve essere interrotto da uno o più riposi intermedi , della durata complessiva di un ' ora almeno , quando supera le 6 , ma non le 8 ore ; di un ' ora e mezzo almeno , quando supera le ore 8 , ma non le 11; di due ore quando supera le 11 ore . Quando concorra l ' assenso degli operai , il riposo di un ' ora e mezzo potrà essere limitato ad un ' ora , se il lavoro non supera le 11 ore ; ed anche a mezz ' ora nel caso delle due mute previsto dal penultimo comma del l ' art . 5 . In nessun caso il lavoro per i fanciulli e le donne minorenni può durare senza interruzioni per più di 6 ore . Art . 9 . Alle donne di qualsiasi età e ai fanciulli fino ai 15 anni compiuti deve essere dato ogni settimana un intero giorno ( 24 ore ) di riposo . Art . 10 . Salvo le prescrizioni d ' altre leggi e regolamenti , i proprietari , i gerenti , i direttori , gli impresari , i cottimisti , che impieghino fanciulli o donne di qualsiasi età , devono adottare e fare eseguire , a norma del regolamento , tanto nei locali dei lavori e nelle relative dipendenze , quanto nei dormitori , nelle stanze di allattamento e nei refettori i provvedimenti necessari a tutela dell ' igiene , della sicurezza e della moralità . Nelle fabbriche dove s ' impiegano donne , dovrà permettersi l ' allattamento sia in una camera speciale annessa allo stabilimento , sia permettendo alle operaie nutrici l ' uscita dalla fabbrica nei modi e nelle ore che stabilirà il regolamento interno , oltre i riposi prescritti dall ' art . 8 . La camera speciale di allattamento dovrà però sempre esistere nelle fabbriche dove lavorano almeno 50 operaie . Art . 11 . I regolamenti interni delle aziende contemplate dalla presente legge devono uniformarsi alle disposizioni di essa e del regolamento , di cui nell ' art . 15 , e devono essere muniti del visto del sindaco , come attestazione d ' autenticità , ed affissi in luogo , dove ne sia agevole la lettura agli interessati ed ai funzionari , di cui dell ' articolo seguente . Art . 12 . L ' esecuzione della presente legge è affidata ai Ministero di agricoltura , industria e commercio , il quale esercita la necessaria vigilanza per mezzo degli ispettori delle industrie , degli ingegneri e aiutanti ingegneri delle miniere e degli ufficiali di polizia giudiziaria . Le persone incaricate del servizio di sorveglianza hanno libero accesso in tutti i locali delle aziende di cui all ' art . 1 e accerteranno le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento . I verbali relativi saranno immediatamente trasmessi all ' autorità giudiziaria competente . Copia ne sarà pure trasmessa per notizia alla prefettura locale . Alle persone suddette sono applicabili le disposizioni del terzo capoverso dell ' art . 5 della legge 17 marzo 1898 , n . 80 , rispetto alla divulgazione di segreti di fabbrica . Art . 13 . Chiunque , essendo tenuto all ' osservanza delle disposizioni contenute nei primi nove articoli della presente legge , vi contravviene , è punito con ammenda sino a 50 lire , per ciascuna delle persone impiegate nel lavoro e alle quali si riferisce la contravvenzione , senza che mai possa sorpassarsi la somma complessiva di lire 5.000 . Per le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 10 e 11 la pena è dell ' ammenda da 50 a 500 lire . Per le contravvenzioni alle disposizioni del regolamento preveduto nell ' art . 14 si potrà comminare l ' ammenda fino a 50 lire . In caso di recidiva la pena è aumentata da un sesto ad un terzo . Il provento delle pene pecuniarie sarà devoluto alla Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e l ' invalidità al lavoro , istituita con la legge del 17 luglio 1898 , n . 350 . Art . 14 . Nelle contravvenzioni , per le quali è stata stabilita la sola pena dell ' ammenda , l ' imputato può far cessare il corso dell ' azione penale , pagando , prima dell ' apertura del dibattimento , una somma corrispondente al massimo della pena stabilita per la contravvenzione commessa , oltre alle spese del procedimento . Art . 15 . Entro sei mesi dalla promulgazione della legge 7 luglio 1907 , n . 416 , le norme per l ' attuazione di essa saranno introdotte nel regolamento pubblicato con regio decreto 29 gennaio 1903 , n . 41 , in modo da formarne un testo unico da approvarsi con reale decreto , sentito il parere del Consiglio di Stato , del Consiglio superiore di sanità , del Consiglio dell ' industria e del commercio e del Consiglio del lavoro . Le successive modificazioni al regolamento entreranno in vigore quattro mesi dopo la loro pubblicazione . Art . 16 . Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge .