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VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA Visto il testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli , approvato con Nostro decreto del 10 novembre 1907 , n . 818; Udito il parere del Consiglio superiore del lavoro , del Consiglio superiore di sanità , del Consiglio dell ' industria e del commercio e del Consiglio di Stato in adunanza generale ; Sentito il Consiglio dei ministri ; Sulla proposta dei Nostri ministri , segretari di Stato per l ' agricoltura , l ' industria e il commercio , per l ' interno , per l ' istruzione pubblica e per la grazia e giustizia ; Abbiamo decretato e decretiamo : È approvato l ' annesso regolamento per l ' applicazione del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli , visto , d ' ordine Nostro , dai ministri proponenti . REGOLAMENTO per l ' applicazione del testo unico ( R . decreto 10 novembre 1907 , n . 818 ) della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli . TITOLO I Disposizioni generali Art . 1 . Agli effetti del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli , approvato con R . decreto 10 novembre 1907 , n . 818 , per fanciulli si intendono le persone , d ' ambo i sessi , che non hanno superato i 15; e per donne minorenni quelle che , compiuti i 15 anni , non hanno superato i 21 . Art . 2 . Agli effetti della stessa legge , è opificio industriale o laboratorio ogni luogo ove si compiano , con l ' intervento di donne o fanciulli , qualunque sia il numero degli operai salariati adibiti , lavori manuali di natura industriale col mezzo di macchine non mosse dall ' operaio che le usa . Quando non si adoperino macchine , è considerato opificio o laboratorio ogni luogo dove siano occupati per il lavoro suddetto più di cinque operai senza distinzione di sesso o di età . Gli Istituti e luoghi di ricovero , di educazione o di istruzione , i quali occupino i fanciulli in lavori manuali , sono sottoposti alla osservanza della legge , quando si verifichi una delle condizioni seguenti : a ) che le officine o i laboratori siano esercitati per speculazione industriale o nell ' interesse dei maestri o capi d ' arte che li dirigono ; b ) che il lavoro effettivo manuale sia prevalente sullo studio e sull ' insegnamento professionale , anche se questo sia impartito nelle officine o laboratori degli Istituti , purché non si tratti di Istituti direttamente amministrati dallo Stato , o in qualsiasi modo sottoposti alla vigilanza o tutela di esso . L ' accertamento di tali condizioni spetta al ministro di agricoltura , industria e commercio , udito l ' avviso del Comitato permanente del lavoro , e anche del Consiglio superiore dell ' assistenza e beneficienza pubblica allorquando si tratta di accertare la sussistenza delle condizioni di cui alla lettera a ) per Istituti contemplati dalla lettera b ) dell ' art . 1 della legge 17 luglio 1890 , n . 6972 ( serie 3a ) . Agli effetti della stessa legge , per costruzioni edilizie si intendono tutti i lavori che hanno per oggetto la costruzione , la manutenzione il finimento , la riparazione , la demolizione o la distruzione di qualsiasi opera edilizia , compresi i lavori di costruzione e manutenzione stradale , di arginature , di riporti e di sterri , che non abbiano scopi agricoli . Per i lavori di costruzione edilizia , come per quelli che si compiono nelle cave , miniere e gallerie , la legge è sempre applicabile , anche se non è fatto uso di macchine , o se non sono occupati operai in numero superiore a cinque , purché fra essi vi siano donne o fanciulli . Art . 3 . La donne e i fanciulli che si trovino nei luoghi dove si compie il lavoro manuale , sono considerati , agli effetti della legge , come addetti al lavoro a meno che non venga giustificata la loro presenza con motivi attendibili . La giustificazione deve essere data dall ' esercente dell ' azienda industriale o da chi lo sostituisce nella direzione . TITOLO II Libretto di lavoro CAPO I . Rilascio del libretto Art . 4 . Il libretto di lavoro sarà conforme al modello annesso al presente regolamento , e porterà allegati il testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli , e questo regolamento . Di esso debbono esser muniti tutti i fanciulli e tutte le donne minorenni che vengono ammessi al lavoro in una delle aziende contemplate nell ' art . 2 del regolamento . Sono esonerate dal provvedersi del libretto le donne minorenni , che erano già occupate in una azienda il giorno 1 luglio 1903 , e che tuttora proseguono a rimanervi occupate . Queste , nel caso che si trasferiscano ad altra azienda , debbono munirsi del libretto , in conformità a quanto prescrive l ' art . 2 del testo unico della legge . Esse sono tuttavia esonerate dall ' obbligo di dimostrare l ' adempimento della istruzione , quando presentino attestato di servizio prestato nell ' azienda da cui si allontanano , dal quale risulti la occupazione all ' epoca suddetta . Art . 5 . I sindaci devono provvedere che i libretti siano compilati dai funzionari comunali , e che il rilascio ai titolari sia fatto solo quando tutte le indicazioni e dichiarazioni prescritte vi siano state introdotte , e la firma dell ' ufficiale di stato civile e il bollo vi siano stati apposti . Art . 6 . Le visite mediche per il rilascio del libretto di lavoro sono fatte dall ' ufficiale sanitario comunale . La visita della minorenne deve essere fatta alla presenza d ' una sua parente o di altra donna di sua fiducia . La dichiarazione medica deve esser corredata , con precisione , dei connotati del titolare del libretto , in guisa da impedire che il libretto possa essere rilasciato al nome di persona diversa da quella che fu assoggettata alla visita . Il medico deve dichiarare di avere sottoposto ad una accurata visita la donna minorenne o il fanciullo indicati nel certificato e di essersi accertato che per la loro condizione di salute e per la loro costituzione fisica , sono adatti , senza nocumento pel loro sviluppo organico , al lavoro manuale , specificando quei lavori ai quali , eventualmente , non credesse adatta la persona visitata . Art . 7 . Del libretto del lavoro si può rilasciare duplicato dal Comune che lo rilasciò originariamente , nel caso di smarrimento o di deterioramento per prolungato uso . Nel nuovo libretto si dovrà far cenno che trattasi di duplicato . Art . 8 . I sindaci debbono tenere , pei libretti di lavoro rilasciati , un registro conforme al modello stabilito dal Ministero di agricoltura , industria e commercio , ufficio del lavoro . Art . 9 . Per il rilascio irregolare di libretto di lavoro , o per irregolarità nella dichiarazione medica , di cui agli articoli 5 , 6 e 7 , sono applicabili ai sindaci , ai funzionari comunali e ai sanitari le sanzioni di cui all ' art . 13 del testo unico della legge , salve le maggiori sanzioni stabilite dal Codice penale . CAPO II . Adempimento dell ' obbligo della istruzione . Art . 10 . I fanciulli e le donne minorenni che sono soggetti , per quanto riguarda l ' obbligo della istruzione , alla legge 8 luglio 1904 , n . 407 , per poter ottenere il libretto di lavoro debbono produrre il certificato di compimento e quello di frequenza delle classi elementari superiori obbligatorie esistenti nel Comune di loro residenza abituale . I fanciulli che , raggiunta l ' età di dodici anni , non abbiano superato l ' esame di compimento e frequentate le classi superiori suddette , debbono dai Comuni essere ammessi ancora alle scuole , affinché possano uniformarsi alle prescrizioni dell ' articolo 2 del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli . Art . 11 . L ' incapacità intellettuale , di cui all ' articolo 2 del testo unico della legge , deve risultare da un certificato rilasciato o dal direttore didattico , o dallo ispettore scolastico . Per il rilascio di tale certificato si deve tener conto dei risultati di tutto il periodo di frequenza della scuola . Disposizioni transitorie Art . 12 . I fanciulli e le donne minorenni che ottennero il proscioglimento sotto l ' impero della legge 15 luglio 1877 , n . 3961 , sulla istruzione obbligatoria , potranno ottenere senz ' altro il libretto di lavoro . I fanciulli e le donne minorenni , i quali abbiano assolto agli obblighi scolastici , stabiliti dalla legge 19 giugno 1902 , n . 242 , fino a tutto l ' anno scolastico 1906-907 , possono avere il libretto secondo le norme stabilite dalla legge stessa . Art . 13 . Ai fanciulli e alle donne minorenni che non si trovino nelle condizioni previste dal precedente articolo , ma che abbiano frequentato il corso elementare inferiore e non superato l ' esame di compimento , o non frequentate le classi superiori elementari esistenti nel Comune di loro residenza , può esser rilasciato ugualmente il libretto per l ' ammissione al lavoro qualora l ' industriale , presso il quale vanno ad occuparsi , dichiari all ' autorità comunale , che ne farà annotazione sul libretto , il modo con cui ottempererà al disposto dell ' articolo 3 della legge 8 luglio 1904 , n . 407 , e del 4° comma dell ' art . 2 del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli , affinché sia assicurato il completamento , entro il 1° luglio 1910 , secondo le norme predette , della istruzione di tali fanciulli e donne minorenni . La stessa dichiarazione deve farsi dagli industriali , agli effetti del 4° comma del citato articolo 2 del testo unico della legge , nei riguardi dei fanciulli che già occupano . A tale scopo gli industriali devono presentare al Comune della sede dell ' azienda i libretti di lavoro dei fanciulli che debbono completare l ' istruzione perché vi venga fatta l ' annotazione . Art . 14 . Per gli effetti dell ' articolo precedente , all ' obbligo della istruzione , di cui all ' art . 2 del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli , fino al 1° luglio 1910 , si può anche ottemperare colla frequenza delle scuole serali o festive , purché si ottenga alla fine il certificato di proscioglimento . Nel caso previsto dall ' art . 13 e dal primo comma di questo articolo , qualora si constati la non frequenza alla scuola , i sindaci e i funzionari preposti alla vigilanza per l ' esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli , devono procedere all ' immediato ritiro del libretto di lavoro , e al conseguente allontanamento dal lavoro del titolare del libretto . CAPO III Obblighi dell ' industriale . Art . 15 . I proprietari , i gerenti , i direttori da cui dipende l ' azienda industriale , e i cottimisti che assumono alla loro dipendenza altri operai , prima di ammettere , al lavoro donne minorenni o fanciulli , debbono farsi consegnare da essi il libretto di cui all ' art . 4 , verificare se è completo e regolare , e conservarlo per tutto il tempo in cui la donna minorenne o il fanciullo rimangono alla loro dipendenza , e registrare in esso la data di ammissione e quella di abbandono dell ' azienda . Nel libretto va annotato ogni cambiamento di mestiere della donna minorenne o del fanciullo . Art . 16 . Qualora il titolare del libretto cessi di appartenere all ' azienda gli si deve riconsegnare il libretto senza che sia lecito all ' industriale di trattenerlo per qualsiasi motivo . Art . 17 . I libretti rimasti per qualsiasi motivo senza titolare , o appartenenti a fanciulli o a donne minorenni che hanno superata l ' età per la quale è prescritto l ' obbligo del libretto , debbono essere restituiti , dall ' industriale che li detiene , al Comune in cui trovasi l ' azienda . Questo li riconsegna ai Comuni che li hanno emessi . TITOLO III . Denuncie di esercizio Art . 18 . Nella compilazione dei moduli per le denuncie prescritte dall ' art . 3 del testo unico della legge il Ministero di agricoltura , industria e commercio deve curare che siano poste le sole domande dirette ad ottenere tutte le notizie e indicazioni relative all ' applicazione della legge nell ' azienda . Tuttavia potranno esservi aggiunte le domande per le notizie e indicazioni relative all ' applicazione della legge ( testo unico ) per gli infortuni degli operai sul lavoro , qualora il Ministero predetto ritenga opportuno formulare un unico modulo per le denuncie prescritte da entrambe le leggi . Art . 19 . I moduli delle denunzie sono forniti dal Ministero di agricoltura , industria e commercio alle prefetture del Regno . Gli industriali debbono richiederli , o direttamente alla prefettura , o per mezzo delle rispettive autorità comunali , e li ricevono gratuitamente . Art . 20 . I prefetti e i sindaci debbono tenere un registro delle denunzie delle aziende industriali soggette all ' osservanza della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli a loro rispettivamente presentate . Il modello è stabilito dal Ministero predetto . Le prefetture debbono trasmettere , entro il primo quadrimestre dell ' anno , al Ministero di agricoltura , industria e commercio , ufficio del lavoro , le denuncie annuali presentate nel loro territorio , ed entro due mesi dalla presentazione , quelle di apertura , variazione o cessazione di esercizio . Art . 21 . Gli industriali , che esercitano una azienda contemplata dall ' art . 2 del presente regolamento , sono tenuti a presentare alla prefettura nella cui circoscrizione è situata l ' azienda , entro il primo bimestre dell ' anno , la denunzia annuale di esercizio . Le denuncie per nuova apertura , per variazione o cessazione di esercizio , per cambiamento di ditta , o per introdotte modificazioni nel senso di ammissione , o modificazione , o cessazione di impiego al lavoro di donne o di fanciulli , ovvero di adozione di macchine o di rinuncia all ' uso di esse sempre che abbiano luogo in una delle aziende contemplate nell ' art . 2 del presente regolamento , debbono presentarsi alla prefettura entro un mese dalla data del fatto per cui esse sono richieste . Art . 22 . Gli esercenti industrie che occupano donne o fanciulli solo in alcuni periodi dell ' anno debbono presentare al prefetto la denuncia annuale di esercizio , entro il primo bimestre dell ' anno : ma se in esso non sia compreso il periodo in cui sono al lavoro le donne e i fanciulli , è data facoltà di indicare solo sommariamente e preventivamente il numero delle donne e dei fanciulli che verranno in seguito occupati al lavoro . Non oltre poi quindici giorni dalla data dell ' impiego effettivo di essi , quella denuncia deve essere completata mediante la presentazione di una denuncia di variazione , contenente le indicazioni precise sul numero e l ' età dei fanciulli e delle donne che sono stati assunti al lavoro . Art . 23 . Gli esercenti industrie a lavoro non continuativo , che impieghino donne o fanciulli , debbono presentare la denuncia , corredata di tutti i dati voluti , nel termine di quindici giorni dall ' inizio del lavoro . Art . 24 . Nella compilazione delle denuncie gli industriali sono tenuti a fornire in modo chiaro e preciso tutte le indicazioni richieste dal modello che viene consegnato dalla prefettura . La prefettura non può accettare dagli esercenti le denuncie le quali non siano formalmente complete e perfette . Deve poi rifiutare l ' accettazione delle denuncie presentate da aziende che evidentemente risultano esonerate dall ' obbligo della presentazione , perché non occupano donne o fanciulli , o perché non trovansi nelle condizioni volute dall ' art . 2 di questo regolamento . Art . 25 . Gli industriali debbono trovarsi in grado di esibire , ad ogni richiesta , ai funzionari cui è affidata la vigilanza per la esecuzione della legge , il certificato di eseguita e regolare presentazione della denuncia di esercizio . TITOLO IV . Registro ed affissioni Art . 26 . In ogni azienda industriale soggetta alla osservanza della legge , è tenuto un registro dal quale risulti il nome , il cognome , la paternità , il luogo e la data di nascita delle donne minorenni e dei fanciulli occupati . Pei fanciulli e le minorenni appartenenti ad uno degli Istituti contemplati dal comma 2° dell ' art . 2 , deve risultare anche il nome dell ' Istituto cui appartengono . Il modello del registro è compilato dal Ministero di agricoltura , industria e commercio . Le aziende soggette all ' osservanza della legge ( testo unico ) per gli infortuni degli operai sul lavoro , possono esimersi dalla tenuta di questo registro quando abbiano in regola il libro matricola previsto dall ' art . 25 , n . 1 del regolamento 13 marzo 1904 , n . 141 , per l ' esecuzione di quella legge . Art . 27 . Una tabella affissa , in modo che ne sia agevole la lettura , all ' ingresso di ciascuna azienda industriale , o nei locali di lavoro , indica l ' orario del lavoro per le donne e i fanciulli . In essa è specificata la durata e la ripartizione dei periodi di riposo giornaliero , coll ' indicazione delle ore in cui deve avere luogo l ' entrata e l ' uscita . Il sindaco deve vistare la tabella in conformità al disposto dell ' articolo seguente , capoverso . Insieme alla tabella deve essere affisso un esemplare del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli , e del presente regolamento . Art . 28 . A norma dell ' art . 11 del testo unico della legge , gli esercenti aziende contemplate dall ' art . 2 di questo regolamento , allorquando intendano munire la azienda stessa di un regolamento interno di fabbrica , devono presentarlo al sindaco , in doppio esemplare , munito della loro firma . Il sindaco , accertata l ' identità dei due esemplari , deve apporre ad entrambi il suo visto e ne restituisce uno all ' interessato per l ' affissione di cui all ' art . 11 citato . TITOLO V . Lavori pericolosi e insalubri Art . 29 . Per l ' esecuzione dell ' art . 4 del testo unico della legge sono reputati lavori insalubri o pericolosi quelli che vengono eseguiti nelle industrie indicate nelle seguenti tabelle . Tabella A . Industrie insalubri o pericolose a cui è assolutamente vietata l ' applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli . 1 . Macinazione e raffinazione dello zolfo . 2 . Fabbriche di polveri piriche , di dinamite e di altri esplosivi . 3 . Fabbriche pirotecniche , di micce da minatori , di capsule per armi da fuoco , e stabilimenti di caricamento delle cartucce . 4 . Officine per la produzione di gas illuminante . 5 . Officine per la produzione di carburi e derivati . 6 . Fabbriche di acido solforico , di acido solforoso e di solfiti , di acido nitrico , di acido cloridrico . 7 . Officine per la produzione di gas compressi ( quali acido carbonico , ossigeno , ammoniaca ) . 8 . Fabbriche di solfuro di carbonio . 9 . Fabbriche di fosforo , di cloro , di cloruro e di ipoclorito di calcio , di altri ipocloriti e di cloruro di zolfo . 10 . Fabbriche di cromati . 11 . Fabbriche di ossido di piombo e di biacca , di altri preparati di piombo e di preparati antimoniali . 12 . Fabbriche di sale di soda col metodo dell ' acido solforico . 13 . Fabbriche di ammoniaca e di potassa . 14 . Fabbriche di cianuri . 15 . Fabbriche di sali di bario , di acido ossalico e di ossalati . 16 . Fabbriche di colori detti di anilina . 17 . Fabbriche di colori a base arsenicale e di preparati arsenicali . 18 . Fabbriche di collodio e di celluloide . 19 . Fabbriche di eteri , solforico , etilico , acetico , propilico , e di essenze e di olii essenziali ( quali trementina e canfora ) . 20 . Industria del raffinamento dei metalli preziosi . 21 . Industria della doratura e della argentatura . 22 . Industria degli specchi con amalgama di mercurio . 23 . Industria della distillazione e del raffinamento del petrolio . 24 . Industria della lavorazione del piombo metallico , della fusione di caratteri , ed in genere della produzione di leghe contenenti piombo , zinco , stagno , arsenico , antimonio e mercurio . 25 . Industria della preparazione del bianco di zinco . 26 . Industria dell ' estrazione dell ' olio dalle sanse e di altri olii grassi col solfuro di carbonio . 27 . Industria delle sardigne , ossia trattamento di residui animali per la loro utilizzazione innocua . 28 . Officine o parti di officine ove si pratica il secretaggio . Dato che le industrie elencate nella tabella A siano esercitate come industrie accessorie o industrie principali , insieme ad altre industrie non elencate , il divieto non si estende a queste ultime , sempreché le due industrie vengano esercitate in locali separati . Tabella B . Lavori insalubri o pericolosi nei quali l ' applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli è vietata o sottoposta a speciali cautele . 1 . Miniere . Esclusa l ' applicazione nello scavo e nella estirpazione del minerale ; nella collocazione delle armature ; nel maneggio degli apparecchi di estrazione , tornichetti , verricelli , ecc . ; nel maneggio delle pompe e dei ventilatori nei lavori sotterranei . 2 . Cave e torbiere . Esclusa l ' applicazione nelle operazioni suaccennate e nella lizzatura dei massi . 3 . Officine di preparazione meccanica dei minerali e dei prodotti delle miniere e delle cave . Esclusa l ' applicazione nella polverizzazione , nella stacciatura a secco e nel movimento delle polveri . 4 . Officine metallurgiche e mineralurgiche . Esclusa l ' applicazione nel trattamento per via ignea dei minerali di piombo argentifero , zinco , arsenico , antimonio o mercurio . Nel carico e nello scarico dei forni a combustione di zolfo per la liquefazione del minerale solfifero . - Nella torrefazione in caselle , in cumuli , ecc . , dei sulfuri , arseniuri ed antimoniuri in genere ed in ispecie delle metalline di rame arsenicali . - Nei lavori di levigatura ed arrotatura , dei laminatoi , delle macchine a stampo o a impronta . Nella zincatura , stagnatura e piombatura delle lastre metalliche e di oggetti di metallo in genere , può essere consentita la ammissione a talune delle operazioni o fasi di lavoro . 5 . Impianti di produzione , trasformazione e distribuzione di elettricità . Esclusa l ' applicazione nella manovra pulizia e manutenzione dei quadri di distribuzione , nelle operazioni di manutenzione delle batterie d ' accumulatori ed in genere in tutte le operazioni che si riferiscono agli inseritori e ai disgiuntori di corrente e agli apparecchi e alle linee serventi alla corrente . Per gli stabilimenti elettrochimici in particolare , esclusa l ' applicazione : a ) nell ' elettrolisi per via umida : dalle operazioni riferentisi alla formazione delle batterie di accumulatori ; b ) nell ' elettrolisi per via secca : dalla polverizzazione e stacciatura a secco e dai movimenti di polveri , dalla manovra e dal caricamento e dallo scaricamento dei forni elettrici . 6 . Fabbriche di fiammiferi . Esclusa l ' applicazione nei locali in cui si prepara la pasta fosforica e si fa l ' immersione e l ' essiccamento dei fiammiferi ; come pure negli altri locali in diretta comunicazione coi precedenti , o dove si diffondono esalazioni fosforiche , a meno che sia efficacemente impedita la loro diffusione . - I fanciulli e le donne minorenni , impiegati , devono , da dichiarazione medica scritta nel libretto , risultare esenti da carie dentaria . - La visita medica deve essere ripetuta ogni anno . - L ' orario di lavoro non può superare le ore 10 effettive . 7 . Distillerie del catrame per l ' estrazione della benzina , della paraffina , degli olii minerali , ecc . Esclusa l ' applicazione nei locali in cui si eseguiscono le distillazioni . 8 . Manifatture dei tabacchi . Esclusa l ' applicazione nell ' apertura delle balle ; nella cernita delle foglie non preventivamente inumidite ; nelle fermentazioni e nelle demolizioni dei cumuli di fermentazione ; nella essiccazione nei locali chiusi ; nelle macinazioni e setacciature ; nella produzione degli estratti e nella trinciatura . 9 . Fabbriche di solfato di chinino . Esclusa l ' applicazione nei locali in cui si polverizza la scorza di china e si purifica il solfato di chinino . 10 . Fabbriche di vetrerie , cristallerie , smalti , lastre , vetri mousseline , conterie . Esclusa l ' applicazione nei locali in cui si polverizza la materia prima ; e si fanno le perle ; nella soffiatura dei vetri ; nella pulitura e demolizione dei forni ; nella opacatura e nella incisione con acido fluoridrico o con getto di sabbia ; nella arruotatura e levigatura . Possono i fanciulli essere ammessi nei locali in cui si soffiano i vetri ( esclusi i vetri mousseline ) per esservi adibiti alla portatura dei vetri dal banco di soffiatura al forno di tempera , quando questi siano nello stesso locale e sia sufficientemente provveduto alla ventilazione dei locali , e ad impedire la irradiazione del caloredei forni . 11 . Fabbriche di caout - chouc , guttaperca ed ebanite . Esclusa l ' applicazione nei locali in cui si fa la vulcanizzazione con solfuro di carbonio o con cloruro di zolfo ; in quelli nei quali si preparano le soluzioni di caout - chouc negli olii essenziali , e dove tali soluzioni vengono applicate alle stoffe per renderle impermeabili . 12 . Filatura e tessitura dall ' amianto . Esclusa l ' applicazione nei locali ove non sia assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo . 13 . Concerie di pelli . Esclusa l ' applicazione nei locali della macinazione delle materie concianti ; nei lavori di trattamento con la calce ; nelle fosse di concia o dove si sviluppano liberamente polveri ; e in quelle operazioni di raffinatura delle pelli ove si fa uso di petrolio , eteri ed altri infiammabili . 14 . Industria del feltro . Esclusa l ' applicazione nella lavorazione del feltro ottenuto mediante secretaggio con preparati mercuriali . 15 . Lavorazione del cappello . Esclusa l ' applicazione nelle lavorazioni di pomiciatura , spazzolatura , plottatura e rasatura , quando non siano applicati efficaci sistemi di aspirazione del pulviscolo . 16 . Fabbriche di concimi artificiali . Esclusa l ' applicazione nei locali in cui si sviluppano liberamente polveri per macinazione , vapori e gas nocivi per reazioni chimiche . 17 . Fabbriche di colla . Esclusa l ' applicazione nella manipolazione e nella cernita delle ossa e delle sostanze cornee . 18 . Fabbriche di bottoni d ' osso . Esclusa l ' applicazione nella cernita delle ossa e delle sostanze cornee . 19 . Fabbriche di carta e magazzini di cernita . Esclusa l ' applicazione nella cernita e nel trituramento degli stracci e della carta usata , a meno che non sia provveduto ad una burattazione ( battitura ) preventiva e ad un ' efficace aspirazione della polvere ; e nella tintura delle carte con preparati velenosi . 20 . Tipografie . Esclusa l ' applicazione nella pulitura dei caratteri . 21 . Mulini di calce , gesso , cementi , pozzolana , amianto , talco , grafite , marmo e baritina . Esclusa l ' applicazione dove si sviluppano liberamente polveri , a meno che sia efficacemente impedita la loro diffusione . 22 . Battitura , cardatura e pulitura delle lane , dei cotoni , dei lini , della canapa , della juta , del crine vegetale e animale , delle piume e dei peli ; apritura e battitura idei cascami di seta . Esclusa l ' applicazione nei locali dove sono eseguite , anche se i fanciulli e le donne minorenni sono addetti al servizio di altre macchine , o ad altri lavori , quando non si sia provveduto all ' efficace allontanamento delle polveri . 23 . Fabbriche di ceramiche . Esclusa l ' applicazione nei locali di preparazione e macinazione delle vernici ( vetrine ) , e di macinazione a secco delle materie prime , e nei locali di applicazione delle vernici ove queste siano a base di piombo . 24 . Tintorie . Esclusa l ' applicazione nei locali dove si fanno preparazioni idi colori e di bagni velenosi . 25 . Lavori nei porti . Esclusa l ' applicazione nelle operazioni di stivaggio od in qualsiasi altro lavoro nelle stive delle navi a vela ed a vapore ; nei lavori di imbarco e di sbarco di carboni e colli pesanti dalle calate o da galleggianti a bordo dei piroscafi e viceversa , tranne che nelle operazioni del maneggio di cesti vuoti o del riempimento dei medesimi ; nei lavori sulle calate ; nei lavori di pitturazione delle navi . Art . 30 . Per le eventuali modificazioni delle tabelle , di cui all ' articolo precedente , si seguono le norme dell ' art . 4 del testo unico della legge . TITOLO VI . Orario di lavoro e durata dei riposi Art . 31 . Il ministro di agricoltura , industria e commercio , per concedere la variazione dei limiti di inizio e di fine dell ' orario di lavoro , prevista dal 4° comma dell ' art . 5 del testo unico della legge , richiede l ' avviso motivato del Consiglio provinciale sanitario e il parere del Comitato permanente del Consiglio del lavoro . Art . 32 . Le industrie che trattano materie suscettibili di rapida alterazione e che non permettono sospensione di lavorazione , per ottenere la concessione di adibire donne al lavoro notturno , durante i periodi in cui la lavorazione non può essere interrotta , devono occupare nelle ore della notte donne di età superiore ai 15 anni compiuti , ed attuare per esse un orario di lavoro di durata complessiva , fra diurna e notturna , non superiore a quella fissata dall ' art . 7 del testo unico , interrotto dai riposi prescritti dall ' art . 8 . Per questa concessione deve sentirsi l ' avviso del Consiglio provinciale sanitario e del Comitato permanente del lavoro . La deliberazione del Consiglio provinciale sanitario deve essere motivata . Art . 33 . Là dove è attuato il sistema di lavoro a mute , ciascuna squadra deve mantenere il proprio turno e non può avvicendarsi con l ' altra se non concorra l ' assenso degli operai interessati , di età superiore ai 15 anni , da accertarsi a mezzo di votazione segreta , fatta alla presenza di un rappresentante della ditta e di un rappresentante degli operai . Per la validità dell ' assenso occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli operai interessati . Il verbale della votazione deve essere conservato dall ' industriale nella sede dell ' azienda , ed essere presentato ad ogni richiesta dei funzionari incaricati della vigilanza . La revoca dell ' assenso deve esser data nella stessa forma . La distribuzione delle donne e idei fanciulli , fra le diverse squadre e il passaggio di essi dall ' una all ' altra , quando non risultino da documenti dell ' azienda , debbono constare da apposito registro . Art . 34 . Per attuare la riduzione del riposo intermedio a un ' ora o rispettivamente a mezz ' ora , prevista dal secondo comma dell ' art . 8 del testo unico della legge , deve esser richiesto ed accertato , nei modi di cui all ' articolo precedente , l ' assenso di tutti gli operai cui verrebbe ridotto il riposo intermedio . L ' assenso deve essere dato anche da coloro che non hanno compiuto i 15 anni . La riduzione a mezz ' ora del riposo intermedio , consentita dall ' art . 8 del testo unico della legge , è applicabile anche nel caso di concessione del lavoro notturno a norma del 4° comma dell ' art . 5 del testo unico , quando il lavoro sia compiuto col sistema dei turni , con orario non eccedente le ore 8 . Art . 35 . Le tolleranze concesse all ' inizio , alla ripresa o alla fine , del lavoro non possono essere computate nella durata del riposo intermedio . Non sono considerate come periodi di riposo le interruzioni di durata inferiore ai 15 minuti . Purchè sia rispettata la prescrizione del capoverso precedente , la durata complessiva del riposo intermedio può essere anche distribuita in due periodi , durante l ' orario di lavoro , ad eccezione del riposo di mezz ' ora nel caso del lavoro a squadre . TITOLO VII . Prescrizioni di sicurezza e di igiene . Vigilanza sanitaria Art . 36 . Non si possono impiegare le donne minorenni e i fanciulli nella pulizia dei motori e degli organi di trasmissione e delle macchine mentre sono in moto . Art . 37 . I funzionari incaricati della vigilanza debbono determinare se alle donne e ai fanciulli sia permesso di rimanere , durante il riposo intermedio , nei locali di lavoro , tenuto conto delle condizioni del lavoro e dell ' opificio . Art . 38 . I locali di lavoro e le relative dipendenze , i dormitori e le ritirate delle fabbriche ove sono occupati fanciulli o donne di qualsiasi età , debbono essere tenuti con pulizia e soddisfare a tutte le altre condizioni necessarie alla tutela dell ' igiene e della sicurezza degli operai . Le condizioni di carattere generale sono determinate dal Ministero di agricoltura , industria e commercio , sentiti i Corpi consultivi di cui all ' art . 4 del testo unico della legge . In ogni caso deve disporsi che i locali abbiano una cubatura e una ventilazione sufficienti ad impedire che l ' aria risulti dannosa agli operai ; che sia curata la loro manutenzione ; che siano liberi da umidità , compatibilmente alle esigenze del lavoro ; che siano forniti d ' acqua potabile e provveduti di latrine distinte per uomini e per donne , e in numero non minore di 1 ogni 40 persone . Art . 39 . La osservanza delle condizioni è accertata dai funzionari incaricati della vigilanza per l ' esecuzione della legge , i quali , nei casi in cui le condizioni volute non fossero soddisfatte , indicano , sentito , per la parte igienica e sanitaria , anche l ' avviso dell ' ufficiale sanitario , i lavori di adattamento occorrenti . Contro le ordinanze degli ispettori può essere inoltrato ricorso al Ministero di agricoltura , industria e commercio . Art . 40 . Le camere speciali di allattamento debbono soddisfare alle condizioni igieniche richieste dalla speciale loro destinazione . Il tempo da concedersi alle operaie nutrici per l ' allattamento , in più dei riposi prescritti dall ' art . 8 del testo unico della legge , deve avere almeno la durata di un ' ora per quelle che allattano i propri bambini fuori della fabbrica ; ed almeno di mezz ' ora per quelle che profittano delle stanze d ' allattamento . Dall ' obbligo di tenere la camera di allattamento sono esclusi gli stabilimenti che non impiegano donne di età superiore ai 15 anni compiuti . Art . 41 . L ' ufficiale sanitario deve assicurarsi con visite periodiche se le minorenni ed i fanciulli sono atti a sostenere il lavoro nel quale sono occupati , o se sono affetti da malattie contagiose . La visita dev ' essere ripetuta ogni volta che il fanciullo o la minorenne vengano adibiti a lavoro diverso da quello al quale furono riconosciuti idonei coll ' ultima dichiarazione medica . Nei Comuni , nei quali il prefetto lo reputi opportuno per la regolarità e speditezza del servizio , possono essere delegati alle visite di cui al comma precedente , altri medici , scelti su proposta del medico provinciale , specialmente fra i medici condotti del Comune stesso . Essi hanno , agli effetti di legge , le medesime attribuzioni affidate all ' ufficiale sanitario comunale . Art . 42 . La visita medica ai fanciulli e alle donne minorenni è ripetuta ogni qualvolta un ispettore governativo reputi che lo stato di salute non permetta loro di continuare nel lavoro al quale sono addetti . I funzionari incaricati della vigilanza devono sottoporre alla visita del medico i fanciulli e le minorenni anche quando abbiano dubbi sull ' attitudine fisica a sostenere il lavoro nel quale trovansi occupati , escludendo dal lavoro le minorenni o i fanciulli che dalla visita medica risultino incapaci . Se il risultato della visita contraddica al certificato medico in forza del quale le donne minorenni o i fanciulli furono ammessi al lavoro , gli ispettori debbono riferire il fatto al medico provinciale , ed informarne , con verbale , l ' autorità giudiziaria , trasmettendole i due certificati , per la eventuale applicazione delle sanzioni di cui all ' art . 9 . Art . 43 . Gli stessi funzionari possono anche ordinare visite generali di tutto il personale addetto a un ' azienda , quando lo ritengano necessario per evitare il diffondersi di malattie contagiose , ordinando l ' allontanamento di coloro che ne risultino affetti . Art . 44 . Il medico provinciale verifica ogni anno , con visite nel proprio distretto , l ' andamento del servizio sanitario , per suggerire all ' uopo gli opportuni provvedimenti . Art . 45 . Gli esercenti debbono esigere dalle operaie puerpere , che intendono riprendere il lavoro , un certificato da cui risulti che è trascorso dal giorno del parto almeno il termine di un mese , prescritto dall ' art . 6 del testo unico della legge . Il certificato sarà rilasciato senza alcuna spesa a carico dell ' operaia dall ' ufficiale sanitario , o da uno dei medici condotti , od anche , con l ' autenticazione del sindaco , da una delle levatrici condotte del Comune . Nei casi preveduti nella seconda parte del predetto art . 6 del testo unico della legge , l ' ufficiale sanitario comunale deve eseguire la visita medica e rilasciare il relativo certificato , senza alcuna spesa a carico dell ' operaia . TITOLO VIII . Ispezioni , contravvenzioni , sanzioni Art . 46 . I funzionari ai quali è affidata la sorveglianza per l ' esecuzione della legge , ad eccezione di quelli di polizia giudiziaria , nel presentarsi nelle aziende che intendono visitare , debbono provare la loro identità mostrando la carta di riconoscimento rilasciata dal Ministero d ' agricoltura , industria e commercio . Essi hanno facoltà di visitare qualsiasi luogo in cui ritengano o sappiano che si compia lavoro industriale , per accertare se eventualmente ricada sotto l ' obbligo dell ' osservanza della legge . Art . 47 . I funzionari predetti hanno inoltre facoltà : di visitare tutti i locali delle aziende industriali ; di interrogare i proprietari , i gerenti , i direttori , gli imprenditori , i cottimisti , i capi - officina , gli operai , sia adulti sia fanciulli , ed ogni altra persona presente nei luoghi sopraddetti ; di esaminare i registri , i libretti di lavoro , le tabelle , e gli altri documenti prescritti dal presente regolamento , nonché i regolamenti interni di fabbrica ove esistano . Art . 48 . Allorquando i funzionari incontrino opposizioni ed ostacoli nell ' esercizio del mandato ad essi affidato , richiedono l ' intervento della forza pubblica . Art . 49 . I funzionari , di cui agli articoli 46 e 47 , accertano , a carico delle persone preposte all ' azienda , le contravvenzioni alle disposizioni della legge e del presente regolamento , mediante apposito verbale , in cui debbono determinare con chiarezza e precisione le circostanze del fatto e gli elementi tutti che siano necessari per illuminare i magistrati . Il verbale deve essere sottoscritto dal funzionario che ha accertata la contravvenzione , e dal proprietario , o dal gerente , o dal direttore della azienda , e dagli agenti della forza pubblica , quando siano intervenuti . Se la persona preposta all ' azienda ricusi di firmare il verbale , l ' ufficiale fa menzione , nell ' atto stesso , di tale circostanza . Art . 50 . I prefetti del Regno debbono trasmettere al Ministero di agricoltura , industria e commercio , entro un mese dal ricevimento di cui al quarto comma dell ' art . 12 del testo unico della legge , copia de ' verbali di accertamento delle contravvenzioni , loro pervenuti dai funzionari di vigilanza . Parimenti le Regie procure devono trasmettere allo stesso Ministero copia integrale delle decisioni delle singole autorità giudiziarie pronunciate sulle contravvenzioni loro deferite , a norma del terzo comma dello stesso articolo della legge , entro un bimestre dalla data della pronuncia . Art . 51 . La irregolare tenuta dei libretti prescritti dall ' art . 2 del testo unico della legge è punita con ammenda unica da 5 a 30 lire . La mancata affissione dell ' orario di lavoro dei fanciulli e delle donne , dell ' esemplare della legge e del presente regolamento , è punita con l ' ammenda da lire 10 a 25 per ogni singola omissione . La mancanza o l ' irregolare tenuta del registro dei fanciulli e delle donne tutelati dalla legge è punita con l ' ammenda unica da 25 a 50 lire . La inosservanza delle disposizioni speciali del presente regolamento , emanate per l ' applicazione degli articoli 10 e 11 del testo unico della legge , è punita con ammenda di lire 50 , salvo le pene maggiori sancite dall ' articolo 13 di esso . Eguale ammenda è stabilita per l ' eventuale inosservanza dei divieti previsti dall ' art . 37 del presente regolamento . L ' impedimento all ' ingresso nei luoghi di lavoro delle persone incaricate della vigilanza ; il rifiuto di rispondere alle interrogazioni , delle dette persone ; il dar loro scientemente risposte intese ad occultare la verità ; il rifiuto di esibire loro i documenti richiesti , sono puniti con l ' ammenda da lire 25 a lire 50 . Art . 52 . Il ministro di agricoltura , industria e commercio presenta al Parlamento , a periodi non maggiori di cinque anni , una relazione sulla applicazione della legge e del regolamento .