ProsaGiuridica ,
VITTORIO
EMANUELE
III
PER
GRAZIA
DI
DIO
E
PER
VOLONTÀ
DELLA
NAZIONE
RE
D
'
ITALIA
Visto
il
testo
unico
della
legge
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
,
approvato
con
Nostro
decreto
del
10
novembre
1907
,
n
.
818;
Udito
il
parere
del
Consiglio
superiore
del
lavoro
,
del
Consiglio
superiore
di
sanità
,
del
Consiglio
dell
'
industria
e
del
commercio
e
del
Consiglio
di
Stato
in
adunanza
generale
;
Sentito
il
Consiglio
dei
ministri
;
Sulla
proposta
dei
Nostri
ministri
,
segretari
di
Stato
per
l
'
agricoltura
,
l
'
industria
e
il
commercio
,
per
l
'
interno
,
per
l
'
istruzione
pubblica
e
per
la
grazia
e
giustizia
;
Abbiamo
decretato
e
decretiamo
:
È
approvato
l
'
annesso
regolamento
per
l
'
applicazione
del
testo
unico
della
legge
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
,
visto
,
d
'
ordine
Nostro
,
dai
ministri
proponenti
.
REGOLAMENTO
per
l
'
applicazione
del
testo
unico
(
R
.
decreto
10
novembre
1907
,
n
.
818
)
della
legge
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
.
TITOLO
I
Disposizioni
generali
Art
.
1
.
Agli
effetti
del
testo
unico
della
legge
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
,
approvato
con
R
.
decreto
10
novembre
1907
,
n
.
818
,
per
fanciulli
si
intendono
le
persone
,
d
'
ambo
i
sessi
,
che
non
hanno
superato
i
15;
e
per
donne
minorenni
quelle
che
,
compiuti
i
15
anni
,
non
hanno
superato
i
21
.
Art
.
2
.
Agli
effetti
della
stessa
legge
,
è
opificio
industriale
o
laboratorio
ogni
luogo
ove
si
compiano
,
con
l
'
intervento
di
donne
o
fanciulli
,
qualunque
sia
il
numero
degli
operai
salariati
adibiti
,
lavori
manuali
di
natura
industriale
col
mezzo
di
macchine
non
mosse
dall
'
operaio
che
le
usa
.
Quando
non
si
adoperino
macchine
,
è
considerato
opificio
o
laboratorio
ogni
luogo
dove
siano
occupati
per
il
lavoro
suddetto
più
di
cinque
operai
senza
distinzione
di
sesso
o
di
età
.
Gli
Istituti
e
luoghi
di
ricovero
,
di
educazione
o
di
istruzione
,
i
quali
occupino
i
fanciulli
in
lavori
manuali
,
sono
sottoposti
alla
osservanza
della
legge
,
quando
si
verifichi
una
delle
condizioni
seguenti
:
a
)
che
le
officine
o
i
laboratori
siano
esercitati
per
speculazione
industriale
o
nell
'
interesse
dei
maestri
o
capi
d
'
arte
che
li
dirigono
;
b
)
che
il
lavoro
effettivo
manuale
sia
prevalente
sullo
studio
e
sull
'
insegnamento
professionale
,
anche
se
questo
sia
impartito
nelle
officine
o
laboratori
degli
Istituti
,
purché
non
si
tratti
di
Istituti
direttamente
amministrati
dallo
Stato
,
o
in
qualsiasi
modo
sottoposti
alla
vigilanza
o
tutela
di
esso
.
L
'
accertamento
di
tali
condizioni
spetta
al
ministro
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
udito
l
'
avviso
del
Comitato
permanente
del
lavoro
,
e
anche
del
Consiglio
superiore
dell
'
assistenza
e
beneficienza
pubblica
allorquando
si
tratta
di
accertare
la
sussistenza
delle
condizioni
di
cui
alla
lettera
a
)
per
Istituti
contemplati
dalla
lettera
b
)
dell
'
art
.
1
della
legge
17
luglio
1890
,
n
.
6972
(
serie
3a
)
.
Agli
effetti
della
stessa
legge
,
per
costruzioni
edilizie
si
intendono
tutti
i
lavori
che
hanno
per
oggetto
la
costruzione
,
la
manutenzione
il
finimento
,
la
riparazione
,
la
demolizione
o
la
distruzione
di
qualsiasi
opera
edilizia
,
compresi
i
lavori
di
costruzione
e
manutenzione
stradale
,
di
arginature
,
di
riporti
e
di
sterri
,
che
non
abbiano
scopi
agricoli
.
Per
i
lavori
di
costruzione
edilizia
,
come
per
quelli
che
si
compiono
nelle
cave
,
miniere
e
gallerie
,
la
legge
è
sempre
applicabile
,
anche
se
non
è
fatto
uso
di
macchine
,
o
se
non
sono
occupati
operai
in
numero
superiore
a
cinque
,
purché
fra
essi
vi
siano
donne
o
fanciulli
.
Art
.
3
.
La
donne
e
i
fanciulli
che
si
trovino
nei
luoghi
dove
si
compie
il
lavoro
manuale
,
sono
considerati
,
agli
effetti
della
legge
,
come
addetti
al
lavoro
a
meno
che
non
venga
giustificata
la
loro
presenza
con
motivi
attendibili
.
La
giustificazione
deve
essere
data
dall
'
esercente
dell
'
azienda
industriale
o
da
chi
lo
sostituisce
nella
direzione
.
TITOLO
II
Libretto
di
lavoro
CAPO
I
.
Rilascio
del
libretto
Art
.
4
.
Il
libretto
di
lavoro
sarà
conforme
al
modello
annesso
al
presente
regolamento
,
e
porterà
allegati
il
testo
unico
della
legge
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
,
e
questo
regolamento
.
Di
esso
debbono
esser
muniti
tutti
i
fanciulli
e
tutte
le
donne
minorenni
che
vengono
ammessi
al
lavoro
in
una
delle
aziende
contemplate
nell
'
art
.
2
del
regolamento
.
Sono
esonerate
dal
provvedersi
del
libretto
le
donne
minorenni
,
che
erano
già
occupate
in
una
azienda
il
giorno
1
luglio
1903
,
e
che
tuttora
proseguono
a
rimanervi
occupate
.
Queste
,
nel
caso
che
si
trasferiscano
ad
altra
azienda
,
debbono
munirsi
del
libretto
,
in
conformità
a
quanto
prescrive
l
'
art
.
2
del
testo
unico
della
legge
.
Esse
sono
tuttavia
esonerate
dall
'
obbligo
di
dimostrare
l
'
adempimento
della
istruzione
,
quando
presentino
attestato
di
servizio
prestato
nell
'
azienda
da
cui
si
allontanano
,
dal
quale
risulti
la
occupazione
all
'
epoca
suddetta
.
Art
.
5
.
I
sindaci
devono
provvedere
che
i
libretti
siano
compilati
dai
funzionari
comunali
,
e
che
il
rilascio
ai
titolari
sia
fatto
solo
quando
tutte
le
indicazioni
e
dichiarazioni
prescritte
vi
siano
state
introdotte
,
e
la
firma
dell
'
ufficiale
di
stato
civile
e
il
bollo
vi
siano
stati
apposti
.
Art
.
6
.
Le
visite
mediche
per
il
rilascio
del
libretto
di
lavoro
sono
fatte
dall
'
ufficiale
sanitario
comunale
.
La
visita
della
minorenne
deve
essere
fatta
alla
presenza
d
'
una
sua
parente
o
di
altra
donna
di
sua
fiducia
.
La
dichiarazione
medica
deve
esser
corredata
,
con
precisione
,
dei
connotati
del
titolare
del
libretto
,
in
guisa
da
impedire
che
il
libretto
possa
essere
rilasciato
al
nome
di
persona
diversa
da
quella
che
fu
assoggettata
alla
visita
.
Il
medico
deve
dichiarare
di
avere
sottoposto
ad
una
accurata
visita
la
donna
minorenne
o
il
fanciullo
indicati
nel
certificato
e
di
essersi
accertato
che
per
la
loro
condizione
di
salute
e
per
la
loro
costituzione
fisica
,
sono
adatti
,
senza
nocumento
pel
loro
sviluppo
organico
,
al
lavoro
manuale
,
specificando
quei
lavori
ai
quali
,
eventualmente
,
non
credesse
adatta
la
persona
visitata
.
Art
.
7
.
Del
libretto
del
lavoro
si
può
rilasciare
duplicato
dal
Comune
che
lo
rilasciò
originariamente
,
nel
caso
di
smarrimento
o
di
deterioramento
per
prolungato
uso
.
Nel
nuovo
libretto
si
dovrà
far
cenno
che
trattasi
di
duplicato
.
Art
.
8
.
I
sindaci
debbono
tenere
,
pei
libretti
di
lavoro
rilasciati
,
un
registro
conforme
al
modello
stabilito
dal
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
ufficio
del
lavoro
.
Art
.
9
.
Per
il
rilascio
irregolare
di
libretto
di
lavoro
,
o
per
irregolarità
nella
dichiarazione
medica
,
di
cui
agli
articoli
5
,
6
e
7
,
sono
applicabili
ai
sindaci
,
ai
funzionari
comunali
e
ai
sanitari
le
sanzioni
di
cui
all
'
art
.
13
del
testo
unico
della
legge
,
salve
le
maggiori
sanzioni
stabilite
dal
Codice
penale
.
CAPO
II
.
Adempimento
dell
'
obbligo
della
istruzione
.
Art
.
10
.
I
fanciulli
e
le
donne
minorenni
che
sono
soggetti
,
per
quanto
riguarda
l
'
obbligo
della
istruzione
,
alla
legge
8
luglio
1904
,
n
.
407
,
per
poter
ottenere
il
libretto
di
lavoro
debbono
produrre
il
certificato
di
compimento
e
quello
di
frequenza
delle
classi
elementari
superiori
obbligatorie
esistenti
nel
Comune
di
loro
residenza
abituale
.
I
fanciulli
che
,
raggiunta
l
'
età
di
dodici
anni
,
non
abbiano
superato
l
'
esame
di
compimento
e
frequentate
le
classi
superiori
suddette
,
debbono
dai
Comuni
essere
ammessi
ancora
alle
scuole
,
affinché
possano
uniformarsi
alle
prescrizioni
dell
'
articolo
2
del
testo
unico
della
legge
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
.
Art
.
11
.
L
'
incapacità
intellettuale
,
di
cui
all
'
articolo
2
del
testo
unico
della
legge
,
deve
risultare
da
un
certificato
rilasciato
o
dal
direttore
didattico
,
o
dallo
ispettore
scolastico
.
Per
il
rilascio
di
tale
certificato
si
deve
tener
conto
dei
risultati
di
tutto
il
periodo
di
frequenza
della
scuola
.
Disposizioni
transitorie
Art
.
12
.
I
fanciulli
e
le
donne
minorenni
che
ottennero
il
proscioglimento
sotto
l
'
impero
della
legge
15
luglio
1877
,
n
.
3961
,
sulla
istruzione
obbligatoria
,
potranno
ottenere
senz
'
altro
il
libretto
di
lavoro
.
I
fanciulli
e
le
donne
minorenni
,
i
quali
abbiano
assolto
agli
obblighi
scolastici
,
stabiliti
dalla
legge
19
giugno
1902
,
n
.
242
,
fino
a
tutto
l
'
anno
scolastico
1906-907
,
possono
avere
il
libretto
secondo
le
norme
stabilite
dalla
legge
stessa
.
Art
.
13
.
Ai
fanciulli
e
alle
donne
minorenni
che
non
si
trovino
nelle
condizioni
previste
dal
precedente
articolo
,
ma
che
abbiano
frequentato
il
corso
elementare
inferiore
e
non
superato
l
'
esame
di
compimento
,
o
non
frequentate
le
classi
superiori
elementari
esistenti
nel
Comune
di
loro
residenza
,
può
esser
rilasciato
ugualmente
il
libretto
per
l
'
ammissione
al
lavoro
qualora
l
'
industriale
,
presso
il
quale
vanno
ad
occuparsi
,
dichiari
all
'
autorità
comunale
,
che
ne
farà
annotazione
sul
libretto
,
il
modo
con
cui
ottempererà
al
disposto
dell
'
articolo
3
della
legge
8
luglio
1904
,
n
.
407
,
e
del
4°
comma
dell
'
art
.
2
del
testo
unico
della
legge
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
,
affinché
sia
assicurato
il
completamento
,
entro
il
1°
luglio
1910
,
secondo
le
norme
predette
,
della
istruzione
di
tali
fanciulli
e
donne
minorenni
.
La
stessa
dichiarazione
deve
farsi
dagli
industriali
,
agli
effetti
del
4°
comma
del
citato
articolo
2
del
testo
unico
della
legge
,
nei
riguardi
dei
fanciulli
che
già
occupano
.
A
tale
scopo
gli
industriali
devono
presentare
al
Comune
della
sede
dell
'
azienda
i
libretti
di
lavoro
dei
fanciulli
che
debbono
completare
l
'
istruzione
perché
vi
venga
fatta
l
'
annotazione
.
Art
.
14
.
Per
gli
effetti
dell
'
articolo
precedente
,
all
'
obbligo
della
istruzione
,
di
cui
all
'
art
.
2
del
testo
unico
della
legge
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
,
fino
al
1°
luglio
1910
,
si
può
anche
ottemperare
colla
frequenza
delle
scuole
serali
o
festive
,
purché
si
ottenga
alla
fine
il
certificato
di
proscioglimento
.
Nel
caso
previsto
dall
'
art
.
13
e
dal
primo
comma
di
questo
articolo
,
qualora
si
constati
la
non
frequenza
alla
scuola
,
i
sindaci
e
i
funzionari
preposti
alla
vigilanza
per
l
'
esecuzione
della
legge
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
,
devono
procedere
all
'
immediato
ritiro
del
libretto
di
lavoro
,
e
al
conseguente
allontanamento
dal
lavoro
del
titolare
del
libretto
.
CAPO
III
Obblighi
dell
'
industriale
.
Art
.
15
.
I
proprietari
,
i
gerenti
,
i
direttori
da
cui
dipende
l
'
azienda
industriale
,
e
i
cottimisti
che
assumono
alla
loro
dipendenza
altri
operai
,
prima
di
ammettere
,
al
lavoro
donne
minorenni
o
fanciulli
,
debbono
farsi
consegnare
da
essi
il
libretto
di
cui
all
'
art
.
4
,
verificare
se
è
completo
e
regolare
,
e
conservarlo
per
tutto
il
tempo
in
cui
la
donna
minorenne
o
il
fanciullo
rimangono
alla
loro
dipendenza
,
e
registrare
in
esso
la
data
di
ammissione
e
quella
di
abbandono
dell
'
azienda
.
Nel
libretto
va
annotato
ogni
cambiamento
di
mestiere
della
donna
minorenne
o
del
fanciullo
.
Art
.
16
.
Qualora
il
titolare
del
libretto
cessi
di
appartenere
all
'
azienda
gli
si
deve
riconsegnare
il
libretto
senza
che
sia
lecito
all
'
industriale
di
trattenerlo
per
qualsiasi
motivo
.
Art
.
17
.
I
libretti
rimasti
per
qualsiasi
motivo
senza
titolare
,
o
appartenenti
a
fanciulli
o
a
donne
minorenni
che
hanno
superata
l
'
età
per
la
quale
è
prescritto
l
'
obbligo
del
libretto
,
debbono
essere
restituiti
,
dall
'
industriale
che
li
detiene
,
al
Comune
in
cui
trovasi
l
'
azienda
.
Questo
li
riconsegna
ai
Comuni
che
li
hanno
emessi
.
TITOLO
III
.
Denuncie
di
esercizio
Art
.
18
.
Nella
compilazione
dei
moduli
per
le
denuncie
prescritte
dall
'
art
.
3
del
testo
unico
della
legge
il
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
deve
curare
che
siano
poste
le
sole
domande
dirette
ad
ottenere
tutte
le
notizie
e
indicazioni
relative
all
'
applicazione
della
legge
nell
'
azienda
.
Tuttavia
potranno
esservi
aggiunte
le
domande
per
le
notizie
e
indicazioni
relative
all
'
applicazione
della
legge
(
testo
unico
)
per
gli
infortuni
degli
operai
sul
lavoro
,
qualora
il
Ministero
predetto
ritenga
opportuno
formulare
un
unico
modulo
per
le
denuncie
prescritte
da
entrambe
le
leggi
.
Art
.
19
.
I
moduli
delle
denunzie
sono
forniti
dal
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
alle
prefetture
del
Regno
.
Gli
industriali
debbono
richiederli
,
o
direttamente
alla
prefettura
,
o
per
mezzo
delle
rispettive
autorità
comunali
,
e
li
ricevono
gratuitamente
.
Art
.
20
.
I
prefetti
e
i
sindaci
debbono
tenere
un
registro
delle
denunzie
delle
aziende
industriali
soggette
all
'
osservanza
della
legge
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
a
loro
rispettivamente
presentate
.
Il
modello
è
stabilito
dal
Ministero
predetto
.
Le
prefetture
debbono
trasmettere
,
entro
il
primo
quadrimestre
dell
'
anno
,
al
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
ufficio
del
lavoro
,
le
denuncie
annuali
presentate
nel
loro
territorio
,
ed
entro
due
mesi
dalla
presentazione
,
quelle
di
apertura
,
variazione
o
cessazione
di
esercizio
.
Art
.
21
.
Gli
industriali
,
che
esercitano
una
azienda
contemplata
dall
'
art
.
2
del
presente
regolamento
,
sono
tenuti
a
presentare
alla
prefettura
nella
cui
circoscrizione
è
situata
l
'
azienda
,
entro
il
primo
bimestre
dell
'
anno
,
la
denunzia
annuale
di
esercizio
.
Le
denuncie
per
nuova
apertura
,
per
variazione
o
cessazione
di
esercizio
,
per
cambiamento
di
ditta
,
o
per
introdotte
modificazioni
nel
senso
di
ammissione
,
o
modificazione
,
o
cessazione
di
impiego
al
lavoro
di
donne
o
di
fanciulli
,
ovvero
di
adozione
di
macchine
o
di
rinuncia
all
'
uso
di
esse
sempre
che
abbiano
luogo
in
una
delle
aziende
contemplate
nell
'
art
.
2
del
presente
regolamento
,
debbono
presentarsi
alla
prefettura
entro
un
mese
dalla
data
del
fatto
per
cui
esse
sono
richieste
.
Art
.
22
.
Gli
esercenti
industrie
che
occupano
donne
o
fanciulli
solo
in
alcuni
periodi
dell
'
anno
debbono
presentare
al
prefetto
la
denuncia
annuale
di
esercizio
,
entro
il
primo
bimestre
dell
'
anno
:
ma
se
in
esso
non
sia
compreso
il
periodo
in
cui
sono
al
lavoro
le
donne
e
i
fanciulli
,
è
data
facoltà
di
indicare
solo
sommariamente
e
preventivamente
il
numero
delle
donne
e
dei
fanciulli
che
verranno
in
seguito
occupati
al
lavoro
.
Non
oltre
poi
quindici
giorni
dalla
data
dell
'
impiego
effettivo
di
essi
,
quella
denuncia
deve
essere
completata
mediante
la
presentazione
di
una
denuncia
di
variazione
,
contenente
le
indicazioni
precise
sul
numero
e
l
'
età
dei
fanciulli
e
delle
donne
che
sono
stati
assunti
al
lavoro
.
Art
.
23
.
Gli
esercenti
industrie
a
lavoro
non
continuativo
,
che
impieghino
donne
o
fanciulli
,
debbono
presentare
la
denuncia
,
corredata
di
tutti
i
dati
voluti
,
nel
termine
di
quindici
giorni
dall
'
inizio
del
lavoro
.
Art
.
24
.
Nella
compilazione
delle
denuncie
gli
industriali
sono
tenuti
a
fornire
in
modo
chiaro
e
preciso
tutte
le
indicazioni
richieste
dal
modello
che
viene
consegnato
dalla
prefettura
.
La
prefettura
non
può
accettare
dagli
esercenti
le
denuncie
le
quali
non
siano
formalmente
complete
e
perfette
.
Deve
poi
rifiutare
l
'
accettazione
delle
denuncie
presentate
da
aziende
che
evidentemente
risultano
esonerate
dall
'
obbligo
della
presentazione
,
perché
non
occupano
donne
o
fanciulli
,
o
perché
non
trovansi
nelle
condizioni
volute
dall
'
art
.
2
di
questo
regolamento
.
Art
.
25
.
Gli
industriali
debbono
trovarsi
in
grado
di
esibire
,
ad
ogni
richiesta
,
ai
funzionari
cui
è
affidata
la
vigilanza
per
la
esecuzione
della
legge
,
il
certificato
di
eseguita
e
regolare
presentazione
della
denuncia
di
esercizio
.
TITOLO
IV
.
Registro
ed
affissioni
Art
.
26
.
In
ogni
azienda
industriale
soggetta
alla
osservanza
della
legge
,
è
tenuto
un
registro
dal
quale
risulti
il
nome
,
il
cognome
,
la
paternità
,
il
luogo
e
la
data
di
nascita
delle
donne
minorenni
e
dei
fanciulli
occupati
.
Pei
fanciulli
e
le
minorenni
appartenenti
ad
uno
degli
Istituti
contemplati
dal
comma
2°
dell
'
art
.
2
,
deve
risultare
anche
il
nome
dell
'
Istituto
cui
appartengono
.
Il
modello
del
registro
è
compilato
dal
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
.
Le
aziende
soggette
all
'
osservanza
della
legge
(
testo
unico
)
per
gli
infortuni
degli
operai
sul
lavoro
,
possono
esimersi
dalla
tenuta
di
questo
registro
quando
abbiano
in
regola
il
libro
matricola
previsto
dall
'
art
.
25
,
n
.
1
del
regolamento
13
marzo
1904
,
n
.
141
,
per
l
'
esecuzione
di
quella
legge
.
Art
.
27
.
Una
tabella
affissa
,
in
modo
che
ne
sia
agevole
la
lettura
,
all
'
ingresso
di
ciascuna
azienda
industriale
,
o
nei
locali
di
lavoro
,
indica
l
'
orario
del
lavoro
per
le
donne
e
i
fanciulli
.
In
essa
è
specificata
la
durata
e
la
ripartizione
dei
periodi
di
riposo
giornaliero
,
coll
'
indicazione
delle
ore
in
cui
deve
avere
luogo
l
'
entrata
e
l
'
uscita
.
Il
sindaco
deve
vistare
la
tabella
in
conformità
al
disposto
dell
'
articolo
seguente
,
capoverso
.
Insieme
alla
tabella
deve
essere
affisso
un
esemplare
del
testo
unico
della
legge
sul
lavoro
delle
donne
e
dei
fanciulli
,
e
del
presente
regolamento
.
Art
.
28
.
A
norma
dell
'
art
.
11
del
testo
unico
della
legge
,
gli
esercenti
aziende
contemplate
dall
'
art
.
2
di
questo
regolamento
,
allorquando
intendano
munire
la
azienda
stessa
di
un
regolamento
interno
di
fabbrica
,
devono
presentarlo
al
sindaco
,
in
doppio
esemplare
,
munito
della
loro
firma
.
Il
sindaco
,
accertata
l
'
identità
dei
due
esemplari
,
deve
apporre
ad
entrambi
il
suo
visto
e
ne
restituisce
uno
all
'
interessato
per
l
'
affissione
di
cui
all
'
art
.
11
citato
.
TITOLO
V
.
Lavori
pericolosi
e
insalubri
Art
.
29
.
Per
l
'
esecuzione
dell
'
art
.
4
del
testo
unico
della
legge
sono
reputati
lavori
insalubri
o
pericolosi
quelli
che
vengono
eseguiti
nelle
industrie
indicate
nelle
seguenti
tabelle
.
Tabella
A
.
Industrie
insalubri
o
pericolose
a
cui
è
assolutamente
vietata
l
'
applicazione
delle
donne
minorenni
e
dei
fanciulli
.
1
.
Macinazione
e
raffinazione
dello
zolfo
.
2
.
Fabbriche
di
polveri
piriche
,
di
dinamite
e
di
altri
esplosivi
.
3
.
Fabbriche
pirotecniche
,
di
micce
da
minatori
,
di
capsule
per
armi
da
fuoco
,
e
stabilimenti
di
caricamento
delle
cartucce
.
4
.
Officine
per
la
produzione
di
gas
illuminante
.
5
.
Officine
per
la
produzione
di
carburi
e
derivati
.
6
.
Fabbriche
di
acido
solforico
,
di
acido
solforoso
e
di
solfiti
,
di
acido
nitrico
,
di
acido
cloridrico
.
7
.
Officine
per
la
produzione
di
gas
compressi
(
quali
acido
carbonico
,
ossigeno
,
ammoniaca
)
.
8
.
Fabbriche
di
solfuro
di
carbonio
.
9
.
Fabbriche
di
fosforo
,
di
cloro
,
di
cloruro
e
di
ipoclorito
di
calcio
,
di
altri
ipocloriti
e
di
cloruro
di
zolfo
.
10
.
Fabbriche
di
cromati
.
11
.
Fabbriche
di
ossido
di
piombo
e
di
biacca
,
di
altri
preparati
di
piombo
e
di
preparati
antimoniali
.
12
.
Fabbriche
di
sale
di
soda
col
metodo
dell
'
acido
solforico
.
13
.
Fabbriche
di
ammoniaca
e
di
potassa
.
14
.
Fabbriche
di
cianuri
.
15
.
Fabbriche
di
sali
di
bario
,
di
acido
ossalico
e
di
ossalati
.
16
.
Fabbriche
di
colori
detti
di
anilina
.
17
.
Fabbriche
di
colori
a
base
arsenicale
e
di
preparati
arsenicali
.
18
.
Fabbriche
di
collodio
e
di
celluloide
.
19
.
Fabbriche
di
eteri
,
solforico
,
etilico
,
acetico
,
propilico
,
e
di
essenze
e
di
olii
essenziali
(
quali
trementina
e
canfora
)
.
20
.
Industria
del
raffinamento
dei
metalli
preziosi
.
21
.
Industria
della
doratura
e
della
argentatura
.
22
.
Industria
degli
specchi
con
amalgama
di
mercurio
.
23
.
Industria
della
distillazione
e
del
raffinamento
del
petrolio
.
24
.
Industria
della
lavorazione
del
piombo
metallico
,
della
fusione
di
caratteri
,
ed
in
genere
della
produzione
di
leghe
contenenti
piombo
,
zinco
,
stagno
,
arsenico
,
antimonio
e
mercurio
.
25
.
Industria
della
preparazione
del
bianco
di
zinco
.
26
.
Industria
dell
'
estrazione
dell
'
olio
dalle
sanse
e
di
altri
olii
grassi
col
solfuro
di
carbonio
.
27
.
Industria
delle
sardigne
,
ossia
trattamento
di
residui
animali
per
la
loro
utilizzazione
innocua
.
28
.
Officine
o
parti
di
officine
ove
si
pratica
il
secretaggio
.
Dato
che
le
industrie
elencate
nella
tabella
A
siano
esercitate
come
industrie
accessorie
o
industrie
principali
,
insieme
ad
altre
industrie
non
elencate
,
il
divieto
non
si
estende
a
queste
ultime
,
sempreché
le
due
industrie
vengano
esercitate
in
locali
separati
.
Tabella
B
.
Lavori
insalubri
o
pericolosi
nei
quali
l
'
applicazione
delle
donne
minorenni
e
dei
fanciulli
è
vietata
o
sottoposta
a
speciali
cautele
.
1
.
Miniere
.
Esclusa
l
'
applicazione
nello
scavo
e
nella
estirpazione
del
minerale
;
nella
collocazione
delle
armature
;
nel
maneggio
degli
apparecchi
di
estrazione
,
tornichetti
,
verricelli
,
ecc
.
;
nel
maneggio
delle
pompe
e
dei
ventilatori
nei
lavori
sotterranei
.
2
.
Cave
e
torbiere
.
Esclusa
l
'
applicazione
nelle
operazioni
suaccennate
e
nella
lizzatura
dei
massi
.
3
.
Officine
di
preparazione
meccanica
dei
minerali
e
dei
prodotti
delle
miniere
e
delle
cave
.
Esclusa
l
'
applicazione
nella
polverizzazione
,
nella
stacciatura
a
secco
e
nel
movimento
delle
polveri
.
4
.
Officine
metallurgiche
e
mineralurgiche
.
Esclusa
l
'
applicazione
nel
trattamento
per
via
ignea
dei
minerali
di
piombo
argentifero
,
zinco
,
arsenico
,
antimonio
o
mercurio
.
Nel
carico
e
nello
scarico
dei
forni
a
combustione
di
zolfo
per
la
liquefazione
del
minerale
solfifero
.
-
Nella
torrefazione
in
caselle
,
in
cumuli
,
ecc
.
,
dei
sulfuri
,
arseniuri
ed
antimoniuri
in
genere
ed
in
ispecie
delle
metalline
di
rame
arsenicali
.
-
Nei
lavori
di
levigatura
ed
arrotatura
,
dei
laminatoi
,
delle
macchine
a
stampo
o
a
impronta
.
Nella
zincatura
,
stagnatura
e
piombatura
delle
lastre
metalliche
e
di
oggetti
di
metallo
in
genere
,
può
essere
consentita
la
ammissione
a
talune
delle
operazioni
o
fasi
di
lavoro
.
5
.
Impianti
di
produzione
,
trasformazione
e
distribuzione
di
elettricità
.
Esclusa
l
'
applicazione
nella
manovra
pulizia
e
manutenzione
dei
quadri
di
distribuzione
,
nelle
operazioni
di
manutenzione
delle
batterie
d
'
accumulatori
ed
in
genere
in
tutte
le
operazioni
che
si
riferiscono
agli
inseritori
e
ai
disgiuntori
di
corrente
e
agli
apparecchi
e
alle
linee
serventi
alla
corrente
.
Per
gli
stabilimenti
elettrochimici
in
particolare
,
esclusa
l
'
applicazione
:
a
)
nell
'
elettrolisi
per
via
umida
:
dalle
operazioni
riferentisi
alla
formazione
delle
batterie
di
accumulatori
;
b
)
nell
'
elettrolisi
per
via
secca
:
dalla
polverizzazione
e
stacciatura
a
secco
e
dai
movimenti
di
polveri
,
dalla
manovra
e
dal
caricamento
e
dallo
scaricamento
dei
forni
elettrici
.
6
.
Fabbriche
di
fiammiferi
.
Esclusa
l
'
applicazione
nei
locali
in
cui
si
prepara
la
pasta
fosforica
e
si
fa
l
'
immersione
e
l
'
essiccamento
dei
fiammiferi
;
come
pure
negli
altri
locali
in
diretta
comunicazione
coi
precedenti
,
o
dove
si
diffondono
esalazioni
fosforiche
,
a
meno
che
sia
efficacemente
impedita
la
loro
diffusione
.
-
I
fanciulli
e
le
donne
minorenni
,
impiegati
,
devono
,
da
dichiarazione
medica
scritta
nel
libretto
,
risultare
esenti
da
carie
dentaria
.
-
La
visita
medica
deve
essere
ripetuta
ogni
anno
.
-
L
'
orario
di
lavoro
non
può
superare
le
ore
10
effettive
.
7
.
Distillerie
del
catrame
per
l
'
estrazione
della
benzina
,
della
paraffina
,
degli
olii
minerali
,
ecc
.
Esclusa
l
'
applicazione
nei
locali
in
cui
si
eseguiscono
le
distillazioni
.
8
.
Manifatture
dei
tabacchi
.
Esclusa
l
'
applicazione
nell
'
apertura
delle
balle
;
nella
cernita
delle
foglie
non
preventivamente
inumidite
;
nelle
fermentazioni
e
nelle
demolizioni
dei
cumuli
di
fermentazione
;
nella
essiccazione
nei
locali
chiusi
;
nelle
macinazioni
e
setacciature
;
nella
produzione
degli
estratti
e
nella
trinciatura
.
9
.
Fabbriche
di
solfato
di
chinino
.
Esclusa
l
'
applicazione
nei
locali
in
cui
si
polverizza
la
scorza
di
china
e
si
purifica
il
solfato
di
chinino
.
10
.
Fabbriche
di
vetrerie
,
cristallerie
,
smalti
,
lastre
,
vetri
mousseline
,
conterie
.
Esclusa
l
'
applicazione
nei
locali
in
cui
si
polverizza
la
materia
prima
;
e
si
fanno
le
perle
;
nella
soffiatura
dei
vetri
;
nella
pulitura
e
demolizione
dei
forni
;
nella
opacatura
e
nella
incisione
con
acido
fluoridrico
o
con
getto
di
sabbia
;
nella
arruotatura
e
levigatura
.
Possono
i
fanciulli
essere
ammessi
nei
locali
in
cui
si
soffiano
i
vetri
(
esclusi
i
vetri
mousseline
)
per
esservi
adibiti
alla
portatura
dei
vetri
dal
banco
di
soffiatura
al
forno
di
tempera
,
quando
questi
siano
nello
stesso
locale
e
sia
sufficientemente
provveduto
alla
ventilazione
dei
locali
,
e
ad
impedire
la
irradiazione
del
caloredei
forni
.
11
.
Fabbriche
di
caout
-
chouc
,
guttaperca
ed
ebanite
.
Esclusa
l
'
applicazione
nei
locali
in
cui
si
fa
la
vulcanizzazione
con
solfuro
di
carbonio
o
con
cloruro
di
zolfo
;
in
quelli
nei
quali
si
preparano
le
soluzioni
di
caout
-
chouc
negli
olii
essenziali
,
e
dove
tali
soluzioni
vengono
applicate
alle
stoffe
per
renderle
impermeabili
.
12
.
Filatura
e
tessitura
dall
'
amianto
.
Esclusa
l
'
applicazione
nei
locali
ove
non
sia
assicurato
il
pronto
allontanamento
del
pulviscolo
.
13
.
Concerie
di
pelli
.
Esclusa
l
'
applicazione
nei
locali
della
macinazione
delle
materie
concianti
;
nei
lavori
di
trattamento
con
la
calce
;
nelle
fosse
di
concia
o
dove
si
sviluppano
liberamente
polveri
;
e
in
quelle
operazioni
di
raffinatura
delle
pelli
ove
si
fa
uso
di
petrolio
,
eteri
ed
altri
infiammabili
.
14
.
Industria
del
feltro
.
Esclusa
l
'
applicazione
nella
lavorazione
del
feltro
ottenuto
mediante
secretaggio
con
preparati
mercuriali
.
15
.
Lavorazione
del
cappello
.
Esclusa
l
'
applicazione
nelle
lavorazioni
di
pomiciatura
,
spazzolatura
,
plottatura
e
rasatura
,
quando
non
siano
applicati
efficaci
sistemi
di
aspirazione
del
pulviscolo
.
16
.
Fabbriche
di
concimi
artificiali
.
Esclusa
l
'
applicazione
nei
locali
in
cui
si
sviluppano
liberamente
polveri
per
macinazione
,
vapori
e
gas
nocivi
per
reazioni
chimiche
.
17
.
Fabbriche
di
colla
.
Esclusa
l
'
applicazione
nella
manipolazione
e
nella
cernita
delle
ossa
e
delle
sostanze
cornee
.
18
.
Fabbriche
di
bottoni
d
'
osso
.
Esclusa
l
'
applicazione
nella
cernita
delle
ossa
e
delle
sostanze
cornee
.
19
.
Fabbriche
di
carta
e
magazzini
di
cernita
.
Esclusa
l
'
applicazione
nella
cernita
e
nel
trituramento
degli
stracci
e
della
carta
usata
,
a
meno
che
non
sia
provveduto
ad
una
burattazione
(
battitura
)
preventiva
e
ad
un
'
efficace
aspirazione
della
polvere
;
e
nella
tintura
delle
carte
con
preparati
velenosi
.
20
.
Tipografie
.
Esclusa
l
'
applicazione
nella
pulitura
dei
caratteri
.
21
.
Mulini
di
calce
,
gesso
,
cementi
,
pozzolana
,
amianto
,
talco
,
grafite
,
marmo
e
baritina
.
Esclusa
l
'
applicazione
dove
si
sviluppano
liberamente
polveri
,
a
meno
che
sia
efficacemente
impedita
la
loro
diffusione
.
22
.
Battitura
,
cardatura
e
pulitura
delle
lane
,
dei
cotoni
,
dei
lini
,
della
canapa
,
della
juta
,
del
crine
vegetale
e
animale
,
delle
piume
e
dei
peli
;
apritura
e
battitura
idei
cascami
di
seta
.
Esclusa
l
'
applicazione
nei
locali
dove
sono
eseguite
,
anche
se
i
fanciulli
e
le
donne
minorenni
sono
addetti
al
servizio
di
altre
macchine
,
o
ad
altri
lavori
,
quando
non
si
sia
provveduto
all
'
efficace
allontanamento
delle
polveri
.
23
.
Fabbriche
di
ceramiche
.
Esclusa
l
'
applicazione
nei
locali
di
preparazione
e
macinazione
delle
vernici
(
vetrine
)
,
e
di
macinazione
a
secco
delle
materie
prime
,
e
nei
locali
di
applicazione
delle
vernici
ove
queste
siano
a
base
di
piombo
.
24
.
Tintorie
.
Esclusa
l
'
applicazione
nei
locali
dove
si
fanno
preparazioni
idi
colori
e
di
bagni
velenosi
.
25
.
Lavori
nei
porti
.
Esclusa
l
'
applicazione
nelle
operazioni
di
stivaggio
od
in
qualsiasi
altro
lavoro
nelle
stive
delle
navi
a
vela
ed
a
vapore
;
nei
lavori
di
imbarco
e
di
sbarco
di
carboni
e
colli
pesanti
dalle
calate
o
da
galleggianti
a
bordo
dei
piroscafi
e
viceversa
,
tranne
che
nelle
operazioni
del
maneggio
di
cesti
vuoti
o
del
riempimento
dei
medesimi
;
nei
lavori
sulle
calate
;
nei
lavori
di
pitturazione
delle
navi
.
Art
.
30
.
Per
le
eventuali
modificazioni
delle
tabelle
,
di
cui
all
'
articolo
precedente
,
si
seguono
le
norme
dell
'
art
.
4
del
testo
unico
della
legge
.
TITOLO
VI
.
Orario
di
lavoro
e
durata
dei
riposi
Art
.
31
.
Il
ministro
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
per
concedere
la
variazione
dei
limiti
di
inizio
e
di
fine
dell
'
orario
di
lavoro
,
prevista
dal
4°
comma
dell
'
art
.
5
del
testo
unico
della
legge
,
richiede
l
'
avviso
motivato
del
Consiglio
provinciale
sanitario
e
il
parere
del
Comitato
permanente
del
Consiglio
del
lavoro
.
Art
.
32
.
Le
industrie
che
trattano
materie
suscettibili
di
rapida
alterazione
e
che
non
permettono
sospensione
di
lavorazione
,
per
ottenere
la
concessione
di
adibire
donne
al
lavoro
notturno
,
durante
i
periodi
in
cui
la
lavorazione
non
può
essere
interrotta
,
devono
occupare
nelle
ore
della
notte
donne
di
età
superiore
ai
15
anni
compiuti
,
ed
attuare
per
esse
un
orario
di
lavoro
di
durata
complessiva
,
fra
diurna
e
notturna
,
non
superiore
a
quella
fissata
dall
'
art
.
7
del
testo
unico
,
interrotto
dai
riposi
prescritti
dall
'
art
.
8
.
Per
questa
concessione
deve
sentirsi
l
'
avviso
del
Consiglio
provinciale
sanitario
e
del
Comitato
permanente
del
lavoro
.
La
deliberazione
del
Consiglio
provinciale
sanitario
deve
essere
motivata
.
Art
.
33
.
Là
dove
è
attuato
il
sistema
di
lavoro
a
mute
,
ciascuna
squadra
deve
mantenere
il
proprio
turno
e
non
può
avvicendarsi
con
l
'
altra
se
non
concorra
l
'
assenso
degli
operai
interessati
,
di
età
superiore
ai
15
anni
,
da
accertarsi
a
mezzo
di
votazione
segreta
,
fatta
alla
presenza
di
un
rappresentante
della
ditta
e
di
un
rappresentante
degli
operai
.
Per
la
validità
dell
'
assenso
occorre
il
voto
favorevole
di
almeno
due
terzi
degli
operai
interessati
.
Il
verbale
della
votazione
deve
essere
conservato
dall
'
industriale
nella
sede
dell
'
azienda
,
ed
essere
presentato
ad
ogni
richiesta
dei
funzionari
incaricati
della
vigilanza
.
La
revoca
dell
'
assenso
deve
esser
data
nella
stessa
forma
.
La
distribuzione
delle
donne
e
idei
fanciulli
,
fra
le
diverse
squadre
e
il
passaggio
di
essi
dall
'
una
all
'
altra
,
quando
non
risultino
da
documenti
dell
'
azienda
,
debbono
constare
da
apposito
registro
.
Art
.
34
.
Per
attuare
la
riduzione
del
riposo
intermedio
a
un
'
ora
o
rispettivamente
a
mezz
'
ora
,
prevista
dal
secondo
comma
dell
'
art
.
8
del
testo
unico
della
legge
,
deve
esser
richiesto
ed
accertato
,
nei
modi
di
cui
all
'
articolo
precedente
,
l
'
assenso
di
tutti
gli
operai
cui
verrebbe
ridotto
il
riposo
intermedio
.
L
'
assenso
deve
essere
dato
anche
da
coloro
che
non
hanno
compiuto
i
15
anni
.
La
riduzione
a
mezz
'
ora
del
riposo
intermedio
,
consentita
dall
'
art
.
8
del
testo
unico
della
legge
,
è
applicabile
anche
nel
caso
di
concessione
del
lavoro
notturno
a
norma
del
4°
comma
dell
'
art
.
5
del
testo
unico
,
quando
il
lavoro
sia
compiuto
col
sistema
dei
turni
,
con
orario
non
eccedente
le
ore
8
.
Art
.
35
.
Le
tolleranze
concesse
all
'
inizio
,
alla
ripresa
o
alla
fine
,
del
lavoro
non
possono
essere
computate
nella
durata
del
riposo
intermedio
.
Non
sono
considerate
come
periodi
di
riposo
le
interruzioni
di
durata
inferiore
ai
15
minuti
.
Purchè
sia
rispettata
la
prescrizione
del
capoverso
precedente
,
la
durata
complessiva
del
riposo
intermedio
può
essere
anche
distribuita
in
due
periodi
,
durante
l
'
orario
di
lavoro
,
ad
eccezione
del
riposo
di
mezz
'
ora
nel
caso
del
lavoro
a
squadre
.
TITOLO
VII
.
Prescrizioni
di
sicurezza
e
di
igiene
.
Vigilanza
sanitaria
Art
.
36
.
Non
si
possono
impiegare
le
donne
minorenni
e
i
fanciulli
nella
pulizia
dei
motori
e
degli
organi
di
trasmissione
e
delle
macchine
mentre
sono
in
moto
.
Art
.
37
.
I
funzionari
incaricati
della
vigilanza
debbono
determinare
se
alle
donne
e
ai
fanciulli
sia
permesso
di
rimanere
,
durante
il
riposo
intermedio
,
nei
locali
di
lavoro
,
tenuto
conto
delle
condizioni
del
lavoro
e
dell
'
opificio
.
Art
.
38
.
I
locali
di
lavoro
e
le
relative
dipendenze
,
i
dormitori
e
le
ritirate
delle
fabbriche
ove
sono
occupati
fanciulli
o
donne
di
qualsiasi
età
,
debbono
essere
tenuti
con
pulizia
e
soddisfare
a
tutte
le
altre
condizioni
necessarie
alla
tutela
dell
'
igiene
e
della
sicurezza
degli
operai
.
Le
condizioni
di
carattere
generale
sono
determinate
dal
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
sentiti
i
Corpi
consultivi
di
cui
all
'
art
.
4
del
testo
unico
della
legge
.
In
ogni
caso
deve
disporsi
che
i
locali
abbiano
una
cubatura
e
una
ventilazione
sufficienti
ad
impedire
che
l
'
aria
risulti
dannosa
agli
operai
;
che
sia
curata
la
loro
manutenzione
;
che
siano
liberi
da
umidità
,
compatibilmente
alle
esigenze
del
lavoro
;
che
siano
forniti
d
'
acqua
potabile
e
provveduti
di
latrine
distinte
per
uomini
e
per
donne
,
e
in
numero
non
minore
di
1
ogni
40
persone
.
Art
.
39
.
La
osservanza
delle
condizioni
è
accertata
dai
funzionari
incaricati
della
vigilanza
per
l
'
esecuzione
della
legge
,
i
quali
,
nei
casi
in
cui
le
condizioni
volute
non
fossero
soddisfatte
,
indicano
,
sentito
,
per
la
parte
igienica
e
sanitaria
,
anche
l
'
avviso
dell
'
ufficiale
sanitario
,
i
lavori
di
adattamento
occorrenti
.
Contro
le
ordinanze
degli
ispettori
può
essere
inoltrato
ricorso
al
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
.
Art
.
40
.
Le
camere
speciali
di
allattamento
debbono
soddisfare
alle
condizioni
igieniche
richieste
dalla
speciale
loro
destinazione
.
Il
tempo
da
concedersi
alle
operaie
nutrici
per
l
'
allattamento
,
in
più
dei
riposi
prescritti
dall
'
art
.
8
del
testo
unico
della
legge
,
deve
avere
almeno
la
durata
di
un
'
ora
per
quelle
che
allattano
i
propri
bambini
fuori
della
fabbrica
;
ed
almeno
di
mezz
'
ora
per
quelle
che
profittano
delle
stanze
d
'
allattamento
.
Dall
'
obbligo
di
tenere
la
camera
di
allattamento
sono
esclusi
gli
stabilimenti
che
non
impiegano
donne
di
età
superiore
ai
15
anni
compiuti
.
Art
.
41
.
L
'
ufficiale
sanitario
deve
assicurarsi
con
visite
periodiche
se
le
minorenni
ed
i
fanciulli
sono
atti
a
sostenere
il
lavoro
nel
quale
sono
occupati
,
o
se
sono
affetti
da
malattie
contagiose
.
La
visita
dev
'
essere
ripetuta
ogni
volta
che
il
fanciullo
o
la
minorenne
vengano
adibiti
a
lavoro
diverso
da
quello
al
quale
furono
riconosciuti
idonei
coll
'
ultima
dichiarazione
medica
.
Nei
Comuni
,
nei
quali
il
prefetto
lo
reputi
opportuno
per
la
regolarità
e
speditezza
del
servizio
,
possono
essere
delegati
alle
visite
di
cui
al
comma
precedente
,
altri
medici
,
scelti
su
proposta
del
medico
provinciale
,
specialmente
fra
i
medici
condotti
del
Comune
stesso
.
Essi
hanno
,
agli
effetti
di
legge
,
le
medesime
attribuzioni
affidate
all
'
ufficiale
sanitario
comunale
.
Art
.
42
.
La
visita
medica
ai
fanciulli
e
alle
donne
minorenni
è
ripetuta
ogni
qualvolta
un
ispettore
governativo
reputi
che
lo
stato
di
salute
non
permetta
loro
di
continuare
nel
lavoro
al
quale
sono
addetti
.
I
funzionari
incaricati
della
vigilanza
devono
sottoporre
alla
visita
del
medico
i
fanciulli
e
le
minorenni
anche
quando
abbiano
dubbi
sull
'
attitudine
fisica
a
sostenere
il
lavoro
nel
quale
trovansi
occupati
,
escludendo
dal
lavoro
le
minorenni
o
i
fanciulli
che
dalla
visita
medica
risultino
incapaci
.
Se
il
risultato
della
visita
contraddica
al
certificato
medico
in
forza
del
quale
le
donne
minorenni
o
i
fanciulli
furono
ammessi
al
lavoro
,
gli
ispettori
debbono
riferire
il
fatto
al
medico
provinciale
,
ed
informarne
,
con
verbale
,
l
'
autorità
giudiziaria
,
trasmettendole
i
due
certificati
,
per
la
eventuale
applicazione
delle
sanzioni
di
cui
all
'
art
.
9
.
Art
.
43
.
Gli
stessi
funzionari
possono
anche
ordinare
visite
generali
di
tutto
il
personale
addetto
a
un
'
azienda
,
quando
lo
ritengano
necessario
per
evitare
il
diffondersi
di
malattie
contagiose
,
ordinando
l
'
allontanamento
di
coloro
che
ne
risultino
affetti
.
Art
.
44
.
Il
medico
provinciale
verifica
ogni
anno
,
con
visite
nel
proprio
distretto
,
l
'
andamento
del
servizio
sanitario
,
per
suggerire
all
'
uopo
gli
opportuni
provvedimenti
.
Art
.
45
.
Gli
esercenti
debbono
esigere
dalle
operaie
puerpere
,
che
intendono
riprendere
il
lavoro
,
un
certificato
da
cui
risulti
che
è
trascorso
dal
giorno
del
parto
almeno
il
termine
di
un
mese
,
prescritto
dall
'
art
.
6
del
testo
unico
della
legge
.
Il
certificato
sarà
rilasciato
senza
alcuna
spesa
a
carico
dell
'
operaia
dall
'
ufficiale
sanitario
,
o
da
uno
dei
medici
condotti
,
od
anche
,
con
l
'
autenticazione
del
sindaco
,
da
una
delle
levatrici
condotte
del
Comune
.
Nei
casi
preveduti
nella
seconda
parte
del
predetto
art
.
6
del
testo
unico
della
legge
,
l
'
ufficiale
sanitario
comunale
deve
eseguire
la
visita
medica
e
rilasciare
il
relativo
certificato
,
senza
alcuna
spesa
a
carico
dell
'
operaia
.
TITOLO
VIII
.
Ispezioni
,
contravvenzioni
,
sanzioni
Art
.
46
.
I
funzionari
ai
quali
è
affidata
la
sorveglianza
per
l
'
esecuzione
della
legge
,
ad
eccezione
di
quelli
di
polizia
giudiziaria
,
nel
presentarsi
nelle
aziende
che
intendono
visitare
,
debbono
provare
la
loro
identità
mostrando
la
carta
di
riconoscimento
rilasciata
dal
Ministero
d
'
agricoltura
,
industria
e
commercio
.
Essi
hanno
facoltà
di
visitare
qualsiasi
luogo
in
cui
ritengano
o
sappiano
che
si
compia
lavoro
industriale
,
per
accertare
se
eventualmente
ricada
sotto
l
'
obbligo
dell
'
osservanza
della
legge
.
Art
.
47
.
I
funzionari
predetti
hanno
inoltre
facoltà
:
di
visitare
tutti
i
locali
delle
aziende
industriali
;
di
interrogare
i
proprietari
,
i
gerenti
,
i
direttori
,
gli
imprenditori
,
i
cottimisti
,
i
capi
-
officina
,
gli
operai
,
sia
adulti
sia
fanciulli
,
ed
ogni
altra
persona
presente
nei
luoghi
sopraddetti
;
di
esaminare
i
registri
,
i
libretti
di
lavoro
,
le
tabelle
,
e
gli
altri
documenti
prescritti
dal
presente
regolamento
,
nonché
i
regolamenti
interni
di
fabbrica
ove
esistano
.
Art
.
48
.
Allorquando
i
funzionari
incontrino
opposizioni
ed
ostacoli
nell
'
esercizio
del
mandato
ad
essi
affidato
,
richiedono
l
'
intervento
della
forza
pubblica
.
Art
.
49
.
I
funzionari
,
di
cui
agli
articoli
46
e
47
,
accertano
,
a
carico
delle
persone
preposte
all
'
azienda
,
le
contravvenzioni
alle
disposizioni
della
legge
e
del
presente
regolamento
,
mediante
apposito
verbale
,
in
cui
debbono
determinare
con
chiarezza
e
precisione
le
circostanze
del
fatto
e
gli
elementi
tutti
che
siano
necessari
per
illuminare
i
magistrati
.
Il
verbale
deve
essere
sottoscritto
dal
funzionario
che
ha
accertata
la
contravvenzione
,
e
dal
proprietario
,
o
dal
gerente
,
o
dal
direttore
della
azienda
,
e
dagli
agenti
della
forza
pubblica
,
quando
siano
intervenuti
.
Se
la
persona
preposta
all
'
azienda
ricusi
di
firmare
il
verbale
,
l
'
ufficiale
fa
menzione
,
nell
'
atto
stesso
,
di
tale
circostanza
.
Art
.
50
.
I
prefetti
del
Regno
debbono
trasmettere
al
Ministero
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
,
entro
un
mese
dal
ricevimento
di
cui
al
quarto
comma
dell
'
art
.
12
del
testo
unico
della
legge
,
copia
de
'
verbali
di
accertamento
delle
contravvenzioni
,
loro
pervenuti
dai
funzionari
di
vigilanza
.
Parimenti
le
Regie
procure
devono
trasmettere
allo
stesso
Ministero
copia
integrale
delle
decisioni
delle
singole
autorità
giudiziarie
pronunciate
sulle
contravvenzioni
loro
deferite
,
a
norma
del
terzo
comma
dello
stesso
articolo
della
legge
,
entro
un
bimestre
dalla
data
della
pronuncia
.
Art
.
51
.
La
irregolare
tenuta
dei
libretti
prescritti
dall
'
art
.
2
del
testo
unico
della
legge
è
punita
con
ammenda
unica
da
5
a
30
lire
.
La
mancata
affissione
dell
'
orario
di
lavoro
dei
fanciulli
e
delle
donne
,
dell
'
esemplare
della
legge
e
del
presente
regolamento
,
è
punita
con
l
'
ammenda
da
lire
10
a
25
per
ogni
singola
omissione
.
La
mancanza
o
l
'
irregolare
tenuta
del
registro
dei
fanciulli
e
delle
donne
tutelati
dalla
legge
è
punita
con
l
'
ammenda
unica
da
25
a
50
lire
.
La
inosservanza
delle
disposizioni
speciali
del
presente
regolamento
,
emanate
per
l
'
applicazione
degli
articoli
10
e
11
del
testo
unico
della
legge
,
è
punita
con
ammenda
di
lire
50
,
salvo
le
pene
maggiori
sancite
dall
'
articolo
13
di
esso
.
Eguale
ammenda
è
stabilita
per
l
'
eventuale
inosservanza
dei
divieti
previsti
dall
'
art
.
37
del
presente
regolamento
.
L
'
impedimento
all
'
ingresso
nei
luoghi
di
lavoro
delle
persone
incaricate
della
vigilanza
;
il
rifiuto
di
rispondere
alle
interrogazioni
,
delle
dette
persone
;
il
dar
loro
scientemente
risposte
intese
ad
occultare
la
verità
;
il
rifiuto
di
esibire
loro
i
documenti
richiesti
,
sono
puniti
con
l
'
ammenda
da
lire
25
a
lire
50
.
Art
.
52
.
Il
ministro
di
agricoltura
,
industria
e
commercio
presenta
al
Parlamento
,
a
periodi
non
maggiori
di
cinque
anni
,
una
relazione
sulla
applicazione
della
legge
e
del
regolamento
.