ProsaGiuridica ,
Vittorio
Emanuele
III
per
grazia
di
Dio
e
per
volontà
della
Nazione
Re
d
'
Italia
Il
Senato
e
la
Camera
dei
deputati
hanno
approvato
;
Noi
abbiamo
sanzionato
e
promulghiamo
quanto
segue
:
Capo
I
-
Dell
'
obbligo
dell
'
istruzione
e
della
scuola
primaria
Art
.
1
.
L
'
obbligo
dell
'
istruzione
stabilito
coll
'
art
.
2
della
legge
15
luglio
1877
,
n
.
3961
,
è
esteso
fino
al
dodicesimo
anno
di
età
e
rimane
limitato
al
corso
elementare
inferiore
in
quei
comuni
ove
manchi
il
corso
superiore
obbligatorio
;
è
esteso
negli
altri
comuni
,
salvo
le
disposizioni
degli
articoli
8
e
17
,
a
tutte
le
classi
obbligatorie
del
corso
superiore
ivi
esistente
.
Nei
comuni
dove
al
17
gennaio
1904
esistevano
classi
facoltative
di
corso
superiore
,
non
si
fa
obbligo
di
estenderle
ma
esse
saranno
conservate
almeno
nel
numero
attuale
e
resterà
al
comune
la
facoltà
di
continuare
ad
esigere
i
contributi
degli
alunni
nella
misura
vigente
al
1°
gennaio
1904
.
Per
le
scuole
facoltative
di
corso
superiore
indicate
nel
secondo
alinea
del
presente
articolo
e
per
quelle
che
potranno
essere
istituite
dai
comuni
entro
il
termine
di
due
anni
dalla
promulgazione
della
presente
legge
,
lo
Stato
concorrerà
nello
stipendio
nella
misura
di
lire
150
per
ogni
classe
.
rimanendo
ferma
nel
comune
la
facoltà
di
imporre
un
contributo
scolastico
con
approvazione
del
consiglio
provinciale
scolastico
.
Art
.
2
.
L
'
elenco
dei
fanciulli
obbligati
per
ragione
di
età
a
frequentare
la
scuola
pubblica
,
disposto
dall
'
art
.
3
della
legge
15
luglio
1877
,
n
.
3961
,
dovrà
pubblicarsi
e
tenersi
affisso
all
'
albo
pretorio
per
la
durata
di
un
mese
prima
dell
'
apertura
delle
scuole
.
All
'
apertura
delle
scuole
,
constatata
la
non
presentazione
di
fanciulli
obbligati
,
il
sindaco
,
dopo
avere
avvertito
i
genitori
o
i
tutori
con
avvisi
individuali
,
ne
dispone
la
ricerca
,
per
accertare
o
la
negligenza
,
ai
fini
dell
'
ammonimento
e
dell
'
applicazione
delle
penalità
sancite
dalla
ripetuta
legge
15
luglio
1877
,
o
lo
stato
di
povertà
,
ai
fini
dell
'
assistenza
scolastica
di
cui
all
'
art
.
4
.
Anche
i
maestri
e
i
direttori
spediranno
periodicamente
analoghi
avvisi
individuali
ai
genitori
e
tutori
dei
fanciulli
negligenti
.
Qualora
gli
avvisi
siano
spediti
per
posta
godranno
la
franchigia
.
Entro
il
marzo
del
1905
il
Governo
del
Re
emanerà
il
regolamento
prescritto
dall
'
articolo
4
della
legge
15
luglio
1877
,
n
.
3961
.
Art
.
3
.
Saranno
considerali
contravventori
e
assoggettati
all
'
ammenda
agli
effetti
della
legge
15
luglio
1877
,
n
.
3961
,
anche
coloro
,
presso
i
quali
il
fanciullo
obbligato
all
'
istruzione
tosse
abitualmente
impiegato
ad
un
lavoro
che
non
sia
già
vietato
dalla
legge
19
giugno
1902,numero
242
.
Art
.
4
.
I
comuni
hanno
facoltà
di
iscrivere
in
bilancio
un
fondo
per
.
sovvenire
gl
'
iscritti
appartenenti
a
famiglie
povere
,
sia
con
la
refezione
scolastica
,
sia
con
la
distribuzione
di
indumenti
,
di
libri
di
testo
e
d
'
altro
occorrente
per
l
'
istruzione
,
sempreché
a
tali
bisogni
non
si
provveda
sufficientemente
da
enti
di
pubblica
beneficenza
.
I
comuni
potranno
deliberare
tali
spese
anche
se
eccedano
il
limite
legale
della
sovrimposta
di
cui
all
'
art
.
284
della
legge
comunale
e
provinciale
,
testo
unico
4
maggio
1898
,
n
.
164
.
Le
autorità
di
vigilanza
e
di
tutela
sui
comuni
cureranno
perché
le
spese
di
cui
nel
presente
articolo
siano
preferite
ad
ogni
altra
spesa
facoltativa
,
che
non
abbia
per
scopo
la
pubblica
sanità
ed
incolumità
,
salvi
gl
'
impegni
contrattuali
esistenti
.
Nel
termine
di
un
anno
dalla
promulgazione
della
presente
legge
il
Governo
del
Re
presenterà
un
disegno
di
legge
di
coordinamento
e
trasformazione
delle
fondazioni
scolastiche
esistenti
,
perché
più
efficacemente
concorrano
ai
fini
dell
'
assistenza
scolastica
.
Art
.
5
Nei
comuni
dove
i
due
corsi
elementari
inferiori
,
maschile
e
femminile
,
sono
affidati
e
due
soli
insegnanti
è
data
facoltà
di
assegnare
all
'
uno
la
prima
classe
mista
e
all
'
altro
la
seconda
e
terza
classe
parimente
miste
.
La
separazione
degli
alunni
per
sesso
ha
luogo
quando
il
numero
dei
fanciulli
e
delle
fanciulle
sia
tale
da
obbligare
a
duplicare
i
corsi
.
Quando
il
numero
degli
alunni
sia
minore
di
50
,
anche
il
corso
elementare
superiore
può
essere
promiscuo
.
Il
comune
,
con
l
'
approvazione
del
regio
provveditore
e
in
via
transitoria
,
ha
facoltà
di
affidare
le
classi
miste
anche
a
maestri
per
attuare
il
riordinamento
di
cui
nel
seguente
articolo
e
purché
sia
provveduto
separatamente
all
'
insegnamento
dei
lavori
femminili
.
Art
.
6
.
Oltre
i
casi
di
classi
multiple
o
alternate
attualmente
esistenti
,
potrà
il
comune
affidare
l
'
insegnamento
.
in
orari
diversi
,
di
due
sezioni
della
stessa
classe
o
di
due
classi
diverse
,
obbligatorie
o
facoltative
,
anche
se
appartengono
l
'
una
al
corso
inferiore
e
l
altra
al
corso
superiore
,
allo
stesso
insegnante
,
a
condizione
che
all
'
insegnante
incaricato
delle
due
classi
o
sezioni
si
corrispondano
in
più
i
due
quinti
dello
stipendio
stabilito
dalla
legge
o
dal
comune
per
la
nuova
classe
affidatagli
e
che
il
numero
delle
ore
di
insegnamento
delle
due
classi
sia
di
sei
con
un
opportuno
intervallo
,
che
verrà
stabilito
dal
consiglio
provinciale
scolastico
.
Nei
casi
in
cui
il
comune
sia
sussidiato
per
il
pagamento
degli
stipendi
dallo
Stato
,
questo
concorrerà
proporzionalmente
in
tale
aumento
di
due
quinti
.
Non
potrà
procedersi
all
'
applicazione
della
presente
disposizione
nel
caso
di
creazione
di
nuove
classi
dello
stesso
grado
di
quelle
già
esistenti
,
senza
previo
rapporto
dell
'
ispettore
scolastico
,
il
quale
dovrà
verificare
se
concorrano
effettivamente
le
condizioni
imposte
dall
'
art
.
11
della
legge
19
febbraio
1993
,
n
.
45
.
Art
.
7
.
Le
scuole
elementari
esistenti
alla
data
della
presente
legge
potranno
essere
riordinate
dai
comuni
a
norma
degli
articoli
precedenti
5
e
6
con
deliberazioni
soggette
all
'
approvazione
del
consiglio
provinciale
scolastico
.
Tale
riordinamento
può
anche
essere
provocato
dal
regio
ispettore
scolastico
e
deliberato
dal
consiglio
provinciale
scolastico
,
sentito
il
consiglio
comunale
.
Il
personale
insegnante
,
che
risulti
disponibile
pel
fatto
di
questo
riordinamento
,
deve
essere
impiegato
ad
istituire
sia
altri
corsi
elementari
inferiori
,
ove
si
rendano
necessari
,
sia
corsi
elementari
superiori
anche
di
un
solo
anno
.
Se
fra
il
detto
personale
insegnante
disponibile
sono
delle
maestre
,
queste
possono
in
via
transitoria
essere
adibite
all
'
insegnamento
elementare
superiore
maschile
,
quando
non
possano
essere
impiegate
nelle
classi
inferiori
.
Per
nessun
riordinamento
eseguito
in
applicazione
della
presente
legge
può
mai
il
comune
diminuire
gli
stanziamenti
,
nella
parte
effettiva
ordinaria
,
deliberati
nel
bilancio
preventivo
dell
'
esercizio
1904
per
l
'
istruzione
primaria
e
quelli
comunque
relativi
agli
stipendi
e
retribuzioni
dei
maestri
;
l
'
eventuale
eccedenza
sul
trattamento
normale
viene
conservata
alla
persona
.
Art
.
8
.
Quegli
alunni
della
scuola
primaria
che
vogliano
proseguire
gli
studi
nelle
scuole
secondarie
potranno
,
compiuta
la
quarta
classe
elementare
,
sostenere
un
esame
speciale
di
maturità
valido
per
l
'
ammissione
nelle
dette
scuole
,
nei
modi
e
nelle
forme
da
stabilirsi
dal
regolamento
.
È
abolito
l
'
esame
di
ammissione
alla
prima
classe
di
qualsiasi
scuola
secondaria
.
Gli
alunni
di
scuola
privata
e
paterna
,
nati
dopo
il
1894
che
si
presentano
agli
esami
di
ammissione
alle
altre
classi
delle
scuole
secondarie
devono
presentare
il
diploma
di
maturità
di
cui
sopra
.
Entro
un
anno
dalla
promulgazione
della
presente
legge
il
Governo
presenterà
un
disegno
per
il
riordinamento
delle
scuole
normali
.
Art
.
9
.
Per
l
'
ammissione
all
'
esame
di
maturità
,
di
cui
nell
'
articolo
precedente
,
sarà
corrisposta
all
'
erario
dello
Stato
una
tassa
di
lire
15
.
Gli
alunni
di
famiglia
povera
che
nella
promozione
dalla
terza
alla
quarta
elementare
avranno
ottenuto
una
media
di
otto
decimi
e
non
meno
di
sette
in
ciascuna
materia
saranno
esentati
dal
pagamento
anticipato
di
quella
tassa
;
ma
dovranno
corrisponderla
all
'
atto
del
rilascio
del
diploma
ove
nell
'
esame
di
maturità
non
ottenessero
i
punti
suddetti
.
Gli
alunni
di
scuola
privata
o
paterna
nati
prima
del
1895
,
i
quali
,
senza
avere
sostenuto
l
'
esame
di
maturità
di
cui
sopra
,
si
presenteranno
agli
esami
di
ammissione
in
altre
classi
delle
scuole
secondarie
o
di
licenza
delle
medesime
,
saranno
tenuti
al
pagamento
,
oltre
che
delle
tasse
ordinarie
di
una
sopratassa
di
lire
20
,
ove
non
giustifichino
di
averla
altra
volta
pagata
.
La
tassa
annua
di
iscrizione
alle
classi
dei
licei
e
ginnasi
governativi
è
aumentata
di
lire
otto
;
e
quella
d
'
iscrizione
alle
classi
degli
istituti
tecnici
e
nautici
,
di
scuole
tecniche
,
di
scuole
normali
e
complementari
governative
,
è
aumentata
di
lire
6
.
Art
.
10
.
Nel
termine
di
anni
3
dalla
promulgazione
della
presente
legge
,
in
tutti
i
comuni
dove
i
corsi
elementari
superiori
maschili
e
femminili
siano
completi
fino
alla
5ª
classe
,
si
istituirà
una
sesta
classe
,
riducendo
a
tre
le
ore
giornaliere
obbligatorie
di
lezione
tanto
nel
5°
che
nel
6°
corso
,
oltre
le
ore
destinate
agli
esercizi
ginnastici
e
alle
materie
facoltative
.
I
due
corsi
saranno
affidati
ad
un
solo
insegnante
e
sarà
applicabile
la
disposizione
dell
'
art
.
6
.
Le
lezioni
non
saranno
mai
serali
né
festive
.
Nello
stabilire
gli
orari
si
avrà
riguardo
alla
condizione
della
maggior
parte
degli
alunni
,
tenuto
conto
delle
specialità
dei
vari
luoghi
.
Saranno
materie
d
'
insegnamento
della
5ª
e
6ª
classe
:
l
'
italiano
;
nozioni
di
storia
civile
d
'
Italia
del
XIX
secolo
,
anche
in
relazione
ai
fatti
economici
;
nozioni
delle
istruzioni
civili
dello
Stato
e
di
morale
civile
;
la
geografia
generale
ed
economica
,
in
particolare
d
'
Italia
;
la
aritmetica
e
nozioni
di
geometria
e
di
contabilità
pratica
ed
economica
domestica
;
nozioni
di
scienze
naturali
,
fisiche
ed
igiene
;
la
calligrafia
e
il
disegno
.
Nelle
classi
femminili
si
aggiungono
i
lavori
donneschi
.
Il
canto
,
il
lavoro
manuale
e
l
'
agraria
,
e
anche
altri
insegnamenti
che
rispondano
a
speciali
bisogni
locali
,
potranno
essere
istituiti
dai
comuni
su
approvazione
del
consiglio
provinciale
scolastico
,
sempreché
i
maestri
abbiano
la
relativa
idoneità
,
e
siano
impartiti
in
ore
e
con
retribuzioni
aggiuntive
.
Rispettando
lo
stato
transitorio
per
il
triennio
,
di
cui
al
primo
comma
del
presente
articolo
,
la
licenza
della
scuola
primaria
si
consegue
al
termine
del
6°
anno
di
studio
.
La
tassa
di
diploma
è
di
lire
cinque
.
Il
Ministero
della
pubblica
istruzione
,
visti
gli
insegnamenti
obbligatori
e
facoltativi
impartiti
in
ciascuna
scuola
elementare
superiore
,
ed
ove
ne
riconosca
l
'
equivalenza
,
potrà
consentire
che
il
diploma
di
licenza
elementare
conseguito
dopo
il
6°
anno
di
studio
,
sia
titolo
di
ammissione
alla
seconda
classe
della
scuola
tecnica
,
salvo
il
pagamento
di
una
sopratassa
di
lire
25
.
Art
.
11
.
Nei
comuni
,
nei
quali
è
obbligatorio
seguire
il
corso
elementare
superiore
,
i
programmi
delle
tre
classi
inferiori
saranno
modificati
e
coordinati
a
quelli
dei
corsi
superiori
.
Saranno
pure
modificati
e
coordinati
i
programmi
attuali
dei
corsi
superiori
delle
prime
classi
delle
scuole
secondarie
in
armonia
alle
disposizioni
degli
articoli
precedenti
.
In
ogni
caso
,
però
.
chi
ha
superato
l
'
esame
alla
fine
del
terzo
corso
elementare
avrà
diritto
all
'
iscrizione
nelle
liste
elettorali
in
conformità
delle
leggi
vigenti
.
Art
.
12
.
Sul
bilancio
del
Ministero
della
pubblica
istruzione
sarà
annualmente
concessa
una
retribuzione
da
lire
100
a
lire
150
a
ciascuno
degli
insegnanti
,
i
quali
con
lodevole
risultato
,
certificato
dal
regio
ispettore
scolastico
,
insegnino
in
scuole
serali
per
adulti
analfabeti
,
ed
una
retribuzione
di
lire
75
a
100
a
ciascuno
degli
insegnanti
,
che
nelle
medesime
condizioni
insegnino
in
scuole
festive
per
adulti
analfabeti
,
istituite
da
comuni
o
enti
morali
,
purché
per
questi
ultimi
concorra
anche
il
parere
favorevole
del
regio
provveditore
della
provincia
.
Queste
retribuzioni
saranno
corrisposte
per
3000
scuole
che
saranno
aperte
,
oltre
quelle
esistenti
,
nei
comuni
in
cui
sia
più
alta
la
percentuale
degli
analfabeti
,
quale
risulta
dal
censimento
.
La
somma
residua
a
raggiungere
lo
stanziamento
delle
500
mila
lire
indicato
nel
successivo
art
.
26
continuerà
ad
essere
applicata
a
sussidio
delle
scuole
serali
e
festive
già
esistenti
o
da
istituirsi
nei
comuni
che
non
siano
già
contemplati
nel
precedente
comma
.
Le
scuole
serali
sono
aperte
almeno
sei
mesi
l
'
anno
anche
in
diversi
periodi
;
le
festive
tutto
l
'
anno
scolastico
e
l
'
insegnamento
è
settimanale
.
Per
quell
'
insegnante
che
,
cessando
la
scuola
serale
,
continuasse
la
scuola
festiva
degli
adulti
per
la
rimanente
parte
dell
'
anno
,
la
retribuzione
potrà
essere
aumentata
di
50
lire
.
L
'
insegnamento
delle
classi
serali
e
festive
deve
essere
affidato
per
turno
agl
'
insegnarti
comunali
e
con
preferenza
a
coloro
che
non
hanno
altri
incarichi
retribuiti
o
aumenti
di
stipendio
;
e
solo
in
mancanza
di
insegnanti
comunali
sarà
affidato
ad
altri
maestri
patentati
e
,
in
mancanza
anche
di
questi
ultimi
,
a
persone
giudicate
idonee
dal
consiglio
provinciale
scolastico
,
sempre
su
proposta
dell
'
ispettore
.
L
'
insegnante
non
può
essere
obbligato
ad
assumere
il
corso
serale
o
festivo
.
Il
regolamento
per
l
'
esecuzione
della
presente
legge
coordinerà
il
funzionamento
di
queste
scuole
colle
attuali
scuole
complementari
serali
e
festive
,
tenuti
anche
presenti
gli
effetti
dell
'
art
.
1
,
e
stabilirà
l
'
ammontare
della
retribuzione
in
ragione
del
numero
degli
alunni
e
alunne
con
un
minimo
ragguagliato
alla
classificazione
scolastica
dei
comuni
,
nonché
il
numero
degli
alunni
e
delle
alunne
necessario
a
conseguire
il
sussidio
,
di
cui
al
presente
articolo
a
seconda
della
classificazione
dei
comuni
.
Art
.
13
.
I
corsi
serali
e
festivi
comprendono
lettura
,
scrittura
,
aritmetica
ed
elementi
di
sistema
metrico
.
Vi
potranno
essere
anche
altri
insegnamenti
teorici
e
pratici
,
specialmente
appropriati
ai
bisogni
locali
.
I
corsi
potranno
essere
divisi
in
due
o
più
sezioni
,
secondo
l
'
età
e
il
grado
d
'
istruzione
degli
alunni
e
delle
alunne
.
Art
.
14
.
Nei
comuni
nei
quali
sono
istituite
scuole
per
adulti
analfabeti
ai
sensi
dei
precedenti
articoli
esse
sono
aperte
a
coloro
che
,
non
più
obbligati
per
ragione
di
età
alla
scuola
elementare
pubblica
diurna
,
tuttavia
non
sappiano
leggere
e
scrivere
.
Sono
poi
obbligati
a
frequentarle
tutti
i
giovani
analfabeti
che
abbiano
concorso
alla
leva
e
siano
assegnati
alla
terza
categoria
o
dichiarati
rivedibili
o
riformati
per
un
motivo
che
non
importi
assoluta
inabilità
fisica
o
intellettuale
.
Art
.
15
.
Compilato
,
nei
modi
che
saranno
stabiliti
dal
regolamento
,
l
'
elenco
dei
giovani
analfabeti
di
cui
al
secondo
comma
dell
'
articolo
precedente
,
il
sindaco
del
comune
di
residenza
li
iscriverà
d
'
ufficio
alla
scuola
serale
o
festiva
,
o
farà
loro
intimare
il
precetto
di
frequentarla
,
comunicando
l
'
elenco
al
maestro
.
Trascorso
un
anno
dall
'
iscrizione
d
'
ufficio
,
gli
obbligati
dovranno
comprovare
con
apposito
certificato
di
proscioglimento
all
'
autorità
comunale
di
aver
frequentato
con
profitto
la
scuola
suddetta
.
Quelli
che
non
l
'
abbiano
frequentata
o
che
non
abbiano
profittato
abbastanza
saranno
inscritti
di
nuovo
occorrendo
anche
per
due
anni
successivi
,
e
al
termine
di
questi
,
se
non
comproveranno
nel
modo
stabilito
di
aver
seguito
regolarmente
il
corso
,
incorreranno
nella
pena
dell
'
ammenda
da
lire
2
a
lire
25
.
È
obbligo
del
maestro
di
trasmettere
l
'
elenco
degl
'
inadempienti
al
sindaco
e
si
procederà
a
termine
dell
'
art
.
2
della
presente
legge
.
Il
pretore
nel
decidere
dell
'
applicazione
dell
'
ammenda
terrà
conto
delle
circostanze
che
abbiano
effettivamente
e
senza
colpa
impedito
al
giovane
di
frequentare
la
scuola
serale
o
festiva
.
Art
.
16
.
Per
tutti
i
nati
dopo
il
1885
la
concessione
del
permesso
d
'
armi
è
sottoposta
alla
condizione
che
il
richiedente
stenda
la
domanda
e
apponga
di
suo
pugno
,
e
alla
presenza
del
funzionario
di
pubblica
sicurezza
che
certificherà
il
fatto
,
la
propria
firma
e
le
indicazioni
del
proprio
stato
e
domicilio
in
calce
alla
domanda
e
poi
al
foglio
del
permesso
.
Alla
stessa
condizione
è
sottoposta
la
concessione
della
licenza
d
'
esercizio
o
rivendita
per
i
nati
dopo
il
1890
.
Per
i
nati
dal
1900
in
poi
si
dispone
che
sia
vietata
l
'
ammissione
in
qualità
di
salariati
agli
uffici
delle
amministrazioni
pubbliche
o
di
enti
morali
a
coloro
che
non
abbiano
conseguito
il
certificato
di
proscioglimento
.
Art
.
17
.
I
comuni
,
i
quali
si
trovino
in
condizioni
finanziarie
tanto
deficienti
da
non
potere
,
malgrado
le
agevolezze
risultanti
dagli
articoli
5
,
6
,
7
e
10
della
presente
legge
,
sostenere
l
'
onere
di
nuovi
corsi
elementari
superiori
obbligatori
per
tutti
i
chiamati
alla
scuola
pubblica
,
potranno
,
in
seguito
al
parere
favorevole
del
consiglio
provinciale
scolastico
,
e
della
giunta
provinciale
amministrativa
,
ottenere
dal
Ministero
dell
'
istruzione
che
nel
loro
territorio
sia
dichiarata
sospesa
in
tutto
o
in
parte
l
'
attualità
dell
'
obbligo
dell
'
istruzione
elementare
superiore
proclamato
coll
'
art
.
1
.
In
caso
di
diniego
del
Ministero
o
nel
caso
in
cui
il
Ministero
non
emani
la
propria
decisione
nel
termine
di
sei
mesi
,
il
comune
può
ricorrere
alla
IV
sezione
del
consiglio
di
Stato
,
la
quale
deciderà
anche
in
merito
.
Il
ricorso
è
sospensivo
.
Art
.
18
.
È
data
facoltà
ai
comuni
di
unirsi
in
consorzio
,
agli
effetti
della
presente
legge
.
Il
consorzio
può
essere
per
decreto
prefettizio
dichiarato
obbligatorio
su
parere
conforme
del
consiglio
provinciale
scolastico
e
della
giunta
provinciale
amministrativa
,
sentiti
i
consigli
comunali
.
Art
.
19
.
Nei
comuni
rurali
e
nelle
frazioni
dove
gli
scolari
per
bisogni
economici
abitualmente
abbandonano
la
scuola
per
una
parte
dell
'
anno
è
data
facoltà
ai
consigli
comunali
di
ridurre
i
mesi
di
scuola
a
sei
,
a
condizione
che
sia
aumentato
ove
occorra
e
con
le
norme
che
verranno
stabilite
dal
regolamento
il
numero
delle
scuole
classificate
.
Gli
stipendi
delle
scuole
classificate
aperte
per
sei
mesi
soltanto
saranno
inferiori
di
un
quarto
agli
stipendi
normali
stabiliti
colla
presente
legge
;
ma
i
contributi
al
monte
pensioni
,
nonché
le
pensioni
e
gli
altri
diritti
degli
insegnanti
,
saranno
uguali
a
quelli
delle
scuole
annuali
.
Le
deliberazioni
dei
consigli
comunali
per
riduzione
di
durata
delle
scuole
classificate
non
sono
valide
senza
l
'
approvazione
del
consiglio
provinciale
scolastico
,
che
deve
sentire
l
'
ispettore
.
Il
contributo
dello
Stato
per
ciascuna
delle
scuole
così
sistemate
sarà
inferiore
di
un
quarto
a
quello
assegnato
alle
scuole
annuali
,
o
che
erano
tali
,
dello
stesso
comune
.
Sono
salvi
tutti
i
diritti
acquisiti
dagli
insegnanti
nominati
prima
della
promulgazione
della
presente
legge
.
Ordiniamo
che
la
presente
,
munita
del
sigillo
dello
Stato
,
sia
inserita
nella
raccolta
ufficiale
delle
leggi
e
dei
decreti
del
Regno
d
'
Italia
,
mandando
a
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato
.
Data
a
Racconigi
,
addì
8
luglio
1904
Vittorio
Emanuele
Luogo
del
Sigillo
.
V
.
Il
Guardasigilli
:
Ronchetti
Giolitti
Orlando
L
.
Luzzatti
E
.
Pedoni
.