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ProsaGiuridica ,
Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d ' Italia Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : Capo I - Dell ' obbligo dell ' istruzione e della scuola primaria Art . 1 . L ' obbligo dell ' istruzione stabilito coll ' art . 2 della legge 15 luglio 1877 , n . 3961 , è esteso fino al dodicesimo anno di età e rimane limitato al corso elementare inferiore in quei comuni ove manchi il corso superiore obbligatorio ; è esteso negli altri comuni , salvo le disposizioni degli articoli 8 e 17 , a tutte le classi obbligatorie del corso superiore ivi esistente . Nei comuni dove al 17 gennaio 1904 esistevano classi facoltative di corso superiore , non si fa obbligo di estenderle ma esse saranno conservate almeno nel numero attuale e resterà al comune la facoltà di continuare ad esigere i contributi degli alunni nella misura vigente al 1° gennaio 1904 . Per le scuole facoltative di corso superiore indicate nel secondo alinea del presente articolo e per quelle che potranno essere istituite dai comuni entro il termine di due anni dalla promulgazione della presente legge , lo Stato concorrerà nello stipendio nella misura di lire 150 per ogni classe . rimanendo ferma nel comune la facoltà di imporre un contributo scolastico con approvazione del consiglio provinciale scolastico . Art . 2 . L ' elenco dei fanciulli obbligati per ragione di età a frequentare la scuola pubblica , disposto dall ' art . 3 della legge 15 luglio 1877 , n . 3961 , dovrà pubblicarsi e tenersi affisso all ' albo pretorio per la durata di un mese prima dell ' apertura delle scuole . All ' apertura delle scuole , constatata la non presentazione di fanciulli obbligati , il sindaco , dopo avere avvertito i genitori o i tutori con avvisi individuali , ne dispone la ricerca , per accertare o la negligenza , ai fini dell ' ammonimento e dell ' applicazione delle penalità sancite dalla ripetuta legge 15 luglio 1877 , o lo stato di povertà , ai fini dell ' assistenza scolastica di cui all ' art . 4 . Anche i maestri e i direttori spediranno periodicamente analoghi avvisi individuali ai genitori e tutori dei fanciulli negligenti . Qualora gli avvisi siano spediti per posta godranno la franchigia . Entro il marzo del 1905 il Governo del Re emanerà il regolamento prescritto dall ' articolo 4 della legge 15 luglio 1877 , n . 3961 . Art . 3 . Saranno considerali contravventori e assoggettati all ' ammenda agli effetti della legge 15 luglio 1877 , n . 3961 , anche coloro , presso i quali il fanciullo obbligato all ' istruzione tosse abitualmente impiegato ad un lavoro che non sia già vietato dalla legge 19 giugno 1902,numero 242 . Art . 4 . I comuni hanno facoltà di iscrivere in bilancio un fondo per . sovvenire gl ' iscritti appartenenti a famiglie povere , sia con la refezione scolastica , sia con la distribuzione di indumenti , di libri di testo e d ' altro occorrente per l ' istruzione , sempreché a tali bisogni non si provveda sufficientemente da enti di pubblica beneficenza . I comuni potranno deliberare tali spese anche se eccedano il limite legale della sovrimposta di cui all ' art . 284 della legge comunale e provinciale , testo unico 4 maggio 1898 , n . 164 . Le autorità di vigilanza e di tutela sui comuni cureranno perché le spese di cui nel presente articolo siano preferite ad ogni altra spesa facoltativa , che non abbia per scopo la pubblica sanità ed incolumità , salvi gl ' impegni contrattuali esistenti . Nel termine di un anno dalla promulgazione della presente legge il Governo del Re presenterà un disegno di legge di coordinamento e trasformazione delle fondazioni scolastiche esistenti , perché più efficacemente concorrano ai fini dell ' assistenza scolastica . Art . 5 Nei comuni dove i due corsi elementari inferiori , maschile e femminile , sono affidati e due soli insegnanti è data facoltà di assegnare all ' uno la prima classe mista e all ' altro la seconda e terza classe parimente miste . La separazione degli alunni per sesso ha luogo quando il numero dei fanciulli e delle fanciulle sia tale da obbligare a duplicare i corsi . Quando il numero degli alunni sia minore di 50 , anche il corso elementare superiore può essere promiscuo . Il comune , con l ' approvazione del regio provveditore e in via transitoria , ha facoltà di affidare le classi miste anche a maestri per attuare il riordinamento di cui nel seguente articolo e purché sia provveduto separatamente all ' insegnamento dei lavori femminili . Art . 6 . Oltre i casi di classi multiple o alternate attualmente esistenti , potrà il comune affidare l ' insegnamento . in orari diversi , di due sezioni della stessa classe o di due classi diverse , obbligatorie o facoltative , anche se appartengono l ' una al corso inferiore e l ’ altra al corso superiore , allo stesso insegnante , a condizione che all ' insegnante incaricato delle due classi o sezioni si corrispondano in più i due quinti dello stipendio stabilito dalla legge o dal comune per la nuova classe affidatagli e che il numero delle ore di insegnamento delle due classi sia di sei con un opportuno intervallo , che verrà stabilito dal consiglio provinciale scolastico . Nei casi in cui il comune sia sussidiato per il pagamento degli stipendi dallo Stato , questo concorrerà proporzionalmente in tale aumento di due quinti . Non potrà procedersi all ' applicazione della presente disposizione nel caso di creazione di nuove classi dello stesso grado di quelle già esistenti , senza previo rapporto dell ' ispettore scolastico , il quale dovrà verificare se concorrano effettivamente le condizioni imposte dall ' art . 11 della legge 19 febbraio 1993 , n . 45 . Art . 7 . Le scuole elementari esistenti alla data della presente legge potranno essere riordinate dai comuni a norma degli articoli precedenti 5 e 6 con deliberazioni soggette all ' approvazione del consiglio provinciale scolastico . Tale riordinamento può anche essere provocato dal regio ispettore scolastico e deliberato dal consiglio provinciale scolastico , sentito il consiglio comunale . Il personale insegnante , che risulti disponibile pel fatto di questo riordinamento , deve essere impiegato ad istituire sia altri corsi elementari inferiori , ove si rendano necessari , sia corsi elementari superiori anche di un solo anno . Se fra il detto personale insegnante disponibile sono delle maestre , queste possono in via transitoria essere adibite all ' insegnamento elementare superiore maschile , quando non possano essere impiegate nelle classi inferiori . Per nessun riordinamento eseguito in applicazione della presente legge può mai il comune diminuire gli stanziamenti , nella parte effettiva ordinaria , deliberati nel bilancio preventivo dell ' esercizio 1904 per l ' istruzione primaria e quelli comunque relativi agli stipendi e retribuzioni dei maestri ; l ' eventuale eccedenza sul trattamento normale viene conservata alla persona . Art . 8 . Quegli alunni della scuola primaria che vogliano proseguire gli studi nelle scuole secondarie potranno , compiuta la quarta classe elementare , sostenere un esame speciale di maturità valido per l ' ammissione nelle dette scuole , nei modi e nelle forme da stabilirsi dal regolamento . È abolito l ' esame di ammissione alla prima classe di qualsiasi scuola secondaria . Gli alunni di scuola privata e paterna , nati dopo il 1894 che si presentano agli esami di ammissione alle altre classi delle scuole secondarie devono presentare il diploma di maturità di cui sopra . Entro un anno dalla promulgazione della presente legge il Governo presenterà un disegno per il riordinamento delle scuole normali . Art . 9 . Per l ' ammissione all ' esame di maturità , di cui nell ' articolo precedente , sarà corrisposta all ' erario dello Stato una tassa di lire 15 . Gli alunni di famiglia povera che nella promozione dalla terza alla quarta elementare avranno ottenuto una media di otto decimi e non meno di sette in ciascuna materia saranno esentati dal pagamento anticipato di quella tassa ; ma dovranno corrisponderla all ' atto del rilascio del diploma ove nell ' esame di maturità non ottenessero i punti suddetti . Gli alunni di scuola privata o paterna nati prima del 1895 , i quali , senza avere sostenuto l ' esame di maturità di cui sopra , si presenteranno agli esami di ammissione in altre classi delle scuole secondarie o di licenza delle medesime , saranno tenuti al pagamento , oltre che delle tasse ordinarie di una sopratassa di lire 20 , ove non giustifichino di averla altra volta pagata . La tassa annua di iscrizione alle classi dei licei e ginnasi governativi è aumentata di lire otto ; e quella d ' iscrizione alle classi degli istituti tecnici e nautici , di scuole tecniche , di scuole normali e complementari governative , è aumentata di lire 6 . Art . 10 . Nel termine di anni 3 dalla promulgazione della presente legge , in tutti i comuni dove i corsi elementari superiori maschili e femminili siano completi fino alla 5ª classe , si istituirà una sesta classe , riducendo a tre le ore giornaliere obbligatorie di lezione tanto nel 5° che nel 6° corso , oltre le ore destinate agli esercizi ginnastici e alle materie facoltative . I due corsi saranno affidati ad un solo insegnante e sarà applicabile la disposizione dell ' art . 6 . Le lezioni non saranno mai serali né festive . Nello stabilire gli orari si avrà riguardo alla condizione della maggior parte degli alunni , tenuto conto delle specialità dei vari luoghi . Saranno materie d ' insegnamento della 5ª e 6ª classe : l ' italiano ; nozioni di storia civile d ' Italia del XIX secolo , anche in relazione ai fatti economici ; nozioni delle istruzioni civili dello Stato e di morale civile ; la geografia generale ed economica , in particolare d ' Italia ; la aritmetica e nozioni di geometria e di contabilità pratica ed economica domestica ; nozioni di scienze naturali , fisiche ed igiene ; la calligrafia e il disegno . Nelle classi femminili si aggiungono i lavori donneschi . Il canto , il lavoro manuale e l ' agraria , e anche altri insegnamenti che rispondano a speciali bisogni locali , potranno essere istituiti dai comuni su approvazione del consiglio provinciale scolastico , sempreché i maestri abbiano la relativa idoneità , e siano impartiti in ore e con retribuzioni aggiuntive . Rispettando lo stato transitorio per il triennio , di cui al primo comma del presente articolo , la licenza della scuola primaria si consegue al termine del 6° anno di studio . La tassa di diploma è di lire cinque . Il Ministero della pubblica istruzione , visti gli insegnamenti obbligatori e facoltativi impartiti in ciascuna scuola elementare superiore , ed ove ne riconosca l ' equivalenza , potrà consentire che il diploma di licenza elementare conseguito dopo il 6° anno di studio , sia titolo di ammissione alla seconda classe della scuola tecnica , salvo il pagamento di una sopratassa di lire 25 . Art . 11 . Nei comuni , nei quali è obbligatorio seguire il corso elementare superiore , i programmi delle tre classi inferiori saranno modificati e coordinati a quelli dei corsi superiori . Saranno pure modificati e coordinati i programmi attuali dei corsi superiori delle prime classi delle scuole secondarie in armonia alle disposizioni degli articoli precedenti . In ogni caso , però . chi ha superato l ' esame alla fine del terzo corso elementare avrà diritto all ' iscrizione nelle liste elettorali in conformità delle leggi vigenti . Art . 12 . Sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione sarà annualmente concessa una retribuzione da lire 100 a lire 150 a ciascuno degli insegnanti , i quali con lodevole risultato , certificato dal regio ispettore scolastico , insegnino in scuole serali per adulti analfabeti , ed una retribuzione di lire 75 a 100 a ciascuno degli insegnanti , che nelle medesime condizioni insegnino in scuole festive per adulti analfabeti , istituite da comuni o enti morali , purché per questi ultimi concorra anche il parere favorevole del regio provveditore della provincia . Queste retribuzioni saranno corrisposte per 3000 scuole che saranno aperte , oltre quelle esistenti , nei comuni in cui sia più alta la percentuale degli analfabeti , quale risulta dal censimento . La somma residua a raggiungere lo stanziamento delle 500 mila lire indicato nel successivo art . 26 continuerà ad essere applicata a sussidio delle scuole serali e festive già esistenti o da istituirsi nei comuni che non siano già contemplati nel precedente comma . Le scuole serali sono aperte almeno sei mesi l ' anno anche in diversi periodi ; le festive tutto l ' anno scolastico e l ' insegnamento è settimanale . Per quell ' insegnante che , cessando la scuola serale , continuasse la scuola festiva degli adulti per la rimanente parte dell ' anno , la retribuzione potrà essere aumentata di 50 lire . L ' insegnamento delle classi serali e festive deve essere affidato per turno agl ' insegnarti comunali e con preferenza a coloro che non hanno altri incarichi retribuiti o aumenti di stipendio ; e solo in mancanza di insegnanti comunali sarà affidato ad altri maestri patentati e , in mancanza anche di questi ultimi , a persone giudicate idonee dal consiglio provinciale scolastico , sempre su proposta dell ' ispettore . L ' insegnante non può essere obbligato ad assumere il corso serale o festivo . Il regolamento per l ' esecuzione della presente legge coordinerà il funzionamento di queste scuole colle attuali scuole complementari serali e festive , tenuti anche presenti gli effetti dell ' art . 1 , e stabilirà l ' ammontare della retribuzione in ragione del numero degli alunni e alunne con un minimo ragguagliato alla classificazione scolastica dei comuni , nonché il numero degli alunni e delle alunne necessario a conseguire il sussidio , di cui al presente articolo a seconda della classificazione dei comuni . Art . 13 . I corsi serali e festivi comprendono lettura , scrittura , aritmetica ed elementi di sistema metrico . Vi potranno essere anche altri insegnamenti teorici e pratici , specialmente appropriati ai bisogni locali . I corsi potranno essere divisi in due o più sezioni , secondo l ' età e il grado d ' istruzione degli alunni e delle alunne . Art . 14 . Nei comuni nei quali sono istituite scuole per adulti analfabeti ai sensi dei precedenti articoli esse sono aperte a coloro che , non più obbligati per ragione di età alla scuola elementare pubblica diurna , tuttavia non sappiano leggere e scrivere . Sono poi obbligati a frequentarle tutti i giovani analfabeti che abbiano concorso alla leva e siano assegnati alla terza categoria o dichiarati rivedibili o riformati per un motivo che non importi assoluta inabilità fisica o intellettuale . Art . 15 . Compilato , nei modi che saranno stabiliti dal regolamento , l ' elenco dei giovani analfabeti di cui al secondo comma dell ' articolo precedente , il sindaco del comune di residenza li iscriverà d ' ufficio alla scuola serale o festiva , o farà loro intimare il precetto di frequentarla , comunicando l ' elenco al maestro . Trascorso un anno dall ' iscrizione d ' ufficio , gli obbligati dovranno comprovare con apposito certificato di proscioglimento all ' autorità comunale di aver frequentato con profitto la scuola suddetta . Quelli che non l ' abbiano frequentata o che non abbiano profittato abbastanza saranno inscritti di nuovo occorrendo anche per due anni successivi , e al termine di questi , se non comproveranno nel modo stabilito di aver seguito regolarmente il corso , incorreranno nella pena dell ' ammenda da lire 2 a lire 25 . È obbligo del maestro di trasmettere l ' elenco degl ' inadempienti al sindaco e si procederà a termine dell ' art . 2 della presente legge . Il pretore nel decidere dell ' applicazione dell ' ammenda terrà conto delle circostanze che abbiano effettivamente e senza colpa impedito al giovane di frequentare la scuola serale o festiva . Art . 16 . Per tutti i nati dopo il 1885 la concessione del permesso d ' armi è sottoposta alla condizione che il richiedente stenda la domanda e apponga di suo pugno , e alla presenza del funzionario di pubblica sicurezza che certificherà il fatto , la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio in calce alla domanda e poi al foglio del permesso . Alla stessa condizione è sottoposta la concessione della licenza d ' esercizio o rivendita per i nati dopo il 1890 . Per i nati dal 1900 in poi si dispone che sia vietata l ' ammissione in qualità di salariati agli uffici delle amministrazioni pubbliche o di enti morali a coloro che non abbiano conseguito il certificato di proscioglimento . Art . 17 . I comuni , i quali si trovino in condizioni finanziarie tanto deficienti da non potere , malgrado le agevolezze risultanti dagli articoli 5 , 6 , 7 e 10 della presente legge , sostenere l ' onere di nuovi corsi elementari superiori obbligatori per tutti i chiamati alla scuola pubblica , potranno , in seguito al parere favorevole del consiglio provinciale scolastico , e della giunta provinciale amministrativa , ottenere dal Ministero dell ' istruzione che nel loro territorio sia dichiarata sospesa in tutto o in parte l ' attualità dell ' obbligo dell ' istruzione elementare superiore proclamato coll ' art . 1 . In caso di diniego del Ministero o nel caso in cui il Ministero non emani la propria decisione nel termine di sei mesi , il comune può ricorrere alla IV sezione del consiglio di Stato , la quale deciderà anche in merito . Il ricorso è sospensivo . Art . 18 . È data facoltà ai comuni di unirsi in consorzio , agli effetti della presente legge . Il consorzio può essere per decreto prefettizio dichiarato obbligatorio su parere conforme del consiglio provinciale scolastico e della giunta provinciale amministrativa , sentiti i consigli comunali . Art . 19 . Nei comuni rurali e nelle frazioni dove gli scolari per bisogni economici abitualmente abbandonano la scuola per una parte dell ' anno è data facoltà ai consigli comunali di ridurre i mesi di scuola a sei , a condizione che sia aumentato ove occorra e con le norme che verranno stabilite dal regolamento il numero delle scuole classificate . Gli stipendi delle scuole classificate aperte per sei mesi soltanto saranno inferiori di un quarto agli stipendi normali stabiliti colla presente legge ; ma i contributi al monte pensioni , nonché le pensioni e gli altri diritti degli insegnanti , saranno uguali a quelli delle scuole annuali . Le deliberazioni dei consigli comunali per riduzione di durata delle scuole classificate non sono valide senza l ' approvazione del consiglio provinciale scolastico , che deve sentire l ' ispettore . Il contributo dello Stato per ciascuna delle scuole così sistemate sarà inferiore di un quarto a quello assegnato alle scuole annuali , o che erano tali , dello stesso comune . Sono salvi tutti i diritti acquisiti dagli insegnanti nominati prima della promulgazione della presente legge . Ordiniamo che la presente , munita del sigillo dello Stato , sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato . Data a Racconigi , addì 8 luglio 1904 Vittorio Emanuele Luogo del Sigillo . V . Il Guardasigilli : Ronchetti Giolitti Orlando L . Luzzatti E . Pedoni .