ProsaGiuridica ,
Disposizioni
sui
manicomi
o
sugli
alienati
.
Custodia
e
cura
degli
alienati
.
1
.
Debbono
essere
custodite
e
curate
nei
manicomi
le
persone
affette
per
qualunque
causa
da
alienazione
mentale
,
quando
siano
pericolose
a
sé
o
agli
altri
o
riescano
di
pubblico
scandalo
e
non
siano
e
non
possano
essere
convenientemente
custodite
e
curate
fuorché
nei
manicomi
.
Sono
e
compresi
sotto
questa
denominazione
,
agli
effetti
della
presente
legge
,
tutti
quegli
istituti
,
comunque
denominati
,
nei
quali
vengono
ricoverati
alienati
di
qualunque
genere
.
Può
essere
consentita
dal
Tribunale
,
sulla
richiesta
del
Procuratore
della
Repubblica
,
la
cura
in
una
casa
privala
,
e
in
tal
caso
la
persona
che
le
riceve
ed
il
medico
che
le
cura
assumono
tutti
gli
obblighi
imposti
dal
regolamento
.
Il
direttore
di
un
manicomio
può
,
sotto
la
sua
responsabilità
,
autorizzare
la
cura
di
un
alienato
in
una
casa
privata
,
ma
deve
darne
immediatamente
notizia
al
Procuratore
della
Repubblica
e
all
'
Autorità
di
pubblica
sicurezza
.
2
.
L
'
ammissione
degli
alienati
nei
manicomi
deve
essere
chiesta
dai
parenti
,
tutori
o
protutori
,
e
può
esserlo
da
chiunque
altro
nell
'
interesse
degli
infermi
e
della
Società
.
Essa
è
autorizzata
,
in
via
provvisoria
,
dal
pretore
sulla
presentazione
di
un
certificato
medico
e
di
un
atto
di
notorietà
,
redatti
in
conformità
delle
norme
stabilite
dal
regolamento
,
ed
in
via
definitiva
dal
Tribunale
in
Camera
di
Consiglio
sulla
istanza
del
pubblico
Ministero
sulla
base
alla
relazione
del
Diretto
del
manicomio
e
dopo
un
periodo
di
osservazione
che
non
potrà
eccedere
in
complesso
un
mese
.
Ogni
manicomio
dovrà
avere
un
locale
distinto
e
separato
per
accogliere
i
ricoverati
in
via
provvisoria
.
L
'
autorità
locale
di
Pubblica
Sicurezza
può
in
caso
d
'
urgenza
,
ordinare
il
ricovero
in
via
provvisoria
,
in
base
a
certificato
medico
,
ma
è
obbligata
a
riferirne
entro
tre
giorni
al
Procuratore
della
Repubblica
,
trasmettendogli
il
cennato
documento
.
Tanto
il
pretore
,
quanto
l
'
Autorità
locale
di
Pubblica
Sicurezza
,
nei
casi
suindicati
,
debbono
provvedere
alla
custodia
provvisoria
dei
beni
dell
'
alienato
.
Colla
stessa
deliberazione
dell
ammissione
definitiva
il
Tribunale
,
ove
ne
sia
il
caso
,
nomina
un
amministratore
provvisorio
che
abbia
la
rappresentanza
legale
degli
alienati
,
secondo
le
norme
dell
art
.
330
del
codice
civile
,
sino
a
che
l
Autorità
giudiziaria
abbia
pronunciato
sull
interdizione
.
È
loro
applicabile
l
'
art
.
2120
del
codice
civile
.
Il
Procuratore
della
Repubblica
deve
proporre
al
Tribunale
,
per
ciascun
alienato
,
di
cui
autorizzata
l
'
ammissione
in
un
manicomio
o
la
cura
in
una
casa
privata
,
i
provvedimenti
che
convenisse
adottare
in
conformità
delle
disposizioni
contenute
nel
titolo
X
,
libro
I
,
del
codice
civile
.
3
.
Il
licenziamento
dal
manicomio
degli
alienati
guariti
è
autorizzato
con
decreto
del
Presidente
del
Tribunale
sulla
richiesta
o
del
Direttore
del
manicomio
,
o
dello
persone
menzionate
nel
primo
comma
dell
'
articolo
precedente
o
della
Deputazione
provinciale
.
Negli
ultimi
due
casi
dovrà
essere
sentito
il
Direttore
,
Sul
reclamo
degli
interessati
il
Presidente
potrà
ordinare
una
perizia
.
In
ogni
caso
contro
il
decreto
del
Presidente
è
ammesso
il
reclamo
al
Tribunale
.
Il
Direttore
del
manicomio
può
ordinare
il
licenziamento
,
in
via
di
prova
,
dell
'
alienato
che
abbia
raggiunto
un
notevole
grado
di
miglioramento
,
e
ne
darà
immediatamente
comunicazione
al
Procuratore
della
Repubblica
ed
all
'
Autorità
di
Pubblica
Sicurezza
.
3-bis
.
Il
decreto
del
Presidente
del
Tribunale
non
è
richiesto
per
gli
alienalti
stranieri
,
i
quali
vengono
licenziati
dal
manicomio
per
l
'
sere
rimpatriati
,
giusta
le
convenzioni
coi
governi
esteri
.
4
.
Il
Direttore
ha
piena
autorità
sul
servizio
interno
sanitario
e
l
alta
sorveglianza
su
quello
economico
per
tutto
ciò
che
concerne
il
trattamento
dei
malati
,
ed
è
responsabile
dell
'
andamento
del
manicomio
e
dell
'
esecuzione
della
presente
legge
nei
limiti
delle
sue
attribuzioni
.
Esercita
pure
il
potere
disciplinare
nei
limiti
del
seguente
articolo
.
Allo
sedute
della
Deputazione
provinciale
o
delle
Commissioni
e
Consigli
amministrativi
,
nelle
quali
debbansi
trattare
materie
tecnico
-
sanitarie
,
il
Direttore
del
manicomio
interverrà
con
voto
consultivo
.
5
.
I
regolamenti
speciali
di
ciascun
manicomio
dovranno
contenere
le
disposizioni
d
'
indole
mista
sanitaria
ed
amministrativa
,
come
quelle
relative
alle
nomine
del
personale
tecnico
-
sanitario
,
al
numero
degli
infermieri
in
proporzione
degli
infermi
,
agli
orari
di
servizio
e
di
libertà
,
ai
provvedimenti
disciplinari
da
attribuirsi
secondo
i
casi
alla
competenza
dell
'
amministrazione
o
del
direttore
,
e
ad
altri
provvedimenti
dell
'
indole
suindicata
.
Detti
regolamenti
dovranno
essere
deliberati
,
sentito
il
Direttore
del
manicomio
dall
'
Amministrazione
provinciale
o
dalla
Commissione
amministrativa
,
se
trattasi
di
Opera
pia
,
e
saranno
approvati
dal
Consiglio
superiore
di
sanità
con
le
forme
e
modi
stabiliti
dall
'
art
.
198
della
legge
comunale
e
provinciale
.
Competenza
delle
spese
.
6
.
Nulla
è
innovato
alle
disposizioni
vigenti
circa
l
'
obbligo
delle
provincie
di
provvedere
alle
spese
pel
mantenimento
degli
alienati
poveri
.
La
spesa
pel
trasporlo
di
questi
al
manicomio
è
a
carico
dei
Comuni
nei
quali
essi
si
trovano
nel
momento
in
cui
l
'
alienazione
mentale
viene
constatata
;
quella
per
ricondurli
in
famiglia
è
a
carico
della
Provincia
a
cui
incombeva
l
'
obbligo
del
mantenimento
;
quella
del
trasferimento
da
un
manicomio
all
altro
a
carico
della
Provincia
che
l
'
ha
ordinato
.
Le
spese
di
qualunque
genere
per
gli
alienati
esteri
,
sono
a
carico
dello
Stato
,
salvo
gli
effetti
delle
relative
Convenzioni
internazionali
.
Le
spese
per
gli
alienati
condannati
o
giudicabili
,
ricoverati
sia
in
manicomi
giudiziari
sia
in
sezioni
speciali
di
quelli
comuni
,
sono
a
carico
dello
Stato
,
pei
condannati
fino
al
termine
di
espiazioni
della
pena
e
poi
giudicabili
fino
al
giorno
i
cui
l
'
autorità
giudiziaria
dichiari
non
farsi
luogo
a
procedimento
a
carico
di
essi
,
Negli
altri
casi
,
compreso
quello
contemplato
dall
'
art
.
46
del
Codice
penale
la
competenza
della
spesa
è
regolata
dalle
norme
comuni
.
7
.
Le
controversie
relative
alle
spese
per
gli
alienati
nelle
quali
siano
interessati
lo
Stato
,
o
più
Provincie
,
o
Comuni
,
o
istituzioni
di
pubblica
beneficenza
che
abbiano
obbligo
del
mantenimento
degli
alienati
appartenenti
a
provincie
diverse
,
sono
di
competenza
della
quarta
Sezione
del
Consiglio
di
Stato
.
Tutte
le
altre
e
controversie
di
tal
natura
sono
di
competenza
della
Giunta
provinciale
amministrativa
in
sede
contenziosa
.
Contro
le
decisioni
della
Giunta
provinciale
amministrativa
è
ammesso
solo
il
ricorso
IV
Sezione
,
ai
termini
dell
'
art
.
24
,
n
.
4
,
della
L
.
2
giugno
1889
,
n
.
6166
.
Vigilanza
sui
manicomi
e
sugli
alienati
.
8
.
La
vigilanza
sui
manicomi
pubblici
e
privati
e
sugli
alienati
curati
in
casa
privata
è
affidata
al
Ministro
dell
'
interno
ed
ai
Prefetti
.
Essa
è
esercitata
in
ogni
provincia
da
uno
Commissione
composta
del
Prefetto
,
che
la
presiede
,
del
medico
provinciale
e
di
un
medico
alienista
nominato
dal
Ministro
dell
Interno
.
Il
Ministro
deve
disporre
ispezioni
periodiche
.
È
applicabile
ai
manicomi
pubblici
e
privati
la
disposizione
dell
'
art
.
15
della
L
.
22
dicembre
1888
sulla
tutela
dell
'
igiene
e
della
sanità
pubblica
.
Le
spese
per
le
ispezioni
ordinarie
e
straordinarie
sono
imputate
nel
bilancio
del
Ministero
dell
'
interno
,
salvo
rimborso
dalle
amministrazioni
interessate
,
secondo
le
norme
fissate
dal
regolamento
,
nel
caso
che
siano
constatate
trasgressioni
delle
disposizioni
contenute
nella
presente
legge
e
nel
regola
-
mento
.
Alle
dette
amministrazioni
è
fatto
salvo
il
regresso
contro
gli
amministratori
o
gli
impiegati
responsabili
delle
trasgressioni
.
Le
controversie
relative
alla
competenza
di
tali
spese
sono
decise
,
anche
nel
merito
,
dalla
IV
Sezione
del
Consiglio
di
Stato
,
in
Camera
di
consiglio
.
9
.
Nel
caso
di
gravi
trasgressioni
della
presente
legge
e
del
relativo
regolamento
,
il
Prefetto
,
senza
pregiudizio
delle
sanzioni
penali
che
fossero
applicabili
,
può
,
sentito
il
Consiglio
provinciale
di
sanità
,
al
quale
è
per
l
'
oggetto
aggregato
il
medico
alienista
di
cui
all
'
articolo
precedente
,
sospendere
o
revocare
l
autorizzazione
di
apertura
e
di
esercizio
pei
manicomi
privati
.
Contro
tale
provvedimento
è
ammesso
il
ricorso
al
Ministro
dell
'
interno
,
il
quale
,
provvede
,
sentito
il
Consiglio
di
Stato
o
il
Consiglio
superiore
di
sanità
,
a
seconda
dell
indole
della
controversia
.
Poi
manicomi
pubblici
si
provvede
in
conformità
della
legge
che
regola
l
'
ente
,
al
quale
appartengono
.
10
.
Le
disposizioni
degli
artt
.
98
della
L
.
17
luglio
1890
,
n
.
6972
e
124
del
regolamento
amministrativo
5
febbraio
1891
,
numero
99
,
sono
applicabili
a
tutti
i
manicomi
pubblici
e
privati
.
11
.
Dal
giorno
dell
'
attuazione
della
presente
legge
è
abrogata
ogni
contraria
disposizione
generale
o
speciale
vigente
in
materia
.
È
data
facoltà
al
Governo
della
Repubblica
di
provvedere
all
'
ordinamento
delle
ispezioni
periodiche
a
mezzo
d
'
ispettori
della
pubblica
beneficenza
e
di
determinare
con
regolamento
,
sentito
il
Consiglio
di
Stato
ed
il
Consiglio
superiore
di
sanità
,
le
nonne
per
l
'
esecuzione
della
presente
legge
e
le
penalità
per
le
contravvenzioni
alla
legge
e
al
regolamento
medesimo
.
Tali
penalità
non
potranno
estendersi
oltre
le
8.000
lire
,
senza
pregiudizio
delle
pene
maggiori
sancite
dai
Codice
penale
pei
reati
da
esso
previsti
.