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ProsaGiuridica ,
Disposizioni sui manicomi o sugli alienati . Custodia e cura degli alienati . 1 . Debbono essere custodite e curate nei manicomi le persone affette per qualunque causa da alienazione mentale , quando siano pericolose a sé o agli altri o riescano di pubblico scandalo e non siano e non possano essere convenientemente custodite e curate fuorché nei manicomi . Sono e compresi sotto questa denominazione , agli effetti della presente legge , tutti quegli istituti , comunque denominati , nei quali vengono ricoverati alienati di qualunque genere . Può essere consentita dal Tribunale , sulla richiesta del Procuratore della Repubblica , la cura in una casa privala , e in tal caso la persona che le riceve ed il medico che le cura assumono tutti gli obblighi imposti dal regolamento . Il direttore di un manicomio può , sotto la sua responsabilità , autorizzare la cura di un alienato in una casa privata , ma deve darne immediatamente notizia al Procuratore della Repubblica e all ' Autorità di pubblica sicurezza . 2 . L ' ammissione degli alienati nei manicomi deve essere chiesta dai parenti , tutori o protutori , e può esserlo da chiunque altro nell ' interesse degli infermi e della Società . Essa è autorizzata , in via provvisoria , dal pretore sulla presentazione di un certificato medico e di un atto di notorietà , redatti in conformità delle norme stabilite dal regolamento , ed in via definitiva dal Tribunale in Camera di Consiglio sulla istanza del pubblico Ministero sulla base alla relazione del Diretto del manicomio e dopo un periodo di osservazione che non potrà eccedere in complesso un mese . Ogni manicomio dovrà avere un locale distinto e separato per accogliere i ricoverati in via provvisoria . L ' autorità locale di Pubblica Sicurezza può in caso d ' urgenza , ordinare il ricovero in via provvisoria , in base a certificato medico , ma è obbligata a riferirne entro tre giorni al Procuratore della Repubblica , trasmettendogli il cennato documento . Tanto il pretore , quanto l ' Autorità locale di Pubblica Sicurezza , nei casi suindicati , debbono provvedere alla custodia provvisoria dei beni dell ' alienato . Colla stessa deliberazione dell ’ ammissione definitiva il Tribunale , ove ne sia il caso , nomina un amministratore provvisorio che abbia la rappresentanza legale degli alienati , secondo le norme dell ’ art . 330 del codice civile , sino a che l ’ Autorità giudiziaria abbia pronunciato sull ’ interdizione . È loro applicabile l ' art . 2120 del codice civile . Il Procuratore della Repubblica deve proporre al Tribunale , per ciascun alienato , di cui autorizzata l ' ammissione in un manicomio o la cura in una casa privata , i provvedimenti che convenisse adottare in conformità delle disposizioni contenute nel titolo X , libro I , del codice civile . 3 . Il licenziamento dal manicomio degli alienati guariti è autorizzato con decreto del Presidente del Tribunale sulla richiesta o del Direttore del manicomio , o dello persone menzionate nel primo comma dell ' articolo precedente o della Deputazione provinciale . Negli ultimi due casi dovrà essere sentito il Direttore , Sul reclamo degli interessati il Presidente potrà ordinare una perizia . In ogni caso contro il decreto del Presidente è ammesso il reclamo al Tribunale . Il Direttore del manicomio può ordinare il licenziamento , in via di prova , dell ' alienato che abbia raggiunto un notevole grado di miglioramento , e ne darà immediatamente comunicazione al Procuratore della Repubblica ed all ' Autorità di Pubblica Sicurezza . 3-bis . Il decreto del Presidente del Tribunale non è richiesto per gli alienalti stranieri , i quali vengono licenziati dal manicomio per l ' sere rimpatriati , giusta le convenzioni coi governi esteri . 4 . Il Direttore ha piena autorità sul servizio interno sanitario e l ’ alta sorveglianza su quello economico per tutto ciò che concerne il trattamento dei malati , ed è responsabile dell ' andamento del manicomio e dell ' esecuzione della presente legge nei limiti delle sue attribuzioni . Esercita pure il potere disciplinare nei limiti del seguente articolo . Allo sedute della Deputazione provinciale o delle Commissioni e Consigli amministrativi , nelle quali debbansi trattare materie tecnico - sanitarie , il Direttore del manicomio interverrà con voto consultivo . 5 . I regolamenti speciali di ciascun manicomio dovranno contenere le disposizioni d ' indole mista sanitaria ed amministrativa , come quelle relative alle nomine del personale tecnico - sanitario , al numero degli infermieri in proporzione degli infermi , agli orari di servizio e di libertà , ai provvedimenti disciplinari da attribuirsi secondo i casi alla competenza dell ' amministrazione o del direttore , e ad altri provvedimenti dell ' indole suindicata . Detti regolamenti dovranno essere deliberati , sentito il Direttore del manicomio dall ' Amministrazione provinciale o dalla Commissione amministrativa , se trattasi di Opera pia , e saranno approvati dal Consiglio superiore di sanità con le forme e modi stabiliti dall ' art . 198 della legge comunale e provinciale . Competenza delle spese . 6 . Nulla è innovato alle disposizioni vigenti circa l ' obbligo delle provincie di provvedere alle spese pel mantenimento degli alienati poveri . La spesa pel trasporlo di questi al manicomio è a carico dei Comuni nei quali essi si trovano nel momento in cui l ' alienazione mentale viene constatata ; quella per ricondurli in famiglia è a carico della Provincia a cui incombeva l ' obbligo del mantenimento ; quella del trasferimento da un manicomio all ’ altro a carico della Provincia che l ' ha ordinato . Le spese di qualunque genere per gli alienati esteri , sono a carico dello Stato , salvo gli effetti delle relative Convenzioni internazionali . Le spese per gli alienati condannati o giudicabili , ricoverati sia in manicomi giudiziari sia in sezioni speciali di quelli comuni , sono a carico dello Stato , pei condannati fino al termine di espiazioni della pena e poi giudicabili fino al giorno i cui l ' autorità giudiziaria dichiari non farsi luogo a procedimento a carico di essi , Negli altri casi , compreso quello contemplato dall ' art . 46 del Codice penale la competenza della spesa è regolata dalle norme comuni . 7 . Le controversie relative alle spese per gli alienati nelle quali siano interessati lo Stato , o più Provincie , o Comuni , o istituzioni di pubblica beneficenza che abbiano obbligo del mantenimento degli alienati appartenenti a provincie diverse , sono di competenza della quarta Sezione del Consiglio di Stato . Tutte le altre e controversie di tal natura sono di competenza della Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa . Contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa è ammesso solo il ricorso IV Sezione , ai termini dell ' art . 24 , n . 4 , della L . 2 giugno 1889 , n . 6166 . Vigilanza sui manicomi e sugli alienati . 8 . La vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata è affidata al Ministro dell ' interno ed ai Prefetti . Essa è esercitata in ogni provincia da uno Commissione composta del Prefetto , che la presiede , del medico provinciale e di un medico alienista nominato dal Ministro dell ’ Interno . Il Ministro deve disporre ispezioni periodiche . È applicabile ai manicomi pubblici e privati la disposizione dell ' art . 15 della L . 22 dicembre 1888 sulla tutela dell ' igiene e della sanità pubblica . Le spese per le ispezioni ordinarie e straordinarie sono imputate nel bilancio del Ministero dell ' interno , salvo rimborso dalle amministrazioni interessate , secondo le norme fissate dal regolamento , nel caso che siano constatate trasgressioni delle disposizioni contenute nella presente legge e nel regola - mento . Alle dette amministrazioni è fatto salvo il regresso contro gli amministratori o gli impiegati responsabili delle trasgressioni . Le controversie relative alla competenza di tali spese sono decise , anche nel merito , dalla IV Sezione del Consiglio di Stato , in Camera di consiglio . 9 . Nel caso di gravi trasgressioni della presente legge e del relativo regolamento , il Prefetto , senza pregiudizio delle sanzioni penali che fossero applicabili , può , sentito il Consiglio provinciale di sanità , al quale è per l ' oggetto aggregato il medico alienista di cui all ' articolo precedente , sospendere o revocare l ’ autorizzazione di apertura e di esercizio pei manicomi privati . Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso al Ministro dell ' interno , il quale , provvede , sentito il Consiglio di Stato o il Consiglio superiore di sanità , a seconda dell ’ indole della controversia . Poi manicomi pubblici si provvede in conformità della legge che regola l ' ente , al quale appartengono . 10 . Le disposizioni degli artt . 98 della L . 17 luglio 1890 , n . 6972 e 124 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891 , numero 99 , sono applicabili a tutti i manicomi pubblici e privati . 11 . Dal giorno dell ' attuazione della presente legge è abrogata ogni contraria disposizione generale o speciale vigente in materia . È data facoltà al Governo della Repubblica di provvedere all ' ordinamento delle ispezioni periodiche a mezzo d ' ispettori della pubblica beneficenza e di determinare con regolamento , sentito il Consiglio di Stato ed il Consiglio superiore di sanità , le nonne per l ' esecuzione della presente legge e le penalità per le contravvenzioni alla legge e al regolamento medesimo . Tali penalità non potranno estendersi oltre le 8.000 lire , senza pregiudizio delle pene maggiori sancite dai Codice penale pei reati da esso previsti .