ProsaGiuridica ,
CAPO
I
.
MANICOMI
PUBBLICI
E
PRIVATI
ED
ALTRI
LUOGHI
DI
CURA
E
DI
RICOVERO
DEGLI
ALIENATI
1
.
Sono
compresi
sotto
la
denominazione
di
manicomi
e
sottoposti
alle
prescrizioni
della
legge
14
febbraio
1904
,
n
.
36
,
e
del
presente
regolamento
tutti
gli
istituti
pubblici
provinciali
,
le
istituzioni
pubbliche
di
beneficenza
e
gli
stabilimenti
privati
che
,
sotto
qualsiasi
denominazione
di
ricoveri
,
case
o
ville
di
salute
,
asili
e
simili
,
ricoverino
alienati
di
qualunque
genere
.
Fanno
parte
integrante
dei
manicomi
le
colonie
agricole
o
familiari
da
essi
dipendenti
.
Le
colonie
agricole
o
familiari
autonome
,
cioè
non
dipendenti
da
manicomi
,
sono
considerate
agli
effetti
della
legge
,
come
manicomi
.
2
.
Sono
comprese
sotto
la
denominazione
di
case
private
di
cui
al
2°
e
3°
comma
dell
'
art
.
1
della
legge
,
tutte
quelle
case
private
,
esclusa
la
casa
propria
dell
'
alienato
o
della
sua
famiglia
.
che
,
senza
essere
organizzate
a
stabilimento
,
ricevano
uno
o
due
alienati
,
a
norma
degli
artt
.
13
,
14
e
15
del
presente
regolamento
.
3
.
Ogni
manicomio
,
sia
pubblico
che
privato
,
non
può
ricoverare
che
il
numero
di
alienati
consentito
dalla
capacità
dei
locali
di
cui
dispone
,
e
deve
avere
i
locali
ripartiti
in
guisa
da
assicurare
la
separazione
dei
due
sessi
e
delle
diverse
categorie
di
alienati
.
4
.
Ogni
manicomio
,
sia
pubblico
che
privato
,
deve
corrispondere
a
tutte
le
esigenze
dell
'
igiene
,
e
deve
avere
:
a
)
locali
distinti
per
accogliere
i
ricoverati
in
osservazione
,
con
una
o
più
camere
per
gli
agitati
e
pericolosi
;
b
)
locali
ove
i
malati
possano
occuparsi
nel
lavoro
,
preferibilmente
in
forma
di
colonie
agricole
;
e
)
locali
di
isolamento
per
i
pericolosi
ricoverati
definitivamente
e
,
se
il
manicomio
ricovera
mentecatti
a
carico
della
Provincia
,
anche
per
gli
imputati
prosciolti
a
norma
dell
'
art
.
46
del
Codice
penale
e
per
i
condannati
che
hanno
scontata
la
pena
;
d
)
locali
di
isolamento
per
malattie
infettive
;
e
)
locali
speciali
per
i
ricoverati
in
osservazione
giudiziaria
;
f
)
gabinetto
fornito
di
quanto
è
necessario
allo
studio
,
alla
diagnosi
e
alla
cura
dei
malati
.
I
manicomi
pubblici
devono
avere
un
locale
particolare
per
l
'
autopsia
degli
alienati
.
5
.
Sono
esenti
dall
'
obbligo
dei
reparti
di
osservazione
e
di
lavoro
:
a
)
le
cliniche
psichiatriche
,
le
quali
funzionano
come
reparti
di
osservazione
;
b
)
gl
'
Istituti
privati
e
i
reparti
per
pensionati
negli
Istituti
pubblici
,
quando
gli
uni
e
gli
altri
abbiano
dimora
distinta
per
ciascun
pensionante
;
c
)
le
sezioni
di
ospedali
,
in
cui
gli
alienati
sono
provvisoriamente
ammessi
o
trasferiti
da
altre
sezioni
dell
'
ospedale
stesso
.
6
.
Gli
istituti
pubblici
o
privati
destinati
a
ricoverare
soltanto
mentecatti
cronici
tranquilli
,
epilettici
innocui
,
cretini
,
idioti
ed
in
generale
individui
colpiti
da
infermità
mentale
inguaribile
,
non
pericolosi
a
sé
e
agli
altri
,
devono
corrispondere
alle
esigenze
d
'
igiene
e
d
'
assistenza
propria
degli
ospizi
o
ricoveri
di
individui
affetti
da
malattie
tisiche
aventi
carattere
cronico
ed
inguaribile
.
Devono
anche
avere
personale
e
locali
idonei
alla
temporanea
custodia
di
quei
malati
che
cessassero
di
essere
tranquilli
.
Sono
inoltre
sottoposti
alla
vigilanza
di
cui
agli
artt
.
8
e
successivi
della
legge
e
al
capo
VII
di
questo
regolamento
.
Dove
non
esistono
gli
Istituti
indicati
nella
prima
parte
di
questo
articolo
,
ovvero
quando
essi
sono
insufficienti
,
i
mentecatti
appartenenti
alle
categorie
sopra
specificate
devono
essere
accolti
in
separati
reparti
di
manicomi
.
Questi
reparti
saranno
ordinati
secondo
le
prescrizioni
del
presente
articolo
e
possibilmente
saranno
forniti
di
laboratori
e
di
terreni
destinati
alla
coltivazione
coll
'
opera
dei
ricoverati
.
7
.
L
'
amministrazione
dei
manicomi
pubblici
è
rispettivamente
affidata
:
a
)
al
Consiglio
provinciale
,
il
quale
la
esercita
per
mezzo
della
Deputazione
provinciale
,
pei
manicomi
mantenuti
dalle
Province
;
b
)
ad
un
Consiglio
,
nominato
dai
rispettivi
Consigli
provinciali
,
per
quelli
consorziali
,
secondo
le
speciali
disposizioni
dei
relativi
atti
di
costituzione
;
e
)
alla
Congregazione
di
carità
od
all
'
amministrazione
speciale
dell
'
Opera
pia
,
in
conformità
della
legge
e
delle
tavole
di
fondazione
,
per
i
manicomi
che
hanno
carattere
d
'
istituzione
pubblica
di
beneficenza
.
8
.
La
Deputazione
provinciale
ed
il
Consiglio
consorziale
possono
delegare
,
nei
limiti
e
colle
cautele
da
stabilirsi
nel
regolamento
organico
di
ciascun
manicomio
ed
in
conformità
del
2°
comma
dell
'
art
.
32
,
l
'
esercizio
delle
rispettive
funzioni
amministrative
di
vigilanza
e
di
esecuzione
ad
uno
o
più
dei
propri
membri
,
da
scegliersi
preferibilmente
fra
quelli
che
dimorano
nel
luogo
ove
il
manicomio
ha
sede
.
9
.
L
'
amministrazione
dei
manicomi
privati
è
regolata
da
particolari
statuti
e
regolamenti
.
Deve
però
essere
notificato
al
prefetto
ed
al
procuratore
della
Repubblica
il
nome
dell
'
amministratore
e
di
quello
che
sia
destinato
a
sostituirlo
in
caso
di
assenza
o
di
impedimento
,
ed
ogni
cambiamento
che
si
verificasse
al
riguardo
.
10
.
I
manicomi
pubblici
dovranno
avere
,
oltre
al
regolamento
speciale
prescritto
dall
'
art
.
5
della
legge
,
un
regolamento
organico
da
deliberarsi
dall
'
Amministrazione
provinciale
o
dalla
Commissione
amministrativa
,
se
trattasi
di
Opera
pia
,
nel
quale
siano
determinate
,
fra
l
'
altro
e
le
categorie
e
il
numero
del
personale
amministrativo
e
tecnico
,
i
diritti
e
doveri
dei
vari
impiegati
,
i
rapporti
fra
i
vari
ordini
di
impiegati
e
le
responsabilità
di
ciascuno
,
le
norme
per
i
vari
servizi
di
fornitura
e
di
manutenzione
.
Questo
regolamento
organico
sarà
approvato
nei
modi
stabiliti
dalla
legge
comunale
e
provinciale
o
da
quelle
sulle
istituzioni
pubbliche
di
beneficenza
,
secondo
che
si
tratti
oli
stabilimenti
provinciali
,
anche
consorziali
,
o
di
Opere
pie
.
Similmente
sarà
provveduto
per
gli
Istituti
di
cui
all
'
art
.
6
.
Nel
caso
contemplato
dagli
ultimi
due
capoversi
del
detto
articolo
,
nei
regolamenti
sopra
indicati
saranno
inserte
disposizioni
particolari
per
i
reparti
riguardanti
gli
alienati
cronici
tranquilli
ed
inguaribili
.
11
.
Chiunque
intenda
di
istituire
uno
stabilimento
pel
ricovero
e
la
cura
degli
alienati
deve
presentare
domanda
al
prefetto
,
corredata
del
piano
edilizio
,
del
progetto
di
regolamento
speciale
di
cui
all
'
art
.
5
della
legge
e
di
ua
relazione
particolareggiata
sull
ordinamento
dell
'
Istituto
,
sulle
norme
igieniche
,
sulla
ubicazione
ed
orientazione
di
esso
,
e
sul
numero
di
alienati
che
l
'
Istituto
è
destinato
a
ricevere
.
La
relazione
deve
dimostrare
anche
l
'
osservanza
di
tutte
le
prescrizioni
contenute
nell
'
art
.
4
,
salvo
il
disposto
dell
'
art
.
6
.
Uguale
domanda
deve
essere
presentata
per
qualsiasi
modificazione
essenziale
del
piano
edilizio
o
dell
'
ordinamento
dell
'
Istituto
.
12
.
Il
prefetto
,
compiute
con
la
Commissione
di
vigilanza
le
occorrenti
verifiche
,
e
sentito
il
parere
della
Commissione
stessa
e
del
Consiglio
provinciale
di
sanità
,
nonché
,
ove
lo
creda
opportuno
,
quello
di
altri
tecnici
,
se
ritiene
che
l
'
autorizzazione
possa
essere
concessa
,
trasmette
con
la
sua
relazione
gli
atti
al
Ministero
dell
'
interno
,
per
l
'
approvazione
da
parte
del
Consiglio
superiore
di
sanità
,
prescritta
dal
secondo
comma
dell
'
art
.
5
della
legge
,
del
regolamento
speciale
dell
'
Istituto
.
Soltanto
dopo
l
'
approvazione
del
regolamento
il
prefetto
rilascia
l
'
autorizzazione
con
suo
decreto
nel
quale
determina
anche
il
numero
massimo
degli
alienati
che
potranno
essere
ricoverati
nell
'
Istituto
.
Le
spese
occorrenti
,
sia
per
le
verifiche
che
il
prefetto
credesse
compiere
,
sia
per
il
parere
di
medici
alienisti
che
egli
reputasse
di
domandare
,
sono
a
carico
di
chi
ha
presentata
la
domanda
.
Il
prefetto
può
anche
richiedere
che
il
medesimo
depositi
anticipatamente
per
tali
spese
,
presso
la
tesoreria
provinciale
,
una
somma
determinata
in
via
approssimativa
salvo
l
'
obbligo
di
versare
la
maggior
somma
che
potesse
in
fine
risultare
necessaria
.
13
.
Non
può
essere
autorizzata
la
cura
in
una
casa
privata
che
per
uno
o
due
allenati
.
14
.
Perché
possa
essere
autorizzata
la
cura
in
una
casa
privata
,
che
non
sia
la
casa
propria
dell
'
alienato
o
della
sua
famiglia
,
occorre
che
sia
dimostrata
:
a
)
la
salubrità
della
casa
e
la
sua
capacità
a
ricevervi
convenientemente
l
'
alienato
,
e
l
'
adatta
disposizione
degli
ambienti
;
b
)
la
sua
ubicazione
,
che
deve
essere
fuori
dei
centri
abitati
ed
avere
possibilmente
una
sufficiente
estensione
di
terreno
annesso
;
c
)
la
possibilità
che
l
'
alienato
sia
adibito
a
qualche
lavoro
,
preferibilmente
agricolo
;
d
)
la
composizione
della
famiglia
ed
i
lavori
in
cui
essa
è
occupata
,
in
maniera
che
si
scorga
se
l
'
alienato
possa
avere
la
dovuta
assistenza
.
e
sia
eliminata
ogni
probabilità
di
pericolo
per
l
'
alienato
o
per
altri
,
e
di
pubblico
scandalo
;
e
)
la
buona
condotta
e
la
moralità
dei
componenti
la
famiglia
;
f
)
l
'
assistenza
medica
assicurata
,
con
la
indicazione
del
sanitario
che
assumerebbe
le
cura
dell
'
alienato
.
15
.
Chiunque
intenda
ottenere
l
'
autorizzazione
per
la
cura
di
alienati
estranei
nella
propria
casa
,
deve
farne
domanda
al
Prefetto
.
Il
Prefetto
,
assunte
le
debite
informazioni
e
compiute
all
'
occorrenza
le
opportune
verifiche
,
se
riconosce
che
la
domanda
meriti
di
essere
accolta
,
la
fa
iscrivere
in
apposito
elenco
del
quale
dà
partecipazione
al
procuratore
della
Repubblica
della
circoscrizione
in
cui
ha
sede
il
manicomio
e
al
direttore
di
questo
ultimo
.
Il
direttore
di
un
manicomio
che
sotto
la
sua
responsabilità
autorizza
la
cura
di
un
alienato
in
casa
privata
,
sceglie
la
casa
stessa
fra
quelle
autorizzate
dal
prefetto
.
16
.
Il
direttore
del
manicomio
può
istituire
speciali
corsi
teorico
-
pratici
per
colmo
che
intendono
ricevere
alienati
in
casa
privata
.
Tali
corsi
non
possono
durare
meno
di
sei
mesi
e
possono
essere
fusi
coi
corsi
di
cui
all
'
art
.
24
del
presente
regolamento
.
Il
direttore
è
autorizzato
a
rilasciare
,
secondo
le
norme
stabilite
dall
'
art
.
21
,
terzo
comma
,
di
questo
regolamento
,
attestati
di
idoneità
a
chi
frequenti
i
corsi
medesimi
.
Le
famiglie
delle
quali
fa
parte
persona
munita
del
detto
attestato
,
o
uno
degli
ex
-
infermieri
od
ex
-
sorveglianti
contemplati
nel
capoverso
dell
'
art
.
22
,
devono
di
regola
essere
preferite
nell
'
assegnazione
degli
alienati
alla
cura
in
casa
privata
,
quando
non
manchino
gli
altri
requisiti
di
cui
nel
precedente
art
.
14
.
CAPO
II
.
PERSONALE
DEI
MANICOMI
.
NOMINE
ED
ATTRIBUZIONI
17
.
Nessuno
può
essere
nominato
a
qualsiasi
ufficio
nei
manicomi
pubblici
e
privati
,
se
non
sia
cittadino
italiano
e
maggiore
di
età
,
salva
l
'
eccezione
prevista
dall
'
art
.
23
,
e
se
non
abbia
serbato
costantemente
buona
condotta
morale
o
civile
.
Gli
amministratori
dei
manicomi
privati
,
che
adibiscano
impiegati
in
contravvenzione
alle
disposizioni
del
presente
articolo
,
sono
soggetti
ad
una
pena
pecuniaria
estensibile
a
lire
2.400
.
13
.
Per
l
'
approvazione
delle
deliberazioni
di
nomina
degli
impiegati
e
salariati
dei
manicomi
pubblici
,
compresi
i
consorziali
,
nulla
è
innovato
alle
disposizioni
delle
leggi
sull
'
Amministrazione
comunale
e
provinciale
e
sulle
istituzioni
pubbliche
di
beneficenza
.
19
.
Nei
manicomi
pubblici
la
nomina
del
direttore
e
dei
medici
,
sia
primari
che
assistenti
,
non
può
aver
luogo
che
per
concorso
.
La
nomina
viene
fatta
rispettivamente
dal
Consiglio
provinciale
,
o
dalla
rappresentanza
consorziale
,
o
dall
'
Amministrazione
dell
'
istituzione
pubblica
di
beneficenza
,
fra
i
tre
classificati
dalla
Commissione
di
cui
nell
'
articolo
seguente
.
Pei
manicomi
privati
la
nomina
deve
essere
denunciata
al
prefetto
,
che
può
annullarla
nel
termine
di
30
giorni
dal
ricevimento
della
notifica
se
il
nominato
non
ha
,
oltre
a
quelli
stabiliti
dall
'
art
.
17
,
i
necessari
requisiti
di
moralità
e
competenza
tecnica
,
di
cui
all
'
art
.
21
.
20
.
I
concorsi
per
la
nomina
del
direttore
e
dei
medici
di
un
manicomio
pubblico
devono
essere
fatti
per
titoli
scientifici
e
pratici
e
giudicati
da
una
Commissione
composta
di
tre
membri
,
cioè
di
un
professore
universitario
di
psichiatria
,
compresi
i
liberi
docenti
,
di
un
direttore
di
manicomio
e
di
un
componente
a
scelta
dell
'
Amministrazione
da
cui
dipende
il
manicomio
stesso
.
I
membri
delle
commissioni
esaminatrici
non
debbono
essere
parenti
né
affini
entro
il
quarto
grado
civile
dei
concorrenti
,
e
non
debbono
essere
interessati
in
alcun
modo
,
neanche
indiretto
,
nella
gestione
del
manicomio
.
21
.
Per
essere
ammessi
al
concorso
per
la
nomina
a
direttore
,
occorre
comprovare
di
possedere
i
requisiti
previsti
dall
'
art
.
17
,
e
di
aver
prestato
servizio
in
manicomi
od
in
cliniche
psichiatriche
per
non
meno
di
un
quadriennio
.
Per
il
concorso
a
medico
basta
comprovare
la
competenza
tecnica
acquistata
per
studi
speciali
compiuti
o
per
servizi
prestati
in
manicomi
o
in
cliniche
psichiatriche
.
22
.
Nei
manicomi
pubblici
e
privati
il
personale
di
vigilanza
,
sotto
qualsiasi
denominazione
eserciti
le
sue
funzioni
,
cioè
di
sorveglianti
,
capi
infermieri
o
simili
,
deve
essere
scelto
fra
persone
che
abbiano
speciali
attitudini
o
adeguata
coltura
,
e
che
abbiano
riportato
l
'
attestato
di
idoneità
alla
qualità
di
sorveglianti
,
di
cui
all
'
art
.
24
.
La
nomina
sarà
fatta
su
proposta
del
direttore
.
Possono
anche
essere
,
sulla
proposta
del
direttore
medesimo
,
promossi
ai
gradi
suddetti
gli
infermieri
che
abbiano
prestato
servizio
per
tre
anni
almeno
,
e
siano
stati
sperimentati
capaci
alle
relative
funzioni
.
23
.
Gli
infermieri
,
sia
di
manicomi
pubblici
che
privati
,
debbono
essere
dotati
di
sana
costituzione
fisica
,
riconosciuta
con
apposita
visita
medica
,
aver
serbata
buona
condotta
morale
e
civile
,
sapere
leggere
e
scrivere
ed
avere
compiuti
i
18
anni
.
L
'
ammissione
in
servizio
di
infermieri
minorenni
non
può
avvenire
se
non
quando
la
responsabilità
dei
loro
atti
sia
garantita
,
ai
sensi
di
legge
,
dall
'
esercente
la
patria
potestà
o
da
chi
di
diritto
.
Gli
infermieri
aventi
i
requisiti
sopra
indicati
sono
assunti
in
servizio
su
proposta
o
parere
favorevole
del
direttore
nella
qualità
di
provvisori
,
compiuto
un
biennio
di
buona
prova
ed
ottenuto
l
'
attestato
di
idoneità
di
cui
all
'
art
.
24
,
sono
nominati
effettivi
.
24
.
Il
direttore
del
manicomio
,
o
personalmente
,
o
per
mezzo
dei
medici
del
manicomio
stesso
da
lui
prescelti
,
deve
istituire
corsi
speciali
teorico
-
pratici
per
la
istruzione
degli
infermieri
provvisori
ed
effettivi
e
possibilmente
anche
per
la
formazione
di
un
buon
personale
di
vigilanza
.
È
in
facoltà
dell
'
Amministrazione
di
ammettere
a
questi
corsi
anche
estranei
.
Il
direttore
è
autorizzato
a
rilasciare
attestati
di
idoneità
rispettivamente
agli
infermieri
ed
agli
aspiranti
alla
qualità
di
sorveglianti
,
che
avendo
frequentato
il
corso
con
assiduità
,
avranno
superato
con
buon
esito
un
esame
teorico
-
pratico
finale
,
che
sarà
dato
davanti
ad
una
Commissione
composta
del
medico
provinciale
,
del
direttore
medesimo
e
di
un
delegato
dell
'
Amministrazione
.
Gli
attestati
di
idoneità
rilasciati
in
un
manicomio
pubblico
sono
validi
per
la
ammissione
in
qualunque
altro
.
25
.
Il
ministro
dell
'
interno
può
,
sulla
proposta
della
Commissione
provinciale
di
vigilanza
,
rilasciare
attestati
di
benemerenza
ai
direttori
e
medici
di
manicomi
pubblici
e
privati
,
i
quali
si
siano
specialmente
segnalati
per
attitudine
e
zelo
nel
tenere
i
corsi
di
cui
nei
precedenti
artt
.
16
e
24
.
26
.
La
nomina
dei
medici
,
del
personale
di
sorveglianza
e
degli
infermieri
dei
manicomi
pubblici
diventa
definitiva
dopo
due
anni
di
esperimento
.
27
.
Il
licenziamento
dei
medici
deve
essere
deliberato
almeno
tre
mesi
prima
della
scadenza
del
biennio
dal
Consiglio
provinciale
o
dalla
rappresentanza
consorziale
,
o
dall
'
Amministrazione
dell
'
istituzione
pubblica
di
beneficenza
.
Trascorso
il
periodo
di
esperimento
,
le
Amministrazioni
predette
non
possono
licenziare
il
medico
se
non
per
motivi
gravi
che
debbono
essergli
contestati
in
iscritto
,
con
invito
a
presentare
pure
in
iscritto
,
nel
termine
di
giorni
15
,
le
sue
giustificazioni
.
La
relativa
deliberazione
motivata
dovrà
essere
presa
dal
Consiglio
provinciale
con
l
'
intervento
almeno
di
due
terzi
dei
consiglieri
assegnati
alla
Provincia
,
o
dalla
rappresentanza
consorziale
,
o
dall
'
Amministrazione
dell
'
istituzione
pubblica
di
beneficenza
col
voto
favorevole
della
maggioranza
assoluta
dei
membri
componenti
l
'
assemblea
consorziale
o
l
'
Amministrazione
stessa
.
28
.
Al
direttore
dei
manicomi
pubblici
e
privati
per
l
'
esercizio
della
piena
autorità
sul
servizio
interno
sanitario
e
dell
'
alta
sorveglianza
su
quello
economico
per
tutto
ciò
che
concerne
il
trattamento
dei
malati
,
nonché
per
l
'
esercizio
del
potere
disciplinare
sul
personale
dipendente
,
spetta
di
:
a
)
provvedere
all
'
ammissione
ed
al
licenziamento
dei
malati
,
secondo
le
norme
stabilite
dalla
legge
e
dal
presente
regolamento
;
b
)
sopraintendere
alla
cura
fisica
e
morale
dei
ricoverati
e
regolarne
i
rapporti
colle
famiglie
ed
esterni
;
e
)
organizzare
tutti
i
servizi
dello
stabilimento
,
provocando
all
'
occorrenza
i
provvedimenti
dell
'
Amministrazione
,
in
modo
rispondente
agli
intenti
di
esso
e
soprattutto
al
benessere
dei
ricoverati
,
all
'
igiene
,
alla
sicurezza
,
al
decoro
dell
'
Istituto
,
in
conformità
dei
progressi
della
scienza
e
della
tecnica
dei
manicomi
;
d
)
distribuire
e
regolare
le
funzioni
dei
medici
e
del
personale
di
vigilanza
e
degli
infermieri
,
in
modo
che
ciascuno
abbia
la
responsabilità
effettiva
del
rispettivo
ufficio
;
e
)
vigilare
a
che
tutto
il
personale
dello
stabilimento
,
in
ogni
ramo
di
servizio
,
adempia
ai
propri
doveri
,
ed
esercitare
i
poteri
disciplinari
affidatigli
dai
rispettivi
regolamenti
;
f
)
denunziare
alle
competenti
autorità
qualsiasi
fatto
accaduto
o
atto
compiuto
da
persone
addette
allo
stabilimento
,
che
cada
sotto
la
sanzione
del
Codice
penale
o
di
altre
leggi
vigenti
;
g
)
sorvegliare
tutto
ciò
che
concerne
il
servizio
economico
interno
.
29
.
Per
le
case
di
salute
speciali
presso
gli
ospedali
civili
,
destinate
abitualmente
a
servire
di
ricovero
ad
un
numero
limitato
di
alienati
cronici
e
tranquilli
,
le
funzioni
di
direttore
possono
essere
eserciate
,
agli
effetti
della
legge
e
del
presente
regolamento
dal
direttore
medico
dell
'
ospedale
al
quale
è
annessa
la
casa
di
salute
,
od
in
mancanza
,
da
chi
ne
esercita
le
funzioni
.
Se
la
casa
di
salute
è
affidata
ad
un
medico
specialista
,
questi
deve
avere
i
requisiti
contemplati
dall
'
art
.
21
ed
esercita
le
funzioni
di
cui
nell
'
art
.
28
,
meno
quelle
indicate
nella
lettera
g
.
30
.
Nelle
sezioni
di
ospedali
che
sono
comparti
di
osservazione
per
alienati
,
la
nomina
dello
specialista
deve
essere
fatta
per
concorso
,
colle
norme
degli
artt
.
19
,
20
e
21
.
Ad
esso
spetteranno
le
funzioni
di
cui
allo
art
.
28
,
meno
quelle
indicate
nella
lettera
g
.
Nelle
cliniche
psichiatriche
che
funzionano
da
comparti
di
osservazione
tutte
le
funzioni
di
cui
nell
'
art
.
28
spetteranno
al
direttore
della
clinica
.
31
.
Nei
manicomi
pubblici
il
servizio
economico
interno
è
affidato
ad
un
economo
,
a
cui
spetta
la
diretta
responsabilità
dell
'
esecuzione
dei
provvedimenti
relativi
,
e
che
presta
la
prescritta
cauzione
,
nei
modi
e
nella
misura
che
verrà
stabilita
col
regola
mento
,
di
cui
al
precedente
art
.
10
.
Il
delegato
o
i
delegati
nominati
dall
'
amministrazione
,
nel
caso
di
cui
all
'
art
.
8
del
regolamento
,
invigilano
su
tutto
l
'
andamento
amministrativo
,
economico
e
disciplinare
del
manicomio
e
sull
'
esercizio
delle
funzioni
dell
'
economo
.
Quando
il
servizio
economico
sia
molto
importante
e
complesso
,
specialmente
a
causa
della
gestione
di
opifici
interni
e
di
apposite
aziende
,
è
data
facoltà
alle
amministrazioni
dei
manicomi
di
nominare
,
oltre
l
'
economo
un
capotecnico
,
e
ciò
senza
pregiudizio
dell
'
alta
sorveglianza
spettante
al
direttore
sul
servizio
stesso
per
tutto
ciò
che
concerne
il
trattamento
dei
malati
,
e
ferma
restando
all
'
economo
la
funzione
esecutiva
e
contabile
di
cui
al
primo
comma
.
Il
regolamento
organico
determinerà
le
funzioni
del
capo
tecnico
.
32
.
Spetta
ai
medici
di
sezione
,
od
a
coloro
che
ne
hanno
le
funzioni
,
la
cura
dei
malati
e
la
vigilanza
e
la
responsabilità
del
servizio
tecnico
e
disciplinare
nei
reparti
rispettivi
.
33
.
Spetta
al
personale
di
vigilanza
,
sotto
gli
ordini
del
direttore
e
dei
medici
,
di
curare
che
dagli
infermieri
e
dal
personale
di
servizio
siano
rigorosamente
osservate
le
prescrizioni
e
gli
orari
,
e
sia
mantenuta
desta
l
'
attività
e
lo
zelo
di
essi
,
riferendo
ai
superiori
intorno
alle
eventuali
mancanze
del
personale
ed
a
tutto
ciò
che
riguarda
i
malati
ed
il
servizio
.
34
.
Spetta
agli
infermieri
,
sotto
la
dipendenza
del
direttore
,
dei
medici
e
dei
capi
infermieri
,
di
sorvegliare
ed
assistere
i
malati
affidati
a
ciascuno
di
essi
;
vigilare
attentamente
af6nchè
questi
non
nuocciano
a
sé
ed
agli
altri
,
e
sia
provveduto
ad
ogni
loro
bisogno
;
curare
per
quanto
è
possibile
.
di
adibirli
a
quelle
occupazioni
che
dai
medici
fossero
indicate
come
adatte
all
'
indole
e
alle
attitudini
di
ciascuno
;
eseguire
tutte
le
prescrizioni
impartite
dai
superiori
per
la
buona
manutenzione
dei
locali
,
degli
arredi
,
ecc
.
,
e
riferire
immediatamente
ai
superiori
stessi
tutto
quanto
concerne
i
malati
ed
il
servizio
.
Rispondono
dei
malati
loro
affidati
e
della
custodia
degli
strumenti
impiegati
nel
lavoro
.
Non
possono
ricorrere
a
mezzi
coercitivi
se
non
in
casi
eccezionali
col
permesso
scritto
del
medico
.
Nel
caso
di
contravvenzione
a
questo
divieto
sono
soggetti
a
una
pena
pecuniaria
estensibile
a
lire
800
senza
pregiudizio
delle
maggiori
responsabilità
in
cui
potessero
incorrere
a
termini
di
legge
.
Nell
'
adempimento
dei
loro
doveri
devono
avere
sempre
presenti
le
disposizioni
contenute
negli
artt
.
371
,
375
,
386
,
390
,
391
e
477
del
Codice
penale
(
6
)
.
Copia
a
stampa
di
questi
deve
essere
costantemente
tenuta
affissa
in
ciascuno
dei
reparti
del
manicomio
.
35
.
Il
servizio
medico
,
di
infermieri
e
di
vigilanza
non
deve
mancare
né
di
giorno
né
di
notte
e
deve
essere
assicurato
nei
modi
e
coi
turni
da
stabilirsi
nei
regolamenti
speciali
,
provvedendo
a
che
tutto
il
personale
di
assistenza
abbia
il
necessario
riposo
.
CAPO
III
.
AMMISSIONE
DEGLI
ALIENATI
NEI
LUOGHI
DI
CURA
E
DI
RICOVERO
36
.
L
'
ammissione
degli
alienati
in
un
manicomio
o
la
cura
in
una
casa
privata
,
che
non
sia
quella
dell
'
alienato
o
della
sua
famiglia
,
dev
'
essere
chiesta
dai
parenti
nell
'
ordine
in
cui
sono
tenuti
agli
alimenti
,
ai
termini
dell
'
art
.
142
del
Codice
civile
,
ovvero
dai
tutori
,
protutori
o
curatori
.
37
.
La
domanda
pel
ricovero
in
un
manicomio
,
o
per
l
'
autorizzazione
della
cura
in
una
casa
privata
di
un
alienato
,
deve
essere
presentata
al
pretore
o
all
'
autorità
locale
di
pubblica
sicurezza
e
firmata
da
chi
la
produce
e
portare
l
'
indicazione
del
domicilio
,
della
condizione
del
richiedente
e
dei
suoi
rapporti
con
l
'
alienato
,
e
il
visto
del
sindaco
del
Comune
dove
questi
dimora
.
Insieme
con
la
domanda
,
le
persone
indicate
nell
'
art
.
36
debbono
presentare
il
certificato
medico
e
,
se
non
trattasi
di
caso
d
'
urgenza
,
l
'
atto
di
notorietà
di
cui
al
secondo
comma
dell
'
art
.
2
della
legge
.
38
.
Il
certificato
medico
deve
essere
rilasciato
da
un
medico
esercente
,
non
vincolato
da
legami
di
parentela
entro
il
quarto
grado
civile
,
col
malato
o
col
direttore
o
proprietario
del
manicomio
,
né
appartenente
al
manicomio
stesso
,
o
alla
casa
di
salute
avente
reparti
anche
per
alienati
.
39
.
Il
certificato
medico
deve
attestare
:
a
)
l
'
indole
della
infermità
mentale
,
indicando
i
sintomi
,
l
'
origine
,
il
decorso
di
essa
;
b
)
i
fatti
specifici
enunciati
in
modo
chiaro
e
particolareggiato
,
dai
quali
si
deduca
la
manifesta
tendenza
dell
'
individuo
a
commettere
violenza
contro
se
stesso
o
contro
gli
altri
od
a
riuscire
di
pubblico
scandalo
;
c
)
la
necessità
di
ricoverare
il
malato
nel
manicomio
,
attestando
,
ove
occorra
,
la
necessità
dell
'
immediato
ricovero
d
'
urgenza
;
d
)
la
possibilità
di
trasportare
l
'
alienato
al
manicomio
per
le
condizioni
fisiche
in
cui
si
trova
senza
grave
nocumento
della
sua
salute
.
Il
certificato
deve
essere
rilasciato
in
duplice
copia
,
una
per
uso
dell
'
autorità
giudiziaria
o
di
pubblica
sicurezza
e
l
'
altra
per
uso
del
direttore
del
manicomio
a
norma
degli
articoli
seguenti
.
40
.
L
'
atto
di
notorietà
deve
essere
ricevuto
dal
pretore
,
o
,
nei
Comuni
che
non
sono
sede
di
pretura
,
dal
sindaco
,
e
deve
risultare
dalle
deposizioni
giurate
di
quattro
testimoni
che
abbiano
i
requisiti
di
legge
,
siano
riconosciuti
come
persone
probe
e
degne
di
fede
,
e
siano
estranei
alla
famiglia
dell
'
alienato
,
ma
possibilmente
dimoranti
in
prossimità
della
casa
di
quest
'
ultimo
.
L
'
atto
di
notorietà
deve
essenzialmente
riguardare
i
fatti
specifici
di
cui
alla
lettera
b
)
dell
'
articolo
precedente
e
le
circostanze
che
fanno
ritenere
lo
stato
di
alienazione
mentale
dell
'
individuo
.
41
.
Il
certificato
medico
e
l
'
atto
di
notorietà
non
sono
più
validi
se
presentati
dopo
quindici
giorni
della
loro
data
.
42
.
L
'
autorità
locale
di
pubblica
sicurezza
,
appena
viene
a
conoscenza
in
seguito
a
denuncia
od
altrimenti
di
un
caso
di
alienazione
mentale
,
se
scorge
in
esso
l
'
assoluta
urgenza
di
provvedere
immediatamente
senza
attendere
l
'
autorizzazione
del
ricovero
provvisorio
dal
Pretore
,
dispone
con
ordinanza
motivata
,
il
ricovero
provvisorio
stesso
in
base
al
certificato
medico
ed
in
conformità
del
terzo
comma
dell
'
art
.
2
della
legge
.
43
.
Il
pretore
del
mandamento
dove
trovasi
l
'
alienato
emette
l
'
ordinanza
di
autorizzazione
del
ricovero
di
esso
in
via
provvisoria
nel
manicomio
,
qualora
dal
certificato
medico
risulti
che
possa
essere
trasportato
.
Quando
dal
certificato
medico
risulta
che
l
'
alienato
non
può
essere
trasportato
per
le
condizioni
fisiche
in
cui
si
trova
,
il
pretore
sospende
l
'
emissione
dell
'
ordinanza
di
ricovero
provvisorio
,
mandando
al
sindaco
del
luogo
ove
risiede
l
'
alienato
di
dare
le
disposizioni
opportune
perché
siano
evitati
eventuali
pericoli
all
'
alienato
ed
agli
altri
,
sino
a
che
sia
accertato
con
altro
certificato
medico
,
che
possa
essere
trasportato
,
in
seguito
a
che
il
pretore
emette
l
'
ordinanza
di
autorizzazione
del
ricovero
provvisorio
.
Il
sindaco
che
non
ottemperi
alle
disposizioni
del
precedente
capoverso
è
soggetto
ad
una
pena
pecuniaria
estensibile
a
lire
duemilaquattrocento
.
44
.
Sulle
domande
di
autorizzazione
alla
cura
in
case
private
le
quali
risultino
conformi
alle
disposizioni
degli
artt
.
13
a
16
del
presente
regolamento
,
il
procuratore
della
Repubblica
provvede
in
via
provvisoria
.
Il
tribunale
prima
di
emettere
l
'
ordinanza
di
autorizzazione
,
deve
accertare
,
coi
mezzi
che
ritiene
opportuni
,
lo
stato
di
alienazione
mentale
.
45
.
Contemporaneamente
alla
autorizzazione
del
ricovero
in
via
provvisoria
il
pretore
,
e
rispettivamente
il
procuratore
della
Repubblica
,
assunte
sommarie
informazioni
sulla
condizione
economica
dell
'
alienato
e
sui
suoi
rapporti
di
famiglia
,
provvede
,
ove
ne
sia
il
caso
,
alla
custodia
provvisoria
dei
beni
di
lui
mediante
l
'
apposizione
d
'
ufficio
dei
sigilli
nelle
forme
prescritte
dal
Codice
di
procedura
civile
o
con
la
nomina
di
un
semplice
custode
o
in
quale
altro
modo
che
ritenga
più
conveniente
.
Se
l
'
alienato
non
è
del
mandamento
,
o
ha
aziende
e
beni
fuori
del
mandamento
,
provoca
subito
analoghi
provvedimenti
dal
pretore
o
dai
pretori
locali
.
Quando
l
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
ordina
il
ricovero
di
urgenza
a
'
termini
dell
'
articolo
2
,
comma
terzo
,
della
legge
,
provvede
alla
custodia
momentanea
dei
beni
dell
'
alienato
nei
modi
che
stima
più
convenienti
,
provocando
al
più
presto
i
provvedimenti
del
pretore
.
Il
direttore
del
manicomio
è
obbligato
a
denunziare
all
'
autorità
che
ha
emesso
l
'
ordinanza
di
autorizzazione
provvisoria
tutti
i
valori
che
avesse
seco
l
'
alienato
al
momento
del
suo
ingresso
al
manicomio
.
46
.
L
'
ordinanza
di
autorizzazione
del
ricovero
provvisorio
in
un
manicomio
,
se
emessa
dal
pretore
,
è
comunicata
,
coi
relativi
documenti
all
'
autorità
locale
di
pubblica
sicurezza
,
la
quale
in
ogni
caso
provvede
all
'
invio
ed
all
'
accompagnamento
dell
'
alienato
al
manicomio
destinato
ad
accogliere
gli
alienati
poveri
della
Provincia
.
Quando
non
si
tratti
di
famiglia
povera
,
il
trasporto
ha
luogo
a
spese
della
famiglia
,
e
rispettivamente
delle
persone
tenute
a
prestare
all
'
alienato
gli
alimenti
,
ai
termini
dell
'
art
.
142
del
Codice
civile
,
all
'
Istituto
prescelto
dalla
famiglia
,
Quando
questo
lo
domandi
,
o
sia
richiesto
da
ragioni
di
urgenza
,
provvede
al
trasporto
l
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
.
Le
spese
del
trasporto
sono
anticipate
,
ove
occorra
,
dal
Comune
.
L
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
invia
al
direttore
del
manicomio
l
'
ordinanza
di
ricovero
provvisorio
coi
relativi
documenti
,
il
direttore
del
manicomio
dà
avviso
del
disposto
ricovero
provvisorio
al
presidente
della
deputazione
provinciale
,
se
si
tratta
di
alienato
povero
.
47
.
A
richiesta
dell
'
Amministrazione
dei
manicomi
pubblici
e
delle
Amministrazioni
provinciali
interessate
,
il
sindaco
deve
trasmettere
ad
esse
i
seguenti
documenti
,
in
carta
libera
per
uso
interno
di
ufficio
,
per
ciascun
alienato
:
a
)
situazione
di
famiglia
,
in
cui
debbono
essere
compresi
anche
i
parenti
indicati
dall
'
art
.
142
del
Codice
civile
;
b
)
certificato
relativo
alle
condizioni
economiche
dell
'
alienato
e
di
ciascuno
dei
parenti
di
lui
,
contemplati
dal
citato
articolo
142
.
A
tale
certificato
debbono
essere
uniti
quello
dell
'
agente
delle
imposte
dirette
e
dell
'
esattore
,
relativi
a
tutte
le
menzionate
persone
,
da
rilasciarsi
su
richiesta
del
sindaco
stesso
.
In
caso
di
omissione
o
di
ingiustificato
ritardo
oltre
i
trenta
giorni
,
ovvero
di
attestazioni
incomplete
od
inesatte
,
i
sindaci
,
gli
agenti
delle
imposte
o
gli
esattori
sono
soggetti
alla
ammenda
da
lire
80
a
lire
400
,
salva
la
facoltà
dell
'
Amministrazione
di
ricorrere
al
prefetto
perché
provveda
di
ufficio
a
carico
di
chi
di
ragione
,
ai
termini
della
legge
comunale
.
48
.
Per
gli
alienati
esteri
tiene
luogo
dei
documenti
prescritti
dall
'
articolo
precedente
un
attestato
del
console
dello
Stato
cui
l
'
alienato
appartiene
,
nel
quale
siano
indicate
,
con
la
maggiore
precisione
che
sarà
possibile
,
nome
,
cognome
,
paternità
,
età
,
luogo
di
nascita
e
di
domicilio
,
professione
.
condizioni
economiche
e
di
famiglia
dell
alienato
.
49
.
Dopo
un
periodo
di
osservazione
che
deve
essere
il
più
breve
possibile
e
non
eccedere
i
quindici
giorni
,
il
direttore
del
manicomio
trasmette
al
procuratore
della
Repubblica
presso
il
tribunale
del
luogo
ove
ha
sede
il
manicomio
stesso
,
una
relazione
circa
la
natura
e
il
grado
della
malattia
,
esprimendo
il
proprio
giudizio
se
l
'
ammalato
si
trovi
nelle
condizioni
previste
dall
'
art
.
1
della
legge
,
e
debba
essere
quindi
trattenuto
in
un
manicomio
,
ovvero
se
,
trovandosi
nelle
condizioni
indicate
al
comma
1°
dell
'
art
.
6
,
debba
essere
trasferito
nel
reparto
speciale
o
negli
Istituti
indicati
nel
detto
articolo
,
o
affidato
a
persona
privata
,
qualora
per
il
suo
stato
di
famiglia
non
possa
essere
mantenuto
e
vigilato
a
domicilio
.
Nei
casi
eccezionali
in
cui
il
direttore
non
creda
di
poter
emettere
il
giudizio
entro
il
termine
suddetto
,
ne
comunica
le
ragioni
al
procuratore
della
Repubblica
,
chiedendo
una
proroga
che
non
potrà
eccedere
altri
quindici
giorni
.
50
.
Il
tribunale
del
luogo
ove
ha
sede
il
manicomio
,
su
istanza
del
procuratore
della
Repubblica
,
provvedendo
in
Camera
di
Consiglio
,
fatte
le
indagini
che
crede
necessarie
,
emette
il
decreto
che
ordina
l
'
immediato
licenziamento
di
quelli
che
sono
risultati
affetti
da
alienazione
mentale
o
affetti
da
deficienza
mentale
in
grado
tale
da
non
rendere
necessario
il
ricovero
;
di
coloro
che
si
trovino
nelle
condizioni
di
cui
all
'
art
.
1
della
legge
autorizza
il
ricovero
nei
reparti
speciali
o
negli
istituti
indicati
nell
'
art
.
6
,
o
il
mantenimento
e
vigilanza
a
domicilio
o
la
consegna
a
persona
privata
,
secondo
che
all
'
Amministrazione
provinciale
parrà
più
opportuno
disporre
con
le
modalità
stabilite
dall
'
articolo
61
.
Con
lo
stesso
decreto
il
tribunale
nomina
,
ove
occorra
,
un
amministratore
provvisorio
per
l
'
alienato
.
Il
procuratore
della
Repubblica
comunica
l
'
ordinanza
del
ricovero
definitivo
,
coi
relativi
documenti
,
al
procuratore
della
Repubblica
presso
il
tribunale
nella
cui
giurisdizione
ha
domicilio
l
'
alienato
.
Nei
casi
di
individui
riconosciuti
non
alienati
,
il
direttore
potrà
dimetterli
in
via
provvisoria
colle
norme
di
cui
all
'
art
.
64
.
51
.
Quando
non
vi
sia
domanda
dei
parenti
,
il
procuratore
della
Repubblica
presso
il
tribunale
nella
cui
giurisdizione
ha
domicilio
l
'
alienato
,
in
base
agli
artt
.
326
e
339
del
Codice
civile
,
ed
entro
il
termine
che
reputa
opportuno
tenuto
conto
delle
particolari
condizioni
di
famiglia
ed
economiche
dell
'
individuo
,
provoca
i
provvedimenti
del
tribunale
circa
la
tutela
e
la
cura
della
persona
e
dei
beni
di
chi
sia
dichiarato
colpito
da
alienazione
mentale
.
52
.
Dei
decreti
del
Tribunale
è
data
a
cura
del
procuratore
della
Repubblica
,
immediata
partecipazione
al
direttore
del
manicomio
ed
al
prefetto
della
Provincia
ove
il
manicomio
ha
sede
.
53
.
Quando
individui
maggiorenni
,
avendo
conoscenza
del
proprio
stato
di
alienazione
parziale
di
mente
,
chiedano
di
essere
ricoverati
in
un
manicomio
,
il
direttore
,
in
caso
di
assoluta
urgenza
e
sotto
la
propria
responsabilità
può
riceverli
in
osservazione
,
dando
avviso
entro
ventiquattrore
al
procuratore
della
Repubblica
,
salvo
a
riferirgli
,
a
termini
del
precedente
art
.
49
,
pei
provvedimenti
del
tribunale
,
come
nei
casi
ordinari
,
ed
all
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
.
Il
direttore
che
ometta
o
ritardi
di
dare
l
'
avviso
al
procuratore
della
Repubblica
è
soggetto
ad
una
pena
pecuniaria
estensibile
a
lire
2.100
.
54
.
Il
direttore
del
manicomio
deve
sempre
avvisare
immediatamente
il
procuratore
della
Repubblica
dell
'
avvenuta
ammissione
provvisoria
,
nonché
del
trasferimento
di
un
alienato
da
un
manicomio
all
'
altro
.
55
.
Per
gli
alienati
nazionali
rimpatriati
dall
'
estero
e
per
gli
alienati
stranieri
inviati
nei
manicomi
italiani
per
esservi
curati
,
il
ricovero
provvisorio
ha
luogo
per
ordine
e
cura
dell
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
in
base
al
certificato
medico
.
56
.
Per
gli
alienati
non
regnicoli
,
il
procuratore
della
Repubblica
,
l
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
e
il
direttore
del
manicomio
debbono
,
a
seconda
dei
casi
e
della
rispettiva
competenza
,
fare
le
occorrenti
partecipazioni
al
console
dello
Stato
cui
ciascuno
di
quelli
appartiene
nonché
al
Ministero
dell
'
Interno
.
57
.
Il
direttore
e
i
medici
di
un
casa
di
salute
per
malattie
nervose
,
nella
quale
esistano
anche
reparti
per
alienati
,
non
possono
trasferire
un
malato
nei
reparti
degli
alienati
se
non
colla
osservanza
delle
disposizioni
dell
'
art
.
2
della
legge
e
di
quelle
del
presente
regolamento
.
Chiunque
contravvenga
a
tale
divieto
è
soggetto
ad
una
pena
pecuniaria
da
lire
2.400
a
lire
8.000
,
senza
pregiudizio
delle
pene
maggiori
sancite
dal
Codice
penale
,
e
salvi
i
provvedimenti
del
prefetto
ai
termini
della
legge
comunale
e
di
quella
sulla
sanità
pubblica
.
CAPO
IV
.
ASSISTENZA
,
CURA
E
TRASFERIMENTO
DEGLI
ALIENATI
58
.
Durante
il
periodo
di
osservazione
i
ricoverati
nei
manicomi
debbono
essere
tenuti
costantemente
nell
'
apposito
locale
prescritto
dal
secondo
comma
dell
'
art
.
2
della
legge
.
Per
l
'
infrazione
di
tale
disposizione
,
non
giustificata
da
assoluta
necessità
,
di
direttore
è
sottoposto
ad
una
pena
pecuniaria
da
lire
160
a
800
.
59
.
L
'
amministrazione
ed
i
direttori
di
manicomi
non
possono
rilasciare
certificati
di
degenza
dei
malati
se
non
in
seguito
ad
autorizzazione
del
presidente
del
tribunale
,
che
abbia
riconosciuti
i
motivi
della
richiesta
.
60
.
Nei
manicomi
debbono
essere
aboliti
o
ridotti
ai
casi
assolutamente
eccezionali
i
mezzi
di
coercizione
degli
infermi
e
non
possono
essere
usati
se
non
con
l
'
autorizzazione
scritta
del
direttore
o
di
un
medico
dell
'
Istituto
.
Tale
autorizzazione
deve
indicare
la
natura
e
la
durata
del
mezzo
di
coercizione
.
L
'
autorizzazione
indebita
dell
'
uso
di
detti
mezzi
rende
passibili
coloro
che
ne
sono
responsabili
di
una
pena
pecuniaria
da
lire
2.400
a
8.000
.
L
'
uso
dei
mezzi
di
coercizione
è
vietato
nella
cura
in
case
private
.
Chi
contravviene
a
tale
disposizione
è
soggetto
alla
stessa
pena
stabilita
dal
comma
precedente
.
61
.
Con
deliberazione
della
Deputazione
provinciale
,
per
gli
alienati
a
carico
della
Provincia
,
e
per
gli
altri
sopra
domanda
dell
'
esercente
la
patria
potestà
,
del
tutore
o
del
curatore
o
del
procuratore
della
Repubblica
,
il
quale
anche
negli
altri
casi
deve
dare
il
suo
consenso
,
o
,
in
caso
di
contestazione
,
per
decreto
del
tribunale
,
l
'
alienato
può
essere
trasferito
da
un
manicomio
all
'
altro
.
In
tal
caso
il
direttore
del
manicomio
da
cui
proviene
l
'
alienato
,
deve
trasmettere
a
quello
del
manicomio
in
cui
è
trasferito
una
speciale
relazione
medica
da
lui
firmata
e
copia
conforme
autenticata
sotto
la
sua
responsabilità
dal
direttore
stesso
,
dei
documenti
in
base
ai
quali
fu
autorizzato
il
ricovero
definitivo
.
62
.
In
qualunque
tempo
il
direttore
del
manicomio
può
fare
trasferire
nei
reparti
speciali
o
promuovere
il
trasferimento
negli
Istituti
di
cui
all
'
art
.
6
,
degli
alienati
che
riconosca
trovarsi
nelle
condizioni
previste
da
quelle
disposizioni
,
osservando
,
quanto
agli
Istituti
suddetti
,
le
disposizioni
del
2°
comma
dell
'
art
.
61
.
L
'
amministrazione
provinciale
può
disporre
che
siano
consegnati
alla
famiglia
,
a
parenti
o
ad
estranei
i
mentecatti
contemplati
nell
'
art
.
6
,
corrispondendo
,
quando
essi
siano
poveri
,
una
retta
nella
misura
sempre
inferiore
alla
diaria
di
degenza
,
da
determinarsi
caso
per
caso
,
ed
avvertendone
il
procuratore
della
Repubblica
e
l
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
.
Qualora
la
famiglia
o
i
consegnatari
trascurino
in
qualsiasi
modo
la
custodia
e
la
cura
del
mentecatto
,
l
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
ne
avverte
l
'
amministrazione
provinciale
per
gli
opportuni
provvedimenti
.
63
.
In
ogni
manicomio
deve
essere
tenuto
:
a
)
un
registro
nominativo
,
a
forma
di
rubrica
alfabetica
,
di
tutti
i
ricoverati
;
b
)
un
fascicolo
personale
per
ciascun
ricoverato
,
nel
quale
debbono
essere
conservati
i
documenti
relativi
all
'
ammissione
,
i
provvedimenti
,
le
comunicazioni
e
la
corrispondenza
dell
'
autorità
giudiziaria
,
di
quella
amministrativa
e
della
famiglia
,
la
diagnosi
e
il
riassunto
mensile
delle
condizioni
dell
'
alienato
,
e
gli
atti
relativi
al
licenziamento
di
esso
per
guarigione
od
in
esperimento
o
per
altra
causa
;
c
)
un
registro
in
cui
siano
indicati
giorno
per
giorno
,
i
malati
a
cui
sono
stati
applicati
i
mezzi
di
coercizione
;
d
)
un
elenco
dei
malati
dimessi
in
via
di
esperimento
,
pei
quali
non
sia
stato
emesso
il
decreto
di
licenziamento
definitivo
;
e
)
un
elenco
dei
malati
affidati
a
case
private
.
CAPO
V
.
LICENZIAMENTO
DEGLI
ALIENATI
64
.
Quando
il
direttore
ritiene
che
l
'
alienato
sia
guarito
,
lo
licenzia
in
via
di
prova
sotto
la
propria
responsabilità
,
dandone
avviso
al
procuratore
della
Repubblica
ed
all
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
.
Il
licenziamento
non
è
definitivo
se
non
quando
intervenga
il
decreto
del
presidente
del
Tribunale
,
giusta
il
disposto
del
primo
comma
dell
'
art
.
3
della
legge
.
A
tale
uopo
il
direttore
,
insieme
con
la
comunicazione
di
cui
sopra
,
trasmette
una
relazione
sullo
stato
del
licenziato
che
egli
ritiene
guarito
,
al
procuratore
della
Repubblica
,
il
quale
,
ove
nulla
osti
,
provoca
dal
presidente
del
Tribunale
il
licenziamento
definitivo
,
che
deve
essere
emanato
di
urgenza
.
65
.
Perché
sia
effettuato
il
licenziamento
previsto
nel
primo
comma
dell
'
articolo
precedente
,
il
direttore
potrà
,
secondo
i
casi
,
o
invitare
la
famiglia
del
guarito
,
direttamente
o
per
mezzo
del
sindaco
del
Comune
cui
appartiene
,
a
ritirare
il
ricoverato
entro
un
termine
congruo
,
proporzionato
alla
distanza
del
Comune
stesso
dal
manicomio
,
ovvero
fare
accompagnare
il
ricoverato
al
proprio
domicilio
,
ovvero
,
quando
non
esiste
più
la
famiglia
,
o
questa
si
rifiuti
di
riceverlo
,
potrà
affidarlo
all
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
,
perché
provveda
al
rimpatrio
e
al
collocamento
di
esso
.
66
.
Il
direttore
può
,
in
via
di
esperimento
,
consegnare
alla
famiglia
l
'
alienato
che
abbia
raggiunto
tal
grado
di
miglioramento
da
potere
essere
curato
a
domicilio
,
avvisandone
contemporaneamente
il
procuratore
della
Repubblica
presso
il
tribunale
nella
cui
giurisdizione
ha
sede
il
manicomio
,
l
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
ed
il
sindaco
del
Comune
cui
appartiene
.
Se
la
famiglia
si
rifiuti
di
ricevere
l
'
alienato
licenziato
in
via
di
esperimento
,
il
direttore
ne
informa
il
procuratore
della
Repubblica
,
il
quale
provvede
immediatamente
alla
nomina
di
una
persona
incaricata
di
prendere
cura
dell
'
alienato
in
via
di
guarigione
.
L
'
amministrazione
provinciale
corrisponde
,
ove
occorra
,
a
tale
persona
una
congrua
retta
pel
mantenimento
e
la
cura
dell
'
alienato
.
Uguale
retta
potrà
essere
corrisposta
alla
famiglia
che
non
abbia
mezzi
sufficienti
per
la
cura
e
il
sostentamento
di
esso
.
Durante
l
'
esperimento
la
famiglia
deve
inviare
ogni
quattro
mesi
,
per
mezzo
del
sindaco
,
al
direttore
un
certificato
medico
sullo
stato
dell
'
ammalato
.
Quando
il
direttore
dichiari
che
l
'
ammalato
in
esperimento
è
guarito
,
ne
dà
avviso
al
procuratore
della
Repubblica
perché
provochi
il
decreto
di
licenziamento
definitivo
.
Verificandosi
durante
l
'
esperimento
la
necessità
del
ritorno
del
malato
al
manicomio
,
questi
vi
è
riammesso
in
base
a
semplice
certificato
medico
.
Il
direttore
deve
subito
informare
il
procuratore
della
Repubblica
inviandogli
copia
autentica
del
detto
certificato
.
Il
direttore
che
omette
o
ritarda
di
dare
al
procuratore
della
Repubblica
l
'
avviso
di
cui
nel
capoverso
precedente
,
incorrerà
in
una
pena
pecuniaria
da
L
.
400
e
L
.
2400
.
67
.
Verificandosi
negli
alienati
affidati
alla
cura
in
case
private
la
necessità
del
ritorno
del
malato
nel
manicomio
,
il
direttore
potrà
riammetterlo
,
salvo
a
darne
subito
avviso
al
procuratore
della
Repubblica
ed
all
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
.
Per
gli
alienati
affidati
a
case
private
che
sieno
guariti
,
o
in
condizione
di
essere
consegnati
alle
famiglie
in
via
di
esperimento
si
applicano
le
disposizioni
di
cui
ai
precedenti
articoli
.
68
.
La
consegna
dell
'
alienato
,
nei
casi
in
cui
sia
necessaria
a
norma
del
presente
regolamento
,
deve
esser
fatta
a
chi
esercita
la
patria
potestà
su
di
esso
,
al
tutore
o
al
curatore
.
Chiunque
,
essendovi
obbligato
,
si
rifiuta
di
ricevere
un
alienato
nei
casi
previsti
dagli
artt
.
49
,
50
,
62
e
66
è
soggetto
ad
una
pena
pecuniaria
da
L
.
800
a
L
.
8.000
.
69
.
Quando
la
famiglia
voglia
ritirare
un
alienato
non
guarito
,
che
ha
ancora
bisogno
di
cura
e
custodia
,
il
direttore
,
che
non
creda
di
rilasciarlo
in
esperimento
sotto
la
sua
responsabilità
,
non
può
farne
la
consegna
se
non
in
seguito
ad
autorizzazione
,
che
il
tribunale
concede
in
Camera
di
Consiglio
,
sentito
il
pubblico
ministero
,
dopo
di
avere
accertato
che
concorrono
le
condizioni
necessarie
per
la
cura
e
custodia
dell
'
alienato
.
Dell
'
eseguita
consegna
il
direttore
dà
immediato
avviso
al
procuratore
della
Repubblica
e
all
'
autorità
di
pubblica
sicurezza
.
70
.
Qualunque
cittadino
può
reclamare
contro
un
ricovero
ritenuto
indebito
e
chiederne
la
cessazione
.
L
'
istanza
può
essere
presentata
tanto
al
direttore
del
manicomio
,
quanto
ad
altra
autorità
pubblica
,
e
chi
la
riceve
è
in
obbligo
di
rimetterla
senza
ritardo
al
procuratore
della
Repubblica
.
Il
Tribunale
,
sentito
il
pubblico
ministero
e
il
direttore
del
manicomio
,
decide
in
Camera
di
consiglio
in
base
alle
informazioni
e
alle
perizie
che
avrà
reputate
necessarie
all
'
uopo
.
Il
direttore
del
manicomio
e
qualunque
altra
persona
rivestita
di
autorità
,
che
ometta
di
inviare
al
procuratore
della
Repubblica
l
'
istanza
ricevuta
,
incorre
nella
pena
pecuniaria
da
800
a
4.000
lire
,
senza
pregiudizio
delle
maggiori
pene
comminate
nel
Codice
penale
.
71
.
Emesso
dal
presidente
del
Tribunale
il
decreto
di
definitivo
licenziamento
,
il
procuratore
della
Repubblica
provocherà
il
giudizio
per
la
revoca
dell
'
interdizione
o
dell
'
inabilitazione
.
CAPO
VI
.
COMPETENZA
DELLE
SPESE
72
.
Ciascuna
provincia
adempie
all
'
obbligo
del
mantenimento
degli
alienati
poveri
,
provvedendo
al
ricovero
di
essi
,
sia
in
manicomi
propri
,
sia
,
in
seguito
a
speciali
convenzioni
,
in
manicomi
pubblici
o
privati
,
salvo
l
'
eventuale
rimborso
delle
spese
relative
secondo
le
norme
contenute
nel
capo
VII
della
L
.
17
luglio
1890
,
n
.
6972
.
Quando
si
provveda
a
tale
obbligo
avvalendosi
di
un
manicomio
esistente
fuori
del
territorio
della
Provincia
,
sulla
relativa
convenzione
deve
essere
previamente
sentito
il
Consiglio
provinciale
di
sanità
;
il
quale
deve
motivare
il
suo
parere
,
tenendo
conto
della
distanza
,
delle
condizioni
di
viabilità
e
del
numero
degli
alienati
in
relazione
alla
capacità
del
manicomio
prescelto
.
La
Provincia
che
non
ha
manicomio
proprio
,
deve
notificare
a
tutti
i
sindaci
della
Provincia
stessa
quale
manicomio
è
destinato
ad
accogliere
gli
alienati
poveri
.
73
.
Ciascuna
Provincia
è
obbligata
a
provvedere
al
ricovero
di
tutti
gli
alienati
che
si
trovino
nel
territorio
rispettivo
,
benché
appartenenti
ad
altre
Provincie
.
In
tali
casi
e
sempreché
un
alienato
,
per
ragioni
urgenti
di
ordine
o
di
moralità
pubblica
,
venga
ricoverato
in
un
manicomio
diverso
da
quello
di
cui
si
avvale
la
Provincia
alla
quale
incombe
la
spesa
pel
mantenimento
di
esso
,
la
Provincia
medesima
è
tenuta
a
rimborsare
a
quella
che
le
ha
anticipate
,
le
spese
relative
ma
può
far
trasferire
a
sue
spese
nel
proprio
manicomio
,
l
'
alienato
,
purché
questi
sia
in
condizioni
dì
salute
tali
da
poter
sopportare
il
viaggio
.
È
sempre
fatto
salvo
alla
Provincia
che
sopporta
la
spesa
di
mantenimento
di
un
alienato
,
il
diritto
di
farsene
rimborsare
dal
medesimo
o
dai
parenti
di
esso
che
fossero
in
grado
di
farlo
,
osservando
l
'
ordine
stabilito
dall
'
art
.
142
del
codice
civile
.
74
.
Le
spese
,
a
carico
della
Provincia
,
per
ricondurre
in
famiglia
l
'
alienato
guarito
,
comprendono
anche
quelle
per
il
viaggio
della
persona
incaricata
dal
direttore
dell
'
accompagnamento
o
della
persona
di
famiglia
che
fosse
invitata
a
ritirare
il
ricoverato
.
75
.
Le
spese
pel
trasporto
degli
alienati
esteri
al
manicomio
,
quando
non
vi
si
provveda
direttamente
dagli
interessati
,
sono
anticipate
dal
Comune
in
cui
l
'
alienato
si
trova
,
il
quale
rimette
al
prefetto
la
relativa
contabilità
pei
rimborso
a
carico
dello
Stato
.
76
.
La
domanda
del
rimborso
a
carico
dello
Stato
pel
mantenimento
di
alienati
esteri
ricoverati
nei
manicomi
,
deve
essere
rivolta
al
prefetto
della
Provincia
in
cui
il
manicomio
ha
sede
,
e
deve
essere
corredata
:
a
)
della
contabilità
della
spesa
in
doppio
esemplare
;
b
)
della
tabella
nosologica
comprovante
l
'
indole
della
malattia
che
ha
reso
necessario
il
ricovero
,
vidimata
dal
direttore
del
manicomio
;
e
)
di
una
copia
dell
'
ordinanza
di
ricovero
provvisorio
o
definitivo
.
La
forma
della
contabilità
e
delle
domande
di
rimborso
è
quella
in
vigore
per
la
cura
di
stranieri
negli
ospedali
dello
Stato
.
Le
contabilità
debbono
essere
trimestrali
.
77
.
Qualora
il
direttore
del
manicomio
riconosca
che
l
'
alienato
estero
è
in
grado
di
poter
sostenere
il
viaggio
per
essere
rimpatriato
,
deve
darne
avviso
al
prefetto
.
78
.
Tutti
gli
atti
amministrativi
e
giudiziari
relativi
all
'
ammissione
ed
al
licenziamento
degli
alienati
poveri
sono
redatti
in
carta
libera
e
senza
spesa
di
sorta
.
CAPO
VII
.
VIGILANZA
SUI
MANICOMI
E
SUGLI
ALIENATI
79
.
La
Commissione
di
vigilanza
si
riunisce
in
sessione
ordinaria
nel
mese
di
gennaio
di
ciascun
anno
ed
in
sessione
straordinaria
tutte
le
volte
che
il
prefetto
erede
di
convocarla
.
Tiene
le
sue
sedute
nel
locale
della
prefettura
,
ed
è
assistita
da
un
impiegato
della
prefettura
medesima
con
le
funzioni
di
segretario
,
senza
voto
.
80
.
Il
prefetto
deve
sentire
il
parere
della
Commissione
di
vigilanza
sugli
affari
pei
quali
questo
sia
richiesto
dal
presente
regolamento
e
può
domandarlo
su
tutti
gli
altri
oggetti
che
si
riferiscono
al
funzionamento
dei
manicomi
ed
alla
cura
degli
alienati
.
81
.
L
'
ufficio
di
segreteria
della
Commissione
di
vigilanza
,
annesso
a
quello
del
medico
provinciale
,
deve
tenere
in
corrente
:
a
)
un
elenco
dei
manicomi
pubblici
o
privati
esistenti
nella
Provincia
,
con
la
indicazione
del
proprietario
,
degli
amministratori
,
del
direttore
,
del
numero
dei
medici
,
dei
sorveglianti
e
degli
infermieri
,
del
numero
degli
alienati
che
può
contenere
:
b
)
un
elenco
degli
Istituti
,
di
cui
all
'
art
.
6
del
presente
regolamento
,
con
le
stesse
indicazioni
sopra
cennate
;
c
)
un
elenco
delle
case
di
salute
annesse
agli
ospedali
,
di
cui
all
'
art
.
30
del
presente
regolamento
,
con
le
stesse
indicazioni
;
d
)
un
elenco
delle
case
private
ammesse
a
ricevere
in
cura
gli
alienati
,
in
conformità
dell
'
art
.
15;
e
)
un
elenco
delle
case
private
presso
le
quali
già
sono
ricoverati
alienati
,
per
autorizzazione
sia
del
tribunale
,
sia
del
direttore
del
manicomio
;
f
)
un
registro
delle
deliberazioni
della
Commissione
;
g
)
un
registro
delle
visite
eseguite
.
82
.
I
direttori
dei
manicomi
pubblici
e
privati
debbono
mensilmente
inviare
al
prefetto
,
per
uso
della
Commissione
di
vigilanza
,
un
elenco
in
cui
sia
indicato
il
numero
degli
alienati
ricoverati
e
la
loro
distribuzione
nei
singoli
reparti
.
83
.
II
medico
alienista
che
deve
far
parte
della
Commissione
di
vigilanza
di
cui
al
primo
capoverso
dell
'
art
.
8
della
legge
,
non
può
essere
né
il
proprietario
,
né
il
direttore
,
né
alcuno
dei
medici
adibiti
al
servizio
dei
manicomi
,
case
di
salute
o
sezioni
di
ospedali
per
alienati
,
esistenti
nella
Provincia
.
Nel
caso
di
manicomi
interprovinciali
,
non
può
essere
né
direttore
né
medico
adibito
al
servizio
dei
frenocomi
e
delle
case
di
salute
a
cui
in
qualsiasi
forma
contribuiscano
le
Provincie
interessate
.
In
quelle
Provincie
nelle
quali
non
vi
siano
medici
alienisti
o
quelli
che
vi
sono
si
trovino
nelle
condizioni
previste
nel
precedente
comma
,
il
Ministero
dell
'
interno
può
incaricare
di
far
parte
della
Commissione
un
medico
alienista
residente
in
altra
Provincia
.
Il
medico
alienista
è
nominato
dal
Ministero
dell
'
interno
per
un
biennio
e
non
può
essere
rieletto
,
senza
interruzione
più
di
volta
.
84
.
Al
medico
alienista
che
risiede
nel
capoluogo
della
Provincia
non
spetta
indennità
o
compenso
,
né
per
l
'
assistenza
alle
sedute
della
Commissione
,
né
per
visite
nel
capoluogo
stesso
.
Se
non
risiede
nel
capoluogo
,
gli
spetta
l
'
indennità
di
lire
15
al
giorno
,
oltre
il
rimborso
delle
spese
di
viaggio
,
da
liquidarsi
ai
termini
del
R.D.
25
agosto
1863
,
n
.
1446
,
esclusa
ogni
altra
indennità
.
Il
trattamento
medesimo
gli
è
dovuto
per
le
ispezioni
che
esegue
sia
da
solo
,
sia
collegialmente
,
fuori
il
luogo
di
propria
residenza
.
85
.
Tutti
i
manicomi
debbono
essere
ispezionati
almeno
una
volta
l
'
anno
dalla
Commissione
di
vigilanza
e
dagli
ispettori
generali
del
Ministero
dell
'
interno
.
Le
case
private
debbono
essere
ispezionate
una
volta
l
'
anno
da
un
membro
delegato
della
Commissione
di
vigilanza
.
Il
Ministero
dell
'
interno
ha
facoltà
di
disporre
in
qualunque
tempo
ispezioni
straordinarie
di
ciascuno
dei
manicomi
contemplati
negli
artt
.
1
e
6
del
presente
regolamento
,
nonché
delle
case
private
di
cui
all
'
art
.
2
,
affidandole
,
a
seconda
delle
circostanze
,
o
agli
ispettori
generali
che
da
esso
dipendono
,
od
alla
Commissione
di
vigilanza
istituita
dall
'
art
.
8
della
legge
,
o
ad
uno
dei
membri
di
essa
.
86
.
Quando
si
verificano
circostanze
che
rendano
opportuna
o
necessaria
la
ispezione
di
un
manicomio
,
il
prefetto
,
sentita
,
ove
occorra
la
Commissione
di
vigilanza
,
ne
riferisce
al
Ministero
,
per
la
necessaria
autorizzazione
,
formulando
le
proposte
che
occorressero
in
ordine
all
'
oggetto
speciale
dell
'
ispezione
ed
alla
persona
o
alle
persone
che
debbono
eseguirla
.
Nei
casi
di
assoluta
urgenza
,
nei
quali
non
sia
possibile
attendere
l
'
autorizzazione
ministeriale
,
il
prefetto
provvede
informandone
contemporaneamente
il
Ministero
.
87
.
Quando
dalle
ispezioni
ordinarie
e
straordinarie
agli
Istituti
contemplati
nel
presente
regolamento
da
chiunque
vengano
disposte
ed
eseguite
,
risultano
trasgressioni
delle
disposizioni
contenute
nella
legge
e
nel
regolamento
,
il
prefetto
,
accertata
la
spesa
occorsa
per
la
ispezione
,
emette
mandato
di
ufficio
sopra
qualsiasi
fondo
disponibile
a
carico
dell
'
amministrazione
dell
'
Istituto
,
se
trattasi
di
stabilimento
pubblico
,
o
dispone
con
decreto
il
pagamento
se
trattasi
di
stabilimento
privato
.
In
entrambi
i
casi
ordina
di
versare
la
somma
alla
tesoreria
provinciale
in
conto
delle
entrate
eventuali
del
tesoro
.
Ove
nel
termine
di
dieci
giorni
dall
'
invio
del
mandato
di
ufficio
o
dall
'
ordine
di
pagamento
,
l
'
Amministrazione
dell
'
Istituto
non
vi
adempia
,
il
Prefetto
provvede
mediante
apposito
commissario
,
se
trattasi
di
pubblico
Istituto
,
o
con
l
'
applicazione
della
sospensione
dell
'
esercizio
,
se
trattasi
di
Istituto
privato
.
Il
Prefetto
ha
l
'
obbligo
di
assicurarsi
che
le
Amministrazioni
degli
Istituti
pubblici
esercitino
la
facoltà
di
regresso
verso
gli
amministratori
e
gli
impiegati
responsabili
delle
trasgressioni
:
promuovono
anche
,
quando
ne
sia
il
caso
,
i
provvedimenti
di
cui
agli
artt
.
29
e
30
della
L
.
17
luglio
1890,n
.
6972
,
per
gli
amministratori
di
Istituti
che
siano
istituzioni
pubbliche
di
beneficenza
.
88
.
Nel
caso
previsto
dall
'
art
.
9
della
legge
,
il
prefetto
prima
di
sospendere
o
revocare
l
'
autorizzazione
di
apertura
o
di
esercizio
dei
manicomi
privati
o
di
fare
adottare
i
provvedimenti
di
ufficio
consentiti
dalle
leggi
pei
manicomi
pubblici
,
deve
prescrivere
alle
Amministrazioni
dei
detti
stabilimenti
un
congruo
termine
per
l
'
esecuzione
dei
lavori
o
l
'
acquisto
degli
arredi
,
o
per
quegli
altri
provvedimenti
che
fossero
strettamente
necessari
al
regolare
andamento
del
servizio
o
per
l
'
igiene
dei
ricoverati
.
Tale
procedura
può
essere
omessa
soltanto
in
quei
casi
straordinari
,
nei
quali
un
sollecito
provvedimento
sia
imposto
da
evidente
ed
assoluta
urgenza
nell
'
interesse
della
morale
e
dell
'
igiene
.
I
motivi
dell
'
urgenza
debbono
essere
esposti
nel
decreto
.
In
caso
di
chiusura
di
un
manicomio
il
prefetto
vigila
per
conveniente
collocamento
degli
alienati
.
89
.
I
prefetti
,
sentita
la
Commissione
di
vigilanza
di
cui
all
'
art
.
8
della
legge
,
debbono
inviare
ogni
anno
al
Ministero
dell
'
interno
,
non
più
tardi
del
mese
di
febbraio
,
una
relazione
generale
sul
servizio
dei
manicomi
e
degli
Istituti
di
cui
all
'
art
.
6
del
presente
regolamento
,
nonché
sul
servizio
di
cura
degli
alienati
in
casa
privata
.
90
.
Nulla
è
innovato
alle
disposizioni
degli
artt
.
479
e
4S0
del
regolamento
generale
per
gli
stabilimenti
carcerari
e
riformatori
governativi
dello
Stato
,
approvato
con
R.D.
10
febbraio
1891
,
n
.
260
.
I
regolamenti
interni
,
dei
quali
è
parola
nell
'
art
.
479
succitato
,
debbono
essere
coordinati
,
per
quanto
è
possibile
,
alle
norme
contenute
nel
presente
regolamento
,
ed
approvati
dal
Consiglio
superiore
di
sanità
.
La
relazione
annuale
prescritta
dall
'
articolo
480
del
regolamento
generale
succitato
,
deve
essere
trasmessa
al
Ministero
per
mezzo
del
prefetto
,
che
la
sottopone
prima
alla
Commissione
di
vigilanza
insieme
con
la
relazione
di
cui
all
'
art
.
89
del
presente
regolamento
.
Sono
estese
ai
manicomi
giudiziari
le
facoltà
di
vigilanza
,
da
parte
della
Commissione
e
degli
ispettori
,
di
cui
all
'
art
.
8
della
legge
e
85
e
86
di
questo
regolamento
.
91
.
I
rapporti
fra
le
cliniche
universitarie
,
manicomi
,
in
applicazione
dell
'
art
.
98
della
L
.
17
luglio
1890
,
n
.
6972
e
dell
'
art
.
10
della
L
.
14
febbraio
1904
,
n
.
36
,
sono
preferibilmente
regolati
da
speciali
convenzioni
.
Nel
caso
in
cui
esistano
tali
convenzioni
,
il
direttore
della
clinica
psichiatrica
non
potrà
far
parte
della
Commissione
di
vigilanza
,
di
cui
all
'
art
.
83
del
presente
regolamento
.
CAPO
VIII
.
DISPOSIZIONI
FINALI
E
TRANSITORIE
92
.
Sono
considerati
come
manicomi
,
agli
effetti
della
legge
14
febbraio
1904
,
n
.
36
e
del
presente
regolamento
,
le
cliniche
psichiatriche
quando
funzionino
come
comparti
di
osservazioni
per
alienati
.
La
vigilanza
sulle
cliniche
psichiatriche
sarà
esercitata
a
norma
degli
articoli
8
e
1l
della
legge
.
Per
ogni
volta
che
le
dette
cliniche
debbano
essere
ispezionate
o
dalla
commissione
di
vigilanza
o
dagli
ispettori
generali
del
Ministero
dell
'
Interno
,
ne
dovrà
essere
dato
avviso
al
Ministero
della
pubblica
istruzione
,
perché
possa
,
ove
lo
creda
,
farsi
rappresentare
nell
'
Ispezione
da
un
proprio
delegato
.
93
.
È
abrogata
ogni
disposizione
contraria
al
presente
regolamento
.