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CAPO I . MANICOMI PUBBLICI E PRIVATI ED ALTRI LUOGHI DI CURA E DI RICOVERO DEGLI ALIENATI 1 . Sono compresi sotto la denominazione di manicomi e sottoposti alle prescrizioni della legge 14 febbraio 1904 , n . 36 , e del presente regolamento tutti gli istituti pubblici provinciali , le istituzioni pubbliche di beneficenza e gli stabilimenti privati che , sotto qualsiasi denominazione di ricoveri , case o ville di salute , asili e simili , ricoverino alienati di qualunque genere . Fanno parte integrante dei manicomi le colonie agricole o familiari da essi dipendenti . Le colonie agricole o familiari autonome , cioè non dipendenti da manicomi , sono considerate agli effetti della legge , come manicomi . 2 . Sono comprese sotto la denominazione di case private di cui al 2° e 3° comma dell ' art . 1 della legge , tutte quelle case private , esclusa la casa propria dell ' alienato o della sua famiglia . che , senza essere organizzate a stabilimento , ricevano uno o due alienati , a norma degli artt . 13 , 14 e 15 del presente regolamento . 3 . Ogni manicomio , sia pubblico che privato , non può ricoverare che il numero di alienati consentito dalla capacità dei locali di cui dispone , e deve avere i locali ripartiti in guisa da assicurare la separazione dei due sessi e delle diverse categorie di alienati . 4 . Ogni manicomio , sia pubblico che privato , deve corrispondere a tutte le esigenze dell ' igiene , e deve avere : a ) locali distinti per accogliere i ricoverati in osservazione , con una o più camere per gli agitati e pericolosi ; b ) locali ove i malati possano occuparsi nel lavoro , preferibilmente in forma di colonie agricole ; e ) locali di isolamento per i pericolosi ricoverati definitivamente e , se il manicomio ricovera mentecatti a carico della Provincia , anche per gli imputati prosciolti a norma dell ' art . 46 del Codice penale e per i condannati che hanno scontata la pena ; d ) locali di isolamento per malattie infettive ; e ) locali speciali per i ricoverati in osservazione giudiziaria ; f ) gabinetto fornito di quanto è necessario allo studio , alla diagnosi e alla cura dei malati . I manicomi pubblici devono avere un locale particolare per l ' autopsia degli alienati . 5 . Sono esenti dall ' obbligo dei reparti di osservazione e di lavoro : a ) le cliniche psichiatriche , le quali funzionano come reparti di osservazione ; b ) gl ' Istituti privati e i reparti per pensionati negli Istituti pubblici , quando gli uni e gli altri abbiano dimora distinta per ciascun pensionante ; c ) le sezioni di ospedali , in cui gli alienati sono provvisoriamente ammessi o trasferiti da altre sezioni dell ' ospedale stesso . 6 . Gli istituti pubblici o privati destinati a ricoverare soltanto mentecatti cronici tranquilli , epilettici innocui , cretini , idioti ed in generale individui colpiti da infermità mentale inguaribile , non pericolosi a sé e agli altri , devono corrispondere alle esigenze d ' igiene e d ' assistenza propria degli ospizi o ricoveri di individui affetti da malattie tisiche aventi carattere cronico ed inguaribile . Devono anche avere personale e locali idonei alla temporanea custodia di quei malati che cessassero di essere tranquilli . Sono inoltre sottoposti alla vigilanza di cui agli artt . 8 e successivi della legge e al capo VII di questo regolamento . Dove non esistono gli Istituti indicati nella prima parte di questo articolo , ovvero quando essi sono insufficienti , i mentecatti appartenenti alle categorie sopra specificate devono essere accolti in separati reparti di manicomi . Questi reparti saranno ordinati secondo le prescrizioni del presente articolo e possibilmente saranno forniti di laboratori e di terreni destinati alla coltivazione coll ' opera dei ricoverati . 7 . L ' amministrazione dei manicomi pubblici è rispettivamente affidata : a ) al Consiglio provinciale , il quale la esercita per mezzo della Deputazione provinciale , pei manicomi mantenuti dalle Province ; b ) ad un Consiglio , nominato dai rispettivi Consigli provinciali , per quelli consorziali , secondo le speciali disposizioni dei relativi atti di costituzione ; e ) alla Congregazione di carità od all ' amministrazione speciale dell ' Opera pia , in conformità della legge e delle tavole di fondazione , per i manicomi che hanno carattere d ' istituzione pubblica di beneficenza . 8 . La Deputazione provinciale ed il Consiglio consorziale possono delegare , nei limiti e colle cautele da stabilirsi nel regolamento organico di ciascun manicomio ed in conformità del 2° comma dell ' art . 32 , l ' esercizio delle rispettive funzioni amministrative di vigilanza e di esecuzione ad uno o più dei propri membri , da scegliersi preferibilmente fra quelli che dimorano nel luogo ove il manicomio ha sede . 9 . L ' amministrazione dei manicomi privati è regolata da particolari statuti e regolamenti . Deve però essere notificato al prefetto ed al procuratore della Repubblica il nome dell ' amministratore e di quello che sia destinato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento , ed ogni cambiamento che si verificasse al riguardo . 10 . I manicomi pubblici dovranno avere , oltre al regolamento speciale prescritto dall ' art . 5 della legge , un regolamento organico da deliberarsi dall ' Amministrazione provinciale o dalla Commissione amministrativa , se trattasi di Opera pia , nel quale siano determinate , fra l ' altro e le categorie e il numero del personale amministrativo e tecnico , i diritti e doveri dei vari impiegati , i rapporti fra i vari ordini di impiegati e le responsabilità di ciascuno , le norme per i vari servizi di fornitura e di manutenzione . Questo regolamento organico sarà approvato nei modi stabiliti dalla legge comunale e provinciale o da quelle sulle istituzioni pubbliche di beneficenza , secondo che si tratti oli stabilimenti provinciali , anche consorziali , o di Opere pie . Similmente sarà provveduto per gli Istituti di cui all ' art . 6 . Nel caso contemplato dagli ultimi due capoversi del detto articolo , nei regolamenti sopra indicati saranno inserte disposizioni particolari per i reparti riguardanti gli alienati cronici tranquilli ed inguaribili . 11 . Chiunque intenda di istituire uno stabilimento pel ricovero e la cura degli alienati deve presentare domanda al prefetto , corredata del piano edilizio , del progetto di regolamento speciale di cui all ' art . 5 della legge e di ua relazione particolareggiata sull ’ ordinamento dell ' Istituto , sulle norme igieniche , sulla ubicazione ed orientazione di esso , e sul numero di alienati che l ' Istituto è destinato a ricevere . La relazione deve dimostrare anche l ' osservanza di tutte le prescrizioni contenute nell ' art . 4 , salvo il disposto dell ' art . 6 . Uguale domanda deve essere presentata per qualsiasi modificazione essenziale del piano edilizio o dell ' ordinamento dell ' Istituto . 12 . Il prefetto , compiute con la Commissione di vigilanza le occorrenti verifiche , e sentito il parere della Commissione stessa e del Consiglio provinciale di sanità , nonché , ove lo creda opportuno , quello di altri tecnici , se ritiene che l ' autorizzazione possa essere concessa , trasmette con la sua relazione gli atti al Ministero dell ' interno , per l ' approvazione da parte del Consiglio superiore di sanità , prescritta dal secondo comma dell ' art . 5 della legge , del regolamento speciale dell ' Istituto . Soltanto dopo l ' approvazione del regolamento il prefetto rilascia l ' autorizzazione con suo decreto nel quale determina anche il numero massimo degli alienati che potranno essere ricoverati nell ' Istituto . Le spese occorrenti , sia per le verifiche che il prefetto credesse compiere , sia per il parere di medici alienisti che egli reputasse di domandare , sono a carico di chi ha presentata la domanda . Il prefetto può anche richiedere che il medesimo depositi anticipatamente per tali spese , presso la tesoreria provinciale , una somma determinata in via approssimativa salvo l ' obbligo di versare la maggior somma che potesse in fine risultare necessaria . 13 . Non può essere autorizzata la cura in una casa privata che per uno o due allenati . 14 . Perché possa essere autorizzata la cura in una casa privata , che non sia la casa propria dell ' alienato o della sua famiglia , occorre che sia dimostrata : a ) la salubrità della casa e la sua capacità a ricevervi convenientemente l ' alienato , e l ' adatta disposizione degli ambienti ; b ) la sua ubicazione , che deve essere fuori dei centri abitati ed avere possibilmente una sufficiente estensione di terreno annesso ; c ) la possibilità che l ' alienato sia adibito a qualche lavoro , preferibilmente agricolo ; d ) la composizione della famiglia ed i lavori in cui essa è occupata , in maniera che si scorga se l ' alienato possa avere la dovuta assistenza . e sia eliminata ogni probabilità di pericolo per l ' alienato o per altri , e di pubblico scandalo ; e ) la buona condotta e la moralità dei componenti la famiglia ; f ) l ' assistenza medica assicurata , con la indicazione del sanitario che assumerebbe le cura dell ' alienato . 15 . Chiunque intenda ottenere l ' autorizzazione per la cura di alienati estranei nella propria casa , deve farne domanda al Prefetto . Il Prefetto , assunte le debite informazioni e compiute all ' occorrenza le opportune verifiche , se riconosce che la domanda meriti di essere accolta , la fa iscrivere in apposito elenco del quale dà partecipazione al procuratore della Repubblica della circoscrizione in cui ha sede il manicomio e al direttore di questo ultimo . Il direttore di un manicomio che sotto la sua responsabilità autorizza la cura di un alienato in casa privata , sceglie la casa stessa fra quelle autorizzate dal prefetto . 16 . Il direttore del manicomio può istituire speciali corsi teorico - pratici per colmo che intendono ricevere alienati in casa privata . Tali corsi non possono durare meno di sei mesi e possono essere fusi coi corsi di cui all ' art . 24 del presente regolamento . Il direttore è autorizzato a rilasciare , secondo le norme stabilite dall ' art . 21 , terzo comma , di questo regolamento , attestati di idoneità a chi frequenti i corsi medesimi . Le famiglie delle quali fa parte persona munita del detto attestato , o uno degli ex - infermieri od ex - sorveglianti contemplati nel capoverso dell ' art . 22 , devono di regola essere preferite nell ' assegnazione degli alienati alla cura in casa privata , quando non manchino gli altri requisiti di cui nel precedente art . 14 . CAPO II . PERSONALE DEI MANICOMI . NOMINE ED ATTRIBUZIONI 17 . Nessuno può essere nominato a qualsiasi ufficio nei manicomi pubblici e privati , se non sia cittadino italiano e maggiore di età , salva l ' eccezione prevista dall ' art . 23 , e se non abbia serbato costantemente buona condotta morale o civile . Gli amministratori dei manicomi privati , che adibiscano impiegati in contravvenzione alle disposizioni del presente articolo , sono soggetti ad una pena pecuniaria estensibile a lire 2.400 . 13 . Per l ' approvazione delle deliberazioni di nomina degli impiegati e salariati dei manicomi pubblici , compresi i consorziali , nulla è innovato alle disposizioni delle leggi sull ' Amministrazione comunale e provinciale e sulle istituzioni pubbliche di beneficenza . 19 . Nei manicomi pubblici la nomina del direttore e dei medici , sia primari che assistenti , non può aver luogo che per concorso . La nomina viene fatta rispettivamente dal Consiglio provinciale , o dalla rappresentanza consorziale , o dall ' Amministrazione dell ' istituzione pubblica di beneficenza , fra i tre classificati dalla Commissione di cui nell ' articolo seguente . Pei manicomi privati la nomina deve essere denunciata al prefetto , che può annullarla nel termine di 30 giorni dal ricevimento della notifica se il nominato non ha , oltre a quelli stabiliti dall ' art . 17 , i necessari requisiti di moralità e competenza tecnica , di cui all ' art . 21 . 20 . I concorsi per la nomina del direttore e dei medici di un manicomio pubblico devono essere fatti per titoli scientifici e pratici e giudicati da una Commissione composta di tre membri , cioè di un professore universitario di psichiatria , compresi i liberi docenti , di un direttore di manicomio e di un componente a scelta dell ' Amministrazione da cui dipende il manicomio stesso . I membri delle commissioni esaminatrici non debbono essere parenti né affini entro il quarto grado civile dei concorrenti , e non debbono essere interessati in alcun modo , neanche indiretto , nella gestione del manicomio . 21 . Per essere ammessi al concorso per la nomina a direttore , occorre comprovare di possedere i requisiti previsti dall ' art . 17 , e di aver prestato servizio in manicomi od in cliniche psichiatriche per non meno di un quadriennio . Per il concorso a medico basta comprovare la competenza tecnica acquistata per studi speciali compiuti o per servizi prestati in manicomi o in cliniche psichiatriche . 22 . Nei manicomi pubblici e privati il personale di vigilanza , sotto qualsiasi denominazione eserciti le sue funzioni , cioè di sorveglianti , capi infermieri o simili , deve essere scelto fra persone che abbiano speciali attitudini o adeguata coltura , e che abbiano riportato l ' attestato di idoneità alla qualità di sorveglianti , di cui all ' art . 24 . La nomina sarà fatta su proposta del direttore . Possono anche essere , sulla proposta del direttore medesimo , promossi ai gradi suddetti gli infermieri che abbiano prestato servizio per tre anni almeno , e siano stati sperimentati capaci alle relative funzioni . 23 . Gli infermieri , sia di manicomi pubblici che privati , debbono essere dotati di sana costituzione fisica , riconosciuta con apposita visita medica , aver serbata buona condotta morale e civile , sapere leggere e scrivere ed avere compiuti i 18 anni . L ' ammissione in servizio di infermieri minorenni non può avvenire se non quando la responsabilità dei loro atti sia garantita , ai sensi di legge , dall ' esercente la patria potestà o da chi di diritto . Gli infermieri aventi i requisiti sopra indicati sono assunti in servizio su proposta o parere favorevole del direttore nella qualità di provvisori , compiuto un biennio di buona prova ed ottenuto l ' attestato di idoneità di cui all ' art . 24 , sono nominati effettivi . 24 . Il direttore del manicomio , o personalmente , o per mezzo dei medici del manicomio stesso da lui prescelti , deve istituire corsi speciali teorico - pratici per la istruzione degli infermieri provvisori ed effettivi e possibilmente anche per la formazione di un buon personale di vigilanza . È in facoltà dell ' Amministrazione di ammettere a questi corsi anche estranei . Il direttore è autorizzato a rilasciare attestati di idoneità rispettivamente agli infermieri ed agli aspiranti alla qualità di sorveglianti , che avendo frequentato il corso con assiduità , avranno superato con buon esito un esame teorico - pratico finale , che sarà dato davanti ad una Commissione composta del medico provinciale , del direttore medesimo e di un delegato dell ' Amministrazione . Gli attestati di idoneità rilasciati in un manicomio pubblico sono validi per la ammissione in qualunque altro . 25 . Il ministro dell ' interno può , sulla proposta della Commissione provinciale di vigilanza , rilasciare attestati di benemerenza ai direttori e medici di manicomi pubblici e privati , i quali si siano specialmente segnalati per attitudine e zelo nel tenere i corsi di cui nei precedenti artt . 16 e 24 . 26 . La nomina dei medici , del personale di sorveglianza e degli infermieri dei manicomi pubblici diventa definitiva dopo due anni di esperimento . 27 . Il licenziamento dei medici deve essere deliberato almeno tre mesi prima della scadenza del biennio dal Consiglio provinciale o dalla rappresentanza consorziale , o dall ' Amministrazione dell ' istituzione pubblica di beneficenza . Trascorso il periodo di esperimento , le Amministrazioni predette non possono licenziare il medico se non per motivi gravi che debbono essergli contestati in iscritto , con invito a presentare pure in iscritto , nel termine di giorni 15 , le sue giustificazioni . La relativa deliberazione motivata dovrà essere presa dal Consiglio provinciale con l ' intervento almeno di due terzi dei consiglieri assegnati alla Provincia , o dalla rappresentanza consorziale , o dall ' Amministrazione dell ' istituzione pubblica di beneficenza col voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri componenti l ' assemblea consorziale o l ' Amministrazione stessa . 28 . Al direttore dei manicomi pubblici e privati per l ' esercizio della piena autorità sul servizio interno sanitario e dell ' alta sorveglianza su quello economico per tutto ciò che concerne il trattamento dei malati , nonché per l ' esercizio del potere disciplinare sul personale dipendente , spetta di : a ) provvedere all ' ammissione ed al licenziamento dei malati , secondo le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento ; b ) sopraintendere alla cura fisica e morale dei ricoverati e regolarne i rapporti colle famiglie ed esterni ; e ) organizzare tutti i servizi dello stabilimento , provocando all ' occorrenza i provvedimenti dell ' Amministrazione , in modo rispondente agli intenti di esso e soprattutto al benessere dei ricoverati , all ' igiene , alla sicurezza , al decoro dell ' Istituto , in conformità dei progressi della scienza e della tecnica dei manicomi ; d ) distribuire e regolare le funzioni dei medici e del personale di vigilanza e degli infermieri , in modo che ciascuno abbia la responsabilità effettiva del rispettivo ufficio ; e ) vigilare a che tutto il personale dello stabilimento , in ogni ramo di servizio , adempia ai propri doveri , ed esercitare i poteri disciplinari affidatigli dai rispettivi regolamenti ; f ) denunziare alle competenti autorità qualsiasi fatto accaduto o atto compiuto da persone addette allo stabilimento , che cada sotto la sanzione del Codice penale o di altre leggi vigenti ; g ) sorvegliare tutto ciò che concerne il servizio economico interno . 29 . Per le case di salute speciali presso gli ospedali civili , destinate abitualmente a servire di ricovero ad un numero limitato di alienati cronici e tranquilli , le funzioni di direttore possono essere eserciate , agli effetti della legge e del presente regolamento dal direttore medico dell ' ospedale al quale è annessa la casa di salute , od in mancanza , da chi ne esercita le funzioni . Se la casa di salute è affidata ad un medico specialista , questi deve avere i requisiti contemplati dall ' art . 21 ed esercita le funzioni di cui nell ' art . 28 , meno quelle indicate nella lettera g . 30 . Nelle sezioni di ospedali che sono comparti di osservazione per alienati , la nomina dello specialista deve essere fatta per concorso , colle norme degli artt . 19 , 20 e 21 . Ad esso spetteranno le funzioni di cui allo art . 28 , meno quelle indicate nella lettera g . Nelle cliniche psichiatriche che funzionano da comparti di osservazione tutte le funzioni di cui nell ' art . 28 spetteranno al direttore della clinica . 31 . Nei manicomi pubblici il servizio economico interno è affidato ad un economo , a cui spetta la diretta responsabilità dell ' esecuzione dei provvedimenti relativi , e che presta la prescritta cauzione , nei modi e nella misura che verrà stabilita col regola mento , di cui al precedente art . 10 . Il delegato o i delegati nominati dall ' amministrazione , nel caso di cui all ' art . 8 del regolamento , invigilano su tutto l ' andamento amministrativo , economico e disciplinare del manicomio e sull ' esercizio delle funzioni dell ' economo . Quando il servizio economico sia molto importante e complesso , specialmente a causa della gestione di opifici interni e di apposite aziende , è data facoltà alle amministrazioni dei manicomi di nominare , oltre l ' economo un capotecnico , e ciò senza pregiudizio dell ' alta sorveglianza spettante al direttore sul servizio stesso per tutto ciò che concerne il trattamento dei malati , e ferma restando all ' economo la funzione esecutiva e contabile di cui al primo comma . Il regolamento organico determinerà le funzioni del capo tecnico . 32 . Spetta ai medici di sezione , od a coloro che ne hanno le funzioni , la cura dei malati e la vigilanza e la responsabilità del servizio tecnico e disciplinare nei reparti rispettivi . 33 . Spetta al personale di vigilanza , sotto gli ordini del direttore e dei medici , di curare che dagli infermieri e dal personale di servizio siano rigorosamente osservate le prescrizioni e gli orari , e sia mantenuta desta l ' attività e lo zelo di essi , riferendo ai superiori intorno alle eventuali mancanze del personale ed a tutto ciò che riguarda i malati ed il servizio . 34 . Spetta agli infermieri , sotto la dipendenza del direttore , dei medici e dei capi infermieri , di sorvegliare ed assistere i malati affidati a ciascuno di essi ; vigilare attentamente af6nchè questi non nuocciano a sé ed agli altri , e sia provveduto ad ogni loro bisogno ; curare per quanto è possibile . di adibirli a quelle occupazioni che dai medici fossero indicate come adatte all ' indole e alle attitudini di ciascuno ; eseguire tutte le prescrizioni impartite dai superiori per la buona manutenzione dei locali , degli arredi , ecc . , e riferire immediatamente ai superiori stessi tutto quanto concerne i malati ed il servizio . Rispondono dei malati loro affidati e della custodia degli strumenti impiegati nel lavoro . Non possono ricorrere a mezzi coercitivi se non in casi eccezionali col permesso scritto del medico . Nel caso di contravvenzione a questo divieto sono soggetti a una pena pecuniaria estensibile a lire 800 senza pregiudizio delle maggiori responsabilità in cui potessero incorrere a termini di legge . Nell ' adempimento dei loro doveri devono avere sempre presenti le disposizioni contenute negli artt . 371 , 375 , 386 , 390 , 391 e 477 del Codice penale ( 6 ) . Copia a stampa di questi deve essere costantemente tenuta affissa in ciascuno dei reparti del manicomio . 35 . Il servizio medico , di infermieri e di vigilanza non deve mancare né di giorno né di notte e deve essere assicurato nei modi e coi turni da stabilirsi nei regolamenti speciali , provvedendo a che tutto il personale di assistenza abbia il necessario riposo . CAPO III . AMMISSIONE DEGLI ALIENATI NEI LUOGHI DI CURA E DI RICOVERO 36 . L ' ammissione degli alienati in un manicomio o la cura in una casa privata , che non sia quella dell ' alienato o della sua famiglia , dev ' essere chiesta dai parenti nell ' ordine in cui sono tenuti agli alimenti , ai termini dell ' art . 142 del Codice civile , ovvero dai tutori , protutori o curatori . 37 . La domanda pel ricovero in un manicomio , o per l ' autorizzazione della cura in una casa privata di un alienato , deve essere presentata al pretore o all ' autorità locale di pubblica sicurezza e firmata da chi la produce e portare l ' indicazione del domicilio , della condizione del richiedente e dei suoi rapporti con l ' alienato , e il visto del sindaco del Comune dove questi dimora . Insieme con la domanda , le persone indicate nell ' art . 36 debbono presentare il certificato medico e , se non trattasi di caso d ' urgenza , l ' atto di notorietà di cui al secondo comma dell ' art . 2 della legge . 38 . Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico esercente , non vincolato da legami di parentela entro il quarto grado civile , col malato o col direttore o proprietario del manicomio , né appartenente al manicomio stesso , o alla casa di salute avente reparti anche per alienati . 39 . Il certificato medico deve attestare : a ) l ' indole della infermità mentale , indicando i sintomi , l ' origine , il decorso di essa ; b ) i fatti specifici enunciati in modo chiaro e particolareggiato , dai quali si deduca la manifesta tendenza dell ' individuo a commettere violenza contro se stesso o contro gli altri od a riuscire di pubblico scandalo ; c ) la necessità di ricoverare il malato nel manicomio , attestando , ove occorra , la necessità dell ' immediato ricovero d ' urgenza ; d ) la possibilità di trasportare l ' alienato al manicomio per le condizioni fisiche in cui si trova senza grave nocumento della sua salute . Il certificato deve essere rilasciato in duplice copia , una per uso dell ' autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza e l ' altra per uso del direttore del manicomio a norma degli articoli seguenti . 40 . L ' atto di notorietà deve essere ricevuto dal pretore , o , nei Comuni che non sono sede di pretura , dal sindaco , e deve risultare dalle deposizioni giurate di quattro testimoni che abbiano i requisiti di legge , siano riconosciuti come persone probe e degne di fede , e siano estranei alla famiglia dell ' alienato , ma possibilmente dimoranti in prossimità della casa di quest ' ultimo . L ' atto di notorietà deve essenzialmente riguardare i fatti specifici di cui alla lettera b ) dell ' articolo precedente e le circostanze che fanno ritenere lo stato di alienazione mentale dell ' individuo . 41 . Il certificato medico e l ' atto di notorietà non sono più validi se presentati dopo quindici giorni della loro data . 42 . L ' autorità locale di pubblica sicurezza , appena viene a conoscenza in seguito a denuncia od altrimenti di un caso di alienazione mentale , se scorge in esso l ' assoluta urgenza di provvedere immediatamente senza attendere l ' autorizzazione del ricovero provvisorio dal Pretore , dispone con ordinanza motivata , il ricovero provvisorio stesso in base al certificato medico ed in conformità del terzo comma dell ' art . 2 della legge . 43 . Il pretore del mandamento dove trovasi l ' alienato emette l ' ordinanza di autorizzazione del ricovero di esso in via provvisoria nel manicomio , qualora dal certificato medico risulti che possa essere trasportato . Quando dal certificato medico risulta che l ' alienato non può essere trasportato per le condizioni fisiche in cui si trova , il pretore sospende l ' emissione dell ' ordinanza di ricovero provvisorio , mandando al sindaco del luogo ove risiede l ' alienato di dare le disposizioni opportune perché siano evitati eventuali pericoli all ' alienato ed agli altri , sino a che sia accertato con altro certificato medico , che possa essere trasportato , in seguito a che il pretore emette l ' ordinanza di autorizzazione del ricovero provvisorio . Il sindaco che non ottemperi alle disposizioni del precedente capoverso è soggetto ad una pena pecuniaria estensibile a lire duemilaquattrocento . 44 . Sulle domande di autorizzazione alla cura in case private le quali risultino conformi alle disposizioni degli artt . 13 a 16 del presente regolamento , il procuratore della Repubblica provvede in via provvisoria . Il tribunale prima di emettere l ' ordinanza di autorizzazione , deve accertare , coi mezzi che ritiene opportuni , lo stato di alienazione mentale . 45 . Contemporaneamente alla autorizzazione del ricovero in via provvisoria il pretore , e rispettivamente il procuratore della Repubblica , assunte sommarie informazioni sulla condizione economica dell ' alienato e sui suoi rapporti di famiglia , provvede , ove ne sia il caso , alla custodia provvisoria dei beni di lui mediante l ' apposizione d ' ufficio dei sigilli nelle forme prescritte dal Codice di procedura civile o con la nomina di un semplice custode o in quale altro modo che ritenga più conveniente . Se l ' alienato non è del mandamento , o ha aziende e beni fuori del mandamento , provoca subito analoghi provvedimenti dal pretore o dai pretori locali . Quando l ' autorità di pubblica sicurezza ordina il ricovero di urgenza a ' termini dell ' articolo 2 , comma terzo , della legge , provvede alla custodia momentanea dei beni dell ' alienato nei modi che stima più convenienti , provocando al più presto i provvedimenti del pretore . Il direttore del manicomio è obbligato a denunziare all ' autorità che ha emesso l ' ordinanza di autorizzazione provvisoria tutti i valori che avesse seco l ' alienato al momento del suo ingresso al manicomio . 46 . L ' ordinanza di autorizzazione del ricovero provvisorio in un manicomio , se emessa dal pretore , è comunicata , coi relativi documenti all ' autorità locale di pubblica sicurezza , la quale in ogni caso provvede all ' invio ed all ' accompagnamento dell ' alienato al manicomio destinato ad accogliere gli alienati poveri della Provincia . Quando non si tratti di famiglia povera , il trasporto ha luogo a spese della famiglia , e rispettivamente delle persone tenute a prestare all ' alienato gli alimenti , ai termini dell ' art . 142 del Codice civile , all ' Istituto prescelto dalla famiglia , Quando questo lo domandi , o sia richiesto da ragioni di urgenza , provvede al trasporto l ' autorità di pubblica sicurezza . Le spese del trasporto sono anticipate , ove occorra , dal Comune . L ' autorità di pubblica sicurezza invia al direttore del manicomio l ' ordinanza di ricovero provvisorio coi relativi documenti , il direttore del manicomio dà avviso del disposto ricovero provvisorio al presidente della deputazione provinciale , se si tratta di alienato povero . 47 . A richiesta dell ' Amministrazione dei manicomi pubblici e delle Amministrazioni provinciali interessate , il sindaco deve trasmettere ad esse i seguenti documenti , in carta libera per uso interno di ufficio , per ciascun alienato : a ) situazione di famiglia , in cui debbono essere compresi anche i parenti indicati dall ' art . 142 del Codice civile ; b ) certificato relativo alle condizioni economiche dell ' alienato e di ciascuno dei parenti di lui , contemplati dal citato articolo 142 . A tale certificato debbono essere uniti quello dell ' agente delle imposte dirette e dell ' esattore , relativi a tutte le menzionate persone , da rilasciarsi su richiesta del sindaco stesso . In caso di omissione o di ingiustificato ritardo oltre i trenta giorni , ovvero di attestazioni incomplete od inesatte , i sindaci , gli agenti delle imposte o gli esattori sono soggetti alla ammenda da lire 80 a lire 400 , salva la facoltà dell ' Amministrazione di ricorrere al prefetto perché provveda di ufficio a carico di chi di ragione , ai termini della legge comunale . 48 . Per gli alienati esteri tiene luogo dei documenti prescritti dall ' articolo precedente un attestato del console dello Stato cui l ' alienato appartiene , nel quale siano indicate , con la maggiore precisione che sarà possibile , nome , cognome , paternità , età , luogo di nascita e di domicilio , professione . condizioni economiche e di famiglia dell ’ alienato . 49 . Dopo un periodo di osservazione che deve essere il più breve possibile e non eccedere i quindici giorni , il direttore del manicomio trasmette al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo ove ha sede il manicomio stesso , una relazione circa la natura e il grado della malattia , esprimendo il proprio giudizio se l ' ammalato si trovi nelle condizioni previste dall ' art . 1 della legge , e debba essere quindi trattenuto in un manicomio , ovvero se , trovandosi nelle condizioni indicate al comma 1° dell ' art . 6 , debba essere trasferito nel reparto speciale o negli Istituti indicati nel detto articolo , o affidato a persona privata , qualora per il suo stato di famiglia non possa essere mantenuto e vigilato a domicilio . Nei casi eccezionali in cui il direttore non creda di poter emettere il giudizio entro il termine suddetto , ne comunica le ragioni al procuratore della Repubblica , chiedendo una proroga che non potrà eccedere altri quindici giorni . 50 . Il tribunale del luogo ove ha sede il manicomio , su istanza del procuratore della Repubblica , provvedendo in Camera di Consiglio , fatte le indagini che crede necessarie , emette il decreto che ordina l ' immediato licenziamento di quelli che sono risultati affetti da alienazione mentale o affetti da deficienza mentale in grado tale da non rendere necessario il ricovero ; di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all ' art . 1 della legge autorizza il ricovero nei reparti speciali o negli istituti indicati nell ' art . 6 , o il mantenimento e vigilanza a domicilio o la consegna a persona privata , secondo che all ' Amministrazione provinciale parrà più opportuno disporre con le modalità stabilite dall ' articolo 61 . Con lo stesso decreto il tribunale nomina , ove occorra , un amministratore provvisorio per l ' alienato . Il procuratore della Repubblica comunica l ' ordinanza del ricovero definitivo , coi relativi documenti , al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione ha domicilio l ' alienato . Nei casi di individui riconosciuti non alienati , il direttore potrà dimetterli in via provvisoria colle norme di cui all ' art . 64 . 51 . Quando non vi sia domanda dei parenti , il procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione ha domicilio l ' alienato , in base agli artt . 326 e 339 del Codice civile , ed entro il termine che reputa opportuno tenuto conto delle particolari condizioni di famiglia ed economiche dell ' individuo , provoca i provvedimenti del tribunale circa la tutela e la cura della persona e dei beni di chi sia dichiarato colpito da alienazione mentale . 52 . Dei decreti del Tribunale è data a cura del procuratore della Repubblica , immediata partecipazione al direttore del manicomio ed al prefetto della Provincia ove il manicomio ha sede . 53 . Quando individui maggiorenni , avendo conoscenza del proprio stato di alienazione parziale di mente , chiedano di essere ricoverati in un manicomio , il direttore , in caso di assoluta urgenza e sotto la propria responsabilità può riceverli in osservazione , dando avviso entro ventiquattrore al procuratore della Repubblica , salvo a riferirgli , a termini del precedente art . 49 , pei provvedimenti del tribunale , come nei casi ordinari , ed all ' autorità di pubblica sicurezza . Il direttore che ometta o ritardi di dare l ' avviso al procuratore della Repubblica è soggetto ad una pena pecuniaria estensibile a lire 2.100 . 54 . Il direttore del manicomio deve sempre avvisare immediatamente il procuratore della Repubblica dell ' avvenuta ammissione provvisoria , nonché del trasferimento di un alienato da un manicomio all ' altro . 55 . Per gli alienati nazionali rimpatriati dall ' estero e per gli alienati stranieri inviati nei manicomi italiani per esservi curati , il ricovero provvisorio ha luogo per ordine e cura dell ' autorità di pubblica sicurezza in base al certificato medico . 56 . Per gli alienati non regnicoli , il procuratore della Repubblica , l ' autorità di pubblica sicurezza e il direttore del manicomio debbono , a seconda dei casi e della rispettiva competenza , fare le occorrenti partecipazioni al console dello Stato cui ciascuno di quelli appartiene nonché al Ministero dell ' Interno . 57 . Il direttore e i medici di un casa di salute per malattie nervose , nella quale esistano anche reparti per alienati , non possono trasferire un malato nei reparti degli alienati se non colla osservanza delle disposizioni dell ' art . 2 della legge e di quelle del presente regolamento . Chiunque contravvenga a tale divieto è soggetto ad una pena pecuniaria da lire 2.400 a lire 8.000 , senza pregiudizio delle pene maggiori sancite dal Codice penale , e salvi i provvedimenti del prefetto ai termini della legge comunale e di quella sulla sanità pubblica . CAPO IV . ASSISTENZA , CURA E TRASFERIMENTO DEGLI ALIENATI 58 . Durante il periodo di osservazione i ricoverati nei manicomi debbono essere tenuti costantemente nell ' apposito locale prescritto dal secondo comma dell ' art . 2 della legge . Per l ' infrazione di tale disposizione , non giustificata da assoluta necessità , di direttore è sottoposto ad una pena pecuniaria da lire 160 a 800 . 59 . L ' amministrazione ed i direttori di manicomi non possono rilasciare certificati di degenza dei malati se non in seguito ad autorizzazione del presidente del tribunale , che abbia riconosciuti i motivi della richiesta . 60 . Nei manicomi debbono essere aboliti o ridotti ai casi assolutamente eccezionali i mezzi di coercizione degli infermi e non possono essere usati se non con l ' autorizzazione scritta del direttore o di un medico dell ' Istituto . Tale autorizzazione deve indicare la natura e la durata del mezzo di coercizione . L ' autorizzazione indebita dell ' uso di detti mezzi rende passibili coloro che ne sono responsabili di una pena pecuniaria da lire 2.400 a 8.000 . L ' uso dei mezzi di coercizione è vietato nella cura in case private . Chi contravviene a tale disposizione è soggetto alla stessa pena stabilita dal comma precedente . 61 . Con deliberazione della Deputazione provinciale , per gli alienati a carico della Provincia , e per gli altri sopra domanda dell ' esercente la patria potestà , del tutore o del curatore o del procuratore della Repubblica , il quale anche negli altri casi deve dare il suo consenso , o , in caso di contestazione , per decreto del tribunale , l ' alienato può essere trasferito da un manicomio all ' altro . In tal caso il direttore del manicomio da cui proviene l ' alienato , deve trasmettere a quello del manicomio in cui è trasferito una speciale relazione medica da lui firmata e copia conforme autenticata sotto la sua responsabilità dal direttore stesso , dei documenti in base ai quali fu autorizzato il ricovero definitivo . 62 . In qualunque tempo il direttore del manicomio può fare trasferire nei reparti speciali o promuovere il trasferimento negli Istituti di cui all ' art . 6 , degli alienati che riconosca trovarsi nelle condizioni previste da quelle disposizioni , osservando , quanto agli Istituti suddetti , le disposizioni del 2° comma dell ' art . 61 . L ' amministrazione provinciale può disporre che siano consegnati alla famiglia , a parenti o ad estranei i mentecatti contemplati nell ' art . 6 , corrispondendo , quando essi siano poveri , una retta nella misura sempre inferiore alla diaria di degenza , da determinarsi caso per caso , ed avvertendone il procuratore della Repubblica e l ' autorità di pubblica sicurezza . Qualora la famiglia o i consegnatari trascurino in qualsiasi modo la custodia e la cura del mentecatto , l ' autorità di pubblica sicurezza ne avverte l ' amministrazione provinciale per gli opportuni provvedimenti . 63 . In ogni manicomio deve essere tenuto : a ) un registro nominativo , a forma di rubrica alfabetica , di tutti i ricoverati ; b ) un fascicolo personale per ciascun ricoverato , nel quale debbono essere conservati i documenti relativi all ' ammissione , i provvedimenti , le comunicazioni e la corrispondenza dell ' autorità giudiziaria , di quella amministrativa e della famiglia , la diagnosi e il riassunto mensile delle condizioni dell ' alienato , e gli atti relativi al licenziamento di esso per guarigione od in esperimento o per altra causa ; c ) un registro in cui siano indicati giorno per giorno , i malati a cui sono stati applicati i mezzi di coercizione ; d ) un elenco dei malati dimessi in via di esperimento , pei quali non sia stato emesso il decreto di licenziamento definitivo ; e ) un elenco dei malati affidati a case private . CAPO V . LICENZIAMENTO DEGLI ALIENATI 64 . Quando il direttore ritiene che l ' alienato sia guarito , lo licenzia in via di prova sotto la propria responsabilità , dandone avviso al procuratore della Repubblica ed all ' autorità di pubblica sicurezza . Il licenziamento non è definitivo se non quando intervenga il decreto del presidente del Tribunale , giusta il disposto del primo comma dell ' art . 3 della legge . A tale uopo il direttore , insieme con la comunicazione di cui sopra , trasmette una relazione sullo stato del licenziato che egli ritiene guarito , al procuratore della Repubblica , il quale , ove nulla osti , provoca dal presidente del Tribunale il licenziamento definitivo , che deve essere emanato di urgenza . 65 . Perché sia effettuato il licenziamento previsto nel primo comma dell ' articolo precedente , il direttore potrà , secondo i casi , o invitare la famiglia del guarito , direttamente o per mezzo del sindaco del Comune cui appartiene , a ritirare il ricoverato entro un termine congruo , proporzionato alla distanza del Comune stesso dal manicomio , ovvero fare accompagnare il ricoverato al proprio domicilio , ovvero , quando non esiste più la famiglia , o questa si rifiuti di riceverlo , potrà affidarlo all ' autorità di pubblica sicurezza , perché provveda al rimpatrio e al collocamento di esso . 66 . Il direttore può , in via di esperimento , consegnare alla famiglia l ' alienato che abbia raggiunto tal grado di miglioramento da potere essere curato a domicilio , avvisandone contemporaneamente il procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione ha sede il manicomio , l ' autorità di pubblica sicurezza ed il sindaco del Comune cui appartiene . Se la famiglia si rifiuti di ricevere l ' alienato licenziato in via di esperimento , il direttore ne informa il procuratore della Repubblica , il quale provvede immediatamente alla nomina di una persona incaricata di prendere cura dell ' alienato in via di guarigione . L ' amministrazione provinciale corrisponde , ove occorra , a tale persona una congrua retta pel mantenimento e la cura dell ' alienato . Uguale retta potrà essere corrisposta alla famiglia che non abbia mezzi sufficienti per la cura e il sostentamento di esso . Durante l ' esperimento la famiglia deve inviare ogni quattro mesi , per mezzo del sindaco , al direttore un certificato medico sullo stato dell ' ammalato . Quando il direttore dichiari che l ' ammalato in esperimento è guarito , ne dà avviso al procuratore della Repubblica perché provochi il decreto di licenziamento definitivo . Verificandosi durante l ' esperimento la necessità del ritorno del malato al manicomio , questi vi è riammesso in base a semplice certificato medico . Il direttore deve subito informare il procuratore della Repubblica inviandogli copia autentica del detto certificato . Il direttore che omette o ritarda di dare al procuratore della Repubblica l ' avviso di cui nel capoverso precedente , incorrerà in una pena pecuniaria da L . 400 e L . 2400 . 67 . Verificandosi negli alienati affidati alla cura in case private la necessità del ritorno del malato nel manicomio , il direttore potrà riammetterlo , salvo a darne subito avviso al procuratore della Repubblica ed all ' autorità di pubblica sicurezza . Per gli alienati affidati a case private che sieno guariti , o in condizione di essere consegnati alle famiglie in via di esperimento si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli . 68 . La consegna dell ' alienato , nei casi in cui sia necessaria a norma del presente regolamento , deve esser fatta a chi esercita la patria potestà su di esso , al tutore o al curatore . Chiunque , essendovi obbligato , si rifiuta di ricevere un alienato nei casi previsti dagli artt . 49 , 50 , 62 e 66 è soggetto ad una pena pecuniaria da L . 800 a L . 8.000 . 69 . Quando la famiglia voglia ritirare un alienato non guarito , che ha ancora bisogno di cura e custodia , il direttore , che non creda di rilasciarlo in esperimento sotto la sua responsabilità , non può farne la consegna se non in seguito ad autorizzazione , che il tribunale concede in Camera di Consiglio , sentito il pubblico ministero , dopo di avere accertato che concorrono le condizioni necessarie per la cura e custodia dell ' alienato . Dell ' eseguita consegna il direttore dà immediato avviso al procuratore della Repubblica e all ' autorità di pubblica sicurezza . 70 . Qualunque cittadino può reclamare contro un ricovero ritenuto indebito e chiederne la cessazione . L ' istanza può essere presentata tanto al direttore del manicomio , quanto ad altra autorità pubblica , e chi la riceve è in obbligo di rimetterla senza ritardo al procuratore della Repubblica . Il Tribunale , sentito il pubblico ministero e il direttore del manicomio , decide in Camera di consiglio in base alle informazioni e alle perizie che avrà reputate necessarie all ' uopo . Il direttore del manicomio e qualunque altra persona rivestita di autorità , che ometta di inviare al procuratore della Repubblica l ' istanza ricevuta , incorre nella pena pecuniaria da 800 a 4.000 lire , senza pregiudizio delle maggiori pene comminate nel Codice penale . 71 . Emesso dal presidente del Tribunale il decreto di definitivo licenziamento , il procuratore della Repubblica provocherà il giudizio per la revoca dell ' interdizione o dell ' inabilitazione . CAPO VI . COMPETENZA DELLE SPESE 72 . Ciascuna provincia adempie all ' obbligo del mantenimento degli alienati poveri , provvedendo al ricovero di essi , sia in manicomi propri , sia , in seguito a speciali convenzioni , in manicomi pubblici o privati , salvo l ' eventuale rimborso delle spese relative secondo le norme contenute nel capo VII della L . 17 luglio 1890 , n . 6972 . Quando si provveda a tale obbligo avvalendosi di un manicomio esistente fuori del territorio della Provincia , sulla relativa convenzione deve essere previamente sentito il Consiglio provinciale di sanità ; il quale deve motivare il suo parere , tenendo conto della distanza , delle condizioni di viabilità e del numero degli alienati in relazione alla capacità del manicomio prescelto . La Provincia che non ha manicomio proprio , deve notificare a tutti i sindaci della Provincia stessa quale manicomio è destinato ad accogliere gli alienati poveri . 73 . Ciascuna Provincia è obbligata a provvedere al ricovero di tutti gli alienati che si trovino nel territorio rispettivo , benché appartenenti ad altre Provincie . In tali casi e sempreché un alienato , per ragioni urgenti di ordine o di moralità pubblica , venga ricoverato in un manicomio diverso da quello di cui si avvale la Provincia alla quale incombe la spesa pel mantenimento di esso , la Provincia medesima è tenuta a rimborsare a quella che le ha anticipate , le spese relative ma può far trasferire a sue spese nel proprio manicomio , l ' alienato , purché questi sia in condizioni dì salute tali da poter sopportare il viaggio . È sempre fatto salvo alla Provincia che sopporta la spesa di mantenimento di un alienato , il diritto di farsene rimborsare dal medesimo o dai parenti di esso che fossero in grado di farlo , osservando l ' ordine stabilito dall ' art . 142 del codice civile . 74 . Le spese , a carico della Provincia , per ricondurre in famiglia l ' alienato guarito , comprendono anche quelle per il viaggio della persona incaricata dal direttore dell ' accompagnamento o della persona di famiglia che fosse invitata a ritirare il ricoverato . 75 . Le spese pel trasporto degli alienati esteri al manicomio , quando non vi si provveda direttamente dagli interessati , sono anticipate dal Comune in cui l ' alienato si trova , il quale rimette al prefetto la relativa contabilità pei rimborso a carico dello Stato . 76 . La domanda del rimborso a carico dello Stato pel mantenimento di alienati esteri ricoverati nei manicomi , deve essere rivolta al prefetto della Provincia in cui il manicomio ha sede , e deve essere corredata : a ) della contabilità della spesa in doppio esemplare ; b ) della tabella nosologica comprovante l ' indole della malattia che ha reso necessario il ricovero , vidimata dal direttore del manicomio ; e ) di una copia dell ' ordinanza di ricovero provvisorio o definitivo . La forma della contabilità e delle domande di rimborso è quella in vigore per la cura di stranieri negli ospedali dello Stato . Le contabilità debbono essere trimestrali . 77 . Qualora il direttore del manicomio riconosca che l ' alienato estero è in grado di poter sostenere il viaggio per essere rimpatriato , deve darne avviso al prefetto . 78 . Tutti gli atti amministrativi e giudiziari relativi all ' ammissione ed al licenziamento degli alienati poveri sono redatti in carta libera e senza spesa di sorta . CAPO VII . VIGILANZA SUI MANICOMI E SUGLI ALIENATI 79 . La Commissione di vigilanza si riunisce in sessione ordinaria nel mese di gennaio di ciascun anno ed in sessione straordinaria tutte le volte che il prefetto erede di convocarla . Tiene le sue sedute nel locale della prefettura , ed è assistita da un impiegato della prefettura medesima con le funzioni di segretario , senza voto . 80 . Il prefetto deve sentire il parere della Commissione di vigilanza sugli affari pei quali questo sia richiesto dal presente regolamento e può domandarlo su tutti gli altri oggetti che si riferiscono al funzionamento dei manicomi ed alla cura degli alienati . 81 . L ' ufficio di segreteria della Commissione di vigilanza , annesso a quello del medico provinciale , deve tenere in corrente : a ) un elenco dei manicomi pubblici o privati esistenti nella Provincia , con la indicazione del proprietario , degli amministratori , del direttore , del numero dei medici , dei sorveglianti e degli infermieri , del numero degli alienati che può contenere : b ) un elenco degli Istituti , di cui all ' art . 6 del presente regolamento , con le stesse indicazioni sopra cennate ; c ) un elenco delle case di salute annesse agli ospedali , di cui all ' art . 30 del presente regolamento , con le stesse indicazioni ; d ) un elenco delle case private ammesse a ricevere in cura gli alienati , in conformità dell ' art . 15; e ) un elenco delle case private presso le quali già sono ricoverati alienati , per autorizzazione sia del tribunale , sia del direttore del manicomio ; f ) un registro delle deliberazioni della Commissione ; g ) un registro delle visite eseguite . 82 . I direttori dei manicomi pubblici e privati debbono mensilmente inviare al prefetto , per uso della Commissione di vigilanza , un elenco in cui sia indicato il numero degli alienati ricoverati e la loro distribuzione nei singoli reparti . 83 . II medico alienista che deve far parte della Commissione di vigilanza di cui al primo capoverso dell ' art . 8 della legge , non può essere né il proprietario , né il direttore , né alcuno dei medici adibiti al servizio dei manicomi , case di salute o sezioni di ospedali per alienati , esistenti nella Provincia . Nel caso di manicomi interprovinciali , non può essere né direttore né medico adibito al servizio dei frenocomi e delle case di salute a cui in qualsiasi forma contribuiscano le Provincie interessate . In quelle Provincie nelle quali non vi siano medici alienisti o quelli che vi sono si trovino nelle condizioni previste nel precedente comma , il Ministero dell ' interno può incaricare di far parte della Commissione un medico alienista residente in altra Provincia . Il medico alienista è nominato dal Ministero dell ' interno per un biennio e non può essere rieletto , senza interruzione più di volta . 84 . Al medico alienista che risiede nel capoluogo della Provincia non spetta indennità o compenso , né per l ' assistenza alle sedute della Commissione , né per visite nel capoluogo stesso . Se non risiede nel capoluogo , gli spetta l ' indennità di lire 15 al giorno , oltre il rimborso delle spese di viaggio , da liquidarsi ai termini del R.D. 25 agosto 1863 , n . 1446 , esclusa ogni altra indennità . Il trattamento medesimo gli è dovuto per le ispezioni che esegue sia da solo , sia collegialmente , fuori il luogo di propria residenza . 85 . Tutti i manicomi debbono essere ispezionati almeno una volta l ' anno dalla Commissione di vigilanza e dagli ispettori generali del Ministero dell ' interno . Le case private debbono essere ispezionate una volta l ' anno da un membro delegato della Commissione di vigilanza . Il Ministero dell ' interno ha facoltà di disporre in qualunque tempo ispezioni straordinarie di ciascuno dei manicomi contemplati negli artt . 1 e 6 del presente regolamento , nonché delle case private di cui all ' art . 2 , affidandole , a seconda delle circostanze , o agli ispettori generali che da esso dipendono , od alla Commissione di vigilanza istituita dall ' art . 8 della legge , o ad uno dei membri di essa . 86 . Quando si verificano circostanze che rendano opportuna o necessaria la ispezione di un manicomio , il prefetto , sentita , ove occorra la Commissione di vigilanza , ne riferisce al Ministero , per la necessaria autorizzazione , formulando le proposte che occorressero in ordine all ' oggetto speciale dell ' ispezione ed alla persona o alle persone che debbono eseguirla . Nei casi di assoluta urgenza , nei quali non sia possibile attendere l ' autorizzazione ministeriale , il prefetto provvede informandone contemporaneamente il Ministero . 87 . Quando dalle ispezioni ordinarie e straordinarie agli Istituti contemplati nel presente regolamento da chiunque vengano disposte ed eseguite , risultano trasgressioni delle disposizioni contenute nella legge e nel regolamento , il prefetto , accertata la spesa occorsa per la ispezione , emette mandato di ufficio sopra qualsiasi fondo disponibile a carico dell ' amministrazione dell ' Istituto , se trattasi di stabilimento pubblico , o dispone con decreto il pagamento se trattasi di stabilimento privato . In entrambi i casi ordina di versare la somma alla tesoreria provinciale in conto delle entrate eventuali del tesoro . Ove nel termine di dieci giorni dall ' invio del mandato di ufficio o dall ' ordine di pagamento , l ' Amministrazione dell ' Istituto non vi adempia , il Prefetto provvede mediante apposito commissario , se trattasi di pubblico Istituto , o con l ' applicazione della sospensione dell ' esercizio , se trattasi di Istituto privato . Il Prefetto ha l ' obbligo di assicurarsi che le Amministrazioni degli Istituti pubblici esercitino la facoltà di regresso verso gli amministratori e gli impiegati responsabili delle trasgressioni : promuovono anche , quando ne sia il caso , i provvedimenti di cui agli artt . 29 e 30 della L . 17 luglio 1890,n . 6972 , per gli amministratori di Istituti che siano istituzioni pubbliche di beneficenza . 88 . Nel caso previsto dall ' art . 9 della legge , il prefetto prima di sospendere o revocare l ' autorizzazione di apertura o di esercizio dei manicomi privati o di fare adottare i provvedimenti di ufficio consentiti dalle leggi pei manicomi pubblici , deve prescrivere alle Amministrazioni dei detti stabilimenti un congruo termine per l ' esecuzione dei lavori o l ' acquisto degli arredi , o per quegli altri provvedimenti che fossero strettamente necessari al regolare andamento del servizio o per l ' igiene dei ricoverati . Tale procedura può essere omessa soltanto in quei casi straordinari , nei quali un sollecito provvedimento sia imposto da evidente ed assoluta urgenza nell ' interesse della morale e dell ' igiene . I motivi dell ' urgenza debbono essere esposti nel decreto . In caso di chiusura di un manicomio il prefetto vigila per conveniente collocamento degli alienati . 89 . I prefetti , sentita la Commissione di vigilanza di cui all ' art . 8 della legge , debbono inviare ogni anno al Ministero dell ' interno , non più tardi del mese di febbraio , una relazione generale sul servizio dei manicomi e degli Istituti di cui all ' art . 6 del presente regolamento , nonché sul servizio di cura degli alienati in casa privata . 90 . Nulla è innovato alle disposizioni degli artt . 479 e 4S0 del regolamento generale per gli stabilimenti carcerari e riformatori governativi dello Stato , approvato con R.D. 10 febbraio 1891 , n . 260 . I regolamenti interni , dei quali è parola nell ' art . 479 succitato , debbono essere coordinati , per quanto è possibile , alle norme contenute nel presente regolamento , ed approvati dal Consiglio superiore di sanità . La relazione annuale prescritta dall ' articolo 480 del regolamento generale succitato , deve essere trasmessa al Ministero per mezzo del prefetto , che la sottopone prima alla Commissione di vigilanza insieme con la relazione di cui all ' art . 89 del presente regolamento . Sono estese ai manicomi giudiziari le facoltà di vigilanza , da parte della Commissione e degli ispettori , di cui all ' art . 8 della legge e 85 e 86 di questo regolamento . 91 . I rapporti fra le cliniche universitarie , manicomi , in applicazione dell ' art . 98 della L . 17 luglio 1890 , n . 6972 e dell ' art . 10 della L . 14 febbraio 1904 , n . 36 , sono preferibilmente regolati da speciali convenzioni . Nel caso in cui esistano tali convenzioni , il direttore della clinica psichiatrica non potrà far parte della Commissione di vigilanza , di cui all ' art . 83 del presente regolamento . CAPO VIII . DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 92 . Sono considerati come manicomi , agli effetti della legge 14 febbraio 1904 , n . 36 e del presente regolamento , le cliniche psichiatriche quando funzionino come comparti di osservazioni per alienati . La vigilanza sulle cliniche psichiatriche sarà esercitata a norma degli articoli 8 e 1l della legge . Per ogni volta che le dette cliniche debbano essere ispezionate o dalla commissione di vigilanza o dagli ispettori generali del Ministero dell ' Interno , ne dovrà essere dato avviso al Ministero della pubblica istruzione , perché possa , ove lo creda , farsi rappresentare nell ' Ispezione da un proprio delegato . 93 . È abrogata ogni disposizione contraria al presente regolamento .