ProsaGiuridica ,
1
.
Chi
intende
aprire
un
istituto
per
fabbricare
,
a
scopo
di
vendita
,
per
usi
diagnostici
,
profilattici
e
curativi
,
vaccini
,
virus
,
sieri
curativi
,
tossine
,
ed
ogni
altro
prodotto
affine
,
deve
chiederne
l
'
autorizzazione
al
Ministero
dell
'
interno
con
domanda
nella
quale
sarà
indicato
:
1
)
la
sostanza
che
intende
fabbricare
e
lo
scopo
cui
deve
servire
;
2
)
il
metodo
di
fabbricazione
,
nelle
sue
linee
generali
,
l
'
impianto
dell
'
istituto
col
relativo
piano
,
ed
il
personale
tecnico
che
vi
sarà
impiegato
;
3
)
il
modo
nel
quale
sarà
messo
in
vendita
il
prodotto
,
massime
per
quanto
concerne
i
mezzi
per
garantirne
la
perfetta
conservazione
;
4
)
ed
ove
occorra
,
il
tempo
,
pel
quale
dura
l
'
attività
del
preparato
e
le
condizioni
atte
a
conservarla
.
2
.
Qualora
trattisi
della
fabbricazione
di
sostanze
di
nuova
invenzione
,
nella
domanda
,
oltre
le
indicazioni
di
cui
all
'
articolo
precedente
,
dovrà
essere
specificato
quali
sono
le
qualità
o
proprietà
che
nella
mente
dell
'
inventore
costituiscono
la
ragione
della
loro
applicazione
alla
prevenzione
,
cura
o
diagnosi
di
una
determinata
malattia
,
e
dovranno
pure
essere
fatti
conoscere
i
modi
o
metodi
pei
quali
sia
dato
,
sempre
secondo
l
'
inventore
,
di
controllare
la
genuinità
del
prodotti
.
3
.
L
'
istituto
dovrà
rispondere
alle
seguenti
condizioni
:
1
)
che
ne
sia
affidata
la
direzione
tecnica
ad
un
preparatore
capo
,
il
quale
,
secondo
lo
scopo
dell
'
istituto
,
abbia
la
laurea
in
medicina
,
o
in
chimica
e
farmacia
,
o
in
scienze
naturali
,
o
in
veterinaria
e
,
per
la
riconosciuta
competenza
e
reputazione
negli
studi
relativi
e
per
la
serietà
,
dia
affidamento
di
attendere
con
sapere
ed
onestà
al
suo
ufficio
;
2
)
che
sia
provveduto
di
locali
adatti
,
sufficienti
ed
in
buone
condizioni
igieniche
;
3
)
che
il
laboratorio
sia
fornito
di
tutti
gli
apparecchi
ed
attrezzi
necessari
alla
fabbricazione
,
alla
conservazione
e
allo
smercio
dei
prodotti
;
4
)
che
vi
sia
addetto
un
personale
sufficiente
,
capace
e
sano
;
5
)
che
l
'
assuntore
si
obblighi
a
interdire
l
'
entrata
nell
'
istituto
,
per
tutta
la
durata
della
malattia
,
a
coloro
del
personale
che
eventualmente
ammalino
,
od
abbiano
nella
propria
famiglia
ammalati
di
malattie
contagiose
;
6
)
che
gli
animali
,
ove
occorrano
,
siano
per
se
stessi
sani
,
tenuti
in
buone
condizioni
igieniche
e
sotto
la
sorveglianza
di
un
veterinario
.
4
.
Il
ministero
,
prima
di
concedere
l
'
autorizzazione
,
ordinerà
un
'
ispezione
,
per
accertare
che
lo
stato
di
fatto
corrisponda
a
ciò
che
venne
esposto
nella
domanda
,
e
che
sia
possibile
la
continuità
ed
efficace
vigilanza
da
parte
dell
'
autorità
sanitaria
.
5
.
Ove
in
un
istituto
s
'
intenda
di
preparare
più
di
una
sostanza
,
per
ciascuna
di
esse
occorrerà
un
'
autorizzazione
speciale
,
dopo
accertamento
che
per
ciascuna
preparazione
vi
siano
locali
e
suppellettili
convenientemente
distinti
.
6
.
I
recipienti
contenenti
i
prodotti
posti
in
vendita
dovranno
portare
le
indicazioni
:
1
)
dell
'
istituto
produttore
;
2
)
del
nome
del
direttore
dell
'
istituto
;
3
)
del
prodotto
contenuto
;
4
)
della
data
di
fabbricazione
;
5
)
del
tempo
in
cui
dura
l
'
attività
del
prodotto
,
giusta
l
'
art
.
1
,
n
.
4
.
Dovranno
inoltre
portare
le
altre
indicazioni
prescritte
dal
seguente
art
.
18
,
ed
essere
accompagnati
da
istruzioni
a
stampa
intorno
al
modo
di
adoperare
e
conservare
i
prodotti
.
Pei
prodotti
soggetti
a
controllo
obbligatorio
,
a
termini
dell
'
art
.
2
della
legge
,
i
recipienti
dovranno
anche
portare
la
scritta
«
controllato
a
cura
dello
Stato
»
.
7
.
I
depositari
e
rivenditori
dovranno
conservare
i
recipienti
nelle
condizioni
che
saranno
indicate
dall
'
istituto
produttore
per
ogni
singolo
prodotto
,
e
,
nel
venderli
consegneranno
i
recipienti
suggellati
e
condizionati
nel
modo
in
cui
furono
loro
rimessi
dall
'
istituto
produttore
.
Essi
dovranno
consegnare
all
'
autorità
sanitaria
i
campioni
eventualmente
richiesti
.
Le
sostanze
tossiche
o
virulenti
non
possono
essere
vendute
che
con
l
'
osservanza
delle
disposizioni
della
legge
sanitaria
e
del
regolamento
sanitario
sulla
conservazione
e
la
vendita
dei
veleni
.
8
.
La
vigilanza
ordinaria
sul
funzionamento
degli
istituti
indicati
nell
'
art
.
1
della
legge
viene
esercitata
dall
'
autorità
sanitaria
comunale
.
Inoltre
saranno
praticate
negli
istituti
stessi
ispezioni
ordinarie
per
parte
del
medico
provinciale
ed
ispezioni
straordinarie
per
parte
dello
stesso
medico
provinciale
o
di
altro
funzionario
tecnico
delegato
dal
ministro
dell
'
interno
.
Le
prime
avranno
luogo
ogni
semestre
,
le
seconde
tutte
le
volte
che
si
crederà
necessario
.
Delle
ispezioni
eseguite
verrà
fatta
relazione
al
ministero
dell
'
interno
.
Le
spese
delle
ispezioni
ordinarie
e
straordinarie
saranno
a
carico
dell
'
istituto
,
sempre
che
dalle
ispezioni
saranno
risultate
irregolarità
.
In
caso
contrario
saranno
a
carico
del
ministero
.
Però
le
spese
per
le
ispezioni
di
che
all
'
art
.
4
saranno
a
carico
dell
'
istituto
.
9
.
Chi
procede
all
'
ispezione
,
qualora
accerti
irregolarità
nel
funzionamento
dell
'
istituto
,
tali
da
far
dubitare
della
purezza
o
genuinità
dei
prodotti
,
ne
redigerà
processo
verbale
,
con
l
'
assistenza
di
un
impiegato
dell
'
ufficio
sanitario
,
o
,
in
difetto
,
del
segretario
del
comune
.
Dei
prodotti
sarà
prelevato
un
numero
sufficiente
di
campioni
,
i
quali
saranno
chiusi
e
suggellati
con
la
firma
dell
'
incaricato
dell
'
ispezione
,
di
chi
l
'
assiste
in
qualità
di
segretario
e
del
direttore
tecnico
.
Se
il
direttore
si
rifiuta
di
firmare
,
ne
sarà
fatta
menzione
nel
verbale
.
Dei
campioni
prelevati
,
la
metà
sarà
rimessa
ai
laboratori
della
sanità
o
ad
uno
dei
laboratori
di
cui
è
cenno
nel
successivo
art
.
12
.
Ove
occorra
,
sarà
trasmesso
all
'
autorità
giudiziaria
il
processo
verbale
,
unitamente
alla
relazione
del
direttore
del
laboratorio
e
all
'
altra
metà
dei
campioni
.
Dietro
i
risultati
dell
'
ispezione
,
il
ministro
dell
'
interno
,
anche
prima
della
denunzia
all
'
autorità
giudiziaria
o
in
pendenza
del
procedimento
penale
,
potrà
ordinare
il
sequestro
dei
prodotti
sospetti
,
e
,
ove
necessiti
,
anche
la
chiusura
temporanea
dell
'
istituto
.
10
.
Gli
istituti
autorizzati
a
fabbricare
sostanze
delle
quali
all
'
art
.
1
della
legge
,
devono
uniformarsi
,
oltre
che
alle
norme
generali
prescritte
dalla
legge
e
dal
presente
regolamento
,
alle
altre
norme
speciali
che
,
sul
parere
conforme
del
consiglio
superiore
di
sanità
,
potranno
,
per
ciascun
prodotto
,
essere
stabilite
per
decreto
ministeriale
.
11
.
Quando
si
domanda
l
'
autorizzazione
per
la
fabbricazione
,
a
scopo
di
vendita
,
di
nuove
sostanze
con
la
medesima
indicazione
curativa
,
profilattica
o
diagnostica
di
prodotti
già
in
uso
,
l
'
autorizzazione
potrà
essere
concessa
su
parere
favorevole
del
consiglio
superiore
di
sanità
.
12
.
Il
controllo
prescritto
dall
'
art
.
2
della
legge
sarà
fatto
di
regola
presso
i
laboratori
dipendenti
dalla
direzione
generale
di
sanità
;
eccezionalmente
in
altri
laboratori
,
che
saranno
indicati
dal
ministero
,
dietro
parere
del
consiglio
superiore
di
sanità
.
Le
norme
speciali
dirette
ad
accertare
la
purezza
e
la
genuinità
dei
singoli
prodotti
,
saranno
diramate
,
a
cura
del
ministero
dell
'
interno
,
alle
autorità
sanitarie
del
regno
ed
ai
funzionari
delegati
al
controllo
.
13
.
Il
controllo
delle
sostanze
da
porsi
in
vendita
è
diretto
:
1
)
a
riscontrare
che
il
prodotto
non
contenga
sostanze
anormali
;
2
)
a
determinare
che
esso
possieda
,
e
nel
grado
minimo
,
che
per
ciascun
prodotto
sarà
indicato
dal
consiglio
superiore
di
sanità
,
quelle
proprietà
che
,
secondo
l
'
inventore
,
costituiscono
la
ragione
della
sua
applicazione
alla
prevenzione
,
cura
o
diagnosi
ili
una
determinata
malattia
.
14
.
Prima
di
mettere
in
commercio
qualsiasi
partita
di
prodotti
sottoposti
a
controllo
obbligatorio
,
gli
istituti
autorizzati
alla
fabbricazione
dovranno
,
con
domanda
al
ministero
,
chiedere
che
sia
fatto
il
controllo
,
Alla
domanda
dovrà
essere
unita
la
quietanza
comprovante
che
venne
versata
nella
sezione
della
tesoreria
governativa
della
provincia
«
come
deposito
provvisorio
»
la
somma
necessaria
al
pagamento
delle
relative
spese
.
15
.
Il
prelevamento
dei
campioni
è
fatto
dal
direttore
dell
'
istituto
o
di
chi
ne
fa
le
veci
alla
presenza
del
medico
provinciale
o
d
'
altro
delegato
governativo
con
l
'
osservanza
delle
norme
che
il
ministero
dell
'
interno
potrà
stabilire
e
con
quelle
altre
modalità
,
che
l
'
ufficiale
governativo
credesse
di
prescrivere
all
'
atto
del
prelevamento
.
Tanto
i
recipienti
che
conterranno
i
campioni
,
quanto
quelli
contenenti
le
sostanze
da
controllarsi
saranno
suggellati
con
speciale
timbro
.
Non
si
terrà
conto
di
alcuna
eccezione
,
che
il
direttore
dell
'
Istituto
o
colui
che
ne
fa
le
veci
possa
sollevare
contro
il
prelevamento
dei
campioni
,
se
tale
eccezione
non
venga
proposta
all
'
atto
stesso
del
prelevamento
.
Presso
ogni
istituto
autorizzato
alla
fabbricazione
,
dovrà
tenersi
un
registro
in
doppio
esemplare
,
in
cui
sarà
indicata
la
quantità
complessiva
di
sostanza
che
in
una
data
epoca
si
sottopone
al
controllo
.
Di
fronte
ai
diversi
dati
dovrà
nel
registro
essere
apposta
la
firma
del
direttore
dell
'
istituto
e
quella
dell
'
incaricato
governativo
.
16
.
Il
capo
del
laboratorio
,
o
la
persona
incaricata
del
controllo
,
a
termini
dell
'
articolo
12
del
presente
regolamento
,
dovranno
partecipare
il
risultato
dell
'
esame
al
ministero
,
che
ne
darà
colla
maggiore
possibile
sollecitudine
comunicazione
al
direttore
dell
'
istituto
interessato
.
Solo
dopo
avuta
tale
partecipazione
,
e
nel
caso
che
essa
sia
favorevole
alla
domanda
,
si
potrà
provvedere
alla
distribuzione
del
prodotto
nelle
dosi
destinate
per
lo
smercio
;
e
ad
essa
il
ministero
potrà
fare
assistere
apposito
incaricato
.
Della
partecipazione
,
qualunque
ne
sia
il
tenore
,
e
delle
distribuzioni
in
dosi
sarà
presa
nota
nel
registro
,
di
cui
al
precedente
articolo
,
con
la
indicazione
delle
date
rispettive
e
del
numero
delle
dosi
ottenute
.
La
distribuzione
in
dosi
dovrà
essere
fatta
in
ogni
caso
con
tutte
le
cure
e
cautele
che
valgano
ad
assicurare
la
perfetta
immunità
del
prodotto
da
inquinamenti
accidentali
.
17
.
Oltre
il
pagamento
a
favore
del
medico
provinciale
,
o
degli
altri
incaricati
governativi
,
delle
indennità
nella
misura
di
cui
al
successivo
art
.
32
.
e
del
rimborso
delle
eventuali
spese
di
viaggio
,
i
produttori
pei
controlli
da
eseguirsi
nei
laboratori
dello
Stato
dovranno
anche
rimborsare
le
spese
materiali
di
ciascun
controllo
.
Perciò
nel
deposito
previsto
dall
'
art
.
14
,
dovrà
essere
compresa
una
somma
a
calcolo
per
tali
spese
,
salva
liquidazione
da
farsi
poi
a
controllo
compiuto
.
Pei
controlli
da
eseguirsi
presso
altri
laboratori
,
il
prezzo
unitario
sarà
di
volta
in
volta
determinato
dal
ministero
,
previ
accordi
colle
amministrazioni
dei
rispettivi
laboratori
.
18
.
L
'
istituto
produttore
dovrà
tenere
,
in
doppio
esemplare
,
apposito
registro
,
distinto
e
separato
dal
registro
indicato
nell
'
art
.
15
,
nel
quale
a
ciascun
recipiente
pronto
per
la
vendita
verrà
dato
un
numero
d
'
ordine
progressivo
da
riportarsi
sull
'
etichetta
del
recipiente
stesso
.
Nel
registro
,
in
apposite
caselle
,
di
fronte
a
ciascun
numero
dovranno
annotarsi
la
partita
controllata
da
cui
la
dose
fu
prelevata
,
la
data
della
distribuzione
in
dosi
,
le
spedizioni
fatte
e
l
'
indirizzo
degli
acquirenti
.
19
.
L
'
autorità
sanitaria
ha
facoltà
di
prelevare
campioni
dei
prodotti
delle
rivendite
,
per
verificare
lo
stato
della
loro
conservazione
,
in
rapporto
alla
purezza
e
genuinità
.
20
.
Gli
istituti
devono
cambiare
gratuitamente
quei
prodotti
che
,
quantunque
diligentemente
conservati
,
in
seguito
ad
esami
praticati
dall
'
autorità
sanitaria
,
risultassero
divenuti
alterati
,
o
pei
quali
sia
decorso
il
termine
assegnato
per
la
loro
attività
.
21
.
È
vietato
ai
depositari
e
rivenditori
di
mettere
in
vendita
quei
prodotti
,
pei
quali
sia
decorso
dalla
data
di
fabbricazione
il
termine
assegnato
alla
loro
attività
.
22
.
Le
sostanze
di
cui
all
'
art
.
1
della
legge
,
già
regolarmente
messe
in
vendita
,
e
poscia
riconosciute
alterate
,
saranno
escluse
dalla
vendita
con
ordinanza
del
ministro
dell
'
interno
.
23
.
Per
l
'
autorizzazione
all
'
introduzione
ed
allo
smercio
nel
Regno
di
un
prodotto
fabbricato
all
'
estero
gli
istituti
dovranno
,
insieme
alla
relativa
domanda
al
ministero
dell
'
interno
,
con
tutte
le
indicazioni
delle
quali
all
'
art
.
1
del
presente
regolamento
,
fornire
la
prova
che
il
prodotto
stesso
è
stato
fabbricato
ed
eventualmente
controllato
all
'
estero
con
garanzie
equivalenti
a
quelle
stabilite
per
i
corrispondenti
prodotti
nazionali
giusta
l
'
art
.
3
della
legge
.
La
domanda
,
con
tutti
i
documenti
,
sarà
sottoposta
al
parere
del
Consiglio
superiore
di
sanità
,
che
potrà
,
ove
occorra
,
richiedere
altri
atti
,
o
disporre
gli
esperimenti
che
riterrà
necessari
.
24
.
Pei
prodotti
soggetti
a
controllo
obbligatorio
,
che
siano
fabbricati
all
'
estero
in
località
dove
non
esista
il
controllo
da
parte
dello
Stato
,
l
'
istituto
estero
richiedente
non
potrà
ottenere
l
'
autorizzazione
di
cui
al
precedente
articolo
23
se
non
sotto
condizione
di
istituire
nel
Regno
uno
speciale
deposito
dei
prodotti
,
affinché
la
intiera
massa
di
ogni
prodotto
destinata
allo
smercio
nel
Regno
,
possa
essere
sottoposta
al
controllo
obbligatorio
:
al
quale
si
procederà
nello
stesso
modo
,
colle
stesse
garanzie
,
con
gli
stessi
aggravi
e
nella
stessa
misura
che
si
applicano
al
corrispondente
prodotto
nazionale
.
La
distribuzione
in
dosi
per
lo
smercio
dovrà
farsi
nel
deposito
anzidetto
solo
dopo
eseguito
i1
controllo
,
e
sotto
l
'
osservanza
delle
condizioni
indicate
dagli
articoli
6
e
16
del
presente
regolamento
.
Nel
deposito
stesso
dovranno
tenersi
i
registri
di
cui
agli
articoli
15
e
18
.
25
.
I
prodotti
soggetti
a
controllo
obbligatorio
,
fabbricati
all
'
estero
in
località
ove
vige
il
controllo
di
Stato
,
non
potranno
essere
ammessi
nel
Regno
se
non
dopo
conseguita
l
'
autorizzazione
di
cui
al
precedente
art
.
23
,
la
quale
sarà
subordinata
alla
prova
,
che
il
controllo
da
parte
dello
Stato
d
'
origine
è
fatto
con
garanzie
equivalenti
a
quelle
stabilite
pei
corrispondenti
prodotti
nazionali
.
I
prodotti
stessi
potranno
essere
introdotti
nel
Regno
già
distribuiti
in
dosi
,
a
condizione
che
ogni
recipiente
porti
il
contrassegno
del
controllo
ufficiale
ed
il
numero
d
'
ordine
progressivo
apposto
dall
'
istituto
produttore
,
al
fine
di
assicurare
la
pronta
identificazione
della
provenienza
di
ciascuna
dose
.
Ciò
senza
pregiudizio
delle
altre
indicazioni
di
cui
ai
numeri
1
,
2
,
3
,
4
e
5
dell
'
art
.
6
.
26
.
Sono
sottoposti
alla
vigilanza
e
alle
norme
prescritte
dalla
legge
e
dal
presente
regolamento
i
depositi
di
prodotti
esteri
stabiliti
nel
Regno
.
27
.
Sono
applicabili
ai
prodotti
fabbricati
all
'
estero
,
da
mettersi
o
messi
regolarmente
in
vendita
nel
Regno
,
le
disposizioni
contenute
negli
articoli
19
,
20
,
21
e
22
del
presente
regolamento
.
28
.
I
registri
di
cui
agli
articoli
15
e
18
saranno
composti
di
pagine
numerate
e
controfirmate
in
ciascun
foglio
dal
medico
provinciale
.
Dovranno
essere
tenuti
senza
cancellature
e
le
annotazioni
esservi
fatte
di
seguito
,
senza
spazi
in
bianco
fra
l
'
una
e
l
'
altra
.
Essi
saranno
chiusi
il
31
dicembre
di
ogni
anno
ed
uno
degli
esemplari
dovrà
essere
trasmesso
al
ministero
dell
'
interno
per
essere
conservato
.
29
.
L
'
autorizzazione
prevista
dagli
articoli
1
,
5
,
11
,
24
e
25
del
presente
regolamento
è
revocabile
in
ogni
tempo
,
senza
pregiudizio
delle
penalità
stabilite
dagli
articoli
seguenti
.
Potrà
farsi
luogo
in
special
modo
alla
revoca
temporanea
o
definitiva
dell
'
autorizzazione
nei
casi
in
cui
:
a
)
nell
'
Istituto
non
sia
continuo
l
'
adempimento
di
una
o
più
delle
condizioni
prescritte
dall
'
art
.
3;
b
)
il
prodotto
fabbricato
sia
difettoso
;
c
)
i
produttori
delle
sostanze
soggette
al
controllo
di
genuinità
non
si
uniformino
alle
norme
speciali
stabilite
nel
presente
regolamento
;
d
)
l
'
istituto
estero
non
adempia
una
delle
condizioni
prescritte
dagli
articoli
23
,
24
e
25
.
30
.
Sono
soggetti
alle
pene
comminate
dall
'
art
.
4
della
legge
,
senza
pregiudizio
dei
provvedimenti
riservati
all
'
autorità
amministrativa
a
tutela
della
sanità
pubblica
e
delle
maggiori
pene
sancite
dal
codice
penale
pei
reati
da
esso
previsti
,
i
contravventori
alle
disposizioni
contenute
nel
presente
regolamento
.
31
.
Il
controllo
non
esime
l
'
istituto
dalle
responsabilità
penali
ed
anche
civili
.
Lo
Stato
non
assume
per
il
fatto
del
controllo
alcuna
responsabilità
.
32
.
Per
le
ispezioni
previste
dal
presente
regolamento
sarà
dovuta
al
medico
provinciale
l
'
indennità
di
lire
10
al
giorno
oltre
la
spesa
di
viaggio
;
e
agli
altri
delegati
governativi
saranno
dovute
le
indennità
di
trasferta
e
di
diaria
nella
misura
corrispondente
al
grado
.