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Prima di giudicare i motivi che hanno indotto il Reich alla inattesa e clamorosa iniziativa di sabato scorso , e di valutare conseguentemente la gravità dell ' attuale tensione europea è necessario avere una esatta nozione degli impegni ai quali la Germania , con iniziativa unilaterale , intende rinunciare . Le azioni diplomatiche e societarie dei prossimi giorni verteranno sulle seguenti infrazioni : 1 ) Trattato di Versailles ( sezione III ) . L ' art . 42 prescrive : « È interdetto alla Germania mantenere o costruire fortificazioni sia sulla riva sinistra del Reno , sia sulla riva destra ad ovest di una linea tracciata a 50 km ad est di questo fiume » . L ' art . 43 aggiunge : « Sono ugualmente interdetti nella zona definita dall ' art . 42 lo stanziamento o il concentramento di forze armate , sia a titolo permanente , sia a titolo temporaneo , nonché tutte le manovre militari , di qualsiasi natura , ed il mantenimento di ogni opera di mobilitazione » . Infine l ' art . 44 prevede : « Nel caso in cui la Germania contravvenga , in qualsiasi maniera , alle disposizioni degli articoli 42 e 43 , essa sarà considerata come commettente un atto ostile contro le potenze firmatarie del presente trattato e come provocatrice di turbamento della pace del mondo » . 2 ) Patto di Locarno . I predetti articoli del trattato di Versailles sono esplicitamente richiamati dal Patto di Locarno che mira appunto a fornire garanzie nell ' osservanza di tali impegni . L ' art . 1 del Patto di Locarno prescrive : « Le Alte parti contraenti garantiscono individualmente e collettivamente , come è stipulato negli articoli seguenti , il mantenimento dello statu quo territoriale risultante dalle frontiere fra la Germania ed il Belgio , fra la Germania e la Francia , e la inviolabilità delle dette frontiere come sono state fissate da od in esecuzione del trattato di pace firmato a Versailles il 28 giugno 1919 , nonché l ' osservanza delle disposizioni dell ' art . 42 , 43 del detto trattato riguardanti la zona demilitarizzata » . L ' art . 8 stabilisce : « Il presente trattato sarà registrato presso la Società delle Nazioni in conformità del Patto della Società . Esso resterà in vigore fino a che , su domanda di una delle Alte parti contraenti , notificata alle altre potenze firmatarie tre mesi prima , il Consiglio , votando alla maggioranza di due terzi almeno , constati che la Società delle Nazioni assicura alle Alte parti contraenti delle garanzie sufficienti , ed il trattato cesserà allora i suoi effetti allo spirare del termine di un anno » . Dunque per ciò che riguarda la sostanza ( ingresso delle truppe nella zona smilitarizzata ) si avrebbe un ' infrazione degli articoli 42 e 43 del trattato di Versailles e dell ' art . 1 del Patto di Locarno , per ciò che riguarda la procedura della denuncia del Patto di Locarno si avrebbe un ' infrazione dell ' art . 8 di detto Patto , nonché dell ' art . 3 che prescrive di sottoporre le controversie a procedure arbitrali e di conciliazione . Nel caso delle predette infrazioni quali procedimenti sono previsti dal Patto di Locarno ? Anzitutto l ' art . 2 stabilisce che le parti non stipulano un impegno di « non ricorso » alla guerra per il caso in cui sia necessaria « un ' azione immediata » di carattere militare provocata da un concentramento di forze armate nella zona smilitarizzata . In secondo luogo si determina ( art . 4 ) che una delle parti può portare immediatamente la controversia davanti al Consiglio della Lega , il quale , quando avrà constatato che una tale violazione è stata commessa , ne darà avviso alle Potenze firmatarie del trattato le quali si impegnano di prestare immediata assistenza alla Potenza i cui interessi sono lesi dall ' infrazione . Tali sono i termini giuridici della controversia . In realtà la questione è ben più ampia , e va , con i suoi aspetti politici e militari , assai oltre queste determinazioni di Patti . L ' iniziativa germanica :.., rimesso sul tappeto , in una forma clamorosa , la validità non solo del trattato di pace che nel discorso di Hitler viene definito « funesto » , « insensato » , « odioso » , « irragionevole » , ecc . ma anche di un Patto , quale è quello di Locarno , che le parti hanno volontariamente e liberamente sottoscritto . Anzi , di tale Patto fu appunto Stresemann l ' iniziatore , mentre da parte franco - inglese non mancarono titubanze e riserve , almeno inizialmente . Lo stesso Hitler riconfermava la volontà di rispettare questo accordo negoziato su un piede di uguaglianza . Il trattato franco - sovietico , non ancora ratificato da ambedue i rami del Parlamento francese , viene considerato dalla Germania come disse Hitler un ' alleanza militare antitedesca : tale sarebbe stato il motivo della denuncia del Patto di Locarno . La stampa francese fa presente come una parte non abbia libertà di rinunciare agli impegni se non secondo le procedure che prevedono il ricorso a Ginevra , il deferimento all ' arbitrato di ogni eventuale controversia , il perdurare degli effetti del Patto fino ad un anno dopo l ' abrogazione che deve essere effettuata non dalle parti ma dalla Lega ( art . 8 ) . Per queste ragioni l ' opinione francese considera il gesto germanico non una denuncia ma una violazione , e , come risulta dalle dichiarazioni di Sarraut , l ' esame delle nuove proposte germaniche viene posposto alla questione fondamentale e preliminare di trarre le conseguenze contro la violazione , secondo quanto prevede il Patto . Passa quindi in seconda linea la questione della compatibilità del Patto franco - russo col Patto di Locarno , sulla quale questione del resto il governo francese si era dichiarato disposto di adire alla Corte dell ' Aja davanti alla quale la Germania avrebbe potuto far valere le sue argomentazioni . Quindi da parte francese come ha esplicitamente detto Sarraut viene rifiutata ogni trattativa sulle proposte tedesche e sul Patto franco - sovietico . Il punto di partenza d ' ogni azione della Lega , alla quale la Francia si è rivolta , sarà un giudizio sul fatto compiuto della militarizzazione della Renania e sul fatto compiuto del ripudio unilaterale dei trattati . Le riunioni di domani a Parigi e di venerdì a Ginevra verteranno su tali argomenti . Prescindendo dai vari e complessi motivi extra - giuridici che hanno determinata l ' iniziativa tedesca e che sono presentati sul piano di imprescindibili rivendicazioni dell ' onore nazionale , si assiste con preoccupazione assai viva all ' eclisse di quel Patto di Locarno il quale , nella foresta delle convenzioni internazionali , si poteva considerare il principale punto di orientamento e la principale garanzia della pace . Con tale Patto veniva posto fine alle controversie territoriali in quella zona renana che fu sempre motivo di penosi turbamenti , ed il reciproco riconoscimento dei confini fra la Francia , il Belgio e la Germania veniva posto sotto la garanzia dell ' Italia e dell ' Inghilterra . Nessuna soluzione più rispondente alle necessità di un riavvicinamento franco - germanico , di una cooperazione anglo - italiana poteva essere trovata in vista di un assetto della pace europea sulla base di una sicurezza veramente « collettiva » . Collettivismo pratico e positivo , non rettorico ed astratto . A Locarno un passo gigantesco era stato fatto , ma l ' ombra del trattato di Versailles è rimasta proiettata sugli articoli del Patto . Oggi il rinato nazionalismo germanico dà alle costruzioni giuridiche e contrattuali una scossa che Hitler ritiene « finale nella lotta per l ' uguaglianza dei diritti della Germania » , mentre si chiamano gli uomini e le donne del Reich a « fare il giuramento di non retrocedere davanti ad alcuna misura di forza per ristabilire l ' onore del popolo » . È questa la strada che conduce alla ricostruzione della « famiglia europea » auspicata da Hitler ? Troppo odio avvelena il mondo mentre la parola data perde il suo carattere sacro .