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I DIRITTI DELL'UOMO ( Abbagnano Nicola , 1964 )
StampaQuotidiana ,
La situazione attuale del problema concernente i diritti dell ' uomo può essere ricapitolata nei tre punti seguenti : 1 . il riconoscimento teorico sempre più esteso di tali diritti : riconoscimento che ha avuto una sanzione solenne nella Dichiarazione universale dei diritti emanata dalle Nazioni Unite nel 1948 , e per il quale non c ' è forse oggi governo o autorità costituita o movimento politico che neghi , in linea di principio , l ' esistenza di tali diritti ; 2 . la persistenza effettiva nelle strutture giuridiche e politiche di tutti gli Stati del mondo ( anche dei più progrediti ) , nei costumi , nell ' opinione pubblica e nei movimenti politici e ideologici , di infrazioni gravissime ai diritti dell ' uomo . Tali infrazioni prendono la forma di limitazioni drastiche dei diritti di libertà ( di parola , di stampa , di riunione ) o dei diritti sociali ( all ' istruzione , al lavoro e alla difesa del lavoro ) ; o anche di atteggiamenti , radicati nel costume o nell ' opinione pubblica ( intolleranza razziale o religiosa ) e difesi , nella pratica quotidiana , da gruppi amorfi o organizzati ; 3 . la difficoltà di « giustificare » o « fondare » i diritti dell ' uomo , cioè di rispondere alle domande : « Perché l ' individuo umano ha diritti da far valere nei confronti della comunità stessa cui appartiene ? Qual è la ragione ( il fondamento ) della sua pretesa a tali diritti ? » Quest ' ultimo punto è stato il tema di un convegno , tenutosi all ' Aquila ( dal 15 al 18 settembre 1964 ) , dell ' Institut International de Philosophie , una specie d ' accademia che raccoglie i più noti filosofi del mondo . In questo convegno , filosofi provenienti dalle scuole e dalle ideologie più disparate si sono trovati d ' accordo nell ' esigenza di dare , ai diritti che oramai tutti , teoricamente , riconoscono all ' uomo , un « fondamento » o una « giustificazione » che renda possibile la determinazione rigorosa di tali diritti , la difesa di essi e la lotta contro le forze che ancora ne impediscono il rispetto e la realizzazione . Nessun accordo sostanziale ha invece potuto stabilirsi sul punto capitale , cioè su quale il fondamento o la giustificazione debba essere . Non sono mancati certo , anche da parte di filosofi italiani come Calogero , Guzzo e Bobbio , contributi notevolissimi alla chiarificazione del problema e alla delineazione di vie che possono dar luogo a una soluzione ; ma altri passi in avanti sono stati resi impossibili dalla mancanza di accordo su un punto fondamentale , cioè su ciò che si deve intendere veramente per « diritti dell ' uomo » . Alcuni hanno inteso tali diritti come tendenze o doveri morali , altri come ideali , altri come esigenze che la storia fa nascere e che essa è in qualche modo destinata o votata a realizzare ; altri infine come proposte o pretese che saranno rese valide solo quando avranno ottenuto l ' approvazione di tutti gli uomini o almeno di quelli capaci di giudicarle . Questa disparità di vedute nasce , nel mondo contemporaneo , dall ' eclissi del giusnaturalismo , che è stato per più di duemila anni il fondamento della teoria dei diritti e di ogni dottrina giuridica . Secondo il giusnaturalismo antico ( degli Stoici , di Cicerone , del pensiero medievale ) esiste un ordine razionale perfetto , voluto o posto dalla divinità , al quale cercano di avvicinarsi , come a modello , le legislazioni positive dei singoli popoli e che costituisce il criterio per migliorare e correggere tali legislazioni e il fondamento delle pretese che gli individui avanzano nei loro confronti . Secondo il giusnaturalismo moderno ( che nasce nel '600 con Grozio ) , il diritto naturale , come base di ogni diritto positivo , è opera della retta ragione umana : le massime di quel diritto hanno la stessa evidenza e necessità dei teoremi della matematica . In entrambe queste forme , il giusnaturalismo riesce ad assicurare ai diritti dell ' uomo una base certa o sicura ; ma vi riesce solo a patto di partire da ipotesi che nessuno oggi riconosce come certe e sicure : l ' origine divina del diritto e l ' infallibilità della ragione umana . Tali ipotesi sembrano infatti smentite dalla disparità e dal contrasto dei principi del diritto riconosciuti dai vari gruppi umani ( tra i quali bisogna oggi considerare anche quelli lontani da ogni tradizione europea ed occidentale ) , dalle trasformazioni radicali che ogni sistema di diritti subisce nel corso della storia e , per ciò che riguarda i diritti dell ' individuo , dai , mutamenti che intervengono nella loro valutazione e nel loro numero e che sembrano suggeriti da circostanze storiche contingenti più che da un ordine stabile o da una linea razionale di sviluppo . Il diritto alla soddisfazione dei bisogni elementari , il diritto al lavoro e alla difesa organizzata del lavoro , il diritto all ' istruzione , all ' assistenza e molti altri , si affacciano ora con urgenza nella situazione storica ed emergono , come esigenze o pretese , dal contesto della nostra società industriale , per quanto fossero sconosciuti alle epoche precedenti . Nulla , anche , garantisce che l ' insieme di tali diritti e di quelli tradizionali della sicurezza fisica , della libertà e della proprietà , non sia in qualche modo contraddittorio : si può anzi presumere che contraddizioni o conflitti esistano e possano insorgere tra i diritti reclamati con uguale validità . Questa situazione rende d ' importanza decisiva il compito ( prettamente filosofica ) di trovare una giustificazione che consenta di stabilire il significato e i limiti dei diritti , e la loro compatibilità rispettiva , togliendo la possibilità di conflitti ; e che escluda sia l ' ottimismo che lo scetticismo i quali entrambi renderebbero inutile o priva di senso la difesa di essi e la lotta per la loro realizzazione . Ma questo compito non potrà fare appello ad alcun sistema particolare di credenze , ad alcun insieme di principi che siano propri di una scuola filosofica o di una confessione religiosa o di una determinata tradizione culturale : perché esso dovrà conservare la sua validità ( almeno potenzialmente ) per tutti gli uomini , quali che siano le loro credenze e le loro tradizioni . Da questo punto di vista una giustificazione ragionevole dei diritti dell ' uomo si può ottenere soltanto considerando la funzione che essi hanno esercitata e continuano ad esercitare nel corso della storia umana : funzione che è stata ed è quella di difendere l ' individuo e le sue possibilità di autorealizzazione e di sviluppo dal prepotere delle istituzioni che presiedono alla vita associata . Poiché la stessa vita associata può sussistere solo mediante la sopravvivenza degli individui , la difesa degli individui è condizione fondamentale per la sopravvivenza della comunità e suo interesse essenziale . Se si bada a questa funzione , i diritti dell ' individuo possono essere considerati come norme o regole fondamentali o primarie che valgono come principi limitativi e , in certi casi , come criteri di giudizio di tutte le leggi , norme o massime che guidano il comportamento delle istituzioni e degli individui di una comunità qualsiasi . Le leggi positive , le norme del costume , i codici morali e religiosi possono avere ed hanno i fini più disparati ed ispirarsi a bisogni , ad esigenze , a ideali e perfino a pregiudizi che poco o nulla hanno a che fare con la vita e le possibilità dell ' individuo . I cosiddetti « diritti » dell ' uomo costituiscono invece un insieme di norme la cui funzione è di salvaguardare qualsiasi uomo e tutti gli uomini nella loro possibilità di partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della comunità . Si fa appello ai diritti dell ' uomo quando il comportamento dello Stato o di altre istituzioni pubbliche o di strutture sociali o economiche o di gruppi di individui mette in forse questa possibilità o la restringe a gruppi privilegiati , negandola all ' uomo come tale . Tali diritti per quanto esprimibili in termini generalissimi ( « Rispettare la libertà individuale » ; « Garantire la sicurezza personale » , ecc . ) trovano il loro significato concreto nelle situazioni storiche in cui si fanno valere ; ma il loro carattere permanente e costante deriva dal fatto che essi compiono sempre la stessa funzione . In una società primitiva , ad esempio , il diritto all ' istruzione non si affaccia nella forma che esso assume nella nostra società industriale : quella società infatti , per quanto rozza possa essere , conferisce ai suoi membri un grado di addestramento che li rende attivi partecipanti della vita comune : e l ' individuo pertanto non ha né la ragione né l ' occasione di fare appello a un suo specifico diritto . Ma nella società industriale l ' individuo che sia privo di un grado adeguato di istruzione viene respinto ai margini e rimane inutilizzabile per se stesso e per gli altri . Ciò gli fornisce la ragione e l ' occasione per fare appello al suo diritto ; il cui rispetto , d ' altra parte , diventa un interesse essenziale della società nel suo complesso . I diritti dell ' uomo « nascono » , cioè sono chiaramente formulati , solo quando si determina una situazione nella quale le possibilità di un individuo qualsiasi di farsi valere come membro attivo e responsabile della comunità cui appartiene sono in pericolo e , al limite , negate . Ma ciò non rende i diritti dell ' uomo contingenti , mutevoli e soggetti a nascere e a sparire senza costrutto . Non li rende neppure « eterni » , cioè al di fuori del tempo e della storia . Il loro fondamento permanente è la funzione che essi esercitano di rendere possibile a tutti gli uomini la partecipazione all ' umanità e di offrire all ' umanità il mezzo per uscire dalle divisioni e dai conflitti che mettono in pericolo la sua pace e la sua sopravvivenza .