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Non è decisionismo ( Bobbio Norberto , 1984 )
StampaQuotidiana ,
Ci sono parole che il linguaggio comune cede al linguaggio dotto , e viceversa vi sono parole che il linguaggio dotto cede al linguaggio comune . Questo secondo tipo di prestito sta avvenendo in questi giorni per la parola « decisionismo » . Ma la cessione è avvenuta con la totale perdita del significato originario . Ho l ' impressione che coloro che parlano di decisionismo a proposito della decisione del governo di far approvare al Parlamento il decreto sulla scala mobile non se ne siano accorti , e quindi stiano dando al termine un significato completamente diverso da quello in uso nel linguaggio dotto . Un significato che non può non ingenerare confusione e intorbidare le acque già abbastanza limacciose del dibattito politico . Come tutti gli « ismi » , « decisionismo » designa non un fatto , non un comportamento , né una serie di fatti o di comportamenti , ma una teoria . Si tratta della teoria giuridica dello scrittore di destra , Cari Schmitt , nota da tempo agli addetti ai lavori , riscoperta in questi ultimi anni , e rimessa in circolazione , non si sa bene con quale intenzione , da alcuni giuristi e scrittori politici di sinistra , sempre in polemica con la teoria meramente formale della democrazia ( l ' unica , a mio parere , sensata e accettabile ) , anche a prezzo di andare a braccetto con la vecchia ( e nuova ma non rinnovata ) destra reazionaria . Secondo Schmitt , le norme giuridiche non sono , come hanno sempre sostenuto i fautori dello Stato di diritto , ovvero dello Stato in cui il potere politico è sottoposto al diritto , il prodotto di un potere autorizzato a creare diritto secondo le norme di una costituzione che stabilisce chi ha il potere di emanare norme giuridiche e con quali procedure , ma sono ( o dovrebbero essere ) il prodotto di una pura decisione del potere in quanto tale . Insomma , il decisionismo è una teoria del diritto che si contrappone a un ' altra teoria del diritto , il cosiddetto normativismo , e vi si contrappone perché sostiene il primato della politica sul diritto , mentre i fautori dello Stato di diritto e della democrazia come insieme di regole del gioco per la formazione della volontà politica , sostengono al contrario il primato del diritto sulla politica . Ora ciò che sta avvenendo in Italia non ha niente a che vedere con la disputa dottrinale degli anni della repubblica di Weimar tra fautori dello Stato democratico e fautori dello Stato autocratico . Ciò di cui si sta discutendo oggi in Italia è se una certa decisione possa o debba essere presa in seguito all ' accordo tra le parti o in seguito a una deliberazione del Parlamento . Il decisionismo come teoria secondo la quale il diritto è in ultima istanza sempre il prodotto di un potere di fatto non c ' entra nulla . Tanto la decisione presa in seguito a un accordo tra parti autorizzate dalla Costituzione a decidere quanto la decisione presa da un organo collegiale autorizzato dalla stessa Costituzione a prendere decisioni vincolanti per tutta la collettività , com ' è il Parlamento , sono decisioni regolate dal diritto . Naturalmente si può discutere quale delle due procedure , quella che prevede che la decisione sia presa in seguito ad accordo tra le parti interessate oppure quella che attribuisce il diritto di decidere a un organo che può prendere la decisione in base alla regola della maggioranza , sia più opportuna o addirittura , in una determinata situazione e in una data materia , più legittima o più conforme alla Costituzione . Ma una tale discussione non riguarda affatto la disputa dottrinale per cui è nata in altri tempi la teoria del decisionismo . Con ciò non si vuole negare che ci siano differenze tra le due procedure . Ma si tratta di differenze che sono totalmente al di là della disputa tra normativisti e decisionisti . La prima differenza è molto semplice : quando una decisione viene presa in seguito a un accordo tra le parti , è ovvio che la decisione debba essere presa all ' unanimità . Se una delle due parti non accetta l ' accordo , la decisione è impossibile ; se la decisione è presa , è segno che il consenso è stato dato da tutte e due le parti , ed essendo solo due i soggetti della decisione la decisione è unanime . Quando una decisione è presa invece da un organo collegiale composto da una pluralità di persone , basta di solito , affinché una decisione venga considerata valida , la maggioranza . La regola della maggioranza è la regola democratica per eccellenza non già perché sia antidemocratica la regola dell ' unanimità , ma perché la regola dell ' unanimità è applicabile soltanto in pochi casi , tra cui quello in cui i soggetti chiamati a prendere una decisione siano due , oppure il gruppo formato da più individui sia tanto omogeneo che si possa prevedere una identità di interessi o di opinioni fra i suoi membri . In qualsiasi altro caso la regola o non è applicabile perché paralizza la possibilità stessa di arrivare a una decisione , oppure è ingiusta perché attribuisce a un solo membro del gruppo il diritto di veto . Una seconda differenza è meno ovvia e per questo meriterebbe ben altra riflessione . Il regime parlamentare è nato con la netta contrapposizione tra rappresentanza politica e rappresentanza degl ' interessi . Per rappresentanza politica distinta dalla rappresentanza degl ' interessi si è sempre intesa la rappresentanza degl ' interessi generali contrapposta alla rappresentanza d ' interessi particolari . Proprio per distinguere queste due forme di rappresentanza e per affermare la supremazia della prima sulla seconda è stato introdotto in tutte le costituzioni democratiche dalla Costituzione francese del 1791 in poi il divieto di mandato imperativo ovvero l ' obbligo imposto ai rappresentanti una volta eletti di difendere interessi non corporativi . Che questo principio oggi . sia continuamente violato , è una realtà che io stesso ho già rilevato più volte . Ma resta il fatto che la rappresentanza parlamentare è pur sempre meno particolaristica , nonostante forti tendenze in contrario , che la rappresentanza di grandi gruppi organizzati come le associazioni operaie e padronali che si accordano , quando riescono ad accordarsi , unicamente allo scopo di regolare i loro reciproci rapporti . Non c ' è dubbio che una decisione presa in base alla procedura dell ' accordo fra le parti sia una rivincita della rappresentanza degl ' interessi su quella politica . Se diventasse la procedura maestra per prendere decisioni collettive , sarebbe , anzi , la fine della rappresentanza politica , e segnerebbe la sconfitta di una delle battaglie secolari di ogni governo democratico . La decisione per accordo tra grandi organizzazioni in naturale conflitto tra loro , la cosiddetta « concertazione » , è un aspetto , forse l ' aspetto saliente , di quella nuova forma di Stato che viene chiamato , a torto o a ragione , Stato neocorporativo , e in cui alcuni osservatori sono indotti a vedere una delle ragioni principali di quella « trasformazione » della democrazia cui non si può non guardare con una certa preoccupazione . Se per decisionismo s ' intende un po ' rozzamente una svolta nello sviluppo della democrazia , non è detto che questa non si trovi proprio nella prevalenza della rappresentanza degl ' interessi sulla rappresentanza politica , prevalenza di cui può essere considerata una manifestazione la tendenza neocorporativa assai più che la riconduzione del flusso delle decisioni necessarie a governare nell ' alveo dei rapporti tra governo e Parlamento .