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Divorzio e costume ( Jemolo Arturo Carlo , 1970 )
StampaQuotidiana ,
La cronaca ha narrato di due casi , che trovano poi riscontro in un film che si proietta in tutte le città : una persona scomparsa , ritenuta morta ; in uno dei due casi , quello di un disperso in guerra , la moglie non passa ad altre nozze , alleva i figli oggi adulti ; nell ' altro , invece , il superstite si riforma una famiglia . Dopo oltre vent ' anni si apprende , da una richiesta di documenti che lo scomparso rivolge al suo Comune di nascita , ch ' egli è vivo ; non ha mosso alcun passo per ritrovare la famiglia di un giorno , anzi sembra che voglia assumere un ' altra cittadinanza , e che proprio per questo abbia fatto quella richiesta . La moglie che non si è risposata dev ' essere un ' ottima donna , e non conta di dare alcuna molestia al marito scomparso . Ma allorché quella che si riteneva vedova ha contratto un nuovo matrimonio , che segue ? L ' art. 68 del Codice civile è chiaro : il nuovo matrimonio è nullo . Dopo la prima guerra mondiale un decreto 15 agosto 1919 aveva stabilito per gli scomparsi in guerra che , ove lo scomparso ritornasse , la nullità del nuovo matrimonio contratto dalla donna avrebbe potuto essere dichiarata solo ad istanza di uno dei tre interessati : il reduce , il nuovo marito , la donna : disposizione molto equa , forse ispirata al ricordo di Il fu Mattia Pascal di Pirandello , dove il protagonista , che aveva fatto credere nel proprio suicidio , non intende dare alcuna molestia alla famigliola felice che la moglie ha riformato . Non è che uno dei casi cui occorrerebbe provvedere col ritorno alla norma del '19 , in una riforma del diritto di famiglia . Riforma che avevo sperato andasse avanti rapidamente con il ritorno al ministero della Giustizia dell ' on. Reale : egli già aveva presentato , allorché era stato titolare di quel dicastero , un progetto che consentiva tra l ' altro al coniuge separato non per propria colpa il riconoscimento dei figli adulterini . Mi dicono che non si è dismessa l ' idea d ' una riforma del diritto di famiglia , tutt ' altro ; solo che l ' afflusso di buone volontà forma ingorgo ; quanto a dire che ci sono più progetti e che nell ' intento di fonderli ci si è arrestati . Ancora una volta vale che il meglio è nemico del bene . Vada o no in porto il disegno di legge sul divorzio , mi sembra necessaria questa riforma del diritto di famiglia : che , va da sé , non sarà una panacea , in quanto ci si muove su un terreno in cui il legislatore poco può , non essendogli dato né mutare il costume , fare sorgere il senso di riprovazione sociale dove sarebbe bene sorgesse , né vivificare le coscienze , dare il senso dei doveri che nascono con il matrimonio e con la paternità , senso che costituisce il cemento insostituibile delle sane famiglie . Ho accennato alla norma sul matrimonio dei presunti morti , cui parificherei gli assenti da lungo tempo . In materia matrimoniale occorrerebbe poi provvedere ai casi di nullità e ritornare al primitivo progetto della Commissione per la riforma dei Codici , di circa quarant ' anni or sono , nell ' allargare le ipotesi di nullità per errore ( che la giurisprudenza ha praticamente eliminato ) . Converrebbe altresì correggere l ' assurdo insegnamento della Cassazione per cui la nullità per impotenza si prescrive in dieci anni , con una prescrizione che può essere opposta dal Pubblico Ministero contro i due coniugi concordi nel volere la nullità , ed accettare l ' insegnamento tradizionale , che trattasi di nullità imprescrittibile ; ed , ancora , mutuare dal diritto canonico lo scioglimento del matrimonio non consumato . Sono , queste , riforme in cui credo che tutti consentirebbero . Non in altre , che mi parrebbero ben più essenziali . In un libro antidivorzista di un professore cattolico c ' è questa battuta : si parla del divorzio e tra gli interlocutori c ' è un ' alta personalità della finanza , che dice : « Dato il numero delle unioni irregolari , occorre ammettere il divorzio per sanare la situazione » ; al che un interlocutore obietta : « Pensa che se fosse in circolazione un ingente numero di banconote false , sarebbe perciò il caso di riconoscerle per buone ? » . E la personalità si dichiara battuta . Non so se , quando il numero di banconote fosse tale che il rifiutarle potesse produrre una serie di fallimenti ( penso alle sterline perfette che pare la Germania avesse allestito durante la seconda guerra ) , non si finirebbe anche di accettarle , considerando la loro emissione alla pari di un cataclisma ; ma sono certo che comunque si avviserebbe subito a stampare altre banconote , diverse , che fosse più arduo falsificare . Mentre né il legislatore civile , né quello canonico mi consta pensino di modificare la legislazione matrimoniale , là dove l ' esperienza ha mostrato che si hanno matrimoni dall ' esito disastroso : matrimoni di riparazione ( dopo ratti , violenti o consensuali ) volti a fare estinguere processi penali in corso . Se non si abbandona l ' idea arcaica che il matrimonio sana tutto , rende l ' onore , elimina il peccato ; se il legislatore non mostra di disconoscere questa idea , continueranno ad aversi molti matrimoni condannati in partenza . E farei appello anche al legislatore canonico . So di parroci che malvolentieri accedono a battezzare bambini di famiglie notoriamente atee , che faranno crescere i figli senza fede religiosa e chiedono il battesimo solo per contentare qualche vecchio parente , o , peggio , per un ' occasione di festa ; e quei parroci sono a posto sul terreno teologico ; anche per la milizia cristiana , meglio un estraneo che un disertore . Del pari , anche dal punto di vista religioso , minor male il concubinato tra due persone sciolte da vincoli , che una serie di legami adulterini . Fuori del terreno matrimoniale , occorre essere sinceri e accettare o respingere quel che tanto spesso si afferma , che i figli non debbono scontare i peccati dei genitori ( per quanto è dato agli uomini l ' evitarlo ) . Occorre cioè ammettere la riconoscibilità , da parte del padre e della madre , del figlio adulterino , ed anche la possibilità per questo di ottenere l ' accertamento giudiziale di tale paternità o maternità , con conseguente acquisto dei diritti propri ai figli naturali oggi riconoscibili . Riconoscimento : che è cosa diversa dall ' accoglimento nella casa coniugale del genitore sposato , che non può essere imposto , anche se sia augurabile che la generosità del coniuge offeso da quella nascita lo consenta . Auguriamoci che i vari legislatori di buona volontà riescano a mettersi d ' accordo ( o , meglio , a ritirare i loro molteplici progetti , per lasciarne in vita uno solo ) e che almeno queste riforme siano varate : sarebbe un punto a favore di una legislatura che fin qui non mostra di dover passare alla storia come una delle più felici .